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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 687/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
SENTENZA
nel procedimento ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso congiuntamente da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'Avv. CELENTANO STEFANO C.F._1
e da nato in [...] il Parte_2
02/06/1983, C.F. con l'Avv. BASSO MICHELE, C.F._2
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 6 I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
reiterate con nota di trattazione scritta del 22.04.2025, di seguito riportate:
1. Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, alla educazione ed alla salute, di comune accordo, con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita in Verona, via Amanti n. 16 viene assegnata alla sig.ra che ivi vivrà con la figlia. Parte_1
3. Disporsi che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia , Per_1
nei seguenti modi:
dal lunedì al venerdì dalle 16:00, alla fine della scuola e, indicativamente,
fino alle 18:30 allorquando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
i genitori, in ogni caso, concordano, sin d'ora, nella possibilità di individuare ulteriori momenti di permanenza della minore con il padre,
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di
. Per_1
4. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori tre giorni durante le vacanze pasquali comprendendo, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
una
Pagina 2 di 6 settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Trascorrerà altresì,
con ciascuno genitore, 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate, da concordarsi tra i coniugi.
5. Gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla Per_1
scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute vengono indicate nel piano genitoriale allegato.
6. Disporsi l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra a titolo Pt_2 Parte_1
di contributo al mantenimento di , entro e non oltre il giorno 10 di Per_1
ogni mese un assegno di euro 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, che qui si riporta:
spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
Pagina 3 di 6 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
7. Si precisa, anche in deroga a quanto previsto al punto precedente, che le spese per baby-sitting, sostenute dal lunedì al venerdì, indicativamente
Pagina 4 di 6 dalle ore 17.30 alle ore 19.00, saranno a carico esclusivo del sig.
[...]
. Parte_2
8. Il c.d. assegno unico o comunque ogni altra forma contributiva statale in qualsiasi modo verrà denominata, verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre;
le detrazioni fiscali per il mantenimento della figlia verranno riconosciute nella misura del 50% a ciascun genitore.
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le
Pagina 5 di 6 condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e Parte_1 Parte_2
congiuntamente così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15/07/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
SENTENZA
nel procedimento ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. promosso congiuntamente da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
con l'Avv. CELENTANO STEFANO C.F._1
e da nato in [...] il Parte_2
02/06/1983, C.F. con l'Avv. BASSO MICHELE, C.F._2
CONCLUSIONI
Pagina 1 di 6 I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso,
reiterate con nota di trattazione scritta del 22.04.2025, di seguito riportate:
1. Affidarsi la figlia ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo le decisioni di maggior interesse per la stessa, relative all'istruzione, alla educazione ed alla salute, di comune accordo, con collocamento prevalente presso la madre.
2. La casa familiare sita in Verona, via Amanti n. 16 viene assegnata alla sig.ra che ivi vivrà con la figlia. Parte_1
3. Disporsi che il padre avrà la facoltà di tenere con sé la figlia , Per_1
nei seguenti modi:
dal lunedì al venerdì dalle 16:00, alla fine della scuola e, indicativamente,
fino alle 18:30 allorquando il padre riaccompagnerà la minore presso l'abitazione materna;
i genitori, in ogni caso, concordano, sin d'ora, nella possibilità di individuare ulteriori momenti di permanenza della minore con il padre,
previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze di
. Per_1
4. La minore trascorrerà con ciascuno dei genitori tre giorni durante le vacanze pasquali comprendendo, ad anni alterni, Pasqua o Pasquetta;
una
Pagina 2 di 6 settimana durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, dal 24 dicembre al
30 dicembre o dal 31 dicembre alla ripresa della scuola. Trascorrerà altresì,
con ciascuno genitore, 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate, da concordarsi tra i coniugi.
5. Gli impegni e le attività quotidiane della figlia relative alla Per_1
scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute vengono indicate nel piano genitoriale allegato.
6. Disporsi l'obbligo del Sig. di versare alla Sig.ra a titolo Pt_2 Parte_1
di contributo al mantenimento di , entro e non oltre il giorno 10 di Per_1
ogni mese un assegno di euro 350,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da protocollo famiglia in uso presso il Tribunale di Verona, che qui si riporta:
spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo:
visite mediche specialistiche del Servizio sanitario nazionale prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
ticket medico curante, esclusa l'ordinaria farmacia da banco;
spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
Pagina 3 di 6 spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici;
libri di testo, eventualmente anche usati, e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
costi per il trasporto pubblico;
nonché la retta dell'asilo nido e delle scuole materne, nei limiti dell'importo previsto per fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali;
spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari;
costi relativi a corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, che non richiedono un preventivo accordo: costi per l'abilitazione alla guida di autoveicoli nei limiti massimi di € 1.000,00 da ripartirsi equamente;
l'acquisto di strumenti informatici e relativa connessione ad internet domestica qualora detto strumento sia necessario per lo svolgimento delle attività didattiche, ovvero connesso al programma di studio differenziato (BES).
spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo abbigliamento e attrezzatura;
spese per baby-sitting; viaggi e vacanze senza i genitori.
7. Si precisa, anche in deroga a quanto previsto al punto precedente, che le spese per baby-sitting, sostenute dal lunedì al venerdì, indicativamente
Pagina 4 di 6 dalle ore 17.30 alle ore 19.00, saranno a carico esclusivo del sig.
[...]
. Parte_2
8. Il c.d. assegno unico o comunque ogni altra forma contributiva statale in qualsiasi modo verrà denominata, verrà richiesto e percepito esclusivamente dalla madre;
le detrazioni fiscali per il mantenimento della figlia verranno riconosciute nella misura del 50% a ciascun genitore.
9. Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
10. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
Il P.M. ha così concluso: “visto, nulla oppone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente, per relationem, il contenuto del ricorso introduttivo;
rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le
Pagina 5 di 6 condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale, della documentazione depositata e tenuto conto altresì che garantiscono alla prole il suo diritto ad una bigenitorialità piena ed effettiva ed il sostegno morale e materiale da parte di entrambi i genitori;
ritenuto che, stante l'assenza di soccombenza alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite debbano essere compensate;
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento promosso da e Parte_1 Parte_2
congiuntamente così dispone:
1) prende atto degli accordi intervenuti tra le parti
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verona il 15/07/2025
IL PRESIDENTE Rel
Dott. Massimo Vaccari
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