Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 19504/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 19504/2023 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Venezia (VE), via Degli Albrizzi, 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Giglio del
Foro di Venezia, (pec: , presso il cui studio – in Email_1
Venezia, San Marco, 5369/A – è elettivamente domiciliata
-ricorrente- contro
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...] C.F._2
Degli Albrizzi n. 16, rappresentato e difeso, dall'Avv. Massimo Corradini del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre, via Email_2
Teatro Vecchio, n. 7 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data
7 e 13 novembre 2024, in sostituzione dell'udienza del 19.12.2024, che di seguito si riproducono:
“ dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
autorizzando gli stessi a vivere separati di tetto e di mensa, con obbligo del reciproco rispetto;
disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Lido di Venezia (VE), via Degli Albrizzi, 16,
a favore della sig.r quale genitore collocatario del minor , ivi Parte_1 Persona_1
compresi tutti gli arredi e beni mobili presenti, con fissazione della residenza anagrafica del figlio presso la madre;
disporre che entrambe le parti provvedano in quota pari al 50% al pagamento della rata di mutuo gravante sull'immobile fino alla naturale scadenza del contratto;
disporre l'obbligo a carico del sig. di versare a favore della sig.ra CP_1 [...]
la somma mensile di € 350,00, a titolo di mantenimento del coniuge, entro il giorno 5 Pt_1
di ogni mese, presso il conto corrente che verrà comunicato e che tale somma venga rivalutata secondo le variazioni ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sua assegnazione e cioè a decorrere dal mese di maggio 2025;
disporre l'affidamento condiviso del figlio minore non economicamente Persona_1
indipendente, ad entrambi i genitori;
disponendo, altresì, che il padr versi per CP_1
il mantenimento del figli , alla madre mensilmente, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_1
la somma di € 350,00 e che tale somma venga rivalutata in base alle variazioni ISTAT a decorrere dall'anno successivo alla sua assegnazione e cioè a decorrere dal mese di maggio 2025;
disporre che il padr nell'esercizio del diritto dovere di visita possa vedere e CP_1
tenere con sé il minor due pomeriggi a settimana, salvo diverso accordo tra le Persona_1
parti e compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago del minore, il mercoledì e la domenica;
disporre che l'AUF a favore del figlio , venga integralmente incassato al 100% Persona_1
dalla sig.r che si attiverà per la riscossione e per il quale il sig Parte_1 CP_1
espressamente rinuncia ad ogni pretesa;
disporre che il sig provveda al pagamento delle spese straordinarie come da CP_1
Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019, che si renderanno necessarie per il figlio non economicamente indipendente, sino alla concorrenza del 50% della spesa, con obbligo di R.G. 19504/2023
corrispondere la somma anticipata, entro e non oltre, 10 giorni da quando è stata sostenuta, previa esibizione della documentazione comprovante;
disporsi che il figlio , durante le vacanze scolastiche estive, stia due settimane Persona_1
anche non continuative in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
disporsi che il figlio trascorra le vacanze scolastiche natalizie, ad anni alterni, stando con uno dei genitori dall'inizio delle vacanze fino al 30 dicembre sera e con l'altro dal 30 dicembre sera fino alla sera dell'Epifania;
disporsi che il figlio trascorra alternativamente con uno dei genitori le vacanze scolastiche di
Pasqua o di Carnevale;
disporre che entrambi i coniugi siano autorizzati liberamente al rilascio passaporto;
dare atto che il marito si è da tempo trasferito al di fuori della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi e che si è trasferito in Venezia, Dorsoduro Calle Bonfadina, n. 1442.
Ordinarsi al Conservatore dei registri di Stato Civile di effettuare le annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.
Disporsi la compensazione delle spese di giudizio.”
Conclusioni del P.M.: “voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
esaminato il ricorso per separazione presentato da contro Parte_1 CP_1
in data 22.12.2023; vista la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente del 22.04.2024; rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 14.05.2005, matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Venezia dell'anno 2005, alla parte II, serie
A, ufficio 1, atto n. 42 e che dall'unione sono nati due figli (nata a [...], il Persona_2
17.08.2005), e (nato a [...], il [...]); Persona_1
considerato che le parti, a seguito della prima udienza di comparizione del 22.05.2024 hanno raggiunto un accordo e hanno precisato dunque congiuntamente le loro conclusioni (riportate in epigrafe), sicché la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.; preso atto dell'intervento del P.M., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
R.G. 19504/2023
ritenuto che la separazione ormai acclarata tra i coniugi e la concorde volontà dagli stessi manifestata di non volersi riconciliare comprovano la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale;
ritenuto che le condizioni congiunte risultano conformi alla legge, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e apparendo, anzi,
rispondenti all'interesse del figlio minore (nato il [...]); Persona_1
ritenuto che, alla luce della concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , congiuntisi Parte_1 CP_1
in matrimonio in Venezia in data 14.05.2005, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2005, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 42;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20.03.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero