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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. FA IN - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7699 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EMBLEMA PAOLA presso la quale elettivamente domicilia
E
, nata a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. VITRANO FEDERICA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico presso il Tribunale di Napoli CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/04/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo:
[...] di aver contratto matrimonio a Napoli (NA) il 13/06/1998; che dal matrimonio era nata una figlia: il 18.05.2002, maggiorenne ma “non del tutto Per_1 economicamente autosufficiente”;
1 che tra le parti in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
28.06.2016, era intervenuta separazione in forza del decreto di omologa n. cron. 6291/2016 del
12.07.2016; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso della figlia, la collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla madre e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento della figlia di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la vendita, entro un termine di sei mesi dalla separazione, della “casa di proprietà comune” e il riconoscimento da parte del sig. a seguito della vendita suddetta, Parte_1 di una somma di € 15.000,00 a favore della sig.ra il pagamento del mutuo al 50% sino CP_1 alla data di vendita dell'immobile; ciò premesso, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius: lo scioglimento del matrimonio).
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di comunicarsi i rispettivi domicili, che vengono fissati ad oggi, quanto al sig. alla via Lagno n. 13 in San Giorgio a Cremano Parte_1
(NA) e quanto alla IG , alla via D'Avalos n. 8 in Napoli, ove abita unitamente alla CP_1 figlia , oramai maggiorenne ma non del tutto economicamente autosufficiente;
Per_1
2) il sig. incontrerà la figlia ogni volta che lo desidererà, compatibilmente Parte_1 Per_1 con le esigenze e la volontà della medesima;
3) il sig. continuerà a corrispondere alla IG , tenuto conto che la Parte_1 CP_1 figlia , allo stato, è ancora convivente con la madre e non è ancora del tutto Per_1 economicamente autosufficiente, a titolo di contributo mensile per il mantenimento della stessa , la somma di € 300,00 (trecento/00), adeguata anno per anno in forza dell'indice ISTAT, entro il giorno 28 di ogni mese , con assegno bancario intestato alla IG , Controparte_1 ovvero in contanti, con obbligo di rilasciarne regolare quietanza;
restano a carico dei genitori in
2 ragione del 50% le spese straordinarie, per le quali si rimanda al Protocollo d'Intesa .Magistrati -
Avvocati del Tribunale di Napoli del 07.03.2018;
4) la IG si dichiara economicamente autosufficiente ed in ogni caso con la CP_1 sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare espressamente alla domanda di corresponsione dell'assegno divorzile;
5) i ricorrenti dichiarano che già precedentemente hanno definito ogni altra questione patrimoniale e relativa a rapporti di credito, a beni e cose di loro proprietà, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo di cui sopra, e pertanto non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per tali titoli/causali”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a Napoli (NA) il 13/06/1998
(atto n.14, parte I, S., sez. H, reg. Atti Matrimonio anno 1998);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152-septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025.
Il Presidente est.
FA IN
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