Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2006, n. 10524
CASS
Sentenza 7 febbraio 2006

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Massime1

La contestazione suppletiva di un reato concorrente promossa dal pubblico ministero all'inizio del dibattimento, prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non dà luogo a nullità.

Commentario1

  • 1Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.
    Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016

    Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2006, n. 10524
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10524
Data del deposito : 7 febbraio 2006

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