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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 08/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
EL RT, AT
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M104171 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6177/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 29.05.2025, la ricorrente società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso l'avviso di accertamento n. TF907M104171/2024 per l'anno 2018 emesso dall' Agenzia delle
Entrate IP LE e notificato notificato il 4 marzo 2025, con il quale l'Ufficio accertava l'omessa applicazione e pagamento della ritenuta d'imposta, annualità 2018, oltre sanzioni ed interessi, fondato su separato avviso di accertamento n. TF03M104430/2023, oggetto di autonomo gravame dinanzi a Codesta Corte, R.G.R 1212/2025, emesso dalla medesima Agenzia a carico della stessa società A.G. Ricorrente_1 l., con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa a seguito di disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito dei rapporti intrattenuti con rapporti con la Società_2 SAS di Nominativo_2. La ricorrente impugna l'atto impositivo contestandolo per violazione degli artt. 27 dpr 600/73, 44 Tuir, 35 dpr
602/73 (I), difetto di motivazione e difetto di istruttoria degli artt. 39, comma 1, 41 bis, 43 d. p.r. 600/73 (II), violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73 ed art 109 tuir. infondatezza nel merito (III), violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73, ed art. 25,
d.l. 179/2012, mancata distribuzione di utili (IV) e concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio si e costituito in giudizio, controdeducendo dettagliatamente nel merito a tutti i motivi di ricorso dedotti, a dimostrazione della fallacita' e mancanza di pertinenza degli stessi.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla ricorrente società è infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente occorre rilevare che l'avviso di accertamento in questione fa seguito alla notifica dell'atto di accertamento n. TF03M104430/2023, emesso dalla medesima Agenzia a carico della stessa società A. G. Ricorrente_1l., con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa a seguito di disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito dei rapporti intrattenuti con rapporti con la Società_2 SAS di Nominativo_2. Il gravame avverso detto avviso di accertamento dinanzi a questa medesima Corte, R.G.R 1212/2025, risulta definito con sentenza n. 4039/2025, depositata in data 18.07.2025. Nel merito dell'accertamento n. TF903M104430/2023 per l'anno 2018 relativo alla indeducibilità dei costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte adita rilevava che l'accertamento è fondato in quanto le fatture emesse sono risultate relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'accertamento fonda su una verifica effettuata su altro soggetto economico, Società_2 sas di Nominativo_2, il cui oggetto sociale fino al 19/11/2018 risulta essere stato l'attività di commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi e solo successivamente commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici cessando l'attività nell'anno 2020. Nell'anno 2018 la ricorrente risulta aver ricevuto fatture dalla Società_2 sas di Nominativo_2 per un importo totale di euro 963.750,00. Tali fatture sono state squalificate quali FOI e recuperate quali non deducibili dal reddito di impresa in quanto ritenute non inerenti ai sensi e per gli effetti dell'art 109 TUIR. Nel condividere in pieno le motivazioni della predetta sentenza con la quale sono stati recuperati a carico della società, ai fini Ires, Irap ed Iva minori costi per
€ 963.750,00, per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio correttamente accertava, ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73, in relazione al reddito di capitale non dichiarato dall'unico socio e l.r.p.t. Nominativo_1
, ritenute non effettuate e non versate per € 310.375,00. I Con primo motivo di gravame il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell' art. 3 l. 241/90
e artt. 6 bis e7 l. 212/00, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. degli artt. 39, comma 1, 41 bis, 43 d.
p.r. 600/73.
Tale motivo risulta infondato. Occorre innanzitutto rilevare che l'Ufficio ha dato seguito alle conseguenti attivita' accertative nei confronti della società A.G. Ricorrente_1 con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa per effetto di disconoscimento di costi per operazioni oggettivamente inesistenti.
Dalla documentazione allegata dalla resistente la fase del contradditorio con la società non risulta attivata dalla stessa.
Osserva questa Corte che l'avviso di accertamento che nella motivazione faccia rinvio per relationem alle conclusioni contenute in un prodromico avviso di accertamento, redatto nei confronti del medesimo soggetto non e' illegittimo per carenza di motivazione, non pregiudicando il pieno esplicarsi del diritto di difesa del ricorrente, laddove questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ovvero che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In tema trova applicazione l'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, prevede che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama e l'articolo 42, comma 3, del Dpr 600/1973, prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e l'articolo 56 del Dpr 633/1972, di identico contenuto.
A fronte del quadro normativo, nel caso de quo, in cui l'atto richiamato riguardi in motivazione atti di terzi, già in possesso del medesimo contribuente, questi e' posto nella condizione di avere piena conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione. Ed infatti, trattandosi di documentazione già posseduta dal destinatario dell'avviso, va rilevata l'assenza di lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare,
Cassazione 18073/2008 e, da ultimo, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione
15327/2014). Occorre oltretutto rilevare, che l'Ufficio, nell'avviso impugnato, non solo richiama in motivazione atti di accertamento nei confronti delle societa' fornitrici, ma ne riproduce il contenuto essenziale, ovvero l'insieme di quelle parti dell'atto che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cassazione 20551/2013). Trattasi, nel caso di specie, di evidente applicazione della tecnica di combinazione tra richiamo e trascrizione con cui l'Ufficio, condividendo le conclusioni del precedente atto accertativo cui fa riferimento, così da realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi non noti al contribuente. Tale costrutto motivazionale e' sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato, senza che da cio' derivi una lesione del diritto di difesa del contribuente, diritto che puo' esplicitarsi stante la possibilita' di acquisizione aliunde della necessaria documentazione e di altri elementi probatori, non forniti dall'Ufficio, idonei, a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale.
L'Ufficio pertanto non ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento,
e ha proceduto sinteticamente alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti a fondamento della pretesa, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento.
II e III Con ulteriori motivi di gravame il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt.
39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73 ed art 109 tuir, infondatezza nel merito e la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73, art 109 tuir ed art. 25, d.l. 179/2012, infondatezza nel merito della mancata distribuzione di utili.
Tali motivi risultano inconferenti. Va innanzitutto osservato che. nonostante la societa' sia destinataria di ulteriore pretesa da parte dell'ufficio, anche se originata da fattispecie comune, deve comunque essere posta in condizione di esercitare compiutamente e tempestivamente il proprio diritto di difesa in relazione alle diverse pretese avanzate nei suoi confronti, non essendovi dubbio alcuno che, nel caso di specie, pur non ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario, è ravvisabile l'ipotesi di pregiudizialita' logica;
l'accertamento tributario nei confronti di una societa' di capitali a ristretta partecipazione, in ipotesi di contestazione di utili extracontabili, non costituisce sempre ed automaticamente un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento successivo dell'avvenuta distribuzione degli utili ocuculti, il quale conserva la propria autonomia, proprio in considerazione degli ulteriori requisiti motivazionali e probatori richiesti. Nel caso di specie, la contribuente società, per contrastare la pretesa impositiva dell'ufficio, puo' legittimamante introdurre argomentazioni relative all'accertamento precedente, che costituisce presupposto dell'avviso impugnato, anche nell'ipotesi di recupero in capo alla società della ritenuta sugli utili occultamente distribuiti, argomentazioni che saranno oggetto di diverso ed autonomo apprezzamento da parte del Giudice.
Nel merito va rilevato che l'avviso di accertamento emesso in capo alla societa', di cui con l'impugnato avviso se ne chiede la tassazione per avvenuta distribuzione, per l'anno d'imposta 2018, oggetto di precedente avviso di accertamento autonomamente impugnato, riguarda il maggior reddito accertato dall'Ufficio in capo alla società, per effetto del mancato riconoscimento di costi dedotti dalla medesima ritenuti oggettivamente inesistenti.
A tal proposito va rilevato in generale che i componenti negativi di reddito d'impresa devono rispettare i principi della competenza economica e della prudenza, sulla base della disciplina fiscale, devono, inoltre, rispettare il principio di inerenza all'attivita' di impresa, nonche' gli ulteriori principi della certezza (i costi devono essere certi nell'esistenza) e determinabilita' (risultare determinabili nell'ammontare). A tal fine e' necessario che l'importo complessivo dei costi portati in deduzione risulti da atti o documenti probatori (oltre alle fatture prescritte dalla normativa devono risultare anche dalla documentazione tipica che sta alla base delle normali relazioni commerciali, quali ad esempio accordi, contratti e relative movimentazioni finanziarie) volti a consentirne la quantificazione oggettiva. I due requisiti, certezza e determinabilita' inoltre, devono coesistere, cosi' come stabilito dalla piu' autorevole giurisprudenza, ed in mancanza di uno solo di tali requisiti il costo non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'art.109 del D.P.R. 917/86.
Nel confermare nel merito l'indeducibilità dei costi contabilizzati dalla società, va rilevato che per quanto attiene l' avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l'avvenuta distribuzione e consequenziale pagamento della ritenuta. il mancato riconoscimento della deducibilita' di costi (nel caso di specie nella misura di euro 963.750,00 per il 2018), con i maggiori redditi accertati imputati in capo alla societa' comporta la presunzione di distribuzione in capo al socio, in caso di ristretta base sociale. E' proprio in forza del principio ribadito in piu' occasione dai giudici della Suprema Corte che l'accertamento di utili extracontabili in capo alla socielta' di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facolta' per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla societa' ovvero da essa reinvestiti. Tale presunzione di distribuzione ai soci, in caso di SRL a ristretta base societaria, opera a maggior ragione nel caso in esame in cui il maggior reddito accertato (rispetto a quello dichiarato) derivi dalla ripresa a tassazione di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, ed in quanto tali costi inesistenti vanno ad alterare il conto economico.
A giudizio della Corte, l'avviso di accertamento risulta confacente alle evidenze e ragioni del recupero impositivo, in quanto le motivazioni contenute nell' opposto atto impositivo, risultano idonee ad incidere sui fatti rilevati e non sono integrati dai presupposti indicati dall'art. 2729 c.c., di concordanza, gravita' e precisione.
Si aggiunga che, nell'evidenziare che l'Ufficio ha dato prova della indeducibilità dei costi dedotti dalla societa' partecipata, va richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che con l'Ordinanza n.
31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs.
n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Non avendo parte ricorrente scalfito con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale, ne' indicato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto dell'illegittimità della pretesa, ne' enunciato e/o allegato in ricorso deduzioni contrarie, ne' soprattutto ha fornito prova (ne' certa, ne' presuntiva semplice) specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere rigettato stante la adeguata e sufficiente assolvimento dell'onere probatorio dell' avviso di accertamento e come tale idoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di gravame non esaminati espressamente sono stati ritenuti dala Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso confermando l' atto impugnato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00 oltre altri oneri come per legge.
Cosi' deciso in LE, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
EL RT, AT
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2763/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF907M104171 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6177/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
(Come in atti)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico depositato il 29.05.2025, la ricorrente società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, come in atti, proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado, avverso l'avviso di accertamento n. TF907M104171/2024 per l'anno 2018 emesso dall' Agenzia delle
Entrate IP LE e notificato notificato il 4 marzo 2025, con il quale l'Ufficio accertava l'omessa applicazione e pagamento della ritenuta d'imposta, annualità 2018, oltre sanzioni ed interessi, fondato su separato avviso di accertamento n. TF03M104430/2023, oggetto di autonomo gravame dinanzi a Codesta Corte, R.G.R 1212/2025, emesso dalla medesima Agenzia a carico della stessa società A.G. Ricorrente_1 l., con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa a seguito di disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito dei rapporti intrattenuti con rapporti con la Società_2 SAS di Nominativo_2. La ricorrente impugna l'atto impositivo contestandolo per violazione degli artt. 27 dpr 600/73, 44 Tuir, 35 dpr
602/73 (I), difetto di motivazione e difetto di istruttoria degli artt. 39, comma 1, 41 bis, 43 d. p.r. 600/73 (II), violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73 ed art 109 tuir. infondatezza nel merito (III), violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73, ed art. 25,
d.l. 179/2012, mancata distribuzione di utili (IV) e concludeva per l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio si e costituito in giudizio, controdeducendo dettagliatamente nel merito a tutti i motivi di ricorso dedotti, a dimostrazione della fallacita' e mancanza di pertinenza degli stessi.
La controversia, veniva quindi sottoposta all' esame di questa Corte all' udienza pubblica del 15 dicembre
2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, sentite le parti, udito il relatore, verificato le condizioni di ammissibilita' del ricorso, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla ricorrente società è infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
Preliminarmente occorre rilevare che l'avviso di accertamento in questione fa seguito alla notifica dell'atto di accertamento n. TF03M104430/2023, emesso dalla medesima Agenzia a carico della stessa società A. G. Ricorrente_1l., con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa a seguito di disconoscimento di operazioni oggettivamente inesistenti nell'ambito dei rapporti intrattenuti con rapporti con la Società_2 SAS di Nominativo_2. Il gravame avverso detto avviso di accertamento dinanzi a questa medesima Corte, R.G.R 1212/2025, risulta definito con sentenza n. 4039/2025, depositata in data 18.07.2025. Nel merito dell'accertamento n. TF903M104430/2023 per l'anno 2018 relativo alla indeducibilità dei costi afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, la Corte adita rilevava che l'accertamento è fondato in quanto le fatture emesse sono risultate relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. L'accertamento fonda su una verifica effettuata su altro soggetto economico, Società_2 sas di Nominativo_2, il cui oggetto sociale fino al 19/11/2018 risulta essere stato l'attività di commercio all'ingrosso di frutta ed ortaggi freschi e solo successivamente commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici cessando l'attività nell'anno 2020. Nell'anno 2018 la ricorrente risulta aver ricevuto fatture dalla Società_2 sas di Nominativo_2 per un importo totale di euro 963.750,00. Tali fatture sono state squalificate quali FOI e recuperate quali non deducibili dal reddito di impresa in quanto ritenute non inerenti ai sensi e per gli effetti dell'art 109 TUIR. Nel condividere in pieno le motivazioni della predetta sentenza con la quale sono stati recuperati a carico della società, ai fini Ires, Irap ed Iva minori costi per
€ 963.750,00, per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio correttamente accertava, ai sensi dell'art. 27 del DPR 600/73, in relazione al reddito di capitale non dichiarato dall'unico socio e l.r.p.t. Nominativo_1
, ritenute non effettuate e non versate per € 310.375,00. I Con primo motivo di gravame il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione dell' art. 3 l. 241/90
e artt. 6 bis e7 l. 212/00, difetto di motivazione e difetto di istruttoria. degli artt. 39, comma 1, 41 bis, 43 d.
p.r. 600/73.
Tale motivo risulta infondato. Occorre innanzitutto rilevare che l'Ufficio ha dato seguito alle conseguenti attivita' accertative nei confronti della società A.G. Ricorrente_1 con il quale l'Ufficio accertava un maggior reddito d'impresa per effetto di disconoscimento di costi per operazioni oggettivamente inesistenti.
Dalla documentazione allegata dalla resistente la fase del contradditorio con la società non risulta attivata dalla stessa.
Osserva questa Corte che l'avviso di accertamento che nella motivazione faccia rinvio per relationem alle conclusioni contenute in un prodromico avviso di accertamento, redatto nei confronti del medesimo soggetto non e' illegittimo per carenza di motivazione, non pregiudicando il pieno esplicarsi del diritto di difesa del ricorrente, laddove questo deve essere allegato all'atto che lo richiama ovvero che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. In tema trova applicazione l'articolo 7, comma 1, della legge 212/2000, prevede che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama e l'articolo 42, comma 3, del Dpr 600/1973, prevede che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e l'articolo 56 del Dpr 633/1972, di identico contenuto.
A fronte del quadro normativo, nel caso de quo, in cui l'atto richiamato riguardi in motivazione atti di terzi, già in possesso del medesimo contribuente, questi e' posto nella condizione di avere piena conoscenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto presi in considerazione. Ed infatti, trattandosi di documentazione già posseduta dal destinatario dell'avviso, va rilevata l'assenza di lesione del suo diritto di difesa (cfr, in particolare,
Cassazione 18073/2008 e, da ultimo, Cassazione 15625/2015, Cassazione 407/2015, Cassazione
15327/2014). Occorre oltretutto rilevare, che l'Ufficio, nell'avviso impugnato, non solo richiama in motivazione atti di accertamento nei confronti delle societa' fornitrici, ma ne riproduce il contenuto essenziale, ovvero l'insieme di quelle parti dell'atto che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (Cassazione 20551/2013). Trattasi, nel caso di specie, di evidente applicazione della tecnica di combinazione tra richiamo e trascrizione con cui l'Ufficio, condividendo le conclusioni del precedente atto accertativo cui fa riferimento, così da realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi non noti al contribuente. Tale costrutto motivazionale e' sufficiente ad individuare la causa giustificativa del recupero a tassazione in relazione al contenuto dell'atto richiamato, senza che da cio' derivi una lesione del diritto di difesa del contribuente, diritto che puo' esplicitarsi stante la possibilita' di acquisizione aliunde della necessaria documentazione e di altri elementi probatori, non forniti dall'Ufficio, idonei, a dimostrare la insussistenza della pretesa fiscale.
L'Ufficio pertanto non ha del tutto omesso di indicare gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento,
e ha proceduto sinteticamente alla disamina logica e giuridica degli elementi circostanziali posti a fondamento della pretesa, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicita' del suo ragionamento.
II e III Con ulteriori motivi di gravame il ricorrente eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt.
39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73 ed art 109 tuir, infondatezza nel merito e la violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, 41 bis e 43 d.p.r. 600/73, art 109 tuir ed art. 25, d.l. 179/2012, infondatezza nel merito della mancata distribuzione di utili.
Tali motivi risultano inconferenti. Va innanzitutto osservato che. nonostante la societa' sia destinataria di ulteriore pretesa da parte dell'ufficio, anche se originata da fattispecie comune, deve comunque essere posta in condizione di esercitare compiutamente e tempestivamente il proprio diritto di difesa in relazione alle diverse pretese avanzate nei suoi confronti, non essendovi dubbio alcuno che, nel caso di specie, pur non ricorrendo un ipotesi di litisconsorzio necessario, è ravvisabile l'ipotesi di pregiudizialita' logica;
l'accertamento tributario nei confronti di una societa' di capitali a ristretta partecipazione, in ipotesi di contestazione di utili extracontabili, non costituisce sempre ed automaticamente un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento successivo dell'avvenuta distribuzione degli utili ocuculti, il quale conserva la propria autonomia, proprio in considerazione degli ulteriori requisiti motivazionali e probatori richiesti. Nel caso di specie, la contribuente società, per contrastare la pretesa impositiva dell'ufficio, puo' legittimamante introdurre argomentazioni relative all'accertamento precedente, che costituisce presupposto dell'avviso impugnato, anche nell'ipotesi di recupero in capo alla società della ritenuta sugli utili occultamente distribuiti, argomentazioni che saranno oggetto di diverso ed autonomo apprezzamento da parte del Giudice.
Nel merito va rilevato che l'avviso di accertamento emesso in capo alla societa', di cui con l'impugnato avviso se ne chiede la tassazione per avvenuta distribuzione, per l'anno d'imposta 2018, oggetto di precedente avviso di accertamento autonomamente impugnato, riguarda il maggior reddito accertato dall'Ufficio in capo alla società, per effetto del mancato riconoscimento di costi dedotti dalla medesima ritenuti oggettivamente inesistenti.
A tal proposito va rilevato in generale che i componenti negativi di reddito d'impresa devono rispettare i principi della competenza economica e della prudenza, sulla base della disciplina fiscale, devono, inoltre, rispettare il principio di inerenza all'attivita' di impresa, nonche' gli ulteriori principi della certezza (i costi devono essere certi nell'esistenza) e determinabilita' (risultare determinabili nell'ammontare). A tal fine e' necessario che l'importo complessivo dei costi portati in deduzione risulti da atti o documenti probatori (oltre alle fatture prescritte dalla normativa devono risultare anche dalla documentazione tipica che sta alla base delle normali relazioni commerciali, quali ad esempio accordi, contratti e relative movimentazioni finanziarie) volti a consentirne la quantificazione oggettiva. I due requisiti, certezza e determinabilita' inoltre, devono coesistere, cosi' come stabilito dalla piu' autorevole giurisprudenza, ed in mancanza di uno solo di tali requisiti il costo non puo' essere riconosciuto ai sensi dell'art.109 del D.P.R. 917/86.
Nel confermare nel merito l'indeducibilità dei costi contabilizzati dalla società, va rilevato che per quanto attiene l' avviso di accertamento emesso nei confronti della società per l'avvenuta distribuzione e consequenziale pagamento della ritenuta. il mancato riconoscimento della deducibilita' di costi (nel caso di specie nella misura di euro 963.750,00 per il 2018), con i maggiori redditi accertati imputati in capo alla societa' comporta la presunzione di distribuzione in capo al socio, in caso di ristretta base sociale. E' proprio in forza del principio ribadito in piu' occasione dai giudici della Suprema Corte che l'accertamento di utili extracontabili in capo alla socielta' di capitali a ristretta base sociale consente di inferire la loro distribuzione tra i soci in proporzione alle loro quote di partecipazione, salva la facolta' per gli stessi di fornire la prova contraria costituita dal fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma siano, invece, stati accantonati dalla societa' ovvero da essa reinvestiti. Tale presunzione di distribuzione ai soci, in caso di SRL a ristretta base societaria, opera a maggior ragione nel caso in esame in cui il maggior reddito accertato (rispetto a quello dichiarato) derivi dalla ripresa a tassazione di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, ed in quanto tali costi inesistenti vanno ad alterare il conto economico.
A giudizio della Corte, l'avviso di accertamento risulta confacente alle evidenze e ragioni del recupero impositivo, in quanto le motivazioni contenute nell' opposto atto impositivo, risultano idonee ad incidere sui fatti rilevati e non sono integrati dai presupposti indicati dall'art. 2729 c.c., di concordanza, gravita' e precisione.
Si aggiunga che, nell'evidenziare che l'Ufficio ha dato prova della indeducibilità dei costi dedotti dalla societa' partecipata, va richiamato il recente indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte che con l'Ordinanza n.
31878 del 27 ottobre 2022, secondo cui e' appena il caso di sottolineare che il comma 5 bis dell'art.7 d.lgs.
n.546/1992, introdotto con l'articolo 6 della legge n. 130/2022, ha ribadito, in maniera circostanziata, che l'onere probatorio grava in giudizio sull'amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente. Pertanto, la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che l'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni, non stabilisce un onere probatorio diverso o piu' gravoso rispetto ai principi gia' vigenti in materia, ma e' coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale. Non avendo parte ricorrente scalfito con le sue asserzioni le ragioni su cui si fonda l'inferenza della pretesa erariale, ne' indicato in modo sufficiente i presupposti giuridici e di fatto dell'illegittimità della pretesa, ne' enunciato e/o allegato in ricorso deduzioni contrarie, ne' soprattutto ha fornito prova (ne' certa, ne' presuntiva semplice) specifica, puntuale, circostanziata e sufficiente, la Corte ritiene, su tale punto, che il ricorso debba essere rigettato stante la adeguata e sufficiente assolvimento dell'onere probatorio dell' avviso di accertamento e come tale idoneo a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva contenuta nell' atto impugnato.
Tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di gravame non esaminati espressamente sono stati ritenuti dala Corte assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso confermando l' atto impugnato e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 2.000,00 oltre altri oneri come per legge.
Cosi' deciso in LE, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
il relatore il presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Maurizio Stanziola