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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo ES IN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 820/2023 R.G.A.C.
FRA
NATO AD AGRIGENTO IL 29/07/83 NELLA Parte_1
QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Olindo Di Francesco
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE DOTT. Controparte_3 rapp. e dif. dall'Avv. Paola Carbone
CONVENUTA
CON INTERVENTO DI
IN PERSONA DEL Controparte_4
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE CP_5
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Olindo Di Francesco
INTERVENIENTE
N PERSONA DEL LIQUIDATORE Controparte_6
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE MORREALE
NATO A CASTROFILIPPO IL 01/06/70 CP_7
CONVENUTI CONTUMACI
1 OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27/02/2023 quale legale Parte_1 rappresentante della conveniva in Controparte_1 giudizio la compagnia assicuratrice nonché Controparte_2 la e . Narrava l'attore in tal Controparte_6 Controparte_8 modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che mentre stava percorrendo il 09/08/2017 alla guida di un'autovettura di proprietà della la via Pier Santi Controparte_1
LA di NT veniva violentemente investito da CP_8
che a sua volta stava conducendo un automezzo di
[...] proprietà della Proseguiva affermando che a Controparte_6 seguito dell'urto si era gravemente danneggiata l'autovettura di proprietà della società di cui era rappresentante legale. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che dubbio alcuno poteva sussistere in riguardo all'esclusiva responsabilità di CP_8
nella verificazione del sinistro in argomento. Pertanto dopo
[...] aver instato presso la società convenuta garante per la r.c.a. del mezzo di sua proprietà al fine di ottenere il risarcimento dei danni concludeva chiedendo d'essere ristorato solidalmente dagli stessi convenuti d'ogni danno patito all'esito dell'incidente in parola. Con comparsa responsiva del 27/07/2023 si costituiva in giudizio la
[...] contestando il fondamento delle avverse pretese Controparte_2
a suo dire meritevoli di reiezione. La e Controparte_6
optavano per la contumacia. Nel corso del Controparte_8 processo con comparsa del 24/11/2025 interveniva ex art. 111 c.p.c. cessionaria del credito della dante causa Controparte_4
2 aderendo alle tesi da quest'ultima Controparte_1 giudizialmente espresse e chiedendone l'estromissione dal giudizio.
Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/09/2025 previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno meritato accoglimento. Preliminarmente va dichiarata l'estromissione dal giudizio della
[...] alla quale è subentrata ex art. 111 c.p.c. nella Controparte_1 lite che ci occupa la Ancora Controparte_4 preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
e di non costituitisi in giudizio Controparte_6 Controparte_8 benchè ritualmente evocati. Sempre preliminarmente piace sottolineare che il sinistro per cui è lite è stato cagionato da veicolo identificato, occorre verificare quindi se sussistono le condizioni di proponibilità della domanda sulla scorta del D.Lgs n. 209/05 (CdA), nonché del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Il sinistro, avvenuto il
18/05/2012 e quindi allorché la normativa richiamata era già entrata in vigore riguarda il coinvolgimento di due veicoli e vengono denunciate anche lesioni, da parte dell'odierno attore. La disamina, relativamente alla proponibilità dell'azione di risarcimento, prende le mosse dal dettato normativo dell'art. 145 CdA, articolo che disciplina la materia con riferimento ad entrambe le procedure liquidative (Capo IV CdA), e cioè quella di risarcimento ex art. 148
CdA, e quella di risarcimento diretto ex art. 149 CdA. Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n.
3 254/06 chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta
(art. 6) e la sua eventuale integrazione (art. 7). In definitiva, a parere del Giudicante non sembrerebbero emergere novità sostanziali rispetto alla disciplina precedente (L. 990/69), con la eccezione del prolungamento del termine di proponibilità dell'azione, portato da
60 a 90 giorni nell'ipotesi di danno alla persona e quindi l'elemento precipuo dell'attuale disciplina è che la richiesta risarcitoria deve essere completa, divenendo una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, unitamente al rispetto dello “spatium deliberandi” che, per i danni a cose, resta fissato in giorni 60
(sessanta) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno (n. 1 art. 145
CdA). L'aspetto rilevante è che, ai sensi dell'art. 149 CdA il danneggiato non deve, ma “può” proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 cit, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà, nulla impedisce al danneggiato laddove non voglia seguire la procedura diretta di esperire l'azione nei confronti della società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante. L'esigenza del “doppio binario” trova conferma nella Direttiva n. 2005/14/CE (art. quinques) laddove indica che “gli Stati membri provvedono affinché le persone offese, a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la r.c. la persona del sinistro viene sancita da recente giurisprudenza, ed è sottolineata dalla dottrina. Riteniamo, quindi, che l'azione di cui all'art. 145 cit, sia consentita in virtù del principio sancito dall'art. 149 CdA e dalle regole di cui agli artt. 2043 e 2054
c.c., norme che, del resto, non sono mai state abrogate o
4 specificamente derogate dalla normativa del Codice delle assicurazioni private. Nel caso che ci occupa non si può non rilevare come, risulti rispettato il termine di gg. 60 di cui alla normativa in esame, per cui va dichiarata la proponibilità dell'azione di cui all'art. 145 cit, nei confronti della impresa di assicurazione dell'attore da parte dello stesso, sussistendo tutti i presupposti della disciplina richiamata, dal momento che l'assicuratore è stato posto nelle condizioni di conoscere compiutamente del sinistro e di poterlo gestire, onde evitare il giudizio. Piace ancora ricordare come, per farsi luogo al ristoro di tutti i danni dipendenti da un incidente stradale, sia necessario, preliminarmente, accertare se vi sia stata, in capo al conducente dell'auto-motoveicolo, alcuna responsabilità, che si concreta con la violazione di norme del codice della strada e che si materializza in un illecito extracontrattuale. Ora, tenuto conto che la responsabilità di colui che procura un danno a seguito di un sinistro stradale si inquadra nel genus della responsabilità extracontrattuale, ne discende che il principio cardine nel nostro ordinamento è quello del neminem laedere, in forza del quale, chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il pregiudizio arrecato per effetto del proprio comportamento. Tale tipo di responsabilità c.d. “aquiliana” sorge quando taluno compie un'azione (o un'omissione) con dolo (id est, intenzionalmente) o con colpa (cioè per negligenza, imprudenza o imperizia) per effetto e in conseguenza della quale si verifica un danno nella sfera giuridica di un altro soggetto. Presupposto fondamentale ai fini dell'imputazione della responsabilità è l'accertamento della sussistenza di un collegamento tra la lesione che si verifica nella sfera giuridica di un soggetto e la condotta posta in essere da un altro soggetto. Ai fini
5 dell'imputazione della responsabilità è sufficiente che l'attore (il danneggiato) dimostri che il danno lamentato è stato prodotto e cagionato, in rapporto di causa e effetto, dal danneggiante: la prova del nesso causale che grava sull'attore si risolve dunque nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda. Deve in primo luogo nel merito osservarsi a proposito delle affermazioni espresse dalla compagnia assicuratrice convenuta come quest'ultima non appaia aver fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riguardo alla prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente che ci occupa e cioè se esso abbia avuto altro svolgimento. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola ed in particolare dalle emergenze processuali scaturite dal materiale probatorio acquisito agli atti di causa deve invece ritenersi affermata la responsabilità del convenuto nel verificarsi del Controparte_8 sinistro in argomento ritenuto che dalla lettura della documentazione versata in atti che dall'indagine peritale espletata la dinamica dell'accaduto è risultata conforme a quella descritta dall'attore. Tali resultanze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti da quest'ultimo dedotti ed in particolare appunto l'esclusiva responsabilità del suddetto convenuto nella causazione del sinistro per cui è processo. Di contro invece come già affermato consistenza giuridica alcuna hanno ricevuto dall'attività istruttoria espletata le tesi difensive espresse dalla convenuta che appunto non appaiono essere state nel corso del processo adeguatamente supportate da idonei elementi probatori
6 che potessero ad esse fornire giuridica dignità. Per quanto attiene l'entità dei danneggiamenti subiti dall'autovettura di proprietà attorea coinvolta nell'incidente che ci occupa essa appare congruamente individuata grazie alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. il cui contenuto appare Persona_1 meritevole di condivisione da parte di questo giudicante ed ammonta a complessivi euro 23.182,73. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata.
Per quanto riguarda l'ulteriore domanda attorea attinente il risarcimento del “fermo tecnico” dell'autovettura incidentata piace ricordare come per fermo tecnico si intenda comunemente il pregiudizio subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione. Precisato il significato di "fermo tecnico", si pone la questione se il danneggiato da un sinistro stradale abbia diritto al risarcimento dello stesso, e a quali condizioni. Sul punto,
l'Assicurazione ha certamente l'obbligo di tenere indenne il danneggiato da tutti i pregiudizi subiti, per cui il "fermo tecnico" in linea di principio rappresenta sicuramente un danno risarcibile. Il problema è se esso debba essere risarcito sempre e comunque, o solamente se abbia in concreto determinato una perdita economica
(ad esempio le spese di noleggio di una vettura sostitutiva). Al riguardo, si sono formati due orientamenti in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento (maggioritario), il fermo tecnico
7 comporta un danno in re ipsa, per il fatto stesso che il veicolo sia rimasto inutilizzato per il tempo necessario alle riparazioni.
Pertanto, il danneggiato avrà diritto al risarcimento dimostrando semplicemente di non aver potuto utilizzare il veicolo per un certo numero di giorni. Oltre a questo, la giurisprudenza considera anche che il veicolo, durante la sosta forzata, è comunque fonte di spesa tassa di circolazione, premio di assicurazione ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Il danno da fermo tecnico, pertanto, potrà essere liquidato anche in via equitativa, sulla base della semplice prova del mancato utilizzo per un certo tempo. La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Relativamente all'art. 1226 c.c. si osserva che alla liquidazione dei danni in via equitativa si può ricorrere sia nell'ipotesi in cui manchi la prova del loro preciso ammontare per la possibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, sia in caso di notevole difficoltà di una precisa quantificazione. La suddetta prova può essere conseguita anche con le presunzioni semplici previste dagli artt. 2727 e 2729 c.c. e con apprezzamenti di probabilità con riferimento all'id quod plerumque accidit. Ritiene questo giudicante che il danno da fermo tecnico dell'autovettura attorea (nella sua valutazione unitaria) per il disagio, derivato dalla mancata fruizione dell'automezzo per la durata della sua inutilizzabilità, vada quantificato complessivamente ed equitativamente nella misura di euro 1.000,00. La somma così liquidata già comprensiva di interessi e rivalutazione va maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo. In favore
8 infine dell'attore devono rimborsarsi le spese da egli sostenute per la definizione in via extragiudiziale dell'incidente che ci occupa. Piace
a tal proposito osservare che la questione del pagamento delle spese legali stragiudiziali in tema di risarcimento danni da incidenti stradali ha formato oggetto di esame da parte della Giurisprudenza di legittimità in più occasioni. Di recente la Suprema Corte ha precisato che “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.” Ed il principio per il quale il danneggiato ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito e di ottenere il rimborso delle relative spese in ipotesi di composizione bonaria di vertenza conseguente alla circolazione dei veicoli non è una novità assoluta essendo già stato affermato nel 2005 con decisione già da più parti invocata per contrastare l'impostazione poi adottata nel d.p.r. n. 254/06 in ordine alle spese di assistenza stragiudiziale. Occorre dunque preliminarmente operare una distinzione tra l'esercizio del diritto che spetta al danneggiato e che
9 esso manifesta già con la richiesta di cui all'art 22 della legge n.
990/69 ed eventualmente con le conseguenti trattative stragiudiziali, attività per le quali ha senz'altro la facoltà di farsi assistere da un tecnico o da un legale come ammesso dalla Suprema Corte, chiedendone il relativo rimborso, e le spese relative al giudizio che il danneggiato deve eventualmente affrontare per far riconoscere giudizialmente detto diritto e che potranno essere liquidate con la relativa sentenza a fronte della soccombenza dell'assicuratore convenuto in giudizio od eventualmente compensate laddove il giudice ne ravvisi la necessità per i motivi da esso ritenuti rilevanti.
Riconosciuto dunque in via generale, che il danneggiato ha il diritto di essere risarcito del danno rappresentato dal pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale resta la questione del pagamento delle stesse una volta che si sia giunti alla fase giudiziale nel qual caso, come si è visto, la Suprema Corte ritiene che le spese di assistenza stragiudiziale, essendo una componente del danno, debbano venir chieste sotto forma di spese vive o di spese giudiziali, il che comporterà ovviamente l'osservanza dei principi in tema di prova del danno. L'affermazione per la quale le spese di assistenza legale sostenute dalla parte possono essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito e valutate come voce autonoma di danno si è vista anche in altre e diverse vicende come in quelle in cui si discuta di responsabilità civile dell'Amministrazione pubblica. Per quanto riguarda invece le modalità cui le spese stragiudiziali sono soggette per la loro liquidazione si può ricordare essere stato precisato che le spese corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto
10 di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere a sensi dell'art. 92 c.p.c. dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. Peraltro gli assicuratori in linea di massima a conclusione di transazioni sui risarcimenti richiesti hanno sempre riconosciuto comunque un quid a titolo di spese di assistenza stragiudiziale. In ogni caso il riconoscimento di spese stragiudiziali era implicitamente ricavabile dal comma 8 dell'art. 3 del d.l. 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1977 n. 39 come sostituito dal comma 7 dell'art 5 della legge 57/01 laddove si precisava che “L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto”. La legge non distingueva dunque tra le prestazioni di un legale o quelle di un medico facendo genericamente riferimento a compensi di un professionista espressione questa che nella sua genericità può essere riferita a qualsiasi professionista. Le spese di lite liquidate come in dispositivo comprensive della fase extragiudiziale seguono la soccombenza.
11
P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'estromissione dal giudizio della dichiara l'esclusiva Controparte_1 responsabilità di nella causazione del sinistro in Controparte_8 argomento;
condanna per l'effetto i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della subentrata Controparte_4 nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della Società
[...] all'esito dell'incidente per cui è causa della Controparte_1 somma complessiva di euro 29.182,73 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sull'importo di anno in anno rivalutato, dallo stesso giorno al soddisfo;
condanna altresì i convenuti in solido al risarcimento del danno derivante dal fermo tecnico dell'automezzo coinvolto nel sinistro in argomento che si liquida in complessivi euro 1.000,00 già comprensivi di interessi e rivalutazione fino al momento della pubblicazione della presente sentenza oltre interessi fino al soddisfo;
condanna infine i convenuti al pagamento delle spese processuali che comprensive di quelle attinenti la fase extragiudiziale liquida in euro 4.500,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 22/12/2025
IL GIUDICE DO Lo ES IN
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. DO Lo ES IN ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 820/2023 R.G.A.C.
FRA
NATO AD AGRIGENTO IL 29/07/83 NELLA Parte_1
QUALITA' DI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA Controparte_1
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Olindo Di Francesco
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_2
RAPPRESENTANTE DOTT. Controparte_3 rapp. e dif. dall'Avv. Paola Carbone
CONVENUTA
CON INTERVENTO DI
IN PERSONA DEL Controparte_4
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE CP_5
[...] rapp. e dif. dall'Avv. Olindo Di Francesco
INTERVENIENTE
N PERSONA DEL LIQUIDATORE Controparte_6
RAPPRESENTANTE LEGALE PRO TEMPORE MORREALE
NATO A CASTROFILIPPO IL 01/06/70 CP_7
CONVENUTI CONTUMACI
1 OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 27/02/2023 quale legale Parte_1 rappresentante della conveniva in Controparte_1 giudizio la compagnia assicuratrice nonché Controparte_2 la e . Narrava l'attore in tal Controparte_6 Controparte_8 modo premettendo alle istanze giudizialmente dedotte che mentre stava percorrendo il 09/08/2017 alla guida di un'autovettura di proprietà della la via Pier Santi Controparte_1
LA di NT veniva violentemente investito da CP_8
che a sua volta stava conducendo un automezzo di
[...] proprietà della Proseguiva affermando che a Controparte_6 seguito dell'urto si era gravemente danneggiata l'autovettura di proprietà della società di cui era rappresentante legale. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che dubbio alcuno poteva sussistere in riguardo all'esclusiva responsabilità di CP_8
nella verificazione del sinistro in argomento. Pertanto dopo
[...] aver instato presso la società convenuta garante per la r.c.a. del mezzo di sua proprietà al fine di ottenere il risarcimento dei danni concludeva chiedendo d'essere ristorato solidalmente dagli stessi convenuti d'ogni danno patito all'esito dell'incidente in parola. Con comparsa responsiva del 27/07/2023 si costituiva in giudizio la
[...] contestando il fondamento delle avverse pretese Controparte_2
a suo dire meritevoli di reiezione. La e Controparte_6
optavano per la contumacia. Nel corso del Controparte_8 processo con comparsa del 24/11/2025 interveniva ex art. 111 c.p.c. cessionaria del credito della dante causa Controparte_4
2 aderendo alle tesi da quest'ultima Controparte_1 giudizialmente espresse e chiedendone l'estromissione dal giudizio.
Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio la causa veniva infine posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
24/09/2025 previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree hanno meritato accoglimento. Preliminarmente va dichiarata l'estromissione dal giudizio della
[...] alla quale è subentrata ex art. 111 c.p.c. nella Controparte_1 lite che ci occupa la Ancora Controparte_4 preliminarmente va dichiarata la contumacia della
[...]
e di non costituitisi in giudizio Controparte_6 Controparte_8 benchè ritualmente evocati. Sempre preliminarmente piace sottolineare che il sinistro per cui è lite è stato cagionato da veicolo identificato, occorre verificare quindi se sussistono le condizioni di proponibilità della domanda sulla scorta del D.Lgs n. 209/05 (CdA), nonché del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Il sinistro, avvenuto il
18/05/2012 e quindi allorché la normativa richiamata era già entrata in vigore riguarda il coinvolgimento di due veicoli e vengono denunciate anche lesioni, da parte dell'odierno attore. La disamina, relativamente alla proponibilità dell'azione di risarcimento, prende le mosse dal dettato normativo dell'art. 145 CdA, articolo che disciplina la materia con riferimento ad entrambe le procedure liquidative (Capo IV CdA), e cioè quella di risarcimento ex art. 148
CdA, e quella di risarcimento diretto ex art. 149 CdA. Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione previsto dal D.P.R. n.
3 254/06 chiariscono le modalità (art. 5) ed il contenuto della richiesta
(art. 6) e la sua eventuale integrazione (art. 7). In definitiva, a parere del Giudicante non sembrerebbero emergere novità sostanziali rispetto alla disciplina precedente (L. 990/69), con la eccezione del prolungamento del termine di proponibilità dell'azione, portato da
60 a 90 giorni nell'ipotesi di danno alla persona e quindi l'elemento precipuo dell'attuale disciplina è che la richiesta risarcitoria deve essere completa, divenendo una condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, unitamente al rispetto dello “spatium deliberandi” che, per i danni a cose, resta fissato in giorni 60
(sessanta) decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno (n. 1 art. 145
CdA). L'aspetto rilevante è che, ai sensi dell'art. 149 CdA il danneggiato non deve, ma “può” proporre l'azione diretta di cui all'art. 145 cit, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi obbligatorietà, nulla impedisce al danneggiato laddove non voglia seguire la procedura diretta di esperire l'azione nei confronti della società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante. L'esigenza del “doppio binario” trova conferma nella Direttiva n. 2005/14/CE (art. quinques) laddove indica che “gli Stati membri provvedono affinché le persone offese, a seguito di sinistro causato da un veicolo assicurato, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la r.c. la persona del sinistro viene sancita da recente giurisprudenza, ed è sottolineata dalla dottrina. Riteniamo, quindi, che l'azione di cui all'art. 145 cit, sia consentita in virtù del principio sancito dall'art. 149 CdA e dalle regole di cui agli artt. 2043 e 2054
c.c., norme che, del resto, non sono mai state abrogate o
4 specificamente derogate dalla normativa del Codice delle assicurazioni private. Nel caso che ci occupa non si può non rilevare come, risulti rispettato il termine di gg. 60 di cui alla normativa in esame, per cui va dichiarata la proponibilità dell'azione di cui all'art. 145 cit, nei confronti della impresa di assicurazione dell'attore da parte dello stesso, sussistendo tutti i presupposti della disciplina richiamata, dal momento che l'assicuratore è stato posto nelle condizioni di conoscere compiutamente del sinistro e di poterlo gestire, onde evitare il giudizio. Piace ancora ricordare come, per farsi luogo al ristoro di tutti i danni dipendenti da un incidente stradale, sia necessario, preliminarmente, accertare se vi sia stata, in capo al conducente dell'auto-motoveicolo, alcuna responsabilità, che si concreta con la violazione di norme del codice della strada e che si materializza in un illecito extracontrattuale. Ora, tenuto conto che la responsabilità di colui che procura un danno a seguito di un sinistro stradale si inquadra nel genus della responsabilità extracontrattuale, ne discende che il principio cardine nel nostro ordinamento è quello del neminem laedere, in forza del quale, chiunque cagioni ad altri un danno ingiusto, è tenuto a risarcire il pregiudizio arrecato per effetto del proprio comportamento. Tale tipo di responsabilità c.d. “aquiliana” sorge quando taluno compie un'azione (o un'omissione) con dolo (id est, intenzionalmente) o con colpa (cioè per negligenza, imprudenza o imperizia) per effetto e in conseguenza della quale si verifica un danno nella sfera giuridica di un altro soggetto. Presupposto fondamentale ai fini dell'imputazione della responsabilità è l'accertamento della sussistenza di un collegamento tra la lesione che si verifica nella sfera giuridica di un soggetto e la condotta posta in essere da un altro soggetto. Ai fini
5 dell'imputazione della responsabilità è sufficiente che l'attore (il danneggiato) dimostri che il danno lamentato è stato prodotto e cagionato, in rapporto di causa e effetto, dal danneggiante: la prova del nesso causale che grava sull'attore si risolve dunque nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, causativo del danno posto a fondamento della domanda. Deve in primo luogo nel merito osservarsi a proposito delle affermazioni espresse dalla compagnia assicuratrice convenuta come quest'ultima non appaia aver fornito alle tesi giudizialmente espresse i necessari supporti probatori con particolare riguardo alla prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente che ci occupa e cioè se esso abbia avuto altro svolgimento. Nella vicenda che ci occupa con riguardo alla dinamica dell'incidente in parola ed in particolare dalle emergenze processuali scaturite dal materiale probatorio acquisito agli atti di causa deve invece ritenersi affermata la responsabilità del convenuto nel verificarsi del Controparte_8 sinistro in argomento ritenuto che dalla lettura della documentazione versata in atti che dall'indagine peritale espletata la dinamica dell'accaduto è risultata conforme a quella descritta dall'attore. Tali resultanze processuali portano questo giudicante pertanto a ritenere ammessi i fatti da quest'ultimo dedotti ed in particolare appunto l'esclusiva responsabilità del suddetto convenuto nella causazione del sinistro per cui è processo. Di contro invece come già affermato consistenza giuridica alcuna hanno ricevuto dall'attività istruttoria espletata le tesi difensive espresse dalla convenuta che appunto non appaiono essere state nel corso del processo adeguatamente supportate da idonei elementi probatori
6 che potessero ad esse fornire giuridica dignità. Per quanto attiene l'entità dei danneggiamenti subiti dall'autovettura di proprietà attorea coinvolta nell'incidente che ci occupa essa appare congruamente individuata grazie alla consulenza tecnica d'ufficio espletata dal Dott. il cui contenuto appare Persona_1 meritevole di condivisione da parte di questo giudicante ed ammonta a complessivi euro 23.182,73. In aderenza all'insegnamento della Suprema Corte gli interessi dovranno decorrere dalla data dell'illecito sino alla pubblicazione della sentenza sulla somma devalutata riportandosi così ai valori monetari dell'epoca del sinistro con l'applicazione degli indici ISTAT mentre dalla pubblicazione della sentenza decorreranno sulla somma come oggi determinata.
Per quanto riguarda l'ulteriore domanda attorea attinente il risarcimento del “fermo tecnico” dell'autovettura incidentata piace ricordare come per fermo tecnico si intenda comunemente il pregiudizio subito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impossibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione. Precisato il significato di "fermo tecnico", si pone la questione se il danneggiato da un sinistro stradale abbia diritto al risarcimento dello stesso, e a quali condizioni. Sul punto,
l'Assicurazione ha certamente l'obbligo di tenere indenne il danneggiato da tutti i pregiudizi subiti, per cui il "fermo tecnico" in linea di principio rappresenta sicuramente un danno risarcibile. Il problema è se esso debba essere risarcito sempre e comunque, o solamente se abbia in concreto determinato una perdita economica
(ad esempio le spese di noleggio di una vettura sostitutiva). Al riguardo, si sono formati due orientamenti in giurisprudenza.
Secondo un primo orientamento (maggioritario), il fermo tecnico
7 comporta un danno in re ipsa, per il fatto stesso che il veicolo sia rimasto inutilizzato per il tempo necessario alle riparazioni.
Pertanto, il danneggiato avrà diritto al risarcimento dimostrando semplicemente di non aver potuto utilizzare il veicolo per un certo numero di giorni. Oltre a questo, la giurisprudenza considera anche che il veicolo, durante la sosta forzata, è comunque fonte di spesa tassa di circolazione, premio di assicurazione ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore. Il danno da fermo tecnico, pertanto, potrà essere liquidato anche in via equitativa, sulla base della semplice prova del mancato utilizzo per un certo tempo. La parte contro cui gioca la presunzione è in ogni caso ammessa a fornire la prova contraria, spettando in tal caso al giudice stabilire l'idoneità nel caso concreto di quest'ultima a vincerla. Relativamente all'art. 1226 c.c. si osserva che alla liquidazione dei danni in via equitativa si può ricorrere sia nell'ipotesi in cui manchi la prova del loro preciso ammontare per la possibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, sia in caso di notevole difficoltà di una precisa quantificazione. La suddetta prova può essere conseguita anche con le presunzioni semplici previste dagli artt. 2727 e 2729 c.c. e con apprezzamenti di probabilità con riferimento all'id quod plerumque accidit. Ritiene questo giudicante che il danno da fermo tecnico dell'autovettura attorea (nella sua valutazione unitaria) per il disagio, derivato dalla mancata fruizione dell'automezzo per la durata della sua inutilizzabilità, vada quantificato complessivamente ed equitativamente nella misura di euro 1.000,00. La somma così liquidata già comprensiva di interessi e rivalutazione va maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza all'effettivo soddisfo. In favore
8 infine dell'attore devono rimborsarsi le spese da egli sostenute per la definizione in via extragiudiziale dell'incidente che ci occupa. Piace
a tal proposito osservare che la questione del pagamento delle spese legali stragiudiziali in tema di risarcimento danni da incidenti stradali ha formato oggetto di esame da parte della Giurisprudenza di legittimità in più occasioni. Di recente la Suprema Corte ha precisato che “In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese sostenute nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali.” Ed il principio per il quale il danneggiato ha facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito e di ottenere il rimborso delle relative spese in ipotesi di composizione bonaria di vertenza conseguente alla circolazione dei veicoli non è una novità assoluta essendo già stato affermato nel 2005 con decisione già da più parti invocata per contrastare l'impostazione poi adottata nel d.p.r. n. 254/06 in ordine alle spese di assistenza stragiudiziale. Occorre dunque preliminarmente operare una distinzione tra l'esercizio del diritto che spetta al danneggiato e che
9 esso manifesta già con la richiesta di cui all'art 22 della legge n.
990/69 ed eventualmente con le conseguenti trattative stragiudiziali, attività per le quali ha senz'altro la facoltà di farsi assistere da un tecnico o da un legale come ammesso dalla Suprema Corte, chiedendone il relativo rimborso, e le spese relative al giudizio che il danneggiato deve eventualmente affrontare per far riconoscere giudizialmente detto diritto e che potranno essere liquidate con la relativa sentenza a fronte della soccombenza dell'assicuratore convenuto in giudizio od eventualmente compensate laddove il giudice ne ravvisi la necessità per i motivi da esso ritenuti rilevanti.
Riconosciuto dunque in via generale, che il danneggiato ha il diritto di essere risarcito del danno rappresentato dal pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale resta la questione del pagamento delle stesse una volta che si sia giunti alla fase giudiziale nel qual caso, come si è visto, la Suprema Corte ritiene che le spese di assistenza stragiudiziale, essendo una componente del danno, debbano venir chieste sotto forma di spese vive o di spese giudiziali, il che comporterà ovviamente l'osservanza dei principi in tema di prova del danno. L'affermazione per la quale le spese di assistenza legale sostenute dalla parte possono essere prese in considerazione come elemento del danno subito in conseguenza di un fatto illecito e valutate come voce autonoma di danno si è vista anche in altre e diverse vicende come in quelle in cui si discuta di responsabilità civile dell'Amministrazione pubblica. Per quanto riguarda invece le modalità cui le spese stragiudiziali sono soggette per la loro liquidazione si può ricordare essere stato precisato che le spese corrisposte dal cliente al proprio avvocato in relazione ad attività stragiudiziale seguita da attività giudiziale devono formare oggetto
10 di liquidazione con la nota di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., se trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali, potendo altrimenti formare oggetto di domanda di risarcimento del danno nei confronti dell'altra parte, purché siano necessarie e giustificate, condizioni, queste che si desumono dal potere del giudice di escludere a sensi dell'art. 92 c.p.c. dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione. Peraltro gli assicuratori in linea di massima a conclusione di transazioni sui risarcimenti richiesti hanno sempre riconosciuto comunque un quid a titolo di spese di assistenza stragiudiziale. In ogni caso il riconoscimento di spese stragiudiziali era implicitamente ricavabile dal comma 8 dell'art. 3 del d.l. 23/12/1976 n. 857 convertito con modificazioni dalla legge 26/2/1977 n. 39 come sostituito dal comma 7 dell'art 5 della legge 57/01 laddove si precisava che “L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto”. La legge non distingueva dunque tra le prestazioni di un legale o quelle di un medico facendo genericamente riferimento a compensi di un professionista espressione questa che nella sua genericità può essere riferita a qualsiasi professionista. Le spese di lite liquidate come in dispositivo comprensive della fase extragiudiziale seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
dichiara l'estromissione dal giudizio della dichiara l'esclusiva Controparte_1 responsabilità di nella causazione del sinistro in Controparte_8 argomento;
condanna per l'effetto i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore della subentrata Controparte_4 nel giudizio ex art. 111 c.p.c. a titolo di risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di proprietà della Società
[...] all'esito dell'incidente per cui è causa della Controparte_1 somma complessiva di euro 29.182,73 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati dal dì del sinistro alla data di pubblicazione della presente sentenza e gli interessi al tasso legale, da calcolarsi anno per anno sull'importo di anno in anno rivalutato, dallo stesso giorno al soddisfo;
condanna altresì i convenuti in solido al risarcimento del danno derivante dal fermo tecnico dell'automezzo coinvolto nel sinistro in argomento che si liquida in complessivi euro 1.000,00 già comprensivi di interessi e rivalutazione fino al momento della pubblicazione della presente sentenza oltre interessi fino al soddisfo;
condanna infine i convenuti al pagamento delle spese processuali che comprensive di quelle attinenti la fase extragiudiziale liquida in euro 4.500,00 oltre
I.V.A. C.P.A. e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte attrice;
pone definitivamente a carico dei convenuti le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 22/12/2025
IL GIUDICE DO Lo ES IN
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