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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8929 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 295/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 295/2025, promossa con citazione notificata in data 16.12.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fasano Parte_1 C.F._1
Corso Perrini n. 120/122 presso l'avv. Giorgio Sardella, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Vito Pignatelli per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma viale
[...]
SE IN n. 11 presso l'avv. Antonio Labate, che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
OPPOSTA
pagina 1 di 13 OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
L'opponente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in ragione di tutto quanto esposto, eccepito e domandato con i paragrafi della narrativa dell'Atto di Citazione, come precisato con la Memoria ex Art. 171 ter n. 1 cpc, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, attese la nullità delle clausole contrattuali per violazione della disciplina a tutela del consumatore e, quindi, della nullità del decreto ingiuntivo opposto, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'abusività e la nullità delle norme di cui alle clausole contrattuali vessatorie contenute dai contratti di finanziamento e di Fideiussione, posti a base del decreto ingiuntivo opposto, per contrasto con la normativa a tutela del consumatore e la conseguente nullità dei contratti de quibus (di finanziamento e fideiussione), nonché il vizio di motivazione del provvedimento monitorio e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto opposto dichiarandolo nullo e privo di effetti giuridici;
2) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1956 c.c. dell'opposta dall'azione nei confronti della fideiubente , dichiarando la stessa liberata da ogni e qualsivoglia obbligazione di Parte_1 pagamento nei confronti dell'opposta;
3) Per effetto di tutto quanto esposto, eccepito e domandato con i paragrafi della narrativa dell'Atto di Citazione, come precisata nella narrativa della Memoria ex Art. 171 ter n. 1 cpc, ed in ragione delle superiori conclusioni, accogliere l'opposizione spiegata con l'Atto di Citazione, precisata come sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e privo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico.
4) Con condanna della società opposta al pagamento di spese documentate e compensi professionali del presente giudizio, da maggiorarsi in ragione della peculiare complessità delle questioni giuridiche trattate, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, da riconoscersi e liquidarsi in favore degli scriventi procuratori giudiziali dichiaratisi anticipatari ed oltre in ogni caso alle spese di c.t.u. e di registrazione dell'emananda sentenza.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione spiegata dall' opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e fideiussione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto tardivamente.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2024 ha proposto Parte_1
opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., entro il termine concesso dal Giudice dell'esecuzione, contro il decreto ingiuntivo n. 3456/2014 emesso dal Tribunale di
Milano in data 27.1.2014, intimante il pagamento di euro 37.199,60, oltre interessi e spese, in favore della società già . Controparte_1 CP_3
L'opponente espone che:
-in data 27.1.2014 veniva emesso dal Tribunale di Milano il predetto decreto con il quale veniva ingiunto a quale debitore principale, e a e Persona_1 Parte_2
in qualità di fideiussori, di pagare entro quaranta giorni la somma di Parte_1
euro 37.199,60, oltre spese e accessori;
-la società opposta è divenuta titolare pro soluto di una pluralità di crediti pecuniari di succursale italiana nell'ambito di una cartolarizzazione e, tra i CP_3
predetti crediti, rientrerebbe anche quello vantato originariamente nei confronti di e Persona_1 Parte_2 Parte_1
-con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 21.2.2024 parte opposta, assumendo di essere ancora creditrice della predetta somma precettata ed affermando che sia titolare di un trattamento pensionistico elargito dall'INPS, Parte_1
procedeva a pignorare tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dal terzo alla opponente nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del credito aumentato della metà e così per un totale di euro 59.593,93, oltre interessi come richiesti nel titolo e fino al soddisfo;
-in data 21.5.2024 si costituiva nell'esecuzione la debitrice esecutata che, in data
27.6.2024, depositava atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c;
-all'udienza del 24.10.2024 il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione ed emetteva separata ordinanza, concedendo alla debitrice esecutata il termine di 40 giorni per spiegare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con possibilità di eccepire la sola abusività delle clausole del contratto di finanziamento e della relativa fideiussione. pagina 3 di 13 Parte opponente deduce, in particolare, che:
-ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di consumatore e che, pertanto, è nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto si basa su contratti contenenti clausole vessatorie ed è stato emesso nei confronti di consumatori senza un'adeguata verifica da parte dei Giudice del monitorio, che non ha motivato sul punto, tenuto conto della recente sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 2479/2023;
-il contratto di finanziamento e il contratto di fideiussione, oltre ad essere scritti in modo non chiaro ed incomprensibile ad una persona sprovvista delle necessarie conoscenze, sono redatti con l'utilizzo di caratteri di dimensioni minime e non chiaramente leggibili e, dunque, in contrasto sia con il Codice del Consumo sia con la Direttiva CE 93/13; sia il Codice del Consumo che la predetta Direttiva sanzionano con la nullità i contratti redatti in modo assolutamente non chiaro, né intellegibile, con l'utilizzo di caratteri molto piccoli;
anche la Cass. civile n. 23655 afferma che “Nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie e, di conseguenza, possono essere dichiarate nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. E ciò anche nel caso la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile”;
-il contratto di finanziamento contiene, inoltre, clausole abusive perché realizzano una disparità di trattamento tra le parti del contratto;
-è nullo l'art. 8 del predetto contratto in quanto prevede quali fori esclusivi quelli di
Milano, Torino o Verona quando, invece, sia l'obbligato principale sia i fideiussori hanno la residenza a Fasano;
pertanto, il decreto avrebbe dovuto essere richiesto al
Tribunale di Brindisi, quale foro del consumatore;
-si segnalano, sempre in relazione al contratto di finanziamento, ulteriori clausole vessatorie a mero titolo esemplificativo poiché il vaglio richiesto dalla Suprema Corte è attività demandata al potere/dovere officioso del Giudice e in aprticolare:
pagina 4 di 13 -l'art. 1 che prevede l'obbligo per il cliente di concedere consenso anticipato per la cessione del contrato e/o diritti e/o crediti;
-l'art. 3 che prevede che la società abbia facoltà di imputare i pagamenti anche in deroga all'art. 1193 c.c. nonché che eventuali disguidi di ogni genere non esonerano il cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle singole scadenze, ovvero l'obbligo per il cliente di non sospendere il pagamento in caso di contestazioni anche giudiziali, così ponendo a carico del consumatore un aggravamento della propria responsabilità, nonché
l'obbligo a carico del cliente di corrispondere gli interessi moratori senza necessità di una preventiva messa in mora;
-l'art. 4 nella parte in cui prevede che la società possa dichiarare, con semplice comunicazione scritta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto senza necessità di messa in mora o di domanda giudiziale, perché riconosce alla società un'ingiustificata facoltà di recedere dal contratto;
-in relazione al contratto di fideiussione si segnalano ulteriori profili di nullità delle clausole contenute per contrasto alla normativa a tutela del consumatore, sempre a mero titolo esemplificativo e in particolare:
-l'art. 7 che prevede la rinuncia al beneficium excussionis, la rinuncia a proporre qualsiasi eccezione relativa al rapporto, la facoltà della società di agire in deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. in quanto comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno della parte consumatrice;
prevede, inoltre, la limitazione per il fideiussore di esercitare il diritto di surroga o regresso dei confronti del debitore garantito o di suoi coobbligati o garanti, l'inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori e la deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali del coniuge;
-alla luce di tanto ed in ossequio ai principi di diritto emessi dalle S.U. della Corte di
Cassazione, il Giudice del monitorio avrebbe dovuto esaminare le clausole del contratto di finanziamento e di fideiussione e, rilevatane l'abusività, avrebbe dovuto rigettare la pagina 5 di 13 domanda monitoria;
oppure, qualora avesse ritenuto di dover comunque emettere il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto adeguatamente motivare la propria decisione.
Pertanto, l'opponente chiede di accertare e dichiarare l'abusività e nullità delle predette clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento e nel contratto di fideiussione posti a base del decreto ingiuntivo opposto per contrasto con la normativa a tutela del consumatore e di dichiarare la conseguente nullità degli stessi contratti, nonché il vizio di motivazione del provvedimento monitorio e, per l'effetto, chiede che si revochi integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
in via alternativa e subordinata chiede di accertare l'annullabilità e/o inefficacia del predetto decreto ingiuntivo con sua integrale revoca.
Si è costituita in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_1
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di Controparte_2
rigettare integralmente l'opposizione spiegata dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare la validità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e fideiussione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto tardivamente.
La società opposta deduce, in particolare, che:
-i contratti in questione sono stati sottoscritti approvando con separata firma e doppia sottoscrizione le clausole ex art. 1341 comma 2 c.c. e, pertanto, tutte le clausole sono state oggetto di una trattativa specifica tra le parti e sottoscritte in maniera del tutto consapevole dal debitore principale e dai fideiussori;
-per escludere la vessatorietà delle predette clausole non è sufficiente che le stesse siano evidenziate nel testo del contratto concluso, ma è necessario che siano esattamente individuate, tenendole separate dalle condizioni generali del contratto, e che venga opportunamente attuata la doppia sottoscrizione per l'adesione; invero, con la doppia sottoscrizione le clausole s'intendono frutto di una negoziazione tra le parti e, dunque, perdono il carattere della vessatorietà;
pagina 6 di 13 -nel caso in esame appare ictu oculi che la doppia sottoscrizione riguardava anche la clausola relativa alla deroga del foro competente, specificamente indicata all'art. 8 del contratto di finanziamento e del contratto di fideiussione, nonché le clausole di cui agli artt. 1 e 3 del medesimo contratto;
-l'eccezione di vessatorietà dell'art. 4 del contratto di finanziamento -il quale prevede che atteso il mancato pagamento di anche un solo rateo del piano di ammortamento, la società creditrice possa inoltrare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ai coobbligati e risolvere il contratto concluso- è del tutto infondata;
ai sensi dell'art. 1219 c.c., la costituzione in mora non è necessaria quando è scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligazione e quest'ultima deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore;
il predetto contratto di finanziamento, al punto n. 3 sotto la voce
“Tasso soglia di riferimento. Pagamenti del Cliente” individua quale luogo formale dell'adempimento dell'obbligazione, ivi compreso, dunque, il pagamento di ciascuna rata del piano di ammortamento, il domicilio della società creditrice;
dall'esame della documentazione emerge che la società opposta inviava la diffida ai debitori contenente la decadenza dal beneficio del termine, dopo il mancato pagamento della settima rata scaduta, il tutto in piena conformità alla tutela consumeristica e all'art. 1219 c.c. e non solo, anche conformemente al contenuto del contratto sottoscritto;
-si vuol rendere, comunque, edotto il Giudice che la somma richiesta dall'opposta con l'atto di precetto che ha condotto al presente giudizio è stata epurata da qualsivoglia penale e/o interesse moratorio, anche se previsti dal contratto ed ingiunti – con riferimento agli interessi convenzionali al tasso di mora – nel titolo esecutivo;
-la doglianza di vessatorietà della clausola sulla rinuncia al beneficium excussionis è infondata ed invero tale beneficio non opera de plano, ma è necessario che venga concordato dalle parti e non risulta che l'opponente lo abbia mai richiesto;
quest'ultima al contrario accettava deliberatamente di costituirsi garante solidale del in piena Per_1
conformità con quanto previsto dall'art. 1944 comma 1 c.c.;
pagina 7 di 13 -è anche infondata l'eccezione di vessatorietà della clausola che deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto il termine decadenziale in argomento è liberamente derogabile dalle parti, le quali possono decidere di estenderlo o di escluderlo e non solo, lo stesso può essere perfino oggetto di rinuncia unilaterale espressa o tacita del fideiussore;
quando il garante riveste la qualità di consumatore, la conclusione dell'accordo derogatorio di cui sopra deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela sostanziali richieste dal Codice del Consumo, come avvenuto nel caso di specie;
nel caso di specie, detta clausola non meriterebbe, in ogni caso, di essere valutata, non ricorrendo i presupposti per la sua applicazione ed invero non risulta a parte opposta che l'obbligazione principale in capo sia Persona_1
venuta meno;
-la clausola contenuta nell'art. 7, con cui le parti convengono l'inopponibilità di eccezioni aventi il fine di evitare o ritardare la prestazione, è valida in quanto opportunatamente approvate per iscritto;
lo stesso vale per la clausola sulla deroga al foro di competenza;
-l'eventuale illeggibilità delle clausole asseritamente “abusive” contenute nei contratti non dovrebbe esonerare il contraente dall'onere di vigilare sul contenuto di quanto provvede a sottoscrivere e che avrebbe dovuto conoscere con ordinaria diligenza;
invero, chiunque stipuli un contratto ha il diritto e, quindi, l'onere di richiedere la consegna di un modello contrattuale le cui clausole appaiano chiaramente comprensibili, di modo da poterne più facilmente apprezzare il contenuto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione tardiva proposta sia infondata.
Non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande e le eccezioni formulate per la prima volta nella memoria ex art. 173 ter n. 1 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2025 -poi ribadite negli scritti conclusivi-, poiché le stesse non sono conformi a quelle svolte nell'atto introduttivo e quindi costituiscono domande ed eccezioni nuove, inammissibili in quanto tardive.
pagina 8 di 13 In particolare, nella memoria ex art. 173 ter n. 1 c.p.c. viene svolta per la prima volta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. con riferimento alla nullità della clausola per violazione della normativa antitrust, peraltro doglianza non proponibile in questa sede di opposizione tardiva proposta a seguito del termine assegnato dal G.E., non attenendo alla vessatorietà di clausole ma alla violazione della L. n. 287/90; nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2025 viene, invece, svolta per la prima volta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. con riferimento alla nullità per vessatorietà della clausola di deroga a tale norma.
Rileva, tuttavia, il Tribunale che nell'atto di citazione non vi è parola e non viene eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c., eccezione in senso stretto.
Invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. di recente Cass.
n. 835/2025), l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., essendo un'eccezione in senso stretto, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Pertanto, la stessa doveva essere sollevata -trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo- nel primo atto difensivo utile ossia nell'atto di citazione in opposizione.
Si osserva preliminarmente che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Rileva il Tribunale che l'opponente ha stipulato il contratto di fideiussione (v. doc. n. 14 opponente) in qualità di consumatore, essendo la moglie del debitore principale e, fino al 31.1.202, una dipendente dell'Ente Azienda Sanitaria Persona_1
Locale Brindisi (v. doc. n. 21 opponente).
pagina 9 di 13 Invero, la Suprema Corte ha affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_2
14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Per_3
Premesso che, trattandosi di tutela del consumatore, a nulla rileva quindi l'eventuale doppia sottoscrizione della clausole, né d'altro canto risulta allegata in modo specifico e poi provata alcuna specifica trattativa intercorsa tra le parti, rileva il Tribunale che l'opponente ha, anzitutto, dedotto la nullità per vessatorietà della clausola 8 del contratto di finanziamento e della clausola 8, rectius 13, del contratto di fideiussione perché contravvengono alla normativa consumeristica derogando al foro del consumatore.
Ritiene il Tribunale che tale doglianza sia priva di pregio perché sia l'art. 8 del contratto di finanziamento sai l'art. 14 del contratto di fideiussione non derogano al foro del consumatore e anzi ribadiscono che, in caso di consumatore, viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del codice del consumo.
Tali clausole non sono, quindi, vessatorie.
La circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso, con riferimento all'opponente, dal Tribunale di Milano anziché dal Tribunale di Brindisi costituisce, dunque, una eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
L'opponente si è, inoltre, limitata ad elencare una serie di clausole dei due contratti senza tuttavia allegare, in primo luogo, che si tratta di clausole abusive che hanno effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass.
S.U. n. 9479/23).
In secondo luogo, l'opponente avrebbe dovuto allegare il motivo per il quale le stesse debbano considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma 2 D. Lgs. n. 206/05, non avendole sussunte sotto alcuna delle lettere che indicano le clausole vessatorie presunte sino a prova contraria, e senza specificare in cosa consista, ai sensi dell'art. 33 comma 1
pagina 10 di 13 D. Lgs. n. 206/05, l'asserito significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore determinato dalle stesse.
In ogni caso il Tribunale, passando alla valutazione delle stesse, ritiene che le clausole dedotte indicate da parte opponente non incidano sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e che, comunque, dall'applicazione delle medesime non derivi alcuno squilibrio, men che meno significativo, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ci si riferisce in particolare all'art.
1.4 del contratto di finanziamento che prevede l'obbligo per il cliente di concedere il consenso anticipato per la cessione del contratto;
all'art. 3 comma 1 lett. d) che prevede che la società abbia facoltà di imputare i pagamenti anche in deroga all'art. 1193 c.c.; all'art. 3 comma 4 che prevede che eventuali disguidi di ogni genere non esonerano il cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle singole scadenze;
all'art. 3 comma 6 che prevede l'obbligo per il cliente di non sospendere il pagamento in caso di contestazioni anche giudiziali;
all'art. 3 comma 5 che prevede l'obbligo del cliente di corrispondere gli interessi moratori senza necessità di una messa in mora ed invero si tratta di obbligazione pecuniaria liquida ex art. 1224 c.c..
Anche l'art. 4 non costituisce una clausola vessatoria, nella parte in cui prevede che la società possa dichiarare, con semplice comunicazione scritta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto senza necessità di messa in mora o di domanda giudiziale, perché riconosce alla società un'ingiustificata facoltà di recedere dal contratto, ed invero non si tratta di un contratto a tempo indeterminato: peraltro, la risoluzione è stata dichiarata nel 2013 in relazione a ben cinque rate non pagate (v. doc. nn. 6 e 7 fasc. monit.).
Anche con riferimento al contratto di fideiussione ritiene il Tribunale che non sussista la vessatorietà delle clausole denunciate e in particolare è priva di pregio l'eccezione inerente la pretesa nullità della clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione per vessatorietà ed invero le parti possono ex art. 1944 c.c. pattuire il beneficio della pagina 11 di 13 preventiva escussione, altrimenti la legge prevede quale ipotesi ordinaria proprio la libera scelta del creditore garantito tra il debitore principale e i fideiussori.
Per quanto sopra argomentato anche le clausole relative alla limitazione per il fideiussore di esercitare il diritto di surroga o regresso dei confronti del debitore garantito o di suoi coobbligati o garanti, all'inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori e alla deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali del coniuge non incidono sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e comunque non creano uno squilibrio significativo.
Cone già argomentato sopra, la doglianza di nullità della fideiussione de qua per contrarietà alla normativa antitrust non è proponibile in questa sede perché non riguarda la vessatorietà delle clausole. Peraltro, la stessa sarebbe infondata trattandosi di una fideiussione specifica e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass. n. 10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. Ed ancora (v. Cass. n. 21841/24): la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2 comma 2 lett. a) L. n. 287/1990 e 101
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
pagina 12 di 13 A voler ritenere solo per ipotesi secondo il nuovo recente orientamento del Supremo
Collegio (v. Cass. n. 27558/2023) che l'art. 3 del contratto di fideiussione (v. doc. n. 14 opponente), che deroga all'art. 1957 c.c., sia una clausola vessatoria in quanto genera uno squilibrio nel rapporto contrattuale in danno del consumatore, parte debole del contratto, e a favore della società opposta poiché la dispensa espressamente dal rispetto del termine di sei mesi per agire contro il debitore principale inadempiente, in ogni caso la dichiarazione di nullità della predetta clausola non comporterebbe la liberazione dell'opponente dalla garanzia fideiussoria, poiché la non ha eccepito Pt_1
tempestivamente, per quanto sopra argomentato con riferimento alle domande ed eccezioni nuove, la decadenza ex art. 1957 c.c..
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3456/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data
27.1.2014.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese così come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3456/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data
27.1.2014;
-condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 20.11.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 295/2025, promossa con citazione notificata in data 16.12.2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Fasano Parte_1 C.F._1
Corso Perrini n. 120/122 presso l'avv. Giorgio Sardella, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Vito Pignatelli per procura in calce alla citazione,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Roma viale
[...]
SE IN n. 11 presso l'avv. Antonio Labate, che la rappresenta e difende per procura generale in atti,
OPPOSTA
pagina 1 di 13 OGGETTO: opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
L'opponente ha così concluso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in ragione di tutto quanto esposto, eccepito e domandato con i paragrafi della narrativa dell'Atto di Citazione, come precisato con la Memoria ex Art. 171 ter n. 1 cpc, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, attese la nullità delle clausole contrattuali per violazione della disciplina a tutela del consumatore e, quindi, della nullità del decreto ingiuntivo opposto, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:
1) accertare e dichiarare l'abusività e la nullità delle norme di cui alle clausole contrattuali vessatorie contenute dai contratti di finanziamento e di Fideiussione, posti a base del decreto ingiuntivo opposto, per contrasto con la normativa a tutela del consumatore e la conseguente nullità dei contratti de quibus (di finanziamento e fideiussione), nonché il vizio di motivazione del provvedimento monitorio e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto opposto dichiarandolo nullo e privo di effetti giuridici;
2) accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1956 c.c. dell'opposta dall'azione nei confronti della fideiubente , dichiarando la stessa liberata da ogni e qualsivoglia obbligazione di Parte_1 pagamento nei confronti dell'opposta;
3) Per effetto di tutto quanto esposto, eccepito e domandato con i paragrafi della narrativa dell'Atto di Citazione, come precisata nella narrativa della Memoria ex Art. 171 ter n. 1 cpc, ed in ragione delle superiori conclusioni, accogliere l'opposizione spiegata con l'Atto di Citazione, precisata come sopra e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo nullo e privo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico.
4) Con condanna della società opposta al pagamento di spese documentate e compensi professionali del presente giudizio, da maggiorarsi in ragione della peculiare complessità delle questioni giuridiche trattate, oltre spese generali, CPA e IVA, come per legge, da riconoscersi e liquidarsi in favore degli scriventi procuratori giudiziali dichiaratisi anticipatari ed oltre in ogni caso alle spese di c.t.u. e di registrazione dell'emananda sentenza.”
L'opposta ha così concluso:
“Voglia L'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1. nel merito, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione spiegata dall' opponente, in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi come esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la validità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e fideiussione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto tardivamente.
Il tutto con vittoria di spese e compensi ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario, come per legge”.
pagina 2 di 13 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2024 ha proposto Parte_1
opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., entro il termine concesso dal Giudice dell'esecuzione, contro il decreto ingiuntivo n. 3456/2014 emesso dal Tribunale di
Milano in data 27.1.2014, intimante il pagamento di euro 37.199,60, oltre interessi e spese, in favore della società già . Controparte_1 CP_3
L'opponente espone che:
-in data 27.1.2014 veniva emesso dal Tribunale di Milano il predetto decreto con il quale veniva ingiunto a quale debitore principale, e a e Persona_1 Parte_2
in qualità di fideiussori, di pagare entro quaranta giorni la somma di Parte_1
euro 37.199,60, oltre spese e accessori;
-la società opposta è divenuta titolare pro soluto di una pluralità di crediti pecuniari di succursale italiana nell'ambito di una cartolarizzazione e, tra i CP_3
predetti crediti, rientrerebbe anche quello vantato originariamente nei confronti di e Persona_1 Parte_2 Parte_1
-con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 21.2.2024 parte opposta, assumendo di essere ancora creditrice della predetta somma precettata ed affermando che sia titolare di un trattamento pensionistico elargito dall'INPS, Parte_1
procedeva a pignorare tutte le somme a qualunque titolo trattenute o dovute dal terzo alla opponente nei limiti consentiti dalla legge e fino alla concorrenza del credito aumentato della metà e così per un totale di euro 59.593,93, oltre interessi come richiesti nel titolo e fino al soddisfo;
-in data 21.5.2024 si costituiva nell'esecuzione la debitrice esecutata che, in data
27.6.2024, depositava atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c;
-all'udienza del 24.10.2024 il Giudice dell'esecuzione sospendeva l'esecuzione ed emetteva separata ordinanza, concedendo alla debitrice esecutata il termine di 40 giorni per spiegare opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., con possibilità di eccepire la sola abusività delle clausole del contratto di finanziamento e della relativa fideiussione. pagina 3 di 13 Parte opponente deduce, in particolare, che:
-ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di consumatore e che, pertanto, è nullo e/o annullabile e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto si basa su contratti contenenti clausole vessatorie ed è stato emesso nei confronti di consumatori senza un'adeguata verifica da parte dei Giudice del monitorio, che non ha motivato sul punto, tenuto conto della recente sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 2479/2023;
-il contratto di finanziamento e il contratto di fideiussione, oltre ad essere scritti in modo non chiaro ed incomprensibile ad una persona sprovvista delle necessarie conoscenze, sono redatti con l'utilizzo di caratteri di dimensioni minime e non chiaramente leggibili e, dunque, in contrasto sia con il Codice del Consumo sia con la Direttiva CE 93/13; sia il Codice del Consumo che la predetta Direttiva sanzionano con la nullità i contratti redatti in modo assolutamente non chiaro, né intellegibile, con l'utilizzo di caratteri molto piccoli;
anche la Cass. civile n. 23655 afferma che “Nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, le clausole redatte in modo non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorie e, di conseguenza, possono essere dichiarate nulle, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. E ciò anche nel caso la determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi non siano individuati in modo chiaro e comprensibile”;
-il contratto di finanziamento contiene, inoltre, clausole abusive perché realizzano una disparità di trattamento tra le parti del contratto;
-è nullo l'art. 8 del predetto contratto in quanto prevede quali fori esclusivi quelli di
Milano, Torino o Verona quando, invece, sia l'obbligato principale sia i fideiussori hanno la residenza a Fasano;
pertanto, il decreto avrebbe dovuto essere richiesto al
Tribunale di Brindisi, quale foro del consumatore;
-si segnalano, sempre in relazione al contratto di finanziamento, ulteriori clausole vessatorie a mero titolo esemplificativo poiché il vaglio richiesto dalla Suprema Corte è attività demandata al potere/dovere officioso del Giudice e in aprticolare:
pagina 4 di 13 -l'art. 1 che prevede l'obbligo per il cliente di concedere consenso anticipato per la cessione del contrato e/o diritti e/o crediti;
-l'art. 3 che prevede che la società abbia facoltà di imputare i pagamenti anche in deroga all'art. 1193 c.c. nonché che eventuali disguidi di ogni genere non esonerano il cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle singole scadenze, ovvero l'obbligo per il cliente di non sospendere il pagamento in caso di contestazioni anche giudiziali, così ponendo a carico del consumatore un aggravamento della propria responsabilità, nonché
l'obbligo a carico del cliente di corrispondere gli interessi moratori senza necessità di una preventiva messa in mora;
-l'art. 4 nella parte in cui prevede che la società possa dichiarare, con semplice comunicazione scritta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto senza necessità di messa in mora o di domanda giudiziale, perché riconosce alla società un'ingiustificata facoltà di recedere dal contratto;
-in relazione al contratto di fideiussione si segnalano ulteriori profili di nullità delle clausole contenute per contrasto alla normativa a tutela del consumatore, sempre a mero titolo esemplificativo e in particolare:
-l'art. 7 che prevede la rinuncia al beneficium excussionis, la rinuncia a proporre qualsiasi eccezione relativa al rapporto, la facoltà della società di agire in deroga ai termini di cui all'art. 1957 c.c. in quanto comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a danno della parte consumatrice;
prevede, inoltre, la limitazione per il fideiussore di esercitare il diritto di surroga o regresso dei confronti del debitore garantito o di suoi coobbligati o garanti, l'inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori e la deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali del coniuge;
-alla luce di tanto ed in ossequio ai principi di diritto emessi dalle S.U. della Corte di
Cassazione, il Giudice del monitorio avrebbe dovuto esaminare le clausole del contratto di finanziamento e di fideiussione e, rilevatane l'abusività, avrebbe dovuto rigettare la pagina 5 di 13 domanda monitoria;
oppure, qualora avesse ritenuto di dover comunque emettere il decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto adeguatamente motivare la propria decisione.
Pertanto, l'opponente chiede di accertare e dichiarare l'abusività e nullità delle predette clausole contrattuali contenute nel contratto di finanziamento e nel contratto di fideiussione posti a base del decreto ingiuntivo opposto per contrasto con la normativa a tutela del consumatore e di dichiarare la conseguente nullità degli stessi contratti, nonché il vizio di motivazione del provvedimento monitorio e, per l'effetto, chiede che si revochi integralmente il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
in via alternativa e subordinata chiede di accertare l'annullabilità e/o inefficacia del predetto decreto ingiuntivo con sua integrale revoca.
Si è costituita in giudizio la società tramite la mandataria Controparte_1
la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di Controparte_2
rigettare integralmente l'opposizione spiegata dall'opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, di confermare la validità delle clausole contenute nei contratti di finanziamento e fideiussione e, conseguentemente, confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto tardivamente.
La società opposta deduce, in particolare, che:
-i contratti in questione sono stati sottoscritti approvando con separata firma e doppia sottoscrizione le clausole ex art. 1341 comma 2 c.c. e, pertanto, tutte le clausole sono state oggetto di una trattativa specifica tra le parti e sottoscritte in maniera del tutto consapevole dal debitore principale e dai fideiussori;
-per escludere la vessatorietà delle predette clausole non è sufficiente che le stesse siano evidenziate nel testo del contratto concluso, ma è necessario che siano esattamente individuate, tenendole separate dalle condizioni generali del contratto, e che venga opportunamente attuata la doppia sottoscrizione per l'adesione; invero, con la doppia sottoscrizione le clausole s'intendono frutto di una negoziazione tra le parti e, dunque, perdono il carattere della vessatorietà;
pagina 6 di 13 -nel caso in esame appare ictu oculi che la doppia sottoscrizione riguardava anche la clausola relativa alla deroga del foro competente, specificamente indicata all'art. 8 del contratto di finanziamento e del contratto di fideiussione, nonché le clausole di cui agli artt. 1 e 3 del medesimo contratto;
-l'eccezione di vessatorietà dell'art. 4 del contratto di finanziamento -il quale prevede che atteso il mancato pagamento di anche un solo rateo del piano di ammortamento, la società creditrice possa inoltrare comunicazione di decadenza dal beneficio del termine ai coobbligati e risolvere il contratto concluso- è del tutto infondata;
ai sensi dell'art. 1219 c.c., la costituzione in mora non è necessaria quando è scaduto il termine per l'adempimento dell'obbligazione e quest'ultima deve essere adempiuta presso il domicilio del creditore;
il predetto contratto di finanziamento, al punto n. 3 sotto la voce
“Tasso soglia di riferimento. Pagamenti del Cliente” individua quale luogo formale dell'adempimento dell'obbligazione, ivi compreso, dunque, il pagamento di ciascuna rata del piano di ammortamento, il domicilio della società creditrice;
dall'esame della documentazione emerge che la società opposta inviava la diffida ai debitori contenente la decadenza dal beneficio del termine, dopo il mancato pagamento della settima rata scaduta, il tutto in piena conformità alla tutela consumeristica e all'art. 1219 c.c. e non solo, anche conformemente al contenuto del contratto sottoscritto;
-si vuol rendere, comunque, edotto il Giudice che la somma richiesta dall'opposta con l'atto di precetto che ha condotto al presente giudizio è stata epurata da qualsivoglia penale e/o interesse moratorio, anche se previsti dal contratto ed ingiunti – con riferimento agli interessi convenzionali al tasso di mora – nel titolo esecutivo;
-la doglianza di vessatorietà della clausola sulla rinuncia al beneficium excussionis è infondata ed invero tale beneficio non opera de plano, ma è necessario che venga concordato dalle parti e non risulta che l'opponente lo abbia mai richiesto;
quest'ultima al contrario accettava deliberatamente di costituirsi garante solidale del in piena Per_1
conformità con quanto previsto dall'art. 1944 comma 1 c.c.;
pagina 7 di 13 -è anche infondata l'eccezione di vessatorietà della clausola che deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto il termine decadenziale in argomento è liberamente derogabile dalle parti, le quali possono decidere di estenderlo o di escluderlo e non solo, lo stesso può essere perfino oggetto di rinuncia unilaterale espressa o tacita del fideiussore;
quando il garante riveste la qualità di consumatore, la conclusione dell'accordo derogatorio di cui sopra deve essere necessariamente perfezionata nel rispetto delle forme di tutela sostanziali richieste dal Codice del Consumo, come avvenuto nel caso di specie;
nel caso di specie, detta clausola non meriterebbe, in ogni caso, di essere valutata, non ricorrendo i presupposti per la sua applicazione ed invero non risulta a parte opposta che l'obbligazione principale in capo sia Persona_1
venuta meno;
-la clausola contenuta nell'art. 7, con cui le parti convengono l'inopponibilità di eccezioni aventi il fine di evitare o ritardare la prestazione, è valida in quanto opportunatamente approvate per iscritto;
lo stesso vale per la clausola sulla deroga al foro di competenza;
-l'eventuale illeggibilità delle clausole asseritamente “abusive” contenute nei contratti non dovrebbe esonerare il contraente dall'onere di vigilare sul contenuto di quanto provvede a sottoscrivere e che avrebbe dovuto conoscere con ordinaria diligenza;
invero, chiunque stipuli un contratto ha il diritto e, quindi, l'onere di richiedere la consegna di un modello contrattuale le cui clausole appaiano chiaramente comprensibili, di modo da poterne più facilmente apprezzare il contenuto.
Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione tardiva proposta sia infondata.
Non vengono esaminate e decise ex art. 189 c.p.c. le domande e le eccezioni formulate per la prima volta nella memoria ex art. 173 ter n. 1 c.p.c. e nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2025 -poi ribadite negli scritti conclusivi-, poiché le stesse non sono conformi a quelle svolte nell'atto introduttivo e quindi costituiscono domande ed eccezioni nuove, inammissibili in quanto tardive.
pagina 8 di 13 In particolare, nella memoria ex art. 173 ter n. 1 c.p.c. viene svolta per la prima volta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. con riferimento alla nullità della clausola per violazione della normativa antitrust, peraltro doglianza non proponibile in questa sede di opposizione tardiva proposta a seguito del termine assegnato dal G.E., non attenendo alla vessatorietà di clausole ma alla violazione della L. n. 287/90; nelle note di trattazione scritta depositate in data 9.5.2025 viene, invece, svolta per la prima volta l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. con riferimento alla nullità per vessatorietà della clausola di deroga a tale norma.
Rileva, tuttavia, il Tribunale che nell'atto di citazione non vi è parola e non viene eccepita la decadenza ex art. 1957 c.c., eccezione in senso stretto.
Invero, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. di recente Cass.
n. 835/2025), l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., essendo un'eccezione in senso stretto, è soggetta alle preclusioni previste dal codice di rito.
Pertanto, la stessa doveva essere sollevata -trattandosi di un'opposizione a decreto ingiuntivo- nel primo atto difensivo utile ossia nell'atto di citazione in opposizione.
Si osserva preliminarmente che, in base al condivisibile insegnamento della Suprema
Corte (v. Cass. n. 12652/20 e Cass. n. 21830/21), il Giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito.
Rileva il Tribunale che l'opponente ha stipulato il contratto di fideiussione (v. doc. n. 14 opponente) in qualità di consumatore, essendo la moglie del debitore principale e, fino al 31.1.202, una dipendente dell'Ente Azienda Sanitaria Persona_1
Locale Brindisi (v. doc. n. 21 opponente).
pagina 9 di 13 Invero, la Suprema Corte ha affermato che “nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e Per_2
14 settembre 2016, in causa C-534/15, . Per_3
Premesso che, trattandosi di tutela del consumatore, a nulla rileva quindi l'eventuale doppia sottoscrizione della clausole, né d'altro canto risulta allegata in modo specifico e poi provata alcuna specifica trattativa intercorsa tra le parti, rileva il Tribunale che l'opponente ha, anzitutto, dedotto la nullità per vessatorietà della clausola 8 del contratto di finanziamento e della clausola 8, rectius 13, del contratto di fideiussione perché contravvengono alla normativa consumeristica derogando al foro del consumatore.
Ritiene il Tribunale che tale doglianza sia priva di pregio perché sia l'art. 8 del contratto di finanziamento sai l'art. 14 del contratto di fideiussione non derogano al foro del consumatore e anzi ribadiscono che, in caso di consumatore, viene fatto salvo quanto previsto dall'art. 33 del codice del consumo.
Tali clausole non sono, quindi, vessatorie.
La circostanza che il decreto ingiuntivo opposto sia stato emesso, con riferimento all'opponente, dal Tribunale di Milano anziché dal Tribunale di Brindisi costituisce, dunque, una eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata con opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo.
L'opponente si è, inoltre, limitata ad elencare una serie di clausole dei due contratti senza tuttavia allegare, in primo luogo, che si tratta di clausole abusive che hanno effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass.
S.U. n. 9479/23).
In secondo luogo, l'opponente avrebbe dovuto allegare il motivo per il quale le stesse debbano considerarsi vessatorie ai sensi dell'art. 33 comma 2 D. Lgs. n. 206/05, non avendole sussunte sotto alcuna delle lettere che indicano le clausole vessatorie presunte sino a prova contraria, e senza specificare in cosa consista, ai sensi dell'art. 33 comma 1
pagina 10 di 13 D. Lgs. n. 206/05, l'asserito significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore determinato dalle stesse.
In ogni caso il Tribunale, passando alla valutazione delle stesse, ritiene che le clausole dedotte indicate da parte opponente non incidano sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e che, comunque, dall'applicazione delle medesime non derivi alcuno squilibrio, men che meno significativo, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Ci si riferisce in particolare all'art.
1.4 del contratto di finanziamento che prevede l'obbligo per il cliente di concedere il consenso anticipato per la cessione del contratto;
all'art. 3 comma 1 lett. d) che prevede che la società abbia facoltà di imputare i pagamenti anche in deroga all'art. 1193 c.c.; all'art. 3 comma 4 che prevede che eventuali disguidi di ogni genere non esonerano il cliente dall'adempiere l'obbligazione di pagamento alle singole scadenze;
all'art. 3 comma 6 che prevede l'obbligo per il cliente di non sospendere il pagamento in caso di contestazioni anche giudiziali;
all'art. 3 comma 5 che prevede l'obbligo del cliente di corrispondere gli interessi moratori senza necessità di una messa in mora ed invero si tratta di obbligazione pecuniaria liquida ex art. 1224 c.c..
Anche l'art. 4 non costituisce una clausola vessatoria, nella parte in cui prevede che la società possa dichiarare, con semplice comunicazione scritta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto senza necessità di messa in mora o di domanda giudiziale, perché riconosce alla società un'ingiustificata facoltà di recedere dal contratto, ed invero non si tratta di un contratto a tempo indeterminato: peraltro, la risoluzione è stata dichiarata nel 2013 in relazione a ben cinque rate non pagate (v. doc. nn. 6 e 7 fasc. monit.).
Anche con riferimento al contratto di fideiussione ritiene il Tribunale che non sussista la vessatorietà delle clausole denunciate e in particolare è priva di pregio l'eccezione inerente la pretesa nullità della clausola di rinuncia al beneficio dell'escussione per vessatorietà ed invero le parti possono ex art. 1944 c.c. pattuire il beneficio della pagina 11 di 13 preventiva escussione, altrimenti la legge prevede quale ipotesi ordinaria proprio la libera scelta del creditore garantito tra il debitore principale e i fideiussori.
Per quanto sopra argomentato anche le clausole relative alla limitazione per il fideiussore di esercitare il diritto di surroga o regresso dei confronti del debitore garantito o di suoi coobbligati o garanti, all'inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori e alla deroga alla responsabilità sussidiaria dei beni personali del coniuge non incidono sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto e comunque non creano uno squilibrio significativo.
Cone già argomentato sopra, la doglianza di nullità della fideiussione de qua per contrarietà alla normativa antitrust non è proponibile in questa sede perché non riguarda la vessatorietà delle clausole. Peraltro, la stessa sarebbe infondata trattandosi di una fideiussione specifica e, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v.
Cass. n. 10689/24 e Cass. n. 19401/24), non è possibile ritenere, in relazione al provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale il garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità. Ed ancora (v. Cass. n. 21841/24): la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2 comma 2 lett. a) L. n. 287/1990 e 101
TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.
pagina 12 di 13 A voler ritenere solo per ipotesi secondo il nuovo recente orientamento del Supremo
Collegio (v. Cass. n. 27558/2023) che l'art. 3 del contratto di fideiussione (v. doc. n. 14 opponente), che deroga all'art. 1957 c.c., sia una clausola vessatoria in quanto genera uno squilibrio nel rapporto contrattuale in danno del consumatore, parte debole del contratto, e a favore della società opposta poiché la dispensa espressamente dal rispetto del termine di sei mesi per agire contro il debitore principale inadempiente, in ogni caso la dichiarazione di nullità della predetta clausola non comporterebbe la liberazione dell'opponente dalla garanzia fideiussoria, poiché la non ha eccepito Pt_1
tempestivamente, per quanto sopra argomentato con riferimento alle domande ed eccezioni nuove, la decadenza ex art. 1957 c.c..
Pertanto, essendo infondata, l'opposizione proposta va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo n. 3456/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data
27.1.2014.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l'opponente va condannata a rimborsare all'opposta le spese così come liquidate in dispositivo.
-
P.Q.M
.- il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
-conferma il decreto ingiuntivo n. 3456/2014 emesso dal Tribunale di Milano in data
27.1.2014;
-condanna a rimborsare alla società le Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge.
Milano, 20.11.2025
Il Giudice dott. Guido Macripò pagina 13 di 13