Articolo 2 della Legge 6 agosto 1926, n. 1365
Articolo 1Articolo 2 bis
Versione
3 settembre 1926
Art. 2.

Il conferimento delle nomine avverra' in base alla scelta che sara' esercitata dai vincitori del concorso; secondo l'ordine della graduatoria.

Gli eventuali rinunciatari saranno sostituiti da coloro che nel concorso furono dichiarati idonei.

Entrata in vigore il 3 settembre 1926
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