Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00983/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 983 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fersini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Prefetto pro-tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento di rigetto dell’istanza diretta alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 del -OMISSIS- e notificato il 1° giugno 2022;
- di tutti gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti al precedente, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 febbraio 2026 il dott. FF PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 1° settembre 2022, il cittadino albanese -ricorrente- impugnava, chiedendone l’annullamento, il provvedimento di rigetto dell’istanza diretta alla regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 del -OMISSIS- notificatogli il 1° giugno 2022.
Il ricorrente esponeva in fatto di aver presentato, attraverso il Sig. -OMISSIS-, in data -OMISSIS- l’istanza per ottenere la regolarizzazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 del 04 giugno 2021 in quanto rientrato in Italia dopo la scadenza degli effetti di provvedimento espulsivo nei suoi confronti, ma tale istanza era stata respinta, perché condannato per uno dei reati previsti dall’art.103, comma 10, del D.L. 34/2020.
Deduceva in diritto:
1.Violazione dell’art.103 del decreto legge 19.5.2020, n.34, convertito nella legge 17.7.2020, n.77; Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della falsità dei presupposti, del travisamento dei fatti e del difetto d’istruttoria.) Il richiamato comma 10 dell’art.103 del D.L. 19.5.2020, n.34 stabilisce che non sono ammessi alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolare i cittadini stranieri al tempo espulsi per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato – art. 13 co. 1 d. lgs. 286 del 1998 – oppure coloro i quali abitualmente dediti a traffici delittuosi; vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica oppure ancora appartenenti a specifiche associazioni per delinquere o ancora i finanziatori di organizzazioni terroristiche – art. 13 co. 2, casi che non riguardano affatto il ricorrente.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art.10 bis della legge 07 agosto 1990, n.241; Violazione del principio del contraddittorio; Violazione dell’istituto della partecipazione al procedimento amministrativo. I destinatari dell’”emersione” sono quindi tutti gli altri cittadini stranieri ed in quanto tale il ricorrente doveva essere coinvolto nel procedimento, mentre la P.A. ha inviato il prescritto preavviso ai fini partecipativi al solo datore di lavoro.
Il -ricorrente- concludeva per l’accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
La P.A. si è costituita in giudizio, sostenendo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza 6 ottobre 2022 n. 924 questo Tribunale respingeva la domanda cautelare proposta.
All’odierna udienza di smaltimento tenutasi in modalità telematiche la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo che si sintetizza, il ricorrente si duole della sua mancata regolarizzazione ai sensi dell’art.103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, in quanto dedito a traffici delittuosi tanto da essere considerato una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ex art. 13 co. 1 d. lgs. 286 del 1998 e comunque condannato per la violazione di norme ostative indicate dal comma 10 dell’art.103 del citato d.l. n.34 del 2020.
Il motivo è fondato.
Dalla documentazione di causa emerge che il ricorrente è stato raggiunto da quattro miti condanne per la violazione del divieto di rientro in Italia in seguito alla sua espulsione e null’altro, quindi è del tutto conseguente che da ciò non si possono desumere minacce per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; né tantomeno tali condanne rientrano tra quelli conseguenti all’accertamento di reati rientranti nella categoria di cui all’art. 381 c.p.p.
Con il secondo motivo l’interessato lamenta di non essere stato coinvolto nel procedimento in cui avrebbe potuto chiarire le ragioni di cui alla seconda censura e di non essere stato nemmeno destinatario del preavviso di rigetto, inviato solamente al datore di lavoro.
Anche detto motivo appare fondato.
Se è discutibile l’argomentazione delle difese dell’Amministrazione secondo cui dovrà essere indirizzato solo datore di lavoro che aveva avuto l’iniziativa di avviare il procedimento, va anche rilevato che l’attuale ricorrente è colui che maggiormente ha risentito degli effetti del provvedimento impugnato in questa sede e che avrebbe potuto esporre le migliori delucidazioni su fatti erroneamente amplificati e quindi del tutto travisati - le condanne per delitti contro l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
Per le considerazioni ora esposte il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di giudizio possono essere compensate, visto che effettivamente il ricorrente ha violato più volte nel passato l’ordine di non rientrare nel territorio italiano entro un termine determinato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
FF PE, Presidente, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FF PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.