Art. 14.
L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".
L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e' sostituito dal seguente:
"Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3".