CASS
Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2024, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ZO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 4868 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnato provvedimento, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da RE IP avverso l'ordinanza di liberazione anticipata del 07/11/2022. Osservava il Magistrato che il reclamo era stato proposto con le modalità telematiche di cui all'art. 24 d. Igs. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, normativa vigente con riferimento alla data dell'istanza; che il formato degli atti trasmessi digitalmente non era conforme ai requisiti previsti dalla disciplina, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ex art. 24 comma 6 sexies d. Igs. 137 del 2020, in quanto gli atti trasmessi dai difensori il 10/11/2022, il 14/11/2022 ed il 15/11/2022 erano stati inviati in formato "pdf" privi di sottoscrizione digitale dei difensori per conformità all'originale (come da attestazioni del Funzionario giudiziario); che . infine l'istanza depositata in forma cartacea il 09/02/2023 era tardiva. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RE IP, per il tramite del difensore avv. Giacomo lana, che, con un unico motivo di ricorso, assume violazione dell'art. 24 d. Igs. 137 del 2020 in combinato disposto con l'art. 87 d. Igs. 150 del 2022, nonché erronea motivazione del provvedimento impugnato. La Difesa censura il provvedimento impugnato evidenziando come la disciplina prevista dal d. Igs i 150 del 2022, entrata parzialmente in vigore il 30 dicembre 2022 (artt. 87 e 87 bis), risulti meno gravosa rispetto alla precedente, essendo stato mandato al Legislatore delegato anche il compito di prevedere una disciplina transitoria per il passaggio al nuovo regime di deposito telematico degli atti. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Francesca Ceroni, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il testo normativo vigente dal 25 dicembre 2020, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (GU n. 319 del 24 dicembre 2 2020 - Suppl. Ordinario n. 43), prevede la possibilità di proporre impugnazione per mezzo di un file nativo digitale, sottoscritto digitalmente, trasmesso alla casella di posta elettronica certificata individuata dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a mente dell'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020. In particolare, l'originario testo dell'art. 24 DL n. 137 del 2020 è stato ampiamente e radicalmente modificato dalla legge n. 176 del 2020, mediante l'introduzione di numerosi commi che dettano specifiche e dettagliate disposizioni di carattere processuale le quali regolano, durante il periodo di emergenza epidemiologica, l'utilizzo delle richiamate tecnologie e stabiliscono altresì specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata in tale forma (sulle cause di inammissibilità si veda: Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 2821519). Ai sensi dell'art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 2. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione, vigenti al momento di presentazione dell'impugnazione: gli atti trasmessi dai difensori di IP sono risultati essere privi di sottoscrizione digitale dei difensori per conformità all'originale, ricorrendo nel caso in esame la specifica causa di inammissibilità testualmente prevista dall'art. 24 comma 6 sexies lett. b) d. Igs. 137 del 2020, vigente al momento di presentazione del reclamo. Né può essere invocata, in virtù del principio che in ambito processuale la legge applicabile è rappresentata dalle disposizioni regolatrici vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto (tempus regit actum), la nuova normativa introdotta dalla cd. Legge Cartabia, essendo il reclamo stato proposto nel novembre 2022, prima dell'entrata in vigore della citata legge. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 3 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023
lette le conclusioni del PG, FRANCESCA CERONI, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 4868 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 18/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnato provvedimento, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile il reclamo avanzato da RE IP avverso l'ordinanza di liberazione anticipata del 07/11/2022. Osservava il Magistrato che il reclamo era stato proposto con le modalità telematiche di cui all'art. 24 d. Igs. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, normativa vigente con riferimento alla data dell'istanza; che il formato degli atti trasmessi digitalmente non era conforme ai requisiti previsti dalla disciplina, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione ex art. 24 comma 6 sexies d. Igs. 137 del 2020, in quanto gli atti trasmessi dai difensori il 10/11/2022, il 14/11/2022 ed il 15/11/2022 erano stati inviati in formato "pdf" privi di sottoscrizione digitale dei difensori per conformità all'originale (come da attestazioni del Funzionario giudiziario); che . infine l'istanza depositata in forma cartacea il 09/02/2023 era tardiva. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione RE IP, per il tramite del difensore avv. Giacomo lana, che, con un unico motivo di ricorso, assume violazione dell'art. 24 d. Igs. 137 del 2020 in combinato disposto con l'art. 87 d. Igs. 150 del 2022, nonché erronea motivazione del provvedimento impugnato. La Difesa censura il provvedimento impugnato evidenziando come la disciplina prevista dal d. Igs i 150 del 2022, entrata parzialmente in vigore il 30 dicembre 2022 (artt. 87 e 87 bis), risulti meno gravosa rispetto alla precedente, essendo stato mandato al Legislatore delegato anche il compito di prevedere una disciplina transitoria per il passaggio al nuovo regime di deposito telematico degli atti. 3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa Francesca Ceroni, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Il testo normativo vigente dal 25 dicembre 2020, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 (GU n. 319 del 24 dicembre 2 2020 - Suppl. Ordinario n. 43), prevede la possibilità di proporre impugnazione per mezzo di un file nativo digitale, sottoscritto digitalmente, trasmesso alla casella di posta elettronica certificata individuata dal provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia a mente dell'art. 24, comma 4, DL n. 137 del 2020. In particolare, l'originario testo dell'art. 24 DL n. 137 del 2020 è stato ampiamente e radicalmente modificato dalla legge n. 176 del 2020, mediante l'introduzione di numerosi commi che dettano specifiche e dettagliate disposizioni di carattere processuale le quali regolano, durante il periodo di emergenza epidemiologica, l'utilizzo delle richiamate tecnologie e stabiliscono altresì specifiche cause di inammissibilità dell'impugnazione presentata in tale forma (sulle cause di inammissibilità si veda: Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, Pirone, Rv. 2821519). Ai sensi dell'art. 24, comma 6-decies, DL n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 2020, «le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-novies si applicano agli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami giurisdizionali proposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». 2. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione delle norme in tema di modalità di presentazione degli atti di impugnazione, vigenti al momento di presentazione dell'impugnazione: gli atti trasmessi dai difensori di IP sono risultati essere privi di sottoscrizione digitale dei difensori per conformità all'originale, ricorrendo nel caso in esame la specifica causa di inammissibilità testualmente prevista dall'art. 24 comma 6 sexies lett. b) d. Igs. 137 del 2020, vigente al momento di presentazione del reclamo. Né può essere invocata, in virtù del principio che in ambito processuale la legge applicabile è rappresentata dalle disposizioni regolatrici vigenti al momento in cui l'atto viene compiuto (tempus regit actum), la nuova normativa introdotta dalla cd. Legge Cartabia, essendo il reclamo stato proposto nel novembre 2022, prima dell'entrata in vigore della citata legge. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. 3 Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023