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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/11/2025, n. 8959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8959 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28128 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: con Parte_1 C.F._1
l'avv. Valentina Camicia
-OPPONENTE-
E
società semplice con sede legale a Milano, via Andrea Verga CP_1
n. 12, codice fiscale: , in persona del socio amministratore P.IVA_1
, con l'avv. Ennio Gorrasi Controparte_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per l'opponente: si chiede la conferma dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa per le ragioni poste a sostegno della medesima, con vittoria di spese e condanna della controparte al pagamento degli interessi sulla somma ingiunta di Euro 50.0000,00 in quanto ad oggi non ancora corrisposta.
Per l'opposta: si chiede il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e altresì il rigetto della domanda riconvenzionale e, solo in via subordinata, darsi comunque atto che la condizione sospensiva non si è avverata e chiede ancora di rimettere la causa sul ruolo accogliendo le istanze istruttorie, in ogni caso vinte le spese di lite.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 10497/2023 pubblicato in data 15/06/2023, con il quale è stato a lei intimato il pagamento della somma di Euro 28.647,99 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte in virtù degli impegni assunti dall'opponente con l'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 13/07/2016 (così come chiarito dal giudice del procedimento monitorio R.G. n. 11864/2023 con provvedimento interlocutorio del
03/06/2023).
A sostegno l'opponente ha eccepito l'esistenza, in base alla medesima convenzione del 13/07/2016 monitoriamente azionata, di un proprio controcredito di Euro 50.000,00 in relazione al quale ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di società semplice (già CP_1
al pagamento della differenza, operate le dovute Controparte_3
compensazioni.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, respinta l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., emessa in seguito ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. con la quale è stato ingiunto a società semplice di pagare immediatamente, CP_1
in favore di , la predetta somma di Euro 50.000,00 oltre Parte_1
le spese contestualmente liquidate, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Nel merito, la vertenza ruota tutta intorno all'interpretazione della richiamata
2 scrittura privata del 13/07/2016 (doc. 5 della produzione di parte opponente).
Tale contratto costituisce l'ultimo di una serie di accordi intervenuti tra le parti, scaturiti dal desiderio dell'opponente di pervenire ad una rapida chiusura, tramite concordato, della procedura fallimentare aperta dal Tribunale di
GI a carico dell'impresa individuale del padre;
il ruolo della società opposta, in particolare, doveva essere quello di acquisire fiduciariamente alcuni immobili di pregio in GI intestati alla figlia (odierna opponente) e al coniuge del fallito (sig.ra , in seguito deceduta), reperire Persona_1
tramite prestiti bancari garantiti da ipoteca sui medesimi immobili le risorse finanziarie occorrenti per il concordato e procedere quindi alla vendita di questi beni, ritenuti di notevole valore, utilizzando il prezzo ricavato per estinguere i mutui ipotecari e trattenendo per sé, a titolo di profitto, la differenza in eccesso.
Nello specifico e per quel che in questa sede interessa, al punto 3) del contratto in data 13/07/2016 risulta pattuito quanto segue:
“A fronte di detta formale assunzione da parte di le parti Controparte_3
prevedono che, una volta venduta da parte di la villa di Controparte_3
GI (via degli Oleandri) ed i due terreni contigui, alle Sigg.re e non dovrà essere corrisposta, in deroga a quanto Parte_1 Per_1
previsto con riferimento al compenso provvigionale, alcuna somma, mentre andrà loro riconosciuto il solo residuo importo dovuto in ragione del prezzo pattuito nel contratto preliminare, che oggi concordano essere pari ad
€ 50.000,00 (cinquantamila/00). Importo che non subirà variazione alcuna per interessi o altro in ragione del tempo trascorso”.
3 Ai successivi punti 4) e 5) fu anche disciplinata la sorte di tale importo di
Euro 50.000,00 in caso, rispettivamente, di esito vittorioso o meno del contenzioso tributario all'epoca in corso con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza delle operazioni economiche precedentemente compiute dalle parti
(contenzioso che poi in realtà costituiva la vera ragione di questa ulteriore scrittura privata); e fu così previsto - al punto 4) - che l'eventuale rimborso ottenuto in ipotesi di accoglimento del ricorso sarebbe stato diviso a metà tra le parti, di modo che avrebbe versato tale metà in aggiunta alla somma CP_1
di Euro 50.000,00; mentre al punto 5) fu stabilito che in caso di rigetto integrale del ricorso, si sarebbe accollata ogni conseguente onere CP_1
finanziario, incluse le spese legali e avrebbe corrisposto soltanto la somma di
Euro 50.000,00, al verificarsi della condizione di cui al punto 3), vale a dire
“una volta venduta da parte di la villa di GI (via Controparte_3
degli Oleandri) ed i due terreni contigui”.
Come si è anticipato, la controversia verte esclusivamente sulla debenza, da parte dell'opposta (già , dell'indicato Controparte_4 Controparte_3
importo di Euro 50.000,00, il cui pagamento è stato ad essa ingiunto in corso di causa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., essendosi avverata la suindicata condizione a seguito dell'intervenuta vendita - sia pure in asta giudiziaria,
perché nel frattempo pignorata - della villa sita a GI, via degli
Oleandri, giusta il decreto di trasferimento emesso il 27/05/2024 nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2017 R.G.E. del Tribunale di
GI.
In proposito, l'opposta ritiene di potersi sottrarre a tale obbligazione assumendo, innanzitutto, che la scrittura privata del 13/07/2016 sarebbe affetta
4 da una non meglio precisata “invalidità”, senza mai precisare di quale genere
(nullità, annullabilità, inefficacia ecc.), poiché la stessa non reca la sottoscrizione anche della sig.ra (madre dell'opponente), che Persona_1
figura però indicata nell'epigrafe del documento.
Inoltre non potrebbe azionare da sé l'intero credito, dato Parte_1
che nelle obbligazioni la solidarietà attiva, a differenza di quella passiva, non si presume e deve essere espressamente prevista dalle parti.
Tanto premesso, la tesi sostenuta dalla parte opposta è infondata e deve essere respinta.
Invero, non esiste alcuna norma giuridica che consenta di argomentare che la scrittura privata del 13/07/2016 è “invalida” in quanto non sottoscritta pure dalla sig.ra , trattandosi di un comune accordo transattivo Persona_1
che, se fosse stato sottoscritto anche dalla sig.ra , avrebbe Persona_1
prodotto effetti anche a favore della medesima.
Poiché invece, come è pacifico, il documento non reca la sottoscrizione di tale sig.ra è più che evidente come lo stesso non possa che avere Per_1
efficacia solo tra le parti che lo hanno sottoscritto, ossia da un lato Parte_1
e, dall'altro, (ora ).
[...] Controparte_3 Controparte_4
Pertanto neppure può porsi un problema di solidarietà attiva per il credito di
Euro 50.000,00, posto che tale credito spetta esclusivamente ad Parte_1
, quale unica contraente.
[...]
La condizione di cui al punto 3) del contratto si è poi certamente verificata,
a nulla rilevando la circostanza che la vendita della villa a GI sia avvenuta tramite un'asta giudiziaria a seguito di pignoramento, né tantomeno rilevando che il prezzo di aggiudicazione sia risultato inferiore rispetto a quello
5 ritenuto conseguibile secondo le stime iniziali, con conseguente venir meno del profitto che la società opposta sperava di ricavare.
Infatti la vendita forzata a seguito di asta giudiziaria è pur sempre vendita e in ogni caso, nella fattispecie, se l'immobile è stato pignorato e successivamente subastato dal Tribunale di GI ciò è da ascrivere alla condotta della società opposta, che non ha onorato il mutuo così costringendo l'istituto di credito ad avviare la procedura esecutiva immobiliare.
Quanto ancora alla mancanza di profitto nell'operazione, si tratta di circostanza che non può certo incidere sulla validità dei contratti stipulati e sulla necessità di rispettare gli impegni con essi assunti, rientrando nel c.d. rischio di impresa la possibilità che una determinata iniziativa si riveli infruttuosa o persino fonte di perdite.
Con riguardo a tale ultimo aspetto si deve comunque richiamare il chiaro contenuto della scrittura privata del 13/07/2016 e, segnatamente, quanto pattuito ai già segnalati punti 4) e 5), dove la società opposta si è impegnata a corrispondere alla controparte la somma minima di Euro 50.000,00 anche in ipotesi di totale soccombenza nel giudizio tributario all'epoca pendente, quindi senza ricollegare in alcun modo la debenza di tale importo alla sussistenza e/o all'entità dell'utile conseguito.
In definitiva, accertato che la convenuta-opposta non può rifiutare l'adempimento delle obbligazioni da essa volontariamente assunte mediante la non contestata sottoscrizione della scrittura privata del 13/07/2016, deve concludersi che la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per il pagamento della somma di Euro 50.000,00 è fondata e deve essere accolta, con
6 conseguente integrale conferma dell'ingiunzione emessa in data 11/03/2025 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
Su tale importo sono dovuti gli interessi moratori a norma dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile, con decorrenza dalla data di avveramento della condizione sospensiva e quindi dalla vendita della villa a GI avvenuta con decreto di trasferimento pubblicato il 27/05/2024.
Il decreto ingiuntivo opposto va invece revocato, atteso che, in corso di causa e in forza del medesimo, società semplice ha promosso in danno di CP_1
una procedura di espropriazione presso terzi, all'esito Parte_1
della quale è stata soddisfatta dell'intero credito ingiunto per capitale e accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano a carico della medesima nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 10497/2023 pubblicato in data 15/06/2023 a seguito di avvenuto integrale pagamento della somma ingiunta;
2)conferma l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data
11/03/2025, cronol. n. 1570/2025, repertorio n. 2257/2025 del 13/03/2025 e,
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_4
, della somma con essa ingiunta di Euro 50.000,00 oltre Parte_1
interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 27/05/2024, oltre ancora le spese ivi liquidate in ragione di Euro 1.370,00 per compensi, maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.;
7 3)condanna al pagamento, in favore di Controparte_4
, delle spese processuali che liquida in Euro 286,00 per Parte_1
esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 22 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
8
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 28128 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2023, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di vendita di cose immobili, vertente
TRA
codice fiscale: con Parte_1 C.F._1
l'avv. Valentina Camicia
-OPPONENTE-
E
società semplice con sede legale a Milano, via Andrea Verga CP_1
n. 12, codice fiscale: , in persona del socio amministratore P.IVA_1
, con l'avv. Ennio Gorrasi Controparte_2
-OPPOSTA-
CONCLUSIONI
Per l'opponente: si chiede la conferma dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa per le ragioni poste a sostegno della medesima, con vittoria di spese e condanna della controparte al pagamento degli interessi sulla somma ingiunta di Euro 50.0000,00 in quanto ad oggi non ancora corrisposta.
Per l'opposta: si chiede il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo e altresì il rigetto della domanda riconvenzionale e, solo in via subordinata, darsi comunque atto che la condizione sospensiva non si è avverata e chiede ancora di rimettere la causa sul ruolo accogliendo le istanze istruttorie, in ogni caso vinte le spese di lite.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
provvisoriamente esecutivo n. 10497/2023 pubblicato in data 15/06/2023, con il quale è stato a lei intimato il pagamento della somma di Euro 28.647,99 oltre interessi e spese ivi liquidate, pretesa dalla controparte in virtù degli impegni assunti dall'opponente con l'accordo transattivo di cui alla scrittura privata del 13/07/2016 (così come chiarito dal giudice del procedimento monitorio R.G. n. 11864/2023 con provvedimento interlocutorio del
03/06/2023).
A sostegno l'opponente ha eccepito l'esistenza, in base alla medesima convenzione del 13/07/2016 monitoriamente azionata, di un proprio controcredito di Euro 50.000,00 in relazione al quale ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di società semplice (già CP_1
al pagamento della differenza, operate le dovute Controparte_3
compensazioni.
Si è costituita l'ingiungente chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Indi, respinta l'istanza di sospensione avanzata dall'opponente ai sensi dell'art. 649 c.p.c., emessa in seguito ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. con la quale è stato ingiunto a società semplice di pagare immediatamente, CP_1
in favore di , la predetta somma di Euro 50.000,00 oltre Parte_1
le spese contestualmente liquidate, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa discussione orale.
Nel merito, la vertenza ruota tutta intorno all'interpretazione della richiamata
2 scrittura privata del 13/07/2016 (doc. 5 della produzione di parte opponente).
Tale contratto costituisce l'ultimo di una serie di accordi intervenuti tra le parti, scaturiti dal desiderio dell'opponente di pervenire ad una rapida chiusura, tramite concordato, della procedura fallimentare aperta dal Tribunale di
GI a carico dell'impresa individuale del padre;
il ruolo della società opposta, in particolare, doveva essere quello di acquisire fiduciariamente alcuni immobili di pregio in GI intestati alla figlia (odierna opponente) e al coniuge del fallito (sig.ra , in seguito deceduta), reperire Persona_1
tramite prestiti bancari garantiti da ipoteca sui medesimi immobili le risorse finanziarie occorrenti per il concordato e procedere quindi alla vendita di questi beni, ritenuti di notevole valore, utilizzando il prezzo ricavato per estinguere i mutui ipotecari e trattenendo per sé, a titolo di profitto, la differenza in eccesso.
Nello specifico e per quel che in questa sede interessa, al punto 3) del contratto in data 13/07/2016 risulta pattuito quanto segue:
“A fronte di detta formale assunzione da parte di le parti Controparte_3
prevedono che, una volta venduta da parte di la villa di Controparte_3
GI (via degli Oleandri) ed i due terreni contigui, alle Sigg.re e non dovrà essere corrisposta, in deroga a quanto Parte_1 Per_1
previsto con riferimento al compenso provvigionale, alcuna somma, mentre andrà loro riconosciuto il solo residuo importo dovuto in ragione del prezzo pattuito nel contratto preliminare, che oggi concordano essere pari ad
€ 50.000,00 (cinquantamila/00). Importo che non subirà variazione alcuna per interessi o altro in ragione del tempo trascorso”.
3 Ai successivi punti 4) e 5) fu anche disciplinata la sorte di tale importo di
Euro 50.000,00 in caso, rispettivamente, di esito vittorioso o meno del contenzioso tributario all'epoca in corso con l'Amministrazione finanziaria in dipendenza delle operazioni economiche precedentemente compiute dalle parti
(contenzioso che poi in realtà costituiva la vera ragione di questa ulteriore scrittura privata); e fu così previsto - al punto 4) - che l'eventuale rimborso ottenuto in ipotesi di accoglimento del ricorso sarebbe stato diviso a metà tra le parti, di modo che avrebbe versato tale metà in aggiunta alla somma CP_1
di Euro 50.000,00; mentre al punto 5) fu stabilito che in caso di rigetto integrale del ricorso, si sarebbe accollata ogni conseguente onere CP_1
finanziario, incluse le spese legali e avrebbe corrisposto soltanto la somma di
Euro 50.000,00, al verificarsi della condizione di cui al punto 3), vale a dire
“una volta venduta da parte di la villa di GI (via Controparte_3
degli Oleandri) ed i due terreni contigui”.
Come si è anticipato, la controversia verte esclusivamente sulla debenza, da parte dell'opposta (già , dell'indicato Controparte_4 Controparte_3
importo di Euro 50.000,00, il cui pagamento è stato ad essa ingiunto in corso di causa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., essendosi avverata la suindicata condizione a seguito dell'intervenuta vendita - sia pure in asta giudiziaria,
perché nel frattempo pignorata - della villa sita a GI, via degli
Oleandri, giusta il decreto di trasferimento emesso il 27/05/2024 nella procedura esecutiva immobiliare n. 88/2017 R.G.E. del Tribunale di
GI.
In proposito, l'opposta ritiene di potersi sottrarre a tale obbligazione assumendo, innanzitutto, che la scrittura privata del 13/07/2016 sarebbe affetta
4 da una non meglio precisata “invalidità”, senza mai precisare di quale genere
(nullità, annullabilità, inefficacia ecc.), poiché la stessa non reca la sottoscrizione anche della sig.ra (madre dell'opponente), che Persona_1
figura però indicata nell'epigrafe del documento.
Inoltre non potrebbe azionare da sé l'intero credito, dato Parte_1
che nelle obbligazioni la solidarietà attiva, a differenza di quella passiva, non si presume e deve essere espressamente prevista dalle parti.
Tanto premesso, la tesi sostenuta dalla parte opposta è infondata e deve essere respinta.
Invero, non esiste alcuna norma giuridica che consenta di argomentare che la scrittura privata del 13/07/2016 è “invalida” in quanto non sottoscritta pure dalla sig.ra , trattandosi di un comune accordo transattivo Persona_1
che, se fosse stato sottoscritto anche dalla sig.ra , avrebbe Persona_1
prodotto effetti anche a favore della medesima.
Poiché invece, come è pacifico, il documento non reca la sottoscrizione di tale sig.ra è più che evidente come lo stesso non possa che avere Per_1
efficacia solo tra le parti che lo hanno sottoscritto, ossia da un lato Parte_1
e, dall'altro, (ora ).
[...] Controparte_3 Controparte_4
Pertanto neppure può porsi un problema di solidarietà attiva per il credito di
Euro 50.000,00, posto che tale credito spetta esclusivamente ad Parte_1
, quale unica contraente.
[...]
La condizione di cui al punto 3) del contratto si è poi certamente verificata,
a nulla rilevando la circostanza che la vendita della villa a GI sia avvenuta tramite un'asta giudiziaria a seguito di pignoramento, né tantomeno rilevando che il prezzo di aggiudicazione sia risultato inferiore rispetto a quello
5 ritenuto conseguibile secondo le stime iniziali, con conseguente venir meno del profitto che la società opposta sperava di ricavare.
Infatti la vendita forzata a seguito di asta giudiziaria è pur sempre vendita e in ogni caso, nella fattispecie, se l'immobile è stato pignorato e successivamente subastato dal Tribunale di GI ciò è da ascrivere alla condotta della società opposta, che non ha onorato il mutuo così costringendo l'istituto di credito ad avviare la procedura esecutiva immobiliare.
Quanto ancora alla mancanza di profitto nell'operazione, si tratta di circostanza che non può certo incidere sulla validità dei contratti stipulati e sulla necessità di rispettare gli impegni con essi assunti, rientrando nel c.d. rischio di impresa la possibilità che una determinata iniziativa si riveli infruttuosa o persino fonte di perdite.
Con riguardo a tale ultimo aspetto si deve comunque richiamare il chiaro contenuto della scrittura privata del 13/07/2016 e, segnatamente, quanto pattuito ai già segnalati punti 4) e 5), dove la società opposta si è impegnata a corrispondere alla controparte la somma minima di Euro 50.000,00 anche in ipotesi di totale soccombenza nel giudizio tributario all'epoca pendente, quindi senza ricollegare in alcun modo la debenza di tale importo alla sussistenza e/o all'entità dell'utile conseguito.
In definitiva, accertato che la convenuta-opposta non può rifiutare l'adempimento delle obbligazioni da essa volontariamente assunte mediante la non contestata sottoscrizione della scrittura privata del 13/07/2016, deve concludersi che la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per il pagamento della somma di Euro 50.000,00 è fondata e deve essere accolta, con
6 conseguente integrale conferma dell'ingiunzione emessa in data 11/03/2025 ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c.
Su tale importo sono dovuti gli interessi moratori a norma dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile, con decorrenza dalla data di avveramento della condizione sospensiva e quindi dalla vendita della villa a GI avvenuta con decreto di trasferimento pubblicato il 27/05/2024.
Il decreto ingiuntivo opposto va invece revocato, atteso che, in corso di causa e in forza del medesimo, società semplice ha promosso in danno di CP_1
una procedura di espropriazione presso terzi, all'esito Parte_1
della quale è stata soddisfatta dell'intero credito ingiunto per capitale e accessori.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opposta e si liquidano a carico della medesima nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo n. 10497/2023 pubblicato in data 15/06/2023 a seguito di avvenuto integrale pagamento della somma ingiunta;
2)conferma l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data
11/03/2025, cronol. n. 1570/2025, repertorio n. 2257/2025 del 13/03/2025 e,
per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_4
, della somma con essa ingiunta di Euro 50.000,00 oltre Parte_1
interessi ai sensi dell'art. 1284, comma quarto, del codice civile con decorrenza dal 27/05/2024, oltre ancora le spese ivi liquidate in ragione di Euro 1.370,00 per compensi, maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.;
7 3)condanna al pagamento, in favore di Controparte_4
, delle spese processuali che liquida in Euro 286,00 per Parte_1
esborsi ed Euro 7.616,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A.
Milano, 22 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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