Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/03/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 301/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente rel.
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. di cui sopra promossa con ricorso congiunto in data 17.01.2025 da:
(C.F: ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Besana in Brianza (MB), in via Perosi n. 27;
e
(C.F: ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Balsamo (MB), in via G. Parini n. 90; entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Tiziana
Bongo, del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima;
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 15 maggio 2010 tra le parti, matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Cinisello Balsamo;
2. Omologare le condizioni concordate tra le parti, prendendo atto altresì delle ulteriori pattuizioni integrative inter partes, come meglio descritte nelle “Condizioni”;
3. Ordinare al Comune di Cinisello Balsamo di annotare la sentenza emananda a margine dell'atto di matrimonio;
4. Dichiarare compensate le spese legali tra le parti;
CONDIZIONI
[...]
che ivi abiterà con il figlio. CP_1
2) Il figlio minore -di anni 12- resta affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre -ex casa coniugale sita in Cinisello Balsamo via Parini numero 90- con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 337 del codice civile, comma terzo, in relazione agli ordinari rapporti sia con le istituzioni scolastiche (dirigenti ed insegnanti) sia con le autorità sanitarie (medici), sia con gli enti sportivi con cui ciascun genitore potrà relazionarsi autonomamente durante i rispettivi periodo di competenza con il minore, con l'intesa reciproca di impegnarsi ad assumere di comune accordo le scelte di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute degli stessi, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale dell'aspirazione del minore
2.1) Le parti concordano che ogni eventuale cambiamento dell'attuale residenza propria e del minore verrà assunta previo accordo tra le stesse, in attuazione dell'attuale regime di affidamento del minore . Per_1
3) Le parti stabiliscono che il minore sarà con il padre nell'osservanza del calendario che segue:
a) nella settimana con fine settimana di spettanza del padre, il minore trascorrerà:
- lunedì con pernottamento: starà con la madre;
Per_1
- martedì: il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola alle ore 16:30 sino all'ora di cena, dopo la quale sarà riaccompagnato a casa della madre;
- dal martedì sera sino al venerdì mattina: il minore starà con la madre;
- dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera: il figlio starà con il padre dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera, allorquando sarà riaccompagnato a casa dalla madre;
b) nella settimana con fine settimana di spettanza della madre, il minore trascorrerà;
- dal lunedì mattina al giovedì mattina: il minore starà con la madre;
-giovedì senza pernottamento: il padre si recherà a prendere il minore a scuola -dall'uscita di scuolae lo riaccompagnerà a casa della madre dopo cena;
-venerdì con pernottamento: il padre si recherà a prendere il minore a scuola -dall'uscita di scuolae lo riaccompagnerà a casa della madre il sabato mattina;
- sabato-domenica: dall'ora in cui il padre lo avrà riaccompagnato a casa e per tutto il weekend, starà Per_1 con la madre;
3.1) Durante le vacanze di Natale e di Pasqua, fatti salvi diversi accordi, vigerà il criterio dell'alternanza per i giorni festivi;
3.2) Nel periodo estivo, il minore trascorrerà con ciascun genitore due settimane (anche non Per_1 consecutive, da concordare entro la fine del mese di aprile, in modo da potersi organizzare per tempo, salvo diversi accordi tra le parti.
3.3) Il compleanno del minore sarà organizzato tenendo conto dei desideri del figlio, purché le spese siano previamente concordate;
in caso di disaccordo il minore lo trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore.
4) Il signor a titolo di contributo al mantenimento del minore si impegna a versare entro il Parte_1 Per_1
5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora l'importo Controparte_1 pari a 300 € mensili.
4.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data della pubblicazione della sentenza di divorzio. 4.2) Le parti espressamente pattuiscono e concordano che, in deroga quanto previsto dalle Linee guida per le spese per i figli sottoscritto dal Tribunale di Monza, il signor si impegna a sostenere sempre in Parte_1 misura pari a 60% anche le spese per la mensa scolastica del minore , quelle per l'acquisto Per_1 dell'abbigliamento necessario per il cambio di stagione nonché quelle per il materiale didattico e di cancelleria per la scuola necessario sia per il corredo di inizio sia richiesti dalla scuola durante l'anno scolastico, previo accordo tra le parti.
5) Quanto alle spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuari età) graveranno su entrambi nella misura del 60% a carico del signor del 40% a carico della signora purchè previamente concordate salvo quelle che Pt_2 CP_1 debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
5.1) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento
“Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso.
Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese:
a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti.
b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro
(es. oratori).
Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). 5.2) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
5.3) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno giorni quindici - salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.Entro giorni sette dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
5.4) Il genitore che anticipa le cd spese straordinarie è tenuto ad inviare all'altro genitore i conteggi di dare e avere tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta di rimborso in forma scritta anche con mezzo (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi, almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario: in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo; le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima che sia sostenuta la spesa- la relativa quota di propria spettanza.
5.5) Al fine di consentire eventuali deduzioni o detrazioni fiscali ovvero rimborsi assicurativi, ciascun genitore avrà cura tempestivamente di richiedere e di mettere a disposizione dell'altro i documenti necessari per poter accedere al relativo beneficio, che spetterà in proporzione alla quota erogata.
6) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
7) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per il figlio, fatti salvi diversi accordi, devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato al figlio a carico.
8) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o divorzile in quanto economicamente autosufficienti
9) Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, i coniugi dichiarano quanto segue:
A) I coniugi, in deroga a quanto concordato in sede di separazione, si danno atto di aver estinto il conto corrente cointestato e di aver diviso i risparmi accantonati in costanza di matrimonio e, pertanto, in ordine ad essi di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro;
B) Le parti pattuiscono che gli arredi della casa coniugale e precisamente camera da letto, n. 3 bagni, tende di tutti i locali, cucina completa di elettrodomestici, soggiorno, acquistati dei coniugi in misura pari al 50% ciascuno, potranno essere destinati al figlio allorquando lo stesso avrà raggiunto la maggiore età; Per_1 nell'ipotesi in cui la signora prima del compimento degli anni 18 da parte del figlio CP_1 Per_1 decidesse di trasferirsi altrove e vendere a terzi il mobilio l'eventuale ricavato verrà suddiviso tra le parti al
50% ciascuno, ovvero se non si trovasse un acquirente la stessa si impegnerà a rifondere al marito il 50% del valore che i beni avranno in quel momento e che verrà stabilito tra le parti contraddittorio.
C) Si dà atto che il signor ha destinato al figlio TV Samsung 40'' pollici, hdd Iomega 500 Parte_1 Per_1 gb con film di Matteo, monitor Acer E tastiera, iPad2, stereo Philips, tutti i beni acquistati per intero dal signor , nonché la cameretta del minore (acquistati in parte dalla nonna materna e in parte da Parte_1 entrambi i coniugi, da considerarsi quindi un regalo. 10) I coniugi si rendono d'ora disponibili a rilasciare, condividendo comunque la necessità di volta in volta, il reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio dei documenti di identità del minore validi per l'espatrio, necessario per gite scolastiche e o attività sportive”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata dal
Tribunale di Monza con Decreto n. 516/2020 emesso in data 14.1.2020.
Non è contestato che tra le parti non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
III. Le spese, considerata la natura e l'esito del procedimento, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Cinisello Balsamo il 15.5.2010 (Atto n. 13, P.2, Serie A, anno 2018 del registro atti di CP_1 matrimonio del predetto Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CINISELLO BALSAMO affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898;
III. compensa le spese del procedimento
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 2025.
Il Presidente Est.
Dott. Carmen Arcellaschi