Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
La contestazione suppletiva di un reato concorrente promossa dal pubblico ministero all'inizio del dibattimento, prima dello svolgimento dell'istruttoria dibattimentale, non dà luogo a nullità.
Commentario • 1
- 1. Le nuove contestazioni alla luce dell'art. 519 c.p.p.Zaccaria Grazia · https://www.diritto.it/ · 22 aprile 2016
Modifica dell'imputazione, reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. L'art. 516, 1 comma, c.p.p. stabilisce che il P.M. modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione quando nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio (es. diversa data di commissione del fatto), sempreché non appartenga alla competenza di un giudice superiore. In modo speculare, l'art. 517, 1 comma, c.p.p., stabilisce che il P.M. contesta all'imputato il reato connesso ex art. 12, comma 1, lettera b), c.p.p. (reato concorrente) o la circostanza aggravante, non menzionati nel decreto che dispone il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2006, n. 10524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10524 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 07/02/2006
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 143
Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - N. 19426/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
Di AL BE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 25 marzo 2003;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dr. Podo;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D Angelo, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Salvatore Maria Lepre, che ha concluso con richiesta di accoglimento dell'impugnazione. FATTO
Rilevato:
Con sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 25 marzo 2003, confermativa di quella pronunciata l'11 marzo 2002 dal Tribunale di Torre Annunziata, Di AL BE è stato ritenuto colpevole dei reati di detenzione illegale e di ricettazione di un'arma con matricola abrasa (L. n. 497 del 1974, art. 10; art. 648 c.p.; L. n. 110 del 1975, art. 23) commessi il 10 luglio 1998 e condannato alla pena unitaria di tre anni di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso, per eccepire:
1) la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. b), artt. 517 e 522 c.p.p., poiché il reato previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 23, era stato contestato dal Pubblico Ministero subito dopo le formalità di apertura del dibattimento e, pertanto, sulla base dei soli elementi emersi dalle indagini preliminari, anziché a seguito di nuove risultanze, acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Ha rilevato che la contestazione suppletiva illegittima comportava la nullità assoluta della sentenza, a norma dell'art. 522 c.p.p. e che, ove fossero sorti dubbi in proposito, sarebbe stata opportuna la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, per dirimere i contrasti giurisprudenziali esistenti;
2) la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per omessa motivazione in ordine al richiesto riconoscimento di attenuanti generiche, nonostante le ammissioni dell'imputato e le modalità di rinvenimento dell'arma, non valutate dal giudice di secondo grado.
DIRITTO
Ritenuto:
Il primo dei motivi di ricorso non è fondato.
L'art. 522 c.p.p., prevede in via generica la nullità della sentenza, per inosservanza delle disposizioni contenute nel capo 4^ del libro 7^ del codice di rito, ma non definisce assoluta detta nullità, che, pertanto, potrebbe configurarsi come tale soltanto nelle ipotesi in cui integrasse le violazioni previste dall'art. 179 c.p.p., o si risolvesse in vizi radicali dei diritti difensivi o del contraddittorio. Viceversa, la contestazione suppletiva di reato concorrente, promossa dal Pubblico Ministero all'inizio del dibattimento, non ha attinenza alcuna con l'omessa citazione dell'imputato, o con l'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza;
ne' lede il potere di iniziativa del Pubblico Ministero, che, al contrario, lo esercita e che, nella specie, si è inoltre limitato a correggere un'omissione formale del capo di imputazione, in cui appariva chiaramente contestata in fatto a Di AL la detenzione illegale di un'arma con matricola abrasa, pur non essendo stato menzionato la L. n. 110 del 1975, art. 23;
neppure sono ravvisabili i vizi radicali su richiamati, per le ragioni specificamente esposte nella sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 28.10.1998 (Riv. 212757 e sent. 199900004) ed in particolare, tenuto conto della conoscenza di tutti gli atti da parte della difesa, che può chiedere l'ammissione di nuove prove, salva restando la facoltà di accesso, da parte dell'imputato, al patteggiamento o all'oblazione, in seguito alle sentenze della Consulta n. 241/1992, n. 265/1994 e n. 530/1995, mentre l'obiettiva esclusione della scelta del rito abbreviato costituisce evenienza comune a tutte le ipotesi di contestazione suppletiva, anche se promossa nel corso dell'istruzione dibattimentale, anziché al suo inizio.
Se ne trae che l'eccezione ora proposta dall'imputato è da ritenersi non più deducibile, ne' rilevabile, una volta che egli ha omesso di opporsi alla contestazione stessa, avendo invece chiesto ed ottenuto un termine a difesa (cfr. Cass. 22.2.2005, Riv. 231833; Cass. 26.4.1999, Riv. 214316; Cass. 14.5.1997, Riv. 209753). Nonostante
effettive oscillazioni giurisprudenziali sul tema (intervenute anche dopo la citata sentenza n. 4/1999) non si ravvisano le condizioni per rimettere nuovamente la questione alle Sezioni Unite, poiché negli ultimi tempi appare in via di consolidamento l'interpretazione, secondo cui la contestazione suppletiva iniziale è consentita e non produce nullità alcuna (Cass. 20.4.2004, Riv. 229028; Cass. 6.7.2004, Riv. 229729; Cass. 28.1.2004, Riv. 229807; Cass. 21.9.2004,
Riv. 231271).
Il secondo motivo di ricorso è da qualificarsi inammissibile, poiché il giudice di appello ben può ribadire gli argomenti esposti nella sentenza di primo grado, ai fini del diniego di attenuanti generiche, ove condivida tali motivi, così come può tenere conto dell'uno o dell'altro, tra gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., quando ne ritenga motivatamente la decisività, omettendo di esaminare ulteriori fattori prospettati alternativamente dalla difesa.
Il ricorso deve essere conseguentemente respinto ed il ricorrente è tenuto, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2006