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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/07/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
n.17/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al numero 17/2024R.G., promossa da
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ANti Cirella
opponente-
Nei confronti di
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore (codice fiscale n. ), P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Enrica Maria Ghia
-opposta-
CONCLUSIONE DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 415/2023, reso in data
16/11/2023, nel procedimento n° 1371/2023 R.G.
Pag. 1 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con decreto ingiuntivo n. 415/2023, reso in data 16/11/2023, il Tribunale di Patti ingiungeva alla
Sig.ra il pagamento della somma di € 14.891,01 oltre interessi come da domanda e Parte_1 spese, liquidate in € 567,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a su ricorso di premetteva: - che la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 avrebbe stipulato (il 21/04/2011), con INTESA SANPAOLO S.P.A., un contratto di finanziamento per prestito personale;
- che INTESA SANPAOLO S.P.A. avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a come da pubblicazione in G.U.; - che vrebbe, a CP_2 Controparte_3 suo volta, ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 13/12/2022; - Controparte_1 che, in relazione al suddetto contratto sarebbe maturato un saldo debitore di € 14.891,01, oltre interessi al tasso legale a far data dal deposito del ricorso.
***********
Sulla carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale e processuale di . CP_1
In primo luogo, quale questione preliminare, va esaminato il motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Al riguardo, va premesso che la cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, disciplina speciale rispetto al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 CC e ss. Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti.
Il ceduto può anche non venire a conoscenza diretta della cessione;
tale evenienza è conseguenza dell'obbligo del nuovo creditore di “notiziare” la cessione mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, in luogo della notifica al debitore ceduto (o sua accettazione) prevista dall'art. 1264 CC.
La Suprema Corte, con una serie di pronunce più recenti, ha consolidato il proprio orientamento in tema di onere probatorio a carico del cessionario che agisce in giudizio, richiedendo una documentazione completa e puntuale dell'intera catena di cessioni.
In caso di contestazione specifica da parte del debitore ceduto, non è sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per provare l'esistenza del contratto di cessione.
Pag. 2 di 5 In caso di cessioni plurime, poi, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, secondo il principio “nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet“.
La decisione si fonda su un consolidato orientamento della Suprema Corte, in particolare su recenti ordinanze del 2023 e del 2020, che hanno delineato con chiarezza la differenza tra la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, finalizzata a rendere opponibile la cessione, e la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione.
Secondo l'art. 58 del Testo Unico Bancario, la cessione di rapporti giuridici in blocco diviene efficace nei confronti dei debitori ceduti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma tale adempimento non sostituisce la prova dell'esistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione di uno specifico credito nell'ambito dell'operazione.
Già con le sentenze nn. 17944/2023 e 9412/2023, la Cassazione, come sopra evidenziato, aveva chiarito che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione può avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
Con la recente sentenza n. 7866/2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente rafforzato il proprio orientamento in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB. , ha statuito, infatti, che” la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
Non sarà più sufficiente invocare la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione”.
Nel caso in cui (come in questo trattato) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
Pag. 3 di 5 sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Se l'esistenza della cessione sia stata specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
*****
Nel caso di specie, l'opponente contesta sia l'esistenza dei contratti di cessione sia l'inclusione tra i crediti ceduti di quello azionato con l'azione monitoria.
Orbene, dalla documentazione agli atti prodotta dal cessionario, risulta che nella G.U. del 24/12/2022 vi è un avviso di cessione di crediti in blocco da parte della alla Controparte_4
INFS NPL INVESTING s.p.a. con decorrenza del 13/2/2022 e tra le categorie di crediti ceduti, sono compresi anche quelli derivanti da rapporti di credito personale, quale sarebbe quello intercorso tra
NT AN LO e . Pt_1
Il cessionario ha prodotto un elenco che ha sostenuto essere allegato al contratto di cessione di cui sopra, in cui effettivamente risulta essere inserito il numero riferito al contratto di prestito personale della opponente ma non è prodotto il contratto di cessione tra le due società: per cui non è possibile ricollegare tale elenco al contratto di cessione.
Dunque, dalla documentazione in atti emergono i passaggi tra NT AN LO e quindi CP_2
CP_ tra odierna opposta. CP_2
Tuttavia, restano privi di prova il primo anello della catena di cessioni e l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.
Pag. 4 di 5 Specificamente, rispetto al primo passaggio, il contratto di prestito personale ha avuto luogo tra e . In proposito, viene del tutto omesso il collegamento tra e NT AN Pt_1 CP_5 CP_5
LO.
In conclusione, il prestito è stato concesso da (o Neos Finance?); viene intimato il pagamento CP_5 da vente causa da NT AN LO;
e il decreto ingiuntivo vinee richiesto da . CP_2 CP_1
Sebbene l'ultimo passaggio fosse sorretto da diversi elementi indiziari (avviso in GU, proposta contrattuale, comunicazione a ), le omissioni esposte non consentono di ritenere provata Pt_1 la titolarità del credito e quindi la legittimazione in capo all'odierna opposta.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
*****
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM
147/2022 nei valori minimi data la non complessità della causa, l'assenza di attività di assunzione della prova in ragione della natura prettamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
-ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO
N.415/2023;
- CONDANNA INFS NPL INVESTING S.P.A. ALLA REFUSIONE DELLE SPESE IN FAVORE
DELL'OPPONENTE CHE LIQUIDA IN EURO 2.540,00 PER Parte_1
ONORARIO OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA C.P.A OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Così deciso ai sensi dell'art.281sexies ultimo comma CPC, il 25 Luglio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al numero 17/2024R.G., promossa da
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. ANti Cirella
opponente-
Nei confronti di
(già in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 Controparte_1 tempore (codice fiscale n. ), P.IVA_1
con il patrocinio dell'Avv. Enrica Maria Ghia
-opposta-
CONCLUSIONE DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE.
La presente causa ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 415/2023, reso in data
16/11/2023, nel procedimento n° 1371/2023 R.G.
Pag. 1 di 5 Le parti hanno precisato le conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con decreto ingiuntivo n. 415/2023, reso in data 16/11/2023, il Tribunale di Patti ingiungeva alla
Sig.ra il pagamento della somma di € 14.891,01 oltre interessi come da domanda e Parte_1 spese, liquidate in € 567,00 per compensi ed in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a su ricorso di premetteva: - che la Sig.ra Controparte_1 Parte_1 avrebbe stipulato (il 21/04/2011), con INTESA SANPAOLO S.P.A., un contratto di finanziamento per prestito personale;
- che INTESA SANPAOLO S.P.A. avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a come da pubblicazione in G.U.; - che vrebbe, a CP_2 Controparte_3 suo volta, ceduto pro soluto il proprio credito a con atto del 13/12/2022; - Controparte_1 che, in relazione al suddetto contratto sarebbe maturato un saldo debitore di € 14.891,01, oltre interessi al tasso legale a far data dal deposito del ricorso.
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Sulla carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale e processuale di . CP_1
In primo luogo, quale questione preliminare, va esaminato il motivo di opposizione relativo alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta.
Al riguardo, va premesso che la cessione dei crediti in ambito bancario è regolata dalla normativa speciale prevista dall'art. 58 del Testo Unico Bancario, disciplina speciale rispetto al regime ordinario civilistico previsto dall'art. 1260 CC e ss. Il fenomeno è rubricato - e conosciuto - come “Cessione di rapporti giuridici” e produce il trasferimento di una massa determinata di crediti, tutti derivanti da rapporti bancari con i debitori clienti.
Il ceduto può anche non venire a conoscenza diretta della cessione;
tale evenienza è conseguenza dell'obbligo del nuovo creditore di “notiziare” la cessione mediante pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, in luogo della notifica al debitore ceduto (o sua accettazione) prevista dall'art. 1264 CC.
La Suprema Corte, con una serie di pronunce più recenti, ha consolidato il proprio orientamento in tema di onere probatorio a carico del cessionario che agisce in giudizio, richiedendo una documentazione completa e puntuale dell'intera catena di cessioni.
In caso di contestazione specifica da parte del debitore ceduto, non è sufficiente la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per provare l'esistenza del contratto di cessione.
Pag. 2 di 5 In caso di cessioni plurime, poi, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, secondo il principio “nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet“.
La decisione si fonda su un consolidato orientamento della Suprema Corte, in particolare su recenti ordinanze del 2023 e del 2020, che hanno delineato con chiarezza la differenza tra la mera pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, finalizzata a rendere opponibile la cessione, e la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione.
Secondo l'art. 58 del Testo Unico Bancario, la cessione di rapporti giuridici in blocco diviene efficace nei confronti dei debitori ceduti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma tale adempimento non sostituisce la prova dell'esistenza del contratto di cessione, né dell'inclusione di uno specifico credito nell'ambito dell'operazione.
Già con le sentenze nn. 17944/2023 e 9412/2023, la Cassazione, come sopra evidenziato, aveva chiarito che la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale non esime la cessionaria dall'onere di dimostrare l'effettiva ricomprensione del singolo credito oggetto di controversia nell'operazione di trasferimento. Tale dimostrazione può avvenire tramite l'indicazione puntuale delle caratteristiche del credito ceduto, desumibile dall'avviso pubblicato, oppure attraverso la produzione del contratto di cessione e dei suoi allegati contenenti gli elenchi dei crediti trasferiti.
Con la recente sentenza n. 7866/2024, la Corte di Cassazione ha ulteriormente rafforzato il proprio orientamento in materia di oneri probatori nella cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB. , ha statuito, infatti, che” la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione.
Non sarà più sufficiente invocare la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ma sarà necessario allegare e produrre documentazione specifica (contratto di cessione, elenchi dettagliati dei crediti ceduti, ecc.) che consenta di ricondurre inequivocabilmente il singolo credito controverso nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione”.
Nel caso in cui (come in questo trattato) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi
Pag. 3 di 5 sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco.
In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni.
Se l'esistenza della cessione sia stata specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio.
*****
Nel caso di specie, l'opponente contesta sia l'esistenza dei contratti di cessione sia l'inclusione tra i crediti ceduti di quello azionato con l'azione monitoria.
Orbene, dalla documentazione agli atti prodotta dal cessionario, risulta che nella G.U. del 24/12/2022 vi è un avviso di cessione di crediti in blocco da parte della alla Controparte_4
INFS NPL INVESTING s.p.a. con decorrenza del 13/2/2022 e tra le categorie di crediti ceduti, sono compresi anche quelli derivanti da rapporti di credito personale, quale sarebbe quello intercorso tra
NT AN LO e . Pt_1
Il cessionario ha prodotto un elenco che ha sostenuto essere allegato al contratto di cessione di cui sopra, in cui effettivamente risulta essere inserito il numero riferito al contratto di prestito personale della opponente ma non è prodotto il contratto di cessione tra le due società: per cui non è possibile ricollegare tale elenco al contratto di cessione.
Dunque, dalla documentazione in atti emergono i passaggi tra NT AN LO e quindi CP_2
CP_ tra odierna opposta. CP_2
Tuttavia, restano privi di prova il primo anello della catena di cessioni e l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione.
Pag. 4 di 5 Specificamente, rispetto al primo passaggio, il contratto di prestito personale ha avuto luogo tra e . In proposito, viene del tutto omesso il collegamento tra e NT AN Pt_1 CP_5 CP_5
LO.
In conclusione, il prestito è stato concesso da (o Neos Finance?); viene intimato il pagamento CP_5 da vente causa da NT AN LO;
e il decreto ingiuntivo vinee richiesto da . CP_2 CP_1
Sebbene l'ultimo passaggio fosse sorretto da diversi elementi indiziari (avviso in GU, proposta contrattuale, comunicazione a ), le omissioni esposte non consentono di ritenere provata Pt_1 la titolarità del credito e quindi la legittimazione in capo all'odierna opposta.
Pertanto, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
*****
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM
147/2022 nei valori minimi data la non complessità della causa, l'assenza di attività di assunzione della prova in ragione della natura prettamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
-ACCOGLIE L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, REVOCA IL DECRETO INGIUNTIVO
N.415/2023;
- CONDANNA INFS NPL INVESTING S.P.A. ALLA REFUSIONE DELLE SPESE IN FAVORE
DELL'OPPONENTE CHE LIQUIDA IN EURO 2.540,00 PER Parte_1
ONORARIO OLTRE SPESE GENERALI AL 15%, IVA C.P.A OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Così deciso ai sensi dell'art.281sexies ultimo comma CPC, il 25 Luglio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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