Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/06/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 556/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2025 da
(C.F. ) - cittadino italiano - nato a [...] C.F._1
Trieste il 21.07.1978 ed ivi residente in [...]. Dolina, 47
e
AH RS (C.F. ) - cittadina italiana - nata a [...]F._2
Trieste, il 24.08.1978 ed ivi residente in [...]. Dolina, 47 entrambi, rappresentati e difesi
MA RO MB (C.F.: e C.F._3 Parte_2
(C.F.: . C.F._4
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
I Ricorrenti con il deposito di conclusioni congiunte in data 12/03/2025 hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione personale alle seguenti
1) I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il sig. dovrà Parte_1
lasciare la casa familiare non appena reperito un diverso alloggio, ma comunque entro e non oltre il 30.06.2025; 3) i figli e Persona_1 Persona_2
resteranno affidati, in forma condivisa, ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso la madre;
4) in ragione dell'età e del rapporto consolidato ed equilibrato con entrambi, i minori saranno collocati paritariamente presso i genitori a settimane alterne
(con cambio nella giornata del venerdì); 5) fermo restante il regime di frequentazione di cui al punto precedente, ciascuno dei ricorrenti avrà diritto di e si impegna a tenere con sé i figli: - durante l'estate per 2 settimane o per il diverso periodo, anche maggiore o minore, che verrà concordato di anno in anno entro la prima settimana di giugno;
- la vigilia di Natale e la giornata di Natale saranno trascorse alternativamente con i due genitori;
- la settimana dal 26.12 al 31.12 e quella dal 01.01 al 06.01 verranno alternate, di anno in anno, tra il padre e la madre;
- la metà delle festività pasquali con ciascun genitore, alternate di anno in anno;
- tutte le rimanenti festività, civili e religiose, di durata giornaliera, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno trascorse con quello con il quale i minori si trovano. 6) durante il tempo di permanenza dei minori presso ciascun genitore, l'altro potrà comunicare direttamente con e Persona_1
. 7) I figli saranno prelevati dal genitore con cui permarranno presso Persona_2
l'abitazione dell'altro ovvero - previo accordo con lei/lui e compatibilmente con gli impegni di entrambi - nel luogo in cui si trovano. Ove i genitori fossero impediti, i bimbi potranno essere prelevati dai nonni, dalla baby sitter o comunque da persone ritenute di fiducia. 8) Prendere atto che i ricorrenti: a) concordano nel ritenere le previsioni, relative ai rispettivi periodi di visita, come puramente indicative e di sentirsi liberi di pattuire diverse modalità di esercizio, avendo cura delle prioritarie esigenze, di salute e di studio, di serenità ed equilibrio dei minori e del loro prevalente interesse ad un rapporto il più possibile frequente e costante con entrambi i genitori;
b) confermano che le decisioni di maggior interesse per i minori (salute, educazione, istruzione e residenza), nonché tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche ai sensi dell'art. 320 c.c., saranno assunte congiuntamente, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli;
c) si impegnano a comunicare all'altro eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro i minori;
d) si impegnano altresì a recarsi presso la Questura e a sottoscrivere ogni necessario atto ai fini del rilascio dei rispettivi loro documenti di espatrio, con annotazione dei figli minori nonché del documento di espatrio personale degli stessi. 9) I sig.ri e MA Parte_1
provvederanno al mantenimento diretto di e nei tempi Persona_1 Persona_2
di rispettiva permanenza presso di loro. 10) I genitori parteciperanno - per la quota del
50% ciascuno - alle spese straordinarie per i figli (scolastiche/universitarie, ripetizioni, mediche e specialistiche, inclusi i medicinali non da banco e non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale, occhiali, apparecchi ortodontici, esami clinici, abbonamenti e rette sportive, di trasporto, ludiche/ricreative, vacanze, gite e viaggi di istruzione, cellulari e ricariche, e tutte quelle ulteriori che presentino il requisito della occasionalità o sporadicità, come le spese per il conseguimento della patente, ecc.) rispettando, in ogni caso, i criteri e le modalità di cui al Protocollo del Tribunale di
Trieste. 11) In ragione del collocamento paritario, i genitori percepiranno al 50%, fino a che saranno erogati, gli assegni per il nucleo familiare (l'assegno unico e universale ovvero qualsivoglia altra misura, che anche nel futuro verrà prevista a sostegno alle famiglie con figli a carico), ferme le detrazioni fiscali al 50% ciascuno. 12) Essendo entrambi i coniugi economicamente auto-sufficienti, nulla pretendono l'uno dall'altra;
13) Il c/c cointestato presso Cassa Rurale FVG verrà estinto con attribuzione integrale del relativo saldo attivo, al netto delle spese di chiusura, alla sig.ra MA. Il sig.
si impegna dunque a sottoscrivere qualunque documento ed a rilasciare Parte_1
qualunque dichiarazione che all'uopo l'istituto di credito rendesse necessari. 14) La vettura Dacia Duster, targata GK903DV, acquistata in comunione, resterà assegnata - nell'ottica della regolazione dei rapporti nascenti dal matrimonio e quindi con esenzione da tassazione - in proprietà esclusiva al sig. , che ne consentirà Parte_1
comunque l'uso alla sig.ra MA per le esigenze di spostamento dei figli. 15) Per reciproca ammissione le parti, alla luce dell'accordo di cui sopra e della sua effettiva esecuzione, non avranno più nulla a pretendere uno dall'altra nemmeno con riferimento a debiti e/o investimenti di qualunque natura, semmai rispettivamente contratti ed intrapresi durante il matrimonio. IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2025 i ricorrenti hanno chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale accogliendo le condizioni riportate in epigrafe.
A tal fine hanno esposto e documentato:
a) che in data 10.07.2010 a Muggia (TS) i ricorrenti hanno contratto matrimonio con rito civile, trascritto al Comune di Muggia (TS) - Atto n. 11, parte II, serie A-anno 2010
- optando per la comunione dei beni;
b) che dall'unione sono nati i figli (TS, 22.03.2011) e Persona_3 [...]
(TS, 05.02.2013); Persona_2
c) entrambi i minori sono affetti dalla rara sindrome di Usher e percepiscono una pensione di invalidità per sordità bilaterale, con riconoscimento di handicap, attualmente di € 263,19.- ciascuno;
d) che le parti non sono proprietarie di alcun immobile né dispongono di risparmi, propri e/o comuni;
e) che il rapporto matrimoniale è andato progressivamente deteriorandosi ed è venuta meno, pertanto, l'affectio coniugalis.
2. I ricorrenti hanno dichiarato espressamente, nell'atto introduttivo, di non volersi riconciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione personale con il deposito di note scritte.
3. Il Giudice delegato, viste le conclusioni ritualmente depositate entro i termini assegnati ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in data 23/05/2025.
4. Sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc, questo
Collegio: rilevato che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti;
rilevato che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver regolato ogni altro rapporto tra loro esistente;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi degli stessi
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e AH RS;
Parte_1
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Muggia di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Nulla sulle spese
Così deciso in Trieste, 23 /05/2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli