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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/12/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. IA TE De IS - Presidente rel. dott. Evelina Iaquinti - Giudice dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 24/2025 -1 PU, proposto da , Parte_1 Pt_2
, e , difesi dall'Avv. Badellino Federica, per la
[...] Parte_3 Parte_4 apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale “
[...]
(c.f. ), con sede legale in Controparte_1 C.F._1
IMPERIA, VIA ARGINE DESTRO, PEC: in persona del titolare Email_1
CF: ) deceduto il 01.02.2025, ultima residenza in Controparte_1 C.F._1
18100-Imperia (IM), Via Nazionale n.64, impresa cancellata dalla CCIAA in data 11.03.2025; visto l'art. 34 CCII, secondo cui “1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
33 (..)”; l'art. 33, a propria volta, prevede che “La liquidazione giudiziale (..) può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo” precisando che “2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1”; rilevato che nella specie, come evincibile dalla visura storica camerale (doc. 01 allegato al ricorso), l'impresa individuale di cui viene domandata l'apertura della liquidazione giudiziale, già iscritta al registro delle imprese ed esercente attività di autocarrozzeria, risulta cancellata in data
11.3.2025 e dunque da meno di un anno;
verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione, perfezionatasi al domicilio digitale/pec in data 21.7.2025 per l'udienza del Email_2
06.10.2025; rilevato altresì che, come da documentazione versata in atti dalla difesa dei ricorrenti, i chiamati all'eredità dell'imprenditore defunto hanno rinunciato all'eredità (cfr verbale 14.5.2025 rep.
501/2025, registrato il 22.5.2025 n. 678/4); ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI poiché
l'impresa ha sede legale in Imperia, Via Argine Destro n. 277; ravvisata la legittimazione attiva dei ricorrenti sig.ri , , Parte_1 Parte_2
e ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione Parte_3 Parte_4 giudiziale del debitore;
rammentato il principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo alla legge fallimentare ma valido anche nella disciplina dettata dal CCII, per cui “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (fra le altre Cass.
1521/2013, 16751/2013, 12657/2014, 11421/2014, 6914/2015, 14596/2015, 18128/2015), rilevato che nel caso di specie è stato presentato un ricorso cumulativo per un credito complessivo di € 114.019,03 al lordo delle ritenute di legge, la cui sussistenza appare adeguatamente supportata dalla produzione della ricevuta della comunicazione, inviata il 22.4.2021, relativa al passaggio diretto dei dipendenti dalla (ossia altra ditta, riconducibile Controparte_2 parrebbe al sig. , figlio del de cuius) alla Autocarrozzeria Volante di CP_2 Controparte_1 nonché della comunicazione del licenziamento intimato ai ricorrenti in data 31.01.2025 dall'impresa datrice di per cessazione dell'attività, oltre che degli statini paga relativi all'ultima Controparte_1 mensilità di gennaio 2025; ritenuto, pertanto, riscontrabile sulla base degli atti un indebitamento superiore alla soglia di
€ 30.000,00, prescritta per la procedibilità dall'art. 49, co. 5, CC.II.; rilevato che, dall'esame delle informazioni acquisite ex art. 42 CCI dalla Cancelleria, risultano a carico di alla data del 12.8.2025 cartelle/avvisi di addebito per complessivi € Controparte_1
858.731,37 (c.f.r. elenco trasmesso dall' ); Controparte_3 ritenuto che la situazione di manifesta insolvenza dell'impresa debitrice è desumibile altresì dalla natura retributiva dei crediti da lavoro rimasti inadempiuti pur dopo il licenziamento dei ricorrenti datato 31.1.2025, il che induce a ritenere che la ditta ex datrice di lavoro non disponesse alla data della cancellazione dal registro (11.3.2025) di mezzi adeguati per fare fronte alle proprie obbligazioni;
rilevato che le informazioni trasmesse ex art. 42 CCI evidenziano un ammontare di debiti anche non scaduti superiore alla soglia di euro cinquecentomila prevista dagli artt. 2 e 121 CCI;
P.Q.M.
Visti gli art. 34 e 49 del Dlgs n. 14/2019 ss.mod.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale defunto Controparte_1 titolare della “ (c.f. Controparte_1
), con sede legale in IMPERIA, VIA ARGINE DESTRO 277; C.F._1
Nomina Giudice Delegato la dott. IA TE De IS;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi Persona_1 periodici e finali e degli incarichi in corso;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, il giorno 30/03/2026 ore 10.00;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società debitrice, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Autorizza il Curatore ad effettuare, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disp.att. c.p.c., quanto segue:
1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 12.1.2019 n. 14.
Imperia, 01/12/2025.
Il Presidente rel.
IA TE De IS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. IA TE De IS - Presidente rel. dott. Evelina Iaquinti - Giudice dott. Martina Badano - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
oggetto: apertura di liquidazione giudiziale.
Letto il ricorso n. 24/2025 -1 PU, proposto da , Parte_1 Pt_2
, e , difesi dall'Avv. Badellino Federica, per la
[...] Parte_3 Parte_4 apertura della liquidazione giudiziale della impresa individuale “
[...]
(c.f. ), con sede legale in Controparte_1 C.F._1
IMPERIA, VIA ARGINE DESTRO, PEC: in persona del titolare Email_1
CF: ) deceduto il 01.02.2025, ultima residenza in Controparte_1 C.F._1
18100-Imperia (IM), Via Nazionale n.64, impresa cancellata dalla CCIAA in data 11.03.2025; visto l'art. 34 CCII, secondo cui “1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo
33 (..)”; l'art. 33, a propria volta, prevede che “La liquidazione giudiziale (..) può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo” precisando che “2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1”; rilevato che nella specie, come evincibile dalla visura storica camerale (doc. 01 allegato al ricorso), l'impresa individuale di cui viene domandata l'apertura della liquidazione giudiziale, già iscritta al registro delle imprese ed esercente attività di autocarrozzeria, risulta cancellata in data
11.3.2025 e dunque da meno di un anno;
verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione, perfezionatasi al domicilio digitale/pec in data 21.7.2025 per l'udienza del Email_2
06.10.2025; rilevato altresì che, come da documentazione versata in atti dalla difesa dei ricorrenti, i chiamati all'eredità dell'imprenditore defunto hanno rinunciato all'eredità (cfr verbale 14.5.2025 rep.
501/2025, registrato il 22.5.2025 n. 678/4); ritenuta sussistente la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCI poiché
l'impresa ha sede legale in Imperia, Via Argine Destro n. 277; ravvisata la legittimazione attiva dei ricorrenti sig.ri , , Parte_1 Parte_2
e ad assumere l'iniziativa per la dichiarazione della liquidazione Parte_3 Parte_4 giudiziale del debitore;
rammentato il principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo alla legge fallimentare ma valido anche nella disciplina dettata dal CCII, per cui “in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 l. fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né
l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante” (fra le altre Cass.
1521/2013, 16751/2013, 12657/2014, 11421/2014, 6914/2015, 14596/2015, 18128/2015), rilevato che nel caso di specie è stato presentato un ricorso cumulativo per un credito complessivo di € 114.019,03 al lordo delle ritenute di legge, la cui sussistenza appare adeguatamente supportata dalla produzione della ricevuta della comunicazione, inviata il 22.4.2021, relativa al passaggio diretto dei dipendenti dalla (ossia altra ditta, riconducibile Controparte_2 parrebbe al sig. , figlio del de cuius) alla Autocarrozzeria Volante di CP_2 Controparte_1 nonché della comunicazione del licenziamento intimato ai ricorrenti in data 31.01.2025 dall'impresa datrice di per cessazione dell'attività, oltre che degli statini paga relativi all'ultima Controparte_1 mensilità di gennaio 2025; ritenuto, pertanto, riscontrabile sulla base degli atti un indebitamento superiore alla soglia di
€ 30.000,00, prescritta per la procedibilità dall'art. 49, co. 5, CC.II.; rilevato che, dall'esame delle informazioni acquisite ex art. 42 CCI dalla Cancelleria, risultano a carico di alla data del 12.8.2025 cartelle/avvisi di addebito per complessivi € Controparte_1
858.731,37 (c.f.r. elenco trasmesso dall' ); Controparte_3 ritenuto che la situazione di manifesta insolvenza dell'impresa debitrice è desumibile altresì dalla natura retributiva dei crediti da lavoro rimasti inadempiuti pur dopo il licenziamento dei ricorrenti datato 31.1.2025, il che induce a ritenere che la ditta ex datrice di lavoro non disponesse alla data della cancellazione dal registro (11.3.2025) di mezzi adeguati per fare fronte alle proprie obbligazioni;
rilevato che le informazioni trasmesse ex art. 42 CCI evidenziano un ammontare di debiti anche non scaduti superiore alla soglia di euro cinquecentomila prevista dagli artt. 2 e 121 CCI;
P.Q.M.
Visti gli art. 34 e 49 del Dlgs n. 14/2019 ss.mod.
Dichiara aperta la liquidazione giudiziale dell'imprenditore individuale defunto Controparte_1 titolare della “ (c.f. Controparte_1
), con sede legale in IMPERIA, VIA ARGINE DESTRO 277; C.F._1
Nomina Giudice Delegato la dott. IA TE De IS;
Nomina Curatore il dott. , tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi Persona_1 periodici e finali e degli incarichi in corso;
Stabilisce che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, il giorno 30/03/2026 ore 10.00;
Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti personali o reali, mobiliari o immobiliari, su cose in possesso della società debitrice, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di ammissione al passivo di crediti ovvero di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili compresi nella procedura, nonché delle domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, da trasmettere a norma dell'art. 201 d.lgs. 12.1.2019 n. 14;
Autorizza il Curatore ad effettuare, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e
155-sexies delle disp.att. c.p.c., quanto segue:
1) accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina che la presente sentenza venga comunicata, a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito, alla società debitrice e al P.M. e trasmessa per estratto, nello stesso termine, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 12.1.2019 n. 14.
Imperia, 01/12/2025.
Il Presidente rel.
IA TE De IS