Art. 1.
E' concessa un'indennita':
a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorita' italiane;
b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorita' italiane;
d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);
e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.
E' concessa un'indennita':
a) per le requisizioni di beni mobili e per le requisizioni od occupazioni di beni immobili operate, anche senza atto formale, direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorita' italiane;
b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;
c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorita' italiane;
d) per i danni, immediati e diretti, causati a beni dalle requisizioni di cui alla lettera a);
e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate.