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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1668/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1300/2025 depositato il 04/03/2025, relativo alla sentenza n. 6752/2023 sezione 04
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, iscritto al R.G.R. n. 1300/2025, Ricorrente_1 ha adito questa Corte, ai sensi degli artt. 68 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 4, n. 6752/2023, depositata il 6 novembre 2023, passata in giudicato.
Con la predetta sentenza, resa nel giudizio iscritto al n. 254/2022 R.G.R., la Corte ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla contribuente, annullando il provvedimento di fermo amministrativo iscritto sul veicolo targato Targa_1, scaturente dalla sottesa imposta ICI per l'anno 2012 e i relativi accessori, e ha condannato Municipia S.p.A. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 350,00, oltre accessori di legge.
La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza alla parte resistente in data 26 novembre 2024, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, senza che, decorso il termine di novanta giorni, la resistente abbia provveduto né al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza né alla restituzione della somma di € 2.494,06, versata nelle more del giudizio per ottenere la cancellazione della misura cautelare successivamente annullata.
Ha pertanto chiesto che la Corte voglia adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione del giudicato, ivi compresa la restituzione della somma di € 2.494,06,con ogni conseguenza di legge.
All'udienza camerale del 28 novembre 2025 nessuna delle parti è comparsa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 4, n. 6752/2023, passata in giudicato, è stato accolto integralmente il ricorso proposto dalla contribuente ed è stato annullato il provvedimento di fermo amministrativo iscritto sul veicolo targato Targa_1, nonché la sottesa imposta ICI per l'anno 2012 e i relativi accessori, per inesistenza del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 537, 539
e 540, della legge n. 228/2012. Con la medesima pronuncia Municipia S.p.A. è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00, oltre accessori di legge.
Dalla lettura della sentenza emerge che il credito tributario posto a fondamento della misura cautelare deve ritenersi annullato di diritto, Anche se in quella sede non è stata disposta alcuna condanna di Municipa alla restituzione di somme pagate in forza dello stesso, ai sensi dell'art.68 comma cod trib deve provvedersi in tal senso, poichè il giudizio di ottemperanza è volto a dare attuazione concreta alla statuizione
Come puntualizzato da Cass n.12913/2025 e n.18027/2016 infatti "l'art. 68 del d.l.gs. 31 dicembre 1992,
n. 546, nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal comma 2 della norma citata, la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali".
La sentenza n. 6752/2023 è stata ritualmente notificata alla parte resistente in data 26 novembre 2024, senza che, Municipia S.p.A. abbia provveduto al rimborso e al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza sicché la sua esecuzione può essere legittimamente richiesta in sede di ottemperanza, senza necessità di una preventiva istanza amministrativa di rimborso.
Va dunque disposta la nomina di commissario ad acta, per darvi ottemperanza, mediante emissioni di atti all'uopo necessari nelle forme amministrative rinviando ad una successiva ordinanza, a seguito di verifica, la chiusura del procedimento
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica,
visto l'art. 70 d.lvo 546/92;
Nomina commissario ad acta, per dare ottemperanza alla sentenza mediamte la restituzione della somma di € 2.494,06 oltre interessi legali e al pagamento delle spese legali , entro il 30.3.2026, mediante emissioni di atti all'uopo necessari nelle forme prescritte dalla legge, l'amministratore di Municipa s.p.a. o suo delegato.
Liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in €. 250,00 oltre accessori di legge, che pone a carico di parte resistente.
Rinvia alla successiva ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione delle ulteriori spese
Fissa nuova udienza per la verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ai fini della chiusura del procedimento, per il 24.4.2026
Si comunichi a cura della cancelleria
Catania 28.11.2025
Il Giudice
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 28/11/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 28/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 1300/2025 depositato il 04/03/2025, relativo alla sentenza n. 6752/2023 sezione 04
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4 marzo 2025, iscritto al R.G.R. n. 1300/2025, Ricorrente_1 ha adito questa Corte, ai sensi degli artt. 68 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, chiedendo l'ottemperanza alla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 4, n. 6752/2023, depositata il 6 novembre 2023, passata in giudicato.
Con la predetta sentenza, resa nel giudizio iscritto al n. 254/2022 R.G.R., la Corte ha accolto integralmente il ricorso proposto dalla contribuente, annullando il provvedimento di fermo amministrativo iscritto sul veicolo targato Targa_1, scaturente dalla sottesa imposta ICI per l'anno 2012 e i relativi accessori, e ha condannato Municipia S.p.A. alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 350,00, oltre accessori di legge.
La ricorrente ha dedotto di avere notificato la sentenza alla parte resistente in data 26 novembre 2024, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, senza che, decorso il termine di novanta giorni, la resistente abbia provveduto né al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza né alla restituzione della somma di € 2.494,06, versata nelle more del giudizio per ottenere la cancellazione della misura cautelare successivamente annullata.
Ha pertanto chiesto che la Corte voglia adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione del giudicato, ivi compresa la restituzione della somma di € 2.494,06,con ogni conseguenza di legge.
All'udienza camerale del 28 novembre 2025 nessuna delle parti è comparsa in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 4, n. 6752/2023, passata in giudicato, è stato accolto integralmente il ricorso proposto dalla contribuente ed è stato annullato il provvedimento di fermo amministrativo iscritto sul veicolo targato Targa_1, nonché la sottesa imposta ICI per l'anno 2012 e i relativi accessori, per inesistenza del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 537, 539
e 540, della legge n. 228/2012. Con la medesima pronuncia Municipia S.p.A. è stata altresì condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in € 350,00, oltre accessori di legge.
Dalla lettura della sentenza emerge che il credito tributario posto a fondamento della misura cautelare deve ritenersi annullato di diritto, Anche se in quella sede non è stata disposta alcuna condanna di Municipa alla restituzione di somme pagate in forza dello stesso, ai sensi dell'art.68 comma cod trib deve provvedersi in tal senso, poichè il giudizio di ottemperanza è volto a dare attuazione concreta alla statuizione
Come puntualizzato da Cass n.12913/2025 e n.18027/2016 infatti "l'art. 68 del d.l.gs. 31 dicembre 1992,
n. 546, nel prevedere il rimborso d'ufficio al contribuente del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla sentenza che ne abbia accolto il ricorso, determina la nascita di un'obbligazione ex lege riconducibile allo schema della condictio indebiti e sussumibile nella fattispecie dell'annullamento dell'atto presupposto in sede giurisdizionale, alla quale deve conseguire, come disposto dal comma 2 della norma citata, la restituzione del tributo con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali".
La sentenza n. 6752/2023 è stata ritualmente notificata alla parte resistente in data 26 novembre 2024, senza che, Municipia S.p.A. abbia provveduto al rimborso e al pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza sicché la sua esecuzione può essere legittimamente richiesta in sede di ottemperanza, senza necessità di una preventiva istanza amministrativa di rimborso.
Va dunque disposta la nomina di commissario ad acta, per darvi ottemperanza, mediante emissioni di atti all'uopo necessari nelle forme amministrative rinviando ad una successiva ordinanza, a seguito di verifica, la chiusura del procedimento
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica,
visto l'art. 70 d.lvo 546/92;
Nomina commissario ad acta, per dare ottemperanza alla sentenza mediamte la restituzione della somma di € 2.494,06 oltre interessi legali e al pagamento delle spese legali , entro il 30.3.2026, mediante emissioni di atti all'uopo necessari nelle forme prescritte dalla legge, l'amministratore di Municipa s.p.a. o suo delegato.
Liquida in favore di parte ricorrente le spese di lite in €. 250,00 oltre accessori di legge, che pone a carico di parte resistente.
Rinvia alla successiva ordinanza di chiusura del procedimento la liquidazione delle ulteriori spese
Fissa nuova udienza per la verifica dell'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra ai fini della chiusura del procedimento, per il 24.4.2026
Si comunichi a cura della cancelleria
Catania 28.11.2025
Il Giudice