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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N.R.G. 4737/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2023 da
(C.F: ( , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SARA SCINALDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pavia, Corso Cavour n. 17;
e da
C.F: ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. STEFANO NEGRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Pavia, Via Valla n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Calvignano, in data 20.05.2017, (atto n. 1, parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017); separati consensualmente con sentenza n. 524/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- La dimora coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella disponibilità esclusiva del sig. nonché del proprietario sig. mentre la Parte_2 Parte_3
SI.ra ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio presso altra abitazione ed a Pt_1 richiedere il relativo cambio di residenza.
- In ragione delle diverse condizioni economiche e reddituali dei coniugi, il sig. Pt_2 concorda nel riconoscere un contributo al mantenimento in favore della sig.ra , così Pt_1 concordato tra le parti: a) una somma una tantum pari ad Euro 8.000,00;
b) una somma pari ad Euro 200,00 mensili per un periodo massimo di due anni e, in ogni caso, non oltre il mese di ottobre 2025, decorrente dal momento in cui la SI.ra invierà al Pt_1 sig. anche per mezzo dei legali che assistono le parti, una qualsiasi pezza Pt_2 giustificativa che attesti un esborso destinato a coprire i costi di un locale necessario all'esercizio della propria attività professionale di insegnante di musica.
- Parte della somma di cui alla lettera a) del punto precedente, e precisamente Euro 2.200,00, è già stata versata dal marito in data 04/08/2023, pertanto in attuazione delle presenti condizioni di separazione il sig. ovrà versare in favore della sig.ra la residua somma di Pt_2 Pt_1
Euro 5.800,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 524/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 12.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 3.12.2024, depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12, terzo comma;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ritenuto infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970;
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 • pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Calvignano il giorno 20.05.2017 (atto n. 1, parte II, serie C, Parte_2 anno 2017);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N.R.G. 4737/2023
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13.11.2023 da
(C.F: ( , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SARA SCINALDI ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Pavia, Corso Cavour n. 17;
e da
C.F: ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. STEFANO NEGRI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Pavia, Via Valla n. 2;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Calvignano, in data 20.05.2017, (atto n. 1, parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017); separati consensualmente con sentenza n. 524/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“- La dimora coniugale unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella disponibilità esclusiva del sig. nonché del proprietario sig. mentre la Parte_2 Parte_3
SI.ra ha già provveduto a trasferire il proprio domicilio presso altra abitazione ed a Pt_1 richiedere il relativo cambio di residenza.
- In ragione delle diverse condizioni economiche e reddituali dei coniugi, il sig. Pt_2 concorda nel riconoscere un contributo al mantenimento in favore della sig.ra , così Pt_1 concordato tra le parti: a) una somma una tantum pari ad Euro 8.000,00;
b) una somma pari ad Euro 200,00 mensili per un periodo massimo di due anni e, in ogni caso, non oltre il mese di ottobre 2025, decorrente dal momento in cui la SI.ra invierà al Pt_1 sig. anche per mezzo dei legali che assistono le parti, una qualsiasi pezza Pt_2 giustificativa che attesti un esborso destinato a coprire i costi di un locale necessario all'esercizio della propria attività professionale di insegnante di musica.
- Parte della somma di cui alla lettera a) del punto precedente, e precisamente Euro 2.200,00, è già stata versata dal marito in data 04/08/2023, pertanto in attuazione delle presenti condizioni di separazione il sig. ovrà versare in favore della sig.ra la residua somma di Pt_2 Pt_1
Euro 5.800,00”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13.11.2023, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 524/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 12.03.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte del 3.12.2024, depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 -bis.12, terzo comma;
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ritenuto infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970;
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
Pag. 2 di 3 • pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Calvignano il giorno 20.05.2017 (atto n. 1, parte II, serie C, Parte_2 anno 2017);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di divorzio da intendersi qui trascritte;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 14.2.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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