Articolo 15 della Legge 3 aprile 1979, n. 101
Articolo 14Articolo 16
Versione
22 aprile 1979
Art. 15. Ritardi nella progressione economica e giuridica

Il personale al quale venga inflitta la nota di demerito di cui all'articolo precedente, o la sanzione disciplinare della riduzione dello stipendio, subisce il ritardo di un anno ai fini del conseguimento della successiva classe di stipendio, o dell'aumento periodico, nonche' dell'ammissione ai concorsi di accesso a categoria superiore.
Nel caso di sospensione dalla qualifica il ritardo e' di due anni.
Entrata in vigore il 22 aprile 1979