Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2003, n. 2855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2855 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
REF02 8 55 /03 OPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 10577/00 -Consigliere Cron. 6588 Dott. Antonino ELEFANTE - Rel. Consigliere Rep. 808 Dott. Olindo SCHETTINO Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 19/11/02 Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR ET, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 51, presso lo studio dell'avvocato LUCIANO ROSSI, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO BRANCHI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DE PO IMPORT DI DE PO SI & FI SRL (già snc), in persona del legale rappresentante pro tempore DE PO FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato2002 1495 KARL SCHWENBACHER, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 65/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 12/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per inammissibilità o rigetto. -2- R.G.N.10577/2000 Oggetto: Vendita-pagamento prezzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 aprile 1997, il tribunale di Trento accoglieva l'opposizione proposta da RD TT al decreto ingiuntivo emesso su ricorso della ditta De DA Import s.n.c. di De DA MO & FI, per il pagamento della somma di 7.000.000, pretesa da quest'ultima perlire forniture di bestiame al RD. La sentenza era impugnata dall'opposta soc. De DA Import, e la corte di appello di Trento, con sentenza del 12 febbraio 2000, accogliendo il gravame, ha riformato la sentenza del primo giudice l'opposizione, confermando iled ha rigettato My decreto ingiuntivo e condannando l'opponente RD al pagamento all'appellante delle spese dell'intero giudizio. Per pervenire а tale decisione la corte territoriale ha accertato e dato atto che la condizione sospensiva della corresponsione del contributo pubblico alla quale era subordinato il pagamento del prezzo del bestiame da parte del RD, contenuta nella transazione conclusa tra le parti il 27 maggio 1992, si era avverata in 2 epoca anteriore al rilascio del decreto ingiuntivo, e, pertanto, la somma di lire 7.000.000 richiesta dall'appellante De DA Import all'appellato RD era dovuta. disponeva, quindi, di sufficienti Il tribunale elementi per rigettare l'opposizione. Quanto alle eccezioni di natura processuale opposte dal RD (decadenza ex art.346 c.p.c. della De DA Import dalle domande riconvenzionali e tardività della produzione documentale in appello), la corte le ha ritenute infondate;
mentre, infine, in ordine ai vizi e difetti dei capi del bestiame venduti (presumibilmente denunciati dal RD, n.d.e.) ha testualmente affermato che "attengono al contratto di vendita, che nella causa non costituisce oggetto di esame.TI Ricorre per la cassazione della sentenza RD TT, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso la società De DA Import s.r.l. (già s.n.c.) di De DA AS & figlio, corrente in Cunevo, in persona del legale rappresentante De DA FA. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia e falsa applicazione "violazione, erronea dell'art.1354 C. C., in ordine alla nullità della clausola contrattuale n. 5, 1 ° capoverso del 27-5-1992"; nullità derivante, dell'accordo ricorrente, dal fatto che "nessun secondo il elemento, né nella documentazione né nelle risultanze istruttorie è stato fornito per individuare e determinare l'evento dedotto in condizione". Con il secondo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., per non avere pronunciato sulla domanda svolta in via incidentale di inadempimento contrattuale" per vizi e difetti del bestiame, essendo stata erroneamente considerata dalla corte la domanda stessa non oggetto della controversia. Con il terzo motivo denuncia "violazione erronea falsa applicazione dell'art.1460 C.C. quale eccezione di inadempimento". La censura si riferisce all'omessa pronuncia in ordine al denunciato inadempimento della De DA Import, per la fornitura di bestiame mancante delle "qualità garantite nel contratto" del 27-5-1992 e per la 4 (RD) presenza di "numerosi vizi e difetti che addirittura si sono concretati nel decesso di alcuni capi". Con il quarto motivo denuncia, infine, erronea e falsa applicazione degli"violazione, artt. 1490 e 1496 c.c.", sempre con riferimento ai vizi e difetti dei capi di bestiame venduti. La resistente ha depositato memoria ex art.378 c.p.c. Il ricorso è infondato e, come tale, va respinto. Non sussiste la violazione di legge (art.1354 c.c.) denunciata con il primo motivo, in quanto, a prescindere dal fatto che non è dato conoscere il testo della "clausola contrattuale n. 5, 1° My capoverso dell'accordo del 27-5-1992", perché non riportato nel ricorso, e che, pertanto, non possibile valutare l'asserita "impossibilità" di individuazione e determinazione dell'evento dedotto in condizione, da cui discenderebbe, secondo il ricorrente, la nullità della clausola stessa 1 0 del contratto?), la censura mossa alla sentenza dedotto profilo è, comunque,impugnata sotto il inammissibile, avendo la corte di appello 2 esattamente individuato, previo esame degli atti e con corretta valutazione delle risultanze di causa, non sindacabile in questa sede, nella riscossione del contributo pubblico di lire 7.000.000 da parte di esso RD in epoca anteriore all'emissione del decreto ingiuntivo, l'evento dedotto in condizione (sospensiva). Non si riscontra neppure la violazione di legge (art.112 c.p.c.) denunciata con il secondo motivo, non risultando che l'odierno ricorrente abbia inadempimento per vizi e proposto "domanda di difetti del bestiame", riproponendola, poi, con appello incidentale. Né, d'altra parte, può ritenersi implicitamente DI proposta una siffatta domanda sulla base della semplice affermazione della corte, secondo cui " i vizi e i difetti dei capi di bestiame venduti attengono al contratto di vendita che nella presente causa non costituisce oggetto di esame”. Il terzo ed il quarto motivo rimangono assorbiti da quanto appena detto. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, essendo il controricorso inammissibile, a motivo che la procura speciale da parte del controricorrente è 3 stata rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso (sent.n.8200/98, n. 12187/98 ed altre).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2002 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) Приват либ IL CANCELLIERË DEPOSITATA IN CANCELLERIA AR Di NU IE Di ons Oggi, 20 PER 2003 IL CANCELLIERE- MA NU Д ОГ CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione gresso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.1203 serie 4 al n. 42246 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)