Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2049/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAZZEI GABRIELE e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. FALAGIANI MICHELA e dell'avv. ROMANO
ALESSANDRO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
RESISTENTE
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premesso di aver intrattenuto una relazione sentimentale more uxorio, dalla quale nascevano i figli il 15 luglio 2006 (maggiorenne non Per_1 economicamente indipendente) e il 14 giugno 2010 e rilevata Per_2
l'interruzione della convivenza e l'allontanamento della signora CP_1 dall'Isola d'Elba, ritenuta la necessità di regolare i loro rapporti nell'interesse dei figli rimasti a vivere nella casa familiare, con ricorso depositato in data
09.09.2024 il signor evocava in causa Parte_1 Controparte_1 rassegnando le conclusioni che si riportano “1) La casa familiare posta in
[...]
Portoferraio (LI) Via Victor Hugo n. 4 distinta al catasto fabbricati di detto Comune al
1
2) La figlia minore nata a [...] il [...] resterà affidata Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica della stessa presso il padre, in continuità con la condizione passata ed attuale, presso la sopra descritta residenza familiare;
3) Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione e assumeranno concordemente tutte le decisioni di maggiore importanza per la figlia;
4) La madre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per due pomeriggi a settimana e per due fine settimana alternati al mese, compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia e lavorativi della madre;
5) Durante le vacanze estive, ognuno dei genitori potrà trascorrere almeno 15 giorni consecutivi con la figlia, e tale periodo dovrà essere definito entro il 30 maggio di ogni anno.
6) I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le festività natalizie con la figlia secondo il regime dell'alternanza, ovvero trascorrerà con la madre il periodo Per_2 compreso tra il 25 Dicembre 2024 ed il 31 Dicembre 2024 e con il padre il periodo compreso tra il 1° Gennaio 2025 fino al 6 Gennaio 2025, oltre il giorno della Vigilia di
Natale. Tale schema sarà replicato negli anni a venire, alternando gli indicati periodi tra i genitori. Analogo criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali, dunque i figli trascorreranno tre giorni consecutivi con uno e tre giorni consecutivi con l'altro, ad anni alterni;
7) Con riguardo al mantenimento ordinario della figlia minorenne , si precisa Per_2 che la signora provvederà a corrispondere al signor Controparte_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento ordinario per la figlia, € 250,00 Parte_1 mensili oltre rivalutazione ISTAT, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese;
8) Con riguardo alle spese straordinarie, i coniugi provvederanno nella misura del
50% ciascuno, ed il genitore che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso dal genitore coobbligato entro e non oltre 7 giorni dalla esibizione del relativo documento
(scontrino, fattura, ricevuta etc..). Con riguardo, comunque, alla regolamentazione della divisione delle spese straordinarie, le parti si riportano al protocollo elaborato al riguardo dal CNF secondo lo schema che si riporta:
“SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, assicurazione scolastica, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
2 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche, e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, e dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta”.
Con vittoria di spese e competenze di causa.
Stante l'obbligo della figura genitoriale di cura e custodia del minore, ed il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile come conseguenza della mancata convivenza della minore con alcun genitore, si chiede che il Tribunale adito, con provvedimento provvisorio inaudita altera parte, conceda l'assegnazione temporanea della residenza familiare al padre signor stante l'avvenuto trasferimento della Parte_1 madre in Milano.”.
Si costituiva la signora la quale, contestando in fatto Controparte_1
e in diritto le richieste del ricorrente, concludeva nei termini seguenti: “-
3 Assegnare la ex casa familiare posta in Portoferraio, Via Victor Hugo, 4, al ricorrente, come da sua richiesta;
- Disporre l'affidamento condiviso della figlia minore , con collocazione Per_2 prevalente, della stessa, presso il padre, nella ex residenza familiare in Portoferraio, Via
Victor Hugo, 4, con previsione dell'esercizio disgiunto, da parte di ciascun genitore, della responsabilità genitoriale per l'ordinaria amministrazione;
- La madre potrà vedere e stare con la figlia almeno un week-end al mese, dal Per_2 venerdì pomeriggio al lunedì mattina, recandosi a Portoferraio, dalla stessa: le date precise del week-end saranno comunicate preventivamente al padre, non appena la resistente avrà cognizione del calendario delle proprie ferie. Inoltre, la ragazzina, compatibilmente ai propri impegni di vita e scolastici, potrà recarsi a Baranzate, presso la madre, unitamente al fratello maggiore , un week-end al mese, con spese di Per_1 viaggio ( bus Piombino-Milano andata e ritorno ) a carico della resistente;
- Durante le vacanze estive, la madre potrà trascorrere con la figlia almeno 15 Per_2 giorni consecutivi, da concordarsi con il padre entro il giorno 30 maggio;
- I genitori, salvo diverso accordo, trascorreranno le festività natalizie con la figlia secondo il regime dell'alternanza, ovvero trascorrerà con un genitore il periodo Per_2 compreso tra il 24 dicembre ed il 30 dicembre e, con l'altro, il periodo compreso tra il
31 gennaio ed il 6 gennaio: per il prossimo Natale, in base agli accordi già presi dalle parti e salve ulteriori variazioni da concordarsi tra le stesse, trascorrerà dalla Per_2 madre a Baranzate il periodo compreso tra il 23 dicembre ed il 30 dicembre. Tale schema indicativo, sarà replicato negli anni a venire, alternando gli indicati periodi tra i genitori. Stesso criterio sarà applicato relativamente alle festività pasquali, durante le quali la figlia trascorrerà tre giorni consecutivi con uno e tre giorni consecutivi con l'altro, ad anni alterni;
- Stabilire, a carico della madre, , un contributo al mantenimento Controparte_1 ordinario di entrambi i figli, e , maggiorenne ma non economicamente Per_2 Per_1 autosufficiente, nella somma complessiva di € 200,00 mensili, oltre adeguamento
ISTAT, mentre le spese straordinarie nell'interesse dei ragazzi, per i motivi tutti indicati in premessa, saranno sostenute integralmente dal padre, sig.
[...]
Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari, anche della fase cautelare.”
Previamente trattato il procedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c., all'udienza di comparizione di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c. il Giudice relatore tentava la conciliazione tra le parti, le quali, all'esito di discussione, chiedevano provvedersi ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. secondo la proposta articolata. Le parti dichiaravano poi di accettare la proposta del Giudice relatore e, all'udienza del 29.5.2025, previamente integrate le statuizioni già rese in via provvisoria e urgente, le parti confermavano l'adesione alla proposta e i procuratori concludevano concordemente per sentir rimettere la causa al
4 Collegio per la decisione sulla base dei provvedimenti già pronunciati. La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere accolte senza necessità di svolgere attività istruttoria, ritenuta la corrispondenza all'interesse dei figli della coppia delle statuizioni già rese e alle quali le parti hanno aderito.
Le stesse sono confermate come da dispositivo. Tenuto conto delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, le spese legali del presente procedimento, anche con riguardo alla fase cautelare, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
la figlia minore è affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori e Per_2 collocata presso il padre;
frequenterà la madre recandosi una volta al mese presso la casa della Per_2 madre a Baranzate (MI) dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera;
inoltre la signora si recherà all'Elba una volta la mese al fine di CP_1 trascorrere con la figlia un fine settimana dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina, in tali occasioni sarà ospitata presso la casa ove vivono i figli, di proprietà del signor le spese di trasferimento per il week end al mese dei Pt_1 figli presso la madre saranno divise tra le parti al 50%; trascorrerà con Per_2 la madre almeno 45 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi, da intendersi dal 10 giugno al 15 settembre;
tali periodi saranno concordati tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno. Le ulteriori principali festività civili o religiose saranno trascorse dalla ragazza alternativamente un anno con il padre ed uno con la madre, ciò anche tenuto conto degli impegni scolastici e ricreativi della figlia in ragione dell'età della stessa;
la signora comunicherà i fine settimana di propria permanenza CP_1 all'Elba di due mesi in due mesi, così contemperando l'esigenza di programmazione delle proprie ferie e l'esigenza di organizzazione del signor sono fatti salvi migliori accordi tra le parti, anche quanto al recupero per Pt_1
l'ipotesi di imprevisti che impediscano il rispetto del calendario comunicato;
la madre verserà a titolo di mantenimento in favore di entrambi i figli la somma mensile di euro 300,00 (150,00 euro ciascuno), somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT a decorrere dal mese di ottobre 2024;
5 le spese estraordinarie, da concordarsi previamente e successivamente documentarsi, saranno poste a carico della madre nella misura del 30% e a carico del padre nella misura del 70%; le parti individueranno le spese straordinarie della base del protocollo CNF.
l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente dal padre a decorrere dal mese di ottobre 2024.
Spese legali compensate.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 29.05.2025
Il giudice relatore
(dr.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dr. Azzurra Fodra)
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