Decreto cautelare 3 aprile 2025
Ordinanza collegiale 8 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 luglio 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 12/12/2025, n. 22584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22584 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22584/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2025, proposto dai Signori
EL HI, AI HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Odoardo AE Spreafico, AR Businaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Consolato Generale d'Italia a Casablanca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento -previa tutela cautelare -del provvedimento n. 5822 del 23/10/2024 del Consolato Generale d’Italia a Casablanca- notificato in data 30/10/2024 - di diniego del visto d’ingresso richiesto dal Sig. AI HI, nonostante il nulla osta al lavoro subordinato, rilasciato in data 31/1/2024 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Bergamo in accoglimento della richiesta nominativa del 2/12/2023 del Sig. EL HI, quale titolare dell’impresa individuale Minimarket di HI EL.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. RO MA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. EL HI - titolare di un Minimarket etnico - ha ottenuto dal competente SUI il Nulla Osta al Lavoro necessario per assumere il proprio fratello, Sig. AI HI.
Nondimeno l’ istanza di visto per motivi di lavoro subordinato del beneficiario del N.O. al competente Consolato Generale d’Italia a Casablanca è stata oggetto di diniego , con provvedimento n. 5822 del 23/10/2024, ritenendolo un espediente per eludere la normativa relativa al ricongiungimento familiare con il fratello, residente in Italia .
Con ricorso depositato il 21/1/2025, sia il potenziale datore di lavoro - che aveva ottenuto il precedente nulla osta nominativo a suo favore - sia il lavoratore marocchino, destinatario del successivo diniego di visto, hanno impugnato – previa tutela cautelare, sia monocratica che collegiale - il provvedimento negativo del 23/10/2024.
Si è costituito in resistenza, in data 22/1/2025, il MAECI, a mezzo della difesa erariale, eccependo, in rito, la nullità della procura alle liti e prospettando, nel merito, il rigetto del gravame .
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato le rispettive memorie , anche in forma di replica .
All’udienza di merito del 2/12/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò posto, va in primo luogo respinta l’eccezione preliminare formulata dalla difesa erariale, atteso che la procura alle liti – concernente il Sig. AI HI risulta comunque legalizzata nella forma prescritta e depositata in giudizio.
Nondimeno il Collegio - condividendo un radicato orientamento giurisprudenziale - rileva d’ufficio il difetto di legittimazione attiva del potenziale datore di lavoro, che ha richiesto il Nulla Osta nominativo al lavoro subordinato a favore del proprio fratello.
Invero, non vi è coincidenza tra la sua legittimazione a intervenire nel procedimento amministrativo in esame ex artt. 9 e 10 L 241/1990 – correntemente ammessa – e
e la legittimazione processuale nel presente giudizio, che comporterebbe un’inammissibile sostituzione , nonostante la preclusione ex art. 81 cpc a far valere, in sede processuale, in nome proprio, un diritto altrui, fatti salvi i “casi espressamente previsti dalla legge”, che – nel caso di specie - non ricorrono.
Nondimeno la conseguente necessaria estromissione dal presente giudizio del Sig. EL HI,
- per difetto di legittimazione attiva non inficia l’ammissibilità del ricorso, che è stato ritualmente proposto anche dal fratello, sicuramente munito di legittimazione attiva a convenire in giudizio il MAECI, correlativamente legittimato passivamente a resistere al gravame.
Quanto al merito , il ricorso è incentrato - in sintesi - sulla violazione di legge e l’eccesso di potere, evidenziando il carattere meramente apodittico della motivazione dell’impugnato diniego.
Il relativo mezzo di gravame è fondato, atteso che nulla della documentazione in atti conferma – sotto il profilo probatorio – il sospetto di elusione delle norme sul ricongiungimento familiare.
Documentazione inidonea a corroborare il sospetto prospettato dal resistente MAECI.
Né si tratterebbe di rapporto di lavoro domestico - attualmente precluso tra stretti congiunti - atteso che l’interessato lavorerebbe nel Minimarket etnico del fratello.
Pertanto, il Collegio accoglie il ricorso e - per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Né – in sede di riesercizio del potere - la competente Rappresentanza Consolare potrà reiterare il diniego in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e vengono liquidate – esclusivamente a favore del richiedente il visto per motivi di lavoro subordinato - nella misura forfettaria indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1)Dichiara il difetto di legittimazione attiva del Sig. EL HI, - che aveva ottenuto il necessario Nulla Osta al Lavoro a favore del Sig. AI HI - e, conseguentemente, estromette il potenziale datore di lavoro dal presente giudizio;
2) Accoglie il ricorso e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 5822 del 23/10/2024 del Consolato Generale d’Italia a Casablanca di diniego del visto per lavoro subordinato richiesto dal Sig. AI HI .
Liquida a carico del MAECI - oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato - , le spese processuali in € 1.500 (Millecinquecento), distraendo il relativo importo al legali del Sig. AI HI, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE RZ, Presidente
RO MA NO, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO MA NO | CE RZ |
IL SEGRETARIO