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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/07/2025, n. 3039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3039 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2396/2024
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO RODANO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vecchia Ognina, 143
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/3/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230005506575000 emesso dall' , sede di Catania, notificato il 26/1/2024 e CP_1
relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, Gestione Commercianti, per il periodo “dal 04/2015 al 12/2015”, dell'importo complessivo di euro 1.436,67. Illustrava,
preliminarmente, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, evidenziando come i motivi di ricorso fossero stati sollevati nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. 46/1999. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. b, della legge 335/1995. Osservava al riguardo che, in considerazione del fatto che l'avviso di addebito avesse ad oggetto contributi a percentuale relativi all'anno 2015, il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al suddetto anno e, dunque, dal 31/7/2016, con la conseguenza che al momento della notifica dell'atto impugnato (26/1/2024) fosse già maturata la prescrizione, e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale da Covid-
19 e dell'eventuale notifica in data 22/6/2022 della comunicazione di debito indicata nel suddetto atto.
Nel merito rilevava che il reddito prodotto nell'anno di imposta 2015 ammontasse ad euro 42.768,00,
come evincibile dal quadro RR della dichiarazione dei redditi che allegava, e che, considerato che i contributi da versare ammontassero ad euro 6.190,00 in applicazione della percentuale del 22,74%,
il medesimo avesse provveduto al pagamento degli stessi in 5 rate, come attestato dall'elenco dei versamenti e dal cassetto previdenziale che produceva. Eccepiva pertanto che nulla fosse dovuto all' . CP_1
Chiedeva in definitiva la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito sulla base della fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e del danno grave e irreparabile che sarebbe potuto derivare dall'azione di riscossione (periculum in mora); nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'avviso di addebito e il conseguente annullamento oltre che la condanna alle spese.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 24/9/2024 resa all'esito dell'udienza, veniva dichiarata regolare la notificazione del ricorso introduttivo e confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 14 luglio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”.
Il ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell' che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, CP_1
non ha curato la costituzione. E' infatti in atti la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, eseguita a mezzo posta elettronica certificata.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'opposizione, proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999: l'avviso di addebito è
stato infatti notificato il 26/1/2024 ed il ricorso in opposizione risulta depositato in data 4/3/2024,
entro il termine quaranta giorni normativamente previsto.
Venendo ora alle ragioni della decisione, reputa questo decidente che sia fondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Il ricorrente ha infatti eccepito, come primo motivo di ricorso, l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Con riferimento al dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine quinquennale occorre richiamare quanto statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione
secondo cui “In tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione
contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un
determinato reddito ex art. 1, comma 4, della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto
fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
il momento di
decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995,
deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un
maggior reddito” (Cass. 29/5/2017 n. 13463; Cass. 3/4/2019 n. 9270; Cass. 24/7/2018 n. 19640; Cass.
31/10/2018 n. 27950).
Detto principio, enunciato dalla Cassazione con riferimento a tutti i contributi “a percentuale” (e non solo ai contributi della Gestione Separata), nasce dal convincimento che, pur sorgendo il credito CP_1
sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
Non rilevano, a tali fini, pertanto, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l'atto eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' ) con cui l'Agenzia delle Entrate abbia CP_1
accertato un maggior reddito (Cass. 4/2/2011 n. 2725; Cass. 16/9/2019 n. 23040).
Alla dichiarazione dei redditi, semmai, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può
riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (Cass. 22/2/2012 n. 2620; Cass. 2/5/2004 n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex D.Lgs.
n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). CP_1
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione del redditi”. Vale, inoltre, la consolidata regola secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo,
non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
26/5/2015 n. 10828; Cass. 6/10/2014 n. 21026).
Ne discende che non costituisce caso di impedimento giuridico l'ipotesi in cui, fra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, venga compiuto un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale.
Detti principi sono stati peraltro recepiti dall' che, con la circolare n. 69 del 2005, con CP_1
riferimento ai lavoratori autonomi, vale a dire agli iscritti alla Gestione artigiani-commercianti e agli iscritti alla Gestione Separata (professionisti non iscritti ad altre casse), ha assunto la determinazione di applicare ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile gli stessi criteri applicati per la contribuzione dovuta sul predetto minimale, dichiarando che il termine di prescrizione per i suddetti contributi a percentuale decorre dal giorno in cui gli stessi devono essere versati secondo la vigente normativa ossia dal giorno in cui va corrisposto il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Pertanto, facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi in oggetto sono riferiti all'anno 2015, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte.
Più precisamente, per l'anno 2015 il versamento del saldo – che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti – era fissato al 6 luglio dell'anno successivo (2016). Il D.P.C.M. 15 giugno 2016 ha infatti disposto la proroga dei termini entro i quali effettuare i versamenti da modello Unico 2016; è pertanto slittato dal 16 giugno al 6
luglio 2016 (ovvero al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %) il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti (compresi quelli che applicano il regime dei minimi o il regime forfettario) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Pertanto, individuata nel 6/7/2016 la data di decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi per artigiani, commercianti e professionisti, al momento della notifica in data CP_1
26/1/2024 dell'avviso di addebito opposto era già ampiamente maturata la prescrizione. Il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato anche nell'ipotesi di effettiva notifica in data 22/6/2022 della
“comunicazione di debito” indicata nell'atto impugnato (“dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”).
Si aggiunga che la prescrizione quinquennale di legge è maturata nonostante la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale.
Con riguardo ai contributi in oggetto, infatti, il termine di prescrizione si è posposto all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. Più precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere nell'anno 2021, ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2, dispone che: “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Si osserva pertanto che, pur tenendo conto della richiamata normativa, la prescrizione è ugualmente maturata sicchè vanno dichiarati non dovuti, per intervenuta prescrizione, i contributi alla Gestione
Commercianti richiesti dall' per l'anno 2015. CP_1
Quanto alle sanzioni richieste con l'avviso di addebito impugnato, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una
obbligazione accessoria “ex lege”, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della
obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in
particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per
sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass.
8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Da quanto detto discende che, assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati estinti, per maturata prescrizione, i contributi e le relative sanzioni portati dall'avviso di addebito impugnato che, per l'effetto, va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' e distratte in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali e le somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto, che per l'effetto annulla;
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida nella CP_1
complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettaria al 15%, IVA e CPA come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 14 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 2396/2024
Promossa da
(c.f. rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO RODANO, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, via Vecchia Ognina, 143
-ricorrente-
contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/3/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59320230005506575000 emesso dall' , sede di Catania, notificato il 26/1/2024 e CP_1
relativo a contributi IVS a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, Gestione Commercianti, per il periodo “dal 04/2015 al 12/2015”, dell'importo complessivo di euro 1.436,67. Illustrava,
preliminarmente, il sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali, evidenziando come i motivi di ricorso fossero stati sollevati nel termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del
D.Lgs. 46/1999. Eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo, ai sensi dell'art. 3, comma 9 lett. b, della legge 335/1995. Osservava al riguardo che, in considerazione del fatto che l'avviso di addebito avesse ad oggetto contributi a percentuale relativi all'anno 2015, il termine di prescrizione dovesse decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al suddetto anno e, dunque, dal 31/7/2016, con la conseguenza che al momento della notifica dell'atto impugnato (26/1/2024) fosse già maturata la prescrizione, e ciò pur tenendo conto del periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dalla normativa emergenziale da Covid-
19 e dell'eventuale notifica in data 22/6/2022 della comunicazione di debito indicata nel suddetto atto.
Nel merito rilevava che il reddito prodotto nell'anno di imposta 2015 ammontasse ad euro 42.768,00,
come evincibile dal quadro RR della dichiarazione dei redditi che allegava, e che, considerato che i contributi da versare ammontassero ad euro 6.190,00 in applicazione della percentuale del 22,74%,
il medesimo avesse provveduto al pagamento degli stessi in 5 rate, come attestato dall'elenco dei versamenti e dal cassetto previdenziale che produceva. Eccepiva pertanto che nulla fosse dovuto all' . CP_1
Chiedeva in definitiva la sospensione dell'esecutorietà dell'avviso di addebito sulla base della fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e del danno grave e irreparabile che sarebbe potuto derivare dall'azione di riscossione (periculum in mora); nel merito chiedeva dichiararsi l'infondatezza dell'avviso di addebito e il conseguente annullamento oltre che la condanna alle spese.
Con decreto del 16/3/2024, ritenuti sussistenti i gravi motivi di cui all'art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio, l' non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza del 24/9/2024 resa all'esito dell'udienza, veniva dichiarata regolare la notificazione del ricorso introduttivo e confermata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato;
inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario, previa concessione di termine per il deposito di note. Con
provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 14 luglio 2025
disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole
istanze e conclusioni”.
Il ricorrente ha regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato, insistendo nelle proprie conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
********************
Va innanzitutto dichiarata la contumacia dell' che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, CP_1
non ha curato la costituzione. E' infatti in atti la ricevuta di avvenuta consegna relativa alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto, eseguita a mezzo posta elettronica certificata.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'opposizione, proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge di cui all'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999: l'avviso di addebito è
stato infatti notificato il 26/1/2024 ed il ricorso in opposizione risulta depositato in data 4/3/2024,
entro il termine quaranta giorni normativamente previsto.
Venendo ora alle ragioni della decisione, reputa questo decidente che sia fondata l'eccezione di prescrizione formulata da parte ricorrente, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
Il ricorrente ha infatti eccepito, come primo motivo di ricorso, l'estinzione del credito contributivo per intervenuta prescrizione. Con riferimento al dies a quo dal quale far decorrere il relativo termine quinquennale occorre richiamare quanto statuito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione
secondo cui “In tema di contributi c.d. “a percentuale”, il fatto costitutivo dell'obbligazione
contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un
determinato reddito ex art. 1, comma 4, della l. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predetto
fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
il momento di
decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995,
deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo, con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un
maggior reddito” (Cass. 29/5/2017 n. 13463; Cass. 3/4/2019 n. 9270; Cass. 24/7/2018 n. 19640; Cass.
31/10/2018 n. 27950).
Detto principio, enunciato dalla Cassazione con riferimento a tutti i contributi “a percentuale” (e non solo ai contributi della Gestione Separata), nasce dal convincimento che, pur sorgendo il credito CP_1
sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento “in cui i singoli contributi dovevano essere versati” (R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55).
Non rilevano, a tali fini, pertanto, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo), né l'atto eventualmente successivo (avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell' ) con cui l'Agenzia delle Entrate abbia CP_1
accertato un maggior reddito (Cass. 4/2/2011 n. 2725; Cass. 16/9/2019 n. 23040).
Alla dichiarazione dei redditi, semmai, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può
riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo (Cass. 22/2/2012 n. 2620; Cass. 2/5/2004 n. 9054).
Non diversamente, anche i successivi atti con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex D.Lgs.
n. 462 del 1997, un determinato reddito dapprima non emerso, non individuano fatti costitutivi del riconnesso diritto contributivo dell'ente previdenziale, ma dispiegano soltanto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell' (Cass. 13463/2017 cit.). CP_1
In proposito vale la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione del redditi”. Vale, inoltre, la consolidata regola secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo,
non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento” (Cass.
26/5/2015 n. 10828; Cass. 6/10/2014 n. 21026).
Ne discende che non costituisce caso di impedimento giuridico l'ipotesi in cui, fra il momento della scadenza dell'obbligo di pagamento a saldo e quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, venga compiuto un accertamento tributario da cui possano emergere i presupposti del diritto dell'ente previdenziale.
Detti principi sono stati peraltro recepiti dall' che, con la circolare n. 69 del 2005, con CP_1
riferimento ai lavoratori autonomi, vale a dire agli iscritti alla Gestione artigiani-commercianti e agli iscritti alla Gestione Separata (professionisti non iscritti ad altre casse), ha assunto la determinazione di applicare ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile gli stessi criteri applicati per la contribuzione dovuta sul predetto minimale, dichiarando che il termine di prescrizione per i suddetti contributi a percentuale decorre dal giorno in cui gli stessi devono essere versati secondo la vigente normativa ossia dal giorno in cui va corrisposto il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
Pertanto, facendo applicazione dei suindicati principi al caso di specie e rilevato che i contributi in oggetto sono riferiti all'anno 2015, il termine di prescrizione decorre dalla data di scadenza per il versamento del saldo di quanto dovuto a titolo di imposte.
Più precisamente, per l'anno 2015 il versamento del saldo – che è il termine più avanzato da cui si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, non considerando gli acconti – era fissato al 6 luglio dell'anno successivo (2016). Il D.P.C.M. 15 giugno 2016 ha infatti disposto la proroga dei termini entro i quali effettuare i versamenti da modello Unico 2016; è pertanto slittato dal 16 giugno al 6
luglio 2016 (ovvero al 22 agosto con la maggiorazione dello 0,40 %) il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti (compresi quelli che applicano il regime dei minimi o il regime forfettario) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Pertanto, individuata nel 6/7/2016 la data di decorrenza del termine di prescrizione per il pagamento dei contributi per artigiani, commercianti e professionisti, al momento della notifica in data CP_1
26/1/2024 dell'avviso di addebito opposto era già ampiamente maturata la prescrizione. Il termine di prescrizione sarebbe comunque spirato anche nell'ipotesi di effettiva notifica in data 22/6/2022 della
“comunicazione di debito” indicata nell'atto impugnato (“dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti”).
Si aggiunga che la prescrizione quinquennale di legge è maturata nonostante la sospensione dei termini di prescrizione disposta dalla normativa emergenziale.
Con riguardo ai contributi in oggetto, infatti, il termine di prescrizione si è posposto all'interno della normativa emergenziale di sospensione emanata per la pandemia Covid-19. Più precisamente, il decorso del suddetto termine, che andava a scadere nell'anno 2021, ha subito sospensioni in forza di quanto previsto dall'art. 37 D.L. 18/2020, conv. con mod. in L. 27/2020 (rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”) che, al comma 2, dispone che: “I termini di
prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3,
comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia
inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Inoltre, l'art. 11, comma 9, del D.L. 183/2020 conv. con mod. in L. 21/2021, dispone che: “I termini
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo
3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine del periodo”.
Si osserva pertanto che, pur tenendo conto della richiamata normativa, la prescrizione è ugualmente maturata sicchè vanno dichiarati non dovuti, per intervenuta prescrizione, i contributi alla Gestione
Commercianti richiesti dall' per l'anno 2015. CP_1
Quanto alle sanzioni richieste con l'avviso di addebito impugnato, va precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una
obbligazione accessoria “ex lege”, ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della
obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in
particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per
sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass.
8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U. 5076/2015).
Da quanto detto discende che, assorbita ogni altra questione, vanno dichiarati estinti, per maturata prescrizione, i contributi e le relative sanzioni portati dall'avviso di addebito impugnato che, per l'effetto, va annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
vanno poste a carico dell' e distratte in favore del CP_1
procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Dichiara estinti per prescrizione i contributi previdenziali e le somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto, che per l'effetto annulla;
Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, che liquida nella CP_1
complessiva somma di euro 884,50 per compensi, oltre spese forfettaria al 15%, IVA e CPA come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Catania il 14 luglio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio