CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5101 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa SU d'RE presidente dott. RG LE consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°676/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 240/2019 del 7 gennaio 2019
t r a
(nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il 1° febbraio 1954, Parte_2
), (nata a [...] il 23 luglio C.F._2 Parte_3
1969, ), (nata a [...] il 27 C.F._3 Parte_4 1 febbraio 1964, ), (nata a [...] C.F._4 Controparte_1
Fontana il 27 aprile 1958, e, quali eredi di C.F._5 [...]
(nata a [...] il [...], Persona_1 Parte_5
) e (nata a [...] il 21 dicembre C.F._6 Parte_6
1994, ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._7
PA (con studio in Forio alla Via Provinciale Lacco, 112, e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] il [...], Parte_7
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Scala C.F._8
(con studio in Ischia alla Via Osservatorio, 40, e domicilio digitale
Email_2
e
(nata a [...] il [...], ), Controparte_2 C.F._9 non costituita
Conclusioni
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e l'avv. Salvatore PA Parte_4 Controparte_1
concludeva come segue:
a) in riferimento al capo 2) del dispositivo, circa l'esistenza di una presunta cisterna
a confine, a distanza inferiore da quella legale, rigettare tale domanda, poiché rimasta
del tutto sfornita di prova e comunque non risultante dall'elaborato peritale
dell'Ausiliare;
b) Con riferimento al capo n. 4) del dispositivo, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado ed in riforma di tale capo confermare la
transazione per scrittura privata del 18.09.1991 intervenuta tra le parti e dichiararne
la sua piena efficacia e validità, con tutte le servitù ivi costituite, anche per l'esistenza
del giudicato su tale punto, costituito dalla sentenza definitiva n. 12506 / 2014 emessa
dal Tribunale di Napoli – sez. dist. d'Ischia, in atti, depositata in copia dagli stessi 2 attori / appellati.;
c) Di conseguenza ed in riforma del capo n. 5) del dispositivo, affermare il buon diritto
degli appellanti a transitare sia a piedi che con mezzi meccanici sui fondi degli attori
/ appellati, identificati con le p.lle 74 e 124 del fol. 7 del comune di RA Fontana, e
l'esistenza di tutte le altre servitù, avendone titolo in forza della più volte richiamata
scrittura privata di transazione del 18.09.1991, su cui, tra l'altro, era già intervenuto
il giudicato al momento dell'emissione della sentenza impugnata.
d) In riforma del capo n. 6) del dispositivo ed in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado, condannare la alla Controparte_2
realizzazione della stradina, con il percorso convenuto nella scrittura privata del
18.09.1991 e come indicato dal Ctu nella relazione di perizia e nei grafici, con le opere
di sostegno pure indicate dall'Ausiliare ed in via gradata solo alla realizzazione delle
opere di sostegno all'attuale tracciato stradale, sempre come indicato dal Ctu
nell'elaborato peritale;
e) Per quanto riguarda il capo 7) del dispositivo, in riforma di quanto stabilito dal
Giudice di Prime cure, rigettare la domanda risarcitoria proposta dagli attori /
appellati, con dichiarazione che nulla è dovuto a questi da parte degli appellanti poiché
tutte le servitù sui rispettivi fondi sono state legittimamente costituite con la più volte
richiamata transazione per scrittura privata del 18.09.1991 e da tale epoca gli
appellanti utilizzano il tratto viario, realizzato dagli appellati e Parte_7 [...]
inoltre la domanda risarcitoria è intervenuta oltre dieci anni dopo rispetto CP_2
alla transazione del 18.09.1991 e dalla realizzazione del percorso viario e quindi
risulta prescritta.
Per in via principale si conclude affinché l'Ecc.ma Corte voglia Controparte_1
dichiarare la nullità della sentenza per la mancata notifica alla stessa dell'atto
introduttivo del giudizio ed in via gradata, qualora la indicata eccezione di nullità non
venga accolta, per la riforma parziale della sentenza, come dalle precedenti conclusioni
rassegnate dagli appellanti litisconsorti, che fa proprie e si intendono ripetute e
trascritte, anche in ordine all'accoglimento delle riconvenzionali spiegate in primo 3 grado e riproposte con l'appello.
Per quanto riguarda il governo delle spese del giudizio, in riforma del capo n. 8) del
dispositivo, attese le risultanze del giudizio, in via principale condannare gli appellati
in solido tra loro al pagamento delle spese del primo grado del giudizio ed in via
gradata compensarle totalmente;
invece condannarsi gli appellati, in solido tra loro,
al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado, con
attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo.
Per l'avv. Maria Grazia Di Scala si riportava alle proprie difese Parte_7
ed eccezioni, deducendo la fondatezza della domanda principale di negatoria
servitutis e, quindi, della richiesta di condanna dei convenuti a dismettere il
passaggio e a pagare la somma prevista dal perito di ufficio di euro 30.600 per tale
indennizzo risarcitorio che si fonda su conferente valutazione del perito di ufficio, con
la rivalutazione e gli interessi dalla data della perizia del 29.12.2015 al soddisfo.
Chiedeva, inoltre, che i convenuti fossero condannati al pagamento della spesa quantificata in euro 32.905 dal perito per il ripristino dei luoghi trattandosi di opere,
peraltro, prive di atti autorizzativi, integranti i reati di cui all'art. 44 del DPR 380/01
e dell'art. 181 del D. L.vo 42/04 e costituenti l'illecito amministrativo assoggettato
alla disposizione di cui all'art. 31 del DPR 380/01. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello e l'attribuzione in suo favore di spese e compensi di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con citazione notificata il 9 febbraio 2005 e Parte_7 CP_2
, premesso di essere rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria
[...]
del fondo (con relative fabbriche) in RA Fontana alla località “Bocca di
Serra” o “Bagnulo”, esteso mq 2.974, in catasto al foglio 7, particelle 74 e 124,
esponevano che:
- aveva iniziato a frapporre ostacolo al passaggio per Controparte_3
l'accesso alla loro proprietà sul percorso viario esistente sulla particella
79, per cui, sorta una lite innanzi al Pretore di Ischia, era stata stipulata 4 una transazione, con la quale il predetto aveva concesso Controparte_3
la servitù di passaggio sulla particella anzidetta, in cambio di servitù di passaggio sulla particella 124, senza, però, essere proprietario della particella concessa come fondo servente, come emerso in un successivo giudizio instaurato da , VA con citazione Persona_2 Per_3
del 17 luglio 2000;
- di conseguenza, la transazione era priva di causa, poiché CP_3
non aveva il potere di disporre della particella 79 e, quindi, di
[...]
concedere la servitù di passaggio, né, di conseguenza, i suoi eredi (la
VA e i figli , , , e Parte_1 Pt_2 Per_1 Pt_4 CP_1 Pt_3
) avevano il diritto di passare sulla particella 124, per accedere ai
[...]
loro cespiti (identificati con le particelle 176, 181, 190, 1177 e 179);
- di recente, la sede viaria sulla particella 79 era stata ristretta, con la messa a dimora di tre pali, e, inoltre, i predetti eredi di avevano Controparte_3 installato un filo elettrico volante nel fondo di essi attori, e sconfinato con una cisterna che, in ogni caso, non rispettava la distanza di almeno due metri dal confine, e avevano poi divelto il muro di confine con la rete metallica su di esso sovrastante.
Ciò premesso, e convenivano Parte_7 Controparte_2 Parte_1
, , e Parte_2 Persona_1 Parte_4 CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Parte_3
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiararsi nulla, inefficace e illegittima la convenzione di cui in premessa per inesistenza del presupposto della titolarità in capo a Controparte_3
della particella 79 di proprietà di VA Persona_2 Per_3
- dichiararsi inefficace, nulla e illegittima la costituzione della servitù di passaggio sul fondo degli attori a favore dei superstiti di Controparte_3
in quanto priva di giusta causa e di corrispettivo;
- ordinarsi ai convenuti, eredi di di dismettere il transito Controparte_3 5 sul fondo di;
Parte_7
- condannarsi i convenuti a rimuovere le restrizioni alla sede stradale,
mediante eliminazione dei pali recentemente apposti sulla particella 79;
- determinarsi il confine divisorio fra il fondo degli attori e quello dei convenuti, sul lato est dell'immobile di mediante Parte_7
apposizione di termini lapidei, e condannarsi i convenuti (in solido fra loro)
alla eliminazione di ogni opera ricadente all'interno del primo, quali muri,
recinzioni, fili elettrici e idrici, e all'arretramento di ogni altra opera fino al rispetto delle distanze previste dal Codice civile o dai regolamenti locali dal confine così come determinato;
- condannarsi i convenuti al ristoro dei danni cagionati, da determinarsi in corso di causa o da quantificarsi equitativamente;
- condannarsi i convenuti al pagamento delle spese di lite (con attribuzione al difensore ex art. 93 c.p.c.). § I.II. Il 1° aprile 2005 si costituivano Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e , i quali rispondevano
[...] Persona_1 Parte_2
che tra le parti era già pendente un altro giudizio avente ad oggetto anche il regolamento dei confini;
che la particella 79 apparteneva al loro dante causa che, inoltre, erano stati gli attori a non rispettare la Controparte_3
transazione del 18 settembre 1991, stipulata anche con altri proprietari di fondi limitrofi, per non avere realizzato la stradina concordata (e le mura a protezione della stessa), sulle particelle 140 e 124, della larghezza di tre metri,
per la quale essi avevano ricevuto da la somma di lire Controparte_3
5.500.000, con l'impegno al pagamento di una penale di lire 15.000.000 ove non avessero provveduto nel termine di un anno;
che il tracciato era stato sì
realizzato ma non nella posizione concordata nella scrittura privata, in quanto invadeva la particella 79; che le ulteriori lamentele degli attori (in riferimento sia al filo elettrico nella loro proprietà, sia alla cisterna e ai tre pali sulla strada)
erano infondate, avendo, anzi, gli stessi attori sversato continuamente 6 materiali dal loro fondo sul terrapieno a ridosso della strada, riducendo la larghezza di questa, oltre ad avere sconfinato sulle particelle 184, 180 e 176
(derivanti dal frazionamento della particella 71), prima con l'apposizione di un rete metallica poi con la realizzazione di un muro di contenimento.
Ciò premesso, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande degli attori e,
in riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) confermare e dichiarare l'esistenza di tutte le servitù a favore dei loro fondi e a carico dei fondi degli attori e , dichiarandosi la piena Parte_7 Controparte_2
validità ed efficacia del contratto stipulato con scrittura privata del 18
settembre 1991; b) condannare gli attori a spostare il percorso stradale di cui in premessa con il tracciato come convenuto nella transazione del 18
settembre 1991, con la realizzazione dei muretti a sostegno del terrapieno e a difesa della strada, con tutte le opere occorrenti, facendo loro obbligo di manutenere il poggio a monte di loro proprietà; c) accertarsi la linea di confine tra i fondi delle parti in causa, con dichiarazione dell'ubicazione esatta della linea stessa, con condanna di e Parte_7 Controparte_2
all'arretramento e alla restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente occupate, nonché alla realizzazione delle opere necessarie per delimitare i fondi medesimi, con il ripristino dello stato dei luoghi anteriore allo sconfinamento;
d) condannarsi l'attrice e, per quanto di Controparte_2
ragione, in solido con l'attore , al pagamento di € 7.746,85 (lire Parte_7
15.000.000) a titolo di penale a favore dei comparenti, quali eredi di CP_3
, con gli interessi legali fino al soddisfo.
[...]
non si costituiva. Controparte_1
§ I.III. A seguito dell'interruzione del processo, dichiarata all'udienza del 20
febbraio 2017 per la morte di (risalente al 17 Persona_1
febbraio 2014), gli attori provvedevano alla riassunzione, citando in giudizio,
quali eredi della parte defunta, la VA e la figlia Parte_5 [...]
. Pt_6 7
§ I.IV. All'esito dell'istruttoria, con sentenza del 7 gennaio 2019 il tribunale,
in persona della giudice onoraria dr.ssa Olimpia Criscuolo, così provvedeva:
«1) Dichiara, per effetto della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12506/2014, il
giudicato sulla domanda attrice di determinazione del confine divisorio fra i cespiti
delle parti in causa e dichiara inammissibile, pertanto, tale domanda;
parimenti
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti, relativa al
pagamento della penale di lire 15.500.000 a carico degli attori, e della restituzione
della somma di lire 5.500.000;
2) Accoglie, per quanto inerisce la violazione delle distanze legali relativa alla cisterna
sita nel fondo dei convenuti, la domanda attorea e condanna i convenuti, in solido fra
loro, all'arretramento della cisterna a due metri dal confine accertato dal perito arch.
nella relazione di consulenza tecnica;
Per_4
3) Rigetta la domanda attorea relativa all'attraversamento del fondo degli attori con
filo elettrico perché non provata;
4) Dichiara la nullità del contratto del 18.9.1991 e la inefficacia della transazione in
quanto alla data della sua stipulazione non era proprietario del suolo Controparte_3
di cui alla particella 79, appartenentesi a che la ha rivendicata con Persona_2
la citazione del 17.7.2000;
5) Condanna i convenuti a non transitare sul fondo attoreo di cui in premessa,
identificato con le particelle 74 e 124 del fol. 7 del Comune di RA Fontana;
6) Rigetta la domanda riconvenzionale relativa alla condanna degli attori alla
costruzione dei muri di cui alla convenzione del 18.9.1991 sia perché la domanda è
assorbita dalla statuizione di cui al punto 4) che precede, sia per la nullità della
clausola contrastante con il disposto degli articoli. 1322 e 1354 c.c.;
7) Condanna i convenuti al risarcimento dei danni per il passaggio carrabile operato
mediante pagamento della somma di euro 900 dal 18.9.1991 fino alla cessazione del
passaggio con gli interessi dalle singole scadenze;
8) Compensa fra le parti le spese del giudizio per la metà e pone a carico dei convenuti
il pagamento dell'altra metà che liquida, ex-DL 55/12 sulla base del valore 8 indeterminabile della controversia, in tale importo, in euro 3.000, di cui 200 per spese,
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché al pagamento della metà della CTU».
§ I.V. Successivamente, con ordinanza del 3 aprile 2020 lo stesso giudice disponeva ex art. 288 c.p.c. la correzione della sentenza nei seguenti termini
(testualmente riportati dall'ordinanza):
1) venga corretto alla pagina 6 rigo 2 nel dispositivo capo 7) “ Condanna i convenuti
al risarcimento dei danni per i passaggio carrabile operato mediante pagamento della
somma di euro 900 dal 18.9.1991 fino alla cessazione del passaggio con interessi dalle
singole scadenze” in “Condanna i convenuti al risarcimento dei danni per i passaggio
carrabile operato mediante pagamento della somma di euro 900 annui dal 18.9.1991
fino alla cessazione del passaggio con interessi dalle singole scadenze”
2) venga corretto nel dispositivo al capo 8) “compensa fra le parti le spese del giudizio
per la metà e pone a carico dei convenuti il pagamento dell'altra metà che liquida, ex
DL 55/12 sulla base del valore determinabile della controversia , in tale importo, in euro 3.000, di cui 200 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, nonché al
pagamento della metà delle spese di Ctu.” In “compensa fra le parti le spese del
giudizio per la metà e pone a carico dei convenuti il pagamento dell'altra metà che
liquida, ex DL 55/12 sulla base del valore determinabile della controversia, in tale
importo, in euro 3.000, di cui 200 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, al
procuratore Avv. Giuseppe Di Meglio dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento
della metà delle spese di Ctu.”
3) venga corretto nel frontespizio alla pagina 1 e CP_4 Controparte_1
eredi di non costituite” in “ e Persona_1 Parte_6 Controparte_1
eredi di non costituite” Persona_1
4) venga aggiunto il nominativo nel frontespizio alla pagina 1 “ Controparte_1
non costituita nella sentenza di primo grado”.
§ I.VI. Il tribunale motivava la propria decisione affermando:
- che la sentenza n. 12506/2014, di cui gli attori avevano prodotto copia,
aveva deciso, con efficacia di giudicato tra le parti, in ordine alla servitù 9 di passaggio reciproca costituita con convenzione del 18 settembre 1991,
all'insussistenza di sconfinamento ad opera dei convenuti (come chiarito anche dal C.T.U. architetto a pagina 11 della propria Persona_5
relazione), se non per soli 20 centimetri, da ritenersi irrilevanti, e sulle domande di pagamento proposte dai convenuti in riconvenzionale (già
rigettate con la sentenza anzidetta);
- che in accoglimento della domanda degli attori, i convenuti erano tenuti ad arretrare la cisterna alla distanza di due metri dal confine, ai sensi dell'articolo 889 c.c., così come descritto nel grafico allegato alla C.T.U.
dell'architetto ; Persona_5
- che con la convenzione del 18 settembre 1991, di natura transattiva,
aveva concesso gli attori la servitù di passaggio sulla Controparte_3
particella 79, costituente l'ingresso alla strada per la quale vi era controversia,
necessaria agli attori per arrivare ai loro immobili, non risultando, però, di essere proprietario della stessa. I convenuti non soltanto non avrebbero provato la proprietà del fondo in questione, ma non avrebbero neanche contestato la sua appartenenza ad , la quale aveva Persona_2
notificato al loro dante causa la citazione del 17 luglio Controparte_3
2000, onde l'atto per notar dell'11 giugno 2003 (col quale Per_6
quest'ultimo aveva trasferito alla figlia il fondo anzidetto) era inopponibile agli attori, sia perché successivo e contrastante con la rivendica della , sia perché res inter alios acta (e, anzi, col Per_2
riconoscimento implicito da parte del donante di non Controparte_3
essere proprietario del bene, per avere inteso porre rimedio alla sua carenza
di legittimazione alla costituzione della servitù), circostanze tutte pacifiche tra le parti;
- che, in definitiva, non essendovi stato alcun precedente accertamento dell'usucapione, né trascrizione in tal senso, non era Controparte_3
proprietario alla data del 18 settembre 1991 e, quindi, non poteva 10 costituire la servitù a favore degli attori, con la conseguente risoluzione della transazione per inadempimento contrattuale del contraente CP_3
che garantiva la titolarità del diritto di proprietà di tale particella 79,
[...]
senza che ne avesse titolo, e inefficacia della servitù di passaggio sulle particelle
degli attori di cui in premessa, cui segue l'obbligo di non transitarvi;
- che dalla nullità della transazione, che retroagisce “ex tunc”, derivava l'obbligo dei convenuti di pagamento di una indennità risarcitoria a titolo di
pedaggio praticato, quantificato dal C.T.U. (pag. 7) in € 15,00 annui per metro quadro, e, quindi, dovuto nella misura di € 900,00 annui dal 18
settembre 1991 alla cessazione della pratica di passaggio con gli interessi legali
dalle singole scadenze;
- che la domanda riconvenzionale dei convenuti (per la costruzione dei muri
relativi al percorso stradale) era da rigettare sia per la nullità della predetta convenzione sia perché, come chiarito dal C.T.U. (pag. 11), la realizzazione di opere murarie è vietata dal vigente Piano Paesistico della Isola di Ischia, che
destina il territorio alla tutela integrale, onde non potrebbe essere ordinato agli
attori un “facere” che comporterebbe il reato paesaggistico di cui all'art. 734 c.p.,
non avendo nessuna delle parti depositato la concessione edilizia 174/1991 che
consentirebbe di costruire tali muri (e, quindi, per la nullità assoluta di contratti che istituiscano condizioni contrastanti con norme imperative e,
in particolare, la realizzazione di opere costituenti reato);
- che le spese di lite erano da compensare per la metà e da porre a carico dei convenuti per la restante metà, per la soccombenza parziale degli attori, l'improcedibilità di alcune domande dei convenuti e la loro soccombenza in alcune di esse, e per la condotta processuale sempre dei convenuti.
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata a e il 6 febbraio Parte_7 Controparte_2
2019 e a con spedizione postale del 7 febbraio 2019, Controparte_1 Pt_1 11
, , , nonché, quali Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di e Persona_1 Parte_5 Parte_6
proponevano appello, sostenendo che:
1) la presenza della cisterna a distanza irregolare non era dimostrata, non essendo stata ammessa alcuna prova orale sul punto e non essendovi alcuna indicazione in tal senso nella relazione del C.T.U.;
2) la dichiarazione di nullità del contratto del 18 settembre 1991 (costitutivo delle servitù di passaggio), contenuta in dispositivo, era in contrasto con quanto affermato in motivazione, in cui si era dato atto del giudicato derivante da altra sentenza emessa dal medesimo ufficio giudiziario,
dichiarativa dell'esistenza delle servitù, giudicato cui, pertanto, il giudice di primo grado si sarebbe dovuto conformare. In più, diversamente da quanto ipotizzato dal primo giudice, la particella 79 sarebbe di loro proprietà, per successione mortis causa da non Controparte_3 rilevando, in senso contrario, l'atto di citazione di Persona_2
(significativamente patrocinata in quella sede dallo stesso difensore degli attori del presente giudizio). Né il giudice avrebbe potuto dichiarare la nullità del contratto senza la partecipazione anche di altre parti ( CP_5
, , e
[...] Persona_7 Controparte_6 Controparte_7
) a beneficio anche delle quali erano state costituite servitù;
[...]
3) l'accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza delle servitù
renderebbe erronea la condanna a loro carico a non transitare sul fondo degli attori (particelle 74 e 124), neppure, in ogni caso, giustificata dalla mera proposizione da parte di terzi di una domanda di rivendicazione;
4) il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna degli attori alla costruzione dei muri di cui alla convenzione del 1991 sarebbe errato,
poiché , come chiarito dal C.T.U., non aveva adempiuto Controparte_2
all'obbligo di realizzare la strada secondo il tracciato convenuto nella transazione, facendo sì che, a causa del pietrame, del terriccio, delle 12 erbacce e dei rovi, la sede stradale era notevolmente compromessa,
obbligo lecitamente assunto posto che la strada realizzata nel diverso tracciato scelto dalla non aveva provocato alcun provvedimento CP_2
sanzionatorio da parte della P.A. o dell'autorità giudiziaria e, d'altro canto, la stessa aveva dichiarato per iscritto di avere ottenuto la CP_2
concessione edilizia n. 174/91, secondo la normativa vigente all'epoca
(senza che, poi, il C.T.U. abbia rilevato alcuna illegittimità urbanistica o paesaggistica nella costruzione della stradina);
5) la condanna al risarcimento dei danni per il passaggio carrabile esercitato sulla proprietà degli attori sarebbe ingiusta, stante l'esistenza della servitù, accertata con sentenza passata in giudicato del 2014, e la decisione della di realizzare la strada con un tracciato diverso da quello CP_2
previsto nella transazione;
6) anche la condanna alle spese sarebbe errata, atteso il rigetto di diverse domande degli attori (ossia quelle inerenti all'apposizione dei pali all'inizio del percorso viario, alla presenza di un filo elettrico e alla determinazione dei confini), risultando anche erronea l'affermazione del primo giudice circa la mancata tempestiva prova della pendenza di altro giudizio, oggetto di eccezione fin dal primo atto difensivo.
Ciò premesso, gli appellanti chiedevano che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le seguenti conclusioni:
a) in riferimento al capo 2) del dispositivo, circa l'esistenza di una presunta
cisterna a confine, a distanza inferiore a quella legale, rigettare tale domanda,
poiché rimasta del tutto sfornita di prova e comunque non risultante
dall'elaborato peritale dell'Ausiliare;
b) Con riferimento al capo n. 4) del dispositivo, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado ed in riforma di tale capo confermare
la transazione per scrittura privata del 18.09.1991 intervenuta tra le parti e
dichiararne la sua piena efficacia e validità, con tutte le servitù ivi costituite, 13 anche per l'esistenza del giudicato su tale punto, costituito dalla sentenza
definitiva n. 12506/2014 emessa dal Tribunale di Napoli – sez. dist. D'Ischia,
in atti, depositata in copia dagli stessi attori / appellati;
c) Di conseguenza ed in riforma del capo n. 5) del dispositivo, affermare il buon
diritto degli appellanti a transitare sia a piedi che con mezzi meccanici sui
fondi degli attori / appellati, identificati con le p.lle 74 e 124 del fol. 7, e
l'esistenza di tutte le altre servitù, avendone titolo in forza della più volte
richiamata scrittura privata di transazione del18.09.1992, su cui, tra l'altro,
era già intervenuto il giudicato al momento dell'emissione della sentenza
impugnata.
d) In riforma del capo n. 6) del dispositivo ed in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado, condannare la alla Controparte_2
realizzazione della stradina, con il percorso convenuto nella scrittura privata
del 18.09.1991 e come indicato dal Ctu nella relazione di perizia e nei grafici, con le opre di sostegno pure indicate dall'Ausiliare ed in via gradata solo alla
realizzazione delle opere di sostegno all'attuale tracciato stradale, sempre come
indicato dal Ctu nell'elaborato peritale;
e) Per quanto riguarda il capo 7) del dispositivo, in riforma di quanto stabilito
dal Giudice di Prime cure, rigettare la domanda risarcitoria proposta dagli
attori / appellati, con dichiarazione che nulla è dovuto a questi da parte degli
appellanti poiché tutte le servitù sui rispettivi fondi sono state legittimamente
costituite con la più volte richiamata transazione per scrittura privata del
18.09.1991;
f) Per quanto riguarda il governo delle spese del giudizio, in riforma del capo n.
8) del dispositivo, attese le risultanze del giudizio, con la reciproca
soccombenza, compensare totalmente le spese del primo grado.
g) Condannarsi invece gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e
competenze professionali del presente grado, con attribuzione al sottoscritto
difensore per fattone anticipo. 14
§ II.II. costituitosi in giudizio il 30 aprile 2019, eccepiva Parte_7
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342, 348bis e 348 c.p.c., tra l'altro per la mancata indicazione delle parti della sentenza sottoposte a impugnazione, e,
nel merito, sosteneva che:
a) la sentenza invocata dagli appellanti, quale fonte del giudicato, non aveva trattato (neppure implicitamente) la questione della sussistenza delle reciproche prestazioni e della liceità dell'oggetto della transazione,
limitandosi a dichiarare che le parti avevano costituito una servitù di passaggio reciproca a fronte della quale la richiesta di pagamento della penale e di restituzione della somma di lire 5.000.000 avanzata dagli appellanti era prescritta. Il giudice di primo grado aveva, dunque,
correttamente escluso il giudicato sulle questioni relative al rapporto sinallagmatico fra le parti e alla liceità delle opere edilizie, che non erano state esaminate (in forza del principio per cui «il giudicato sostanziale della decisione si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione,
ricomprendendosi il nesso gli accertamenti di fatto e le premesse necessarie e il
fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale per la emanazione della
pronuncia» (Cassaz., sez.III, 20.4.2007, n. ro 9486; idem Cassaz. 10.10.2007, n.
ro 21266);
b) il 18 settembre 1991 aveva concesso il diritto reale sulla Controparte_3
particella 79 senza esserne proprietario (appartenendo essa ad
[...]
che l'aveva poi rivendicata), ricevendone come corrispettivo il Per_2
passaggio sulla particella 124 di (la conferma del Controparte_2
fondamento della censura era data, poi, dall'atto per Notar Per_6
stipulato l'11 giugno 2003, col quale assumendosi Controparte_3
proprietario per usucapione, aveva donato il bene alla figlia , Pt_4
sebbene tale usucapione non fosse stata accertata e la proprietaria
[...]
avesse già rivendicato il suolo, rendendo del tutto illegittimo il Per_2
trasferimento); 15
c) il giudicato inter partes non aveva riguardato tale punto della convenzione del 18 settembre 1991, essendosi la sentenza del 2014 limitata a dichiarare che le parti avevano costituito reciproche servitù, senza esaminare la questione se potesse concedere la servitù su un fondo di Controparte_3
proprietà altrui e ottenere così un vantaggio senza dare nulla in cambio,
onde la nullità della convenzione per mancanza di corrispettivo e di causa era stata correttamente dichiarata;
d) la sentenza del 19 settembre 2014, nel dichiarare prescritte le pretese degli odierni appellanti, non si era neppure posta il problema della liceità della convenzione, in relazione ai vincoli paesistici e urbanistici vigenti e alle opere previste nella convenzione (diverse da quelle assentite nella concessione edilizia n. 174/1991, riguardanti un percorso pedonale, già
esistente), opere precluse dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che aveva inibito alle falde del Monte Epomeo qualsiasi attività edilizia esulante dalla manutenzione straordinaria, con la conseguente invalidità della convenzione (finalizzata a una lottizzazione mai autorizzata ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 380/2001). In ogni caso, poi, gli attori non avevano mai prodotto in giudizio la concessione edilizia 174/1991 del
Comune di RA Fontana, affinché si verificasse la sussistenza del parere paesistico vincolante della Soprintendenza, riguardo alla costruzione dei muri. Da ciò la necessità d'integrare la motivazione rilevando la nullità della convenzione perché avente ad oggetto patti illeciti, la cui esecuzione avrebbe comportato la consumazione di reati;
e) ove le due sentenze del tribunale avessero statuito sul medesimo oggetto,
doveva in ogni caso darsi la prevalenza alla seconda, pronunciata nel presente giudizio, in conformità del principio della prevalenza, tra due giudicati contrastanti sulla medesima questione, di quello formatosi per ultimo;
f) gli appellanti non avevano provato in primo grado la pendenza dell'altro 16 giudizio, mediante il deposito degli atti processuali che consentissero al giudice di rilevare l'asserita “litispendenza” o, quanto meno, la pregiudizialità e la continenza del primo giudizio rispetto al secondo con la conseguente tardività e inammissibilità delle censure in sede di gravame per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
g) l'esistenza della cisterna sul lato est, a distanza di pochi centimetri dalla linea di confine, era incontestata e la relativa documentazione fotografica non era stata impugnata, onde correttamente il giudice ne aveva disposto l'arretramento;
h) il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità e l'inefficacia dell'atto di donazione dell'11 giugno 2003, col quale e Controparte_3 Pt_1
pur non essendone proprietari, avevano venduto alla figlia
[...]
(con atto simulato) il cespite oggetto di causa, per la somma CP_8
irrisoria di € 1.500,00, tra l'altro neppure versata (l'usucapione affermata dai cedenti sarebbe esclusa essendo i cedenti carenti di animo domini,
avendo ricevuto già antecedentemente e in tempo utile la domanda giudiziale di accertamento della proprietà in capo a . Persona_2
Inoltre, l'acquisizione della proprietà per usucapione esigerebbe un accertamento giudiziale, non essendo consentita l'acquisizione del bene a titolo originario sic et simpliciter. Sotto un ulteriore profilo , inoltre, la donazione del suolo, quale ipotesi di trasferimento di un bene alieno,
sarebbe nulla, poiché giurisprudenza e dottrina avrebbero ricondotto tale ipotesi alla categoria della donazione di un bene futuro che ai sensi dell'art. 771 c.c. non è consentita;
i) il risarcimento del danno era stato correttamente quantificato, tenuto conto del pregiudizio causato per il mancato godimento del bene nonché
per la perdita della possibilità di disporne mediante alienazione o locazione, e per l'intromissione di veicoli, persone, rumori in tutte le ore del giorno nella immediatezza della sua abitazione;
17
j) infine, le spese di lite erano state correttamente regolate secondo il principio della soccombenza (dandosi peraltro rilievo, ai fini della parziale compensazione, al rigetto di una domanda, concernente il filo elettrico, di scarsa importanza) e nel rispetto dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello (in quanto Parte_7
inammissibile, improcedibile e pur sempre infondato in fatto come in diritto) e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio (con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.).
Non si costituiva, invece, l'altra parte attrice, . Controparte_2
§ II.III. , costituitasi il 22 maggio 2019, eccepiva la nullità Controparte_1
della sentenza di primo grado, non essendole mai stato validamente notificato l'atto di citazione, risalente a quando ella era residente a [...]sul
Meno, all'Adalbertstraße, 10, come da certificazione anagrafica rilasciata dalle autorità tedesche: da ciò la nullità della notificazione eseguita a mani di un familiare in RA Fontana, in luogo diverso da quello di sua residenza.
Precisava al riguardo di essere litisconsorte necessaria, perché
comproprietaria degli immobili cui si riferiva la domanda, e, nel merito,
aderiva ai motivi di appello e, pertanto, concludeva in via principale perché
fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e, in subordine, per la riforma della stessa, come richiesto nell'atto di appello (con attribuzione delle spese «del doppio grado del giudizio» ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.).
§ II.IV. Fin qui riassunte le vicende del processo e le posizioni delle parti, va,
in primo luogo, esaminata l'eccezione di nullità della notificazione a
[...]
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita in CP_1
RA Fontana, alla Via Ciglio, 40, Prima Traversa, mediante consegna dell'atto al fratello , dichiaratosi capace e convivente con la Parte_2
destinataria.
Come regola, la notificazione è valida se eseguita nella residenza effettiva del 18 destinatario, risultante da qualsiasi fonte di convincimento e anche da presunzioni, in grado di superare la presunzione contraria fondata da risultanze anagrafiche difformi (cfr. Cass. 3982/1998, Cass. 12021/2002). In
particolare, dalla prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto, si è ritenuto che derivi a carico del destinatario l'onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui
è avvenuta la consegna – dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza
(attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Cass.
11562/2003, Cass. 19132/2004, Cass. 15200/2005, Cass. 15938/2008).
Il richiamo di tale orientamento porterebbe a escludere, nel caso in esame,
l'invalidità della notificazione eccepita da . In ogni caso, Controparte_1
però, anche a ritenere il contrario, il contraddittorio deve reputarsi efficacemente integrato nei suoi confronti già in primo grado, con la notificazione del ricorso e del decreto per la riassunzione del processo,
eseguita in Germania con consegna diretta alla destinataria, tenuto conto dell'esaustivo contenuto del ricorso, che ha integralmente riprodotto l'atto di citazione (contenente la domanda proposta anche contro la predetta
[...]
), oltre ad avere riassunto le vicende processuali successive. CP_1
È, perciò, da escludere la nullità della sentenza per la non integrità del contraddittorio e, di conseguenza, l'ipotesi che la causa debba rimettersi al giudice di primo grado (ex art. 354 c.p.c.).
§ II.V. L'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello, sollevata da va superata, posto che gli appellanti hanno adeguatamente Parte_7
individuato i punti della sentenza impugnata sottoposti a critica e illustrato la diversa ricostruzione dei fatti da cui dovrebbe derivare la riforma della decisione, consentendo alla corte il chiaro e immediato raffronto tra le ragioni della sentenza di primo grado e quelle dell'appello.
Tanto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui 19
l'articolo 342 c.p.c., come riformato nel 2012, va interpretato «nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. S.U. 27199/2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass. S.U. 36481/2022).
§ II.VI. Nel merito, va premesso che tra le parti è stata pronunciata altra sentenza, pubblicata il 23 settembre 2014, di cui già il giudice di primo grado ha rilevato il passaggio in giudicato (senza che tale rilievo sia stato messo in discussione da alcuna delle parti in grado di appello). Con tale sentenza è stata accolta la domanda di regolamento di confini tra le particelle 124 (degli attori e o ) e 176 (dei convenuti Parte_7 CP_2 Parte_8 Pt_1
e altri), con la condanna di a rettificare la posizione del muro
[...] Parte_7
di confine, ed è stata, inoltre, dichiarata l'esistenza delle servitù citate nella
scrittura privata 18/9/1991 (di cui in atti) a carico, e rispettivamente a favore, dei
fondi ivi specificati.
In particolare, la dichiarazione dell'esistenza delle servitù è stata resa in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti e Parte_6
(e dei successori a titolo particolare nel diritto controverso, Controparte_3
intervenuti nel processo ex art. 111 c.p.c.), i quali, invocando la transazione stipulata con scrittura privata del 18 settembre 1991, avevano chiesto la condanna di e di all'adempimento degli Parte_7 Controparte_2
impegni assunti in quella sede, con la loro condanna alla realizzazione del percorso secondo le specifiche e l'ampiezza precisate nell'atto e al pagamento della penale per l'inadempimento. 20
Ebbene, il giudice designato, con la menzionata sentenza del 2014, ha per un verso riconosciuto l'efficacia reale del contratto, costitutivo del diritto reale di servitù, di cui ha appunto dichiarato l'esistenza, e per altro verso ha respinto le domande relative all'adempimento delle obbligazioni contenute nel medesimo atto negoziale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da
(«avuto riguardo alla circostanza che la strada andava realizzata Controparte_2
entro il 18/9/1992, e che da tale data era possibile dolersi dell'inesatto adempimento e
pretendere la penale») e rilevando come nessun impegno a realizzare la strada
(e al pagamento della penale) fosse stato assunto da (quindi, Parte_7
«privo di legittimazione passiva in ordine a tali domande»).
Orbene, l'accertamento dell'efficacia reale del contratto e, quindi,
dell'esistenza dei diritti che le parti abbiano costituito (nella specie, le reciproche servitù), contiene un giudizio implicito sulla sua validità che, ove divenuto definitivo (ex art. 324 c.p.c.), non può essere sovvertito in un successivo giudizio tra le parti o i suoi aventi causa (secondo il principio affermato dall'articolo 2909 c.c.), ancorché nel primo giudizio non sia stata sollevata alcuna eccezione contraria, stante il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto (art. 1421 c.c.) e considerato altresì che il giudicato si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. 22520/2011,
che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto preclusa dal giudicato l'eccezione di nullità di un contratto di associazione in partecipazione, avendo il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto ex art. 2549 c.c.
costituito il presupposto logico-giuridico della decisione).
Nella specie, la dichiarazione giudiziale dell'esistenza della servitù, in forza della sua costituzione mediante il contratto del 18 settembre 1991, ha, come suo presupposto logico – giuridico, quello della validità del contratto che, 21 pertanto, non può essere rimessa in discussione.
Peraltro, la dichiarazione di nullità del contratto, da parte del giudice di primo grado, si fonda su un presupposto errato, essendosi ritenuto che CP_3
, nel dichiararsi proprietario per usucapione del terreno trasferito alla
[...]
figlia con atto notarile dell'11 giugno 2003, avesse Parte_4
implicitamente riconosciuto di non esserne proprietario, e che l'appartenenza del fondo al donante fosse smentita dall'azione di rivendicazione proposta da con atto di citazione notificato il 17 luglio 2000. Persona_2
Quanto al primo punto, l'insussistenza di un titolo derivativo in favore di non esclude che questi possa avere acquistato la proprietà Controparte_3
del terreno in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.), non acquistato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), senza che, a tal fine,
neppure rilevi che non vi sia stato alcun accertamento giudiziale dell'acquisto in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr. Cass. 32709/2024). Di conseguenza, non è ipotizzabile alcuna implicita ammissione da parte del venditore (o, nella specie, donante) che si affermi proprietario in virtù di usucapione non accertata in giudizio.
In secondo luogo, la mera proposizione di una domanda giudiziale, da parte di chi agisca in rivendicazione (senza che risulti accolta con sentenza passata in giudicato), non implica alcuna evizione a carico di chi abbia acquistato diritti sul bene da parte di un soggetto diverso dal rivendicante.
Nella specie, come ammesso dagli stessi appellati e Parte_7 CP_2
, per mezzo del loro difensore (all'udienza del 30 gennaio 2025),
[...]
l'azione della non ha avuto alcun esito, per la presumibile Per_2
estinzione del processo, mentre nessun rilievo assume l'analoga iniziativa di altri soggetti a distanza di oltre venti anni, salvo quanto possa derivare dall'esito definitivo di tale giudizio.
Né, peraltro, gli attori hanno ritualmente allegato di non aver potuto esercitare la servitù per impedimenti frapposti da persone diverse dei 22 convenuti, dolendosi, piuttosto, di azioni ostruttive imputate ai convenuti, in tal modo confermando il loro possesso del fondo.
Quanto all'illiceità delle opere previste nella transazione, per i vincoli paesistici in vigore nella zona interessata, l'estinzione del diritto alla loro esecuzione, già definitivamente accertata con la sentenza del 2014, esclude la rilevanza della questione.
Sembra ovvio, inoltre, che non possa richiamarsi il principio della prevalenza tra due giudicati contrastanti sulla medesima questione, di quello formatosi per ultimo, atteso che sulla validità della transazione e sull'esistenza del diritto della servitù il solo giudicato è quello derivante dalla decisione assunta dal Tribunale di Napoli nel 2014.
L'appello va, conseguentemente, accolto in relazione ai motivi riportati al §
II.I. sub 2), 3) e 5), dovendo escludersi la nullità della servitù e il divieto imposto dal primo giudice agli appellanti di transitare sul fondo asservito appartenente a , così come il risarcimento posto a carico degli Parte_7
stessi appellanti per l'esercizio nel corso degli anni del passaggio,
ingiustamente reputato illegittimo.
Al contrario, va disatteso il motivo di appello (sub 4) concernente il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna degli attori alla costruzione dei muri di cui alla convenzione del 18 settembre 1991, dovendosi anche su tale questione richiamarsi il giudicato derivante dalla sentenza del 2014.
Infatti, come già ricordato in precedenza, la medesima domanda proposta nel presente giudizio dagli odierni appellanti è stata definitivamente rigettata,
essendosi ritenuto che, riguardando le opere in questione l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura privata (posto che la servitù in faciendo
consistere nequit), non aveva assunto alcuna obbligazione di Parte_7
fare, mentre nei confronti di il diritto si era estinto per Controparte_2
prescrizione.
§ II.VII. In ordine alla condanna dei convenuti all'arretramento della cisterna a 23 due metri dal confine accertato dal perito arch. nella relazione di consulenza Per_4
tecnica, va rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata la violazione dell'articolo 889 c.c. sulla scorta del grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio.
Gli appellanti sostengono che la presenza della cisterna a distanza irregolare non sarebbe stata dimostrata, non essendo stata ammessa alcuna prova orale e non essendovi alcuna indicazione in tal senso nella relazione del C.T.U.,
mentre l'appellato oppone che l'esistenza della cisterna sul lato Parte_7
est, a distanza di pochi centimetri dalla linea di confine, sarebbe incontestata e che la relativa documentazione fotografica non sarebbe stata “impugnata”.
In effetti, le parti costituite sembrano concordare sul fatto che la violazione dell'articolo 889 c.c., negata dagli appellanti e affermata dall'appellata, non potrebbe desumersi dalla relazione del consulente d'ufficio.
Nella prima relazione del C.T.U. architetto , depositata il 15 Persona_8 gennaio 2010, non v'è alcun riferimento alla contestata cisterna, perché non compresa nel mandato conferito dal giudice istruttore all'udienza del 18
settembre 2009.
Inoltre, i grafici allegati riproducono il tracciato della servitù di cui alla scrittura del 18 settembre 1991, lo stato dei luoghi confrontato con le risultanze analitiche catastali di impianto e grafici di dettaglio delle singole particelle interessate, senza che in tali planimetrie sia riscontrabile alcuna cisterna.
All'udienza del 9 luglio 2012 gli attori hanno chiesto che il C.T.U. rendesse alcuni chiarimenti, tra cui (al punto 5) quello di determinare con precisione il confine divisorio e indicare graficamente la fascia di cisterna fino a due metri dal confine da demolire, quantificando il relativo costo: ciò sul presupposto che «Sulla particella 181 è stata rinvenuta una cisterna che invade il fondo attoreo».
La richiesta è stata solo in parte accolta dal giudice istruttore, il quale ha invitato il C.T.U. a rispondere a quanto sollecitato dagli attori «ma nei limiti del
mandato conferito con ordinanza del 10.12.08, eliminando, quindi, i quesiti non 24 rientranti nell'originario incarico».
Difatti, la relazione integrativa depositata il 26 novembre 2012 si occupa di nuovo del solo tracciato della servitù di passaggio, come previsto nella transazione del 1991, e della realizzabilità delle opere necessarie alla sua creazione, mediante il contenimento delle scarpate nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche. Non risulta che a tale relazione siano stati allegati ulteriori grafici.
Il 4 gennaio 2016 è stata depositata un'altra relazione di chiarimenti, in risposta alle ulteriori richieste formulate all'udienza del 21 settembre 2015,
riferite «alla quantificazione dei costi occorrenti per eliminare l'attuale percorso
viario e delle nuove opere da realizzare per mettere in atto il percorso viario di cui alla
convenzione del 18/9/1991 nonché di quantificare l'indennizzo risarcitorio per
l'illegittimo uso da parte dei convenuti delle porzioni di suolo di proprietà degli
attori». Neppure in questa relazione si menziona la cisterna. Dunque, né dal testo delle relazioni del C.T.U. né dai grafici allegati si evince la presenza di alcuna cisterna a distanza irregolare dal confine.
La prova in tal senso non può tanto meno desumersi dalla ricognizione fotografica dei luoghi allegata alla prima relazione del consulente: nessuna fotografia riproduce l'immagine di una cisterna, in disparte ogni considerazione sulla possibilità di rilevarne la distanza dal confine, neppure distinguibile da segni visibili di demarcazione.
Né utili al riguardo sono le due immagini fotografiche contenute nel fascicolo di parte, scansionate in bianco e nero e depositate in via telematica, che riproducono luoghi non distinguibili.
Escluso, poi, che la parte abbia alcun onere di “impugnare” ovvero contestare i documenti prodotti dall'avversario (posto che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte, restando la significatività o valenza probatoria dei documenti suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice), deve ritenersi che i convenuti abbiano 25 sufficientemente contestato le affermazioni rese sul punto degli attori,
negando in comparsa di risposta la loro rispondenza al vero: al riguardo, deve puntualizzarsi che la specificità della contestazione di cui è onerata la parte convenuta presuppone che la parte attrice abbia allegato i fatti costitutivi della domanda in modo dettagliato e analitico, sicché, a fronte di una deduzione generica di chi agisce può corrispondere una deduzione altrettanto generica di chi si difende, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr., in argomento, Cass. 21075/2016).
Nella specie, l'allegazione degli attori circa la presenza della cisterna a distanza inferiore a quella imposta dall'articolo 889 c.c. è stata espressa in correlazione a una generica doglianza in ordine al mancato rispetto, da parte dei convenuti, del reale confine tra i fondi e, quindi, alla richiesta, tra le domande proposte, di accertamento del confine, senza alcuna specifica deduzione di quale sia l'effettiva linea di demarcazione tra le rispettive proprietà.
Inoltre, intervenuta tra le parti, in altro giudizio, la definitiva regolamentazione giudiziale del confine, tant'è che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la medesima domanda proposta nel presente giudizio (senza che sia stato proposto sul punto alcun appello incidentale),
l'iniziale allegazione degli attori è rimasta generica, senza che sia stato chiarito se la pretesa violazione dell'articolo 889 c.c. sia stata posta in essere con riferimento al confine da loro rivendicato, a quello esistente in fatto o, ancora a quello effettivo, come accertato con sentenza passata in giudicato. Il che induce a escludere ogni eventuale approfondimento istruttorio, peraltro neppure sollecitato.
Di conseguenza, in accoglimento del motivo di appello sub 1) e in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di e Parte_7 CP_2
relativa alla cisterna va rigettata.
[...]
§ II.VIII. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata in relazione: 26
a) al capo 2) del dispositivo, con il rigetto della domanda concernente la cisterna;
b) ai capi 4) e 5) del dispositivo, poiché, per la validità della transazione e l'esistenza delle servitù in essa costituite, le domande di e Parte_7
, di accertamento della nullità, inefficacia e illegittimità della Controparte_2
convenzione contenuta nella scrittura privata del 18 settembre 1991, e di condanna dei convenuti, eredi di di dismettere il transito Controparte_3
sul fondo di , sono da rigettare;
Parte_7
c) al capo 7), poiché, in virtù della legittimità dell'esercizio della servitù di passaggio, nessun risarcimento è dovuto agli attori.
Della decisione si giova anche giacché l'accoglimento Controparte_1
dell'appello principale, nell'escludere l'invalidità del titolo costitutivo della servitù di passaggio e nell'affermare conseguentemente l'esistenza della servitù di passaggio sulla proprietà di , implica una statuizione Parte_7 relativa a una qualitas fundi i cui effetti si estendono, secondo il principio di cui all'articolo 336 c.p.c., a tutti i proprietari del fondo dominante e alle pronunce consequenziali che li riguardano.
Il rigetto della domanda riconvenzionale, di cui al capo 6) del dispositivo va confermato, non per le ragioni espresse dal tribunale ma in virtù del giudicato formatosi sulle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli,
sezione distaccata di Ischia, n. 12506/2014 del 23 settembre 2014.
Restano ferme, poi, le statuizioni di cui al capo 1) del dispositivo, dichiarative dell'inammissibilità della domanda di determinazione del confine tra le proprietà delle parti e della domanda riconvenzionale di pagamento della penale di lire 15.000.000 (rectius, € 7.746,85) e di restituzione della somma di lire 5.500.000 (€ 2.840,51), perché non investite da alcun motivo di gravame.
Lo stesso vale per il rigetto della domanda relativa all'attraversamento del fondo degli attori con filo elettrico, pronunciato al capo 3) del dispositivo, non avendo gli attori proposto appello incidentale. 27
Quanto alla domanda proposta in primo grado dagli attori, di rimozione dei pali apposti sulla particella 79, non esaminata perché ritenuta assorbita dall'accoglimento dalla domanda dichiarativa della nullità della transazione e dell'inesistenza delle servitù di passaggio, deve rilevarsene la sua mancata riproposizione in appello, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.
§ II.IX. Il processo è iniziato in primo grado nel 2005, per cui il regime delle spese è quello anteriore alle modifiche normative introdotte (a partire dalla legge n. 263 del 2005) per le cause iniziate dopo il 1° marzo 2006, con la conseguente ammissibilità della compensazione anche in presenza di “giusti motivi”.
Nella specie, si ritiene giustificata la compensazione per intero delle spese di lite tra tutte le parti del processo, considerata la reciproca soccombenza degli attori e dei convenuti che hanno agito in riconvenzionale e l'infondatezza dell'eccezione di riguardo all'integrità del contraddittorio Controparte_1 in primo grado.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , e (quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di ) e , così Persona_1 Controparte_9 Parte_6
provvede:
a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, n. 240/2019 del 7 gennaio 2019, in relazione ai capi 2), 4), 5) e 7)
del suo dispositivo, rigetta le domande di e Parte_7 CP_2
di accertamento della nullità della convenzione contenuta nella
[...]
scrittura privata del 18 settembre 1991 e di condanna dei convenuti a non transitare sul fondo (in catasto al foglio 7, particella 124) di proprietà di e al risarcimento dei danni, dichiarandosi, Parte_7
di conseguenza, esistenti le servitù costituite nella predetta convenzione (ferme restando le statuizioni di cui ai capi 1), 3) e 6); 28
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite (per entrambi i gradi del giudizio) e dispone che il costo della C.T.U. eseguita in primo grado resti a carico degli attori e per il 50% Parte_7 Controparte_2
e a carico dei convenuti (attori in riconvenzionale) Parte_1 Pt_3
, e (quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_2 [...]
e per il residuo Persona_1 Controparte_9 Parte_6
50%.
Così deciso in Napoli il 4 settembre 2025.
Il consigliere estensore
RG LE
La presidente
SU d'RE
In nome del popolo italiano
La Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, così composta:
dott.ssa SU d'RE presidente dott. RG LE consigliere rel.
dott. Francesco Notaro consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n°676/2019 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale
di Napoli, sezione distaccata di Ischia, n. 240/2019 del 7 gennaio 2019
t r a
(nata a [...] il [...], ), Parte_1 C.F._1
(nato a [...] il 1° febbraio 1954, Parte_2
), (nata a [...] il 23 luglio C.F._2 Parte_3
1969, ), (nata a [...] il 27 C.F._3 Parte_4 1 febbraio 1964, ), (nata a [...] C.F._4 Controparte_1
Fontana il 27 aprile 1958, e, quali eredi di C.F._5 [...]
(nata a [...] il [...], Persona_1 Parte_5
) e (nata a [...] il 21 dicembre C.F._6 Parte_6
1994, ), rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore C.F._7
PA (con studio in Forio alla Via Provinciale Lacco, 112, e domicilio digitale Email_1
e
(nato a [...] il [...], Parte_7
), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Di Scala C.F._8
(con studio in Ischia alla Via Osservatorio, 40, e domicilio digitale
Email_2
e
(nata a [...] il [...], ), Controparte_2 C.F._9 non costituita
Conclusioni
Per , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_5 Parte_6
e l'avv. Salvatore PA Parte_4 Controparte_1
concludeva come segue:
a) in riferimento al capo 2) del dispositivo, circa l'esistenza di una presunta cisterna
a confine, a distanza inferiore da quella legale, rigettare tale domanda, poiché rimasta
del tutto sfornita di prova e comunque non risultante dall'elaborato peritale
dell'Ausiliare;
b) Con riferimento al capo n. 4) del dispositivo, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado ed in riforma di tale capo confermare la
transazione per scrittura privata del 18.09.1991 intervenuta tra le parti e dichiararne
la sua piena efficacia e validità, con tutte le servitù ivi costituite, anche per l'esistenza
del giudicato su tale punto, costituito dalla sentenza definitiva n. 12506 / 2014 emessa
dal Tribunale di Napoli – sez. dist. d'Ischia, in atti, depositata in copia dagli stessi 2 attori / appellati.;
c) Di conseguenza ed in riforma del capo n. 5) del dispositivo, affermare il buon diritto
degli appellanti a transitare sia a piedi che con mezzi meccanici sui fondi degli attori
/ appellati, identificati con le p.lle 74 e 124 del fol. 7 del comune di RA Fontana, e
l'esistenza di tutte le altre servitù, avendone titolo in forza della più volte richiamata
scrittura privata di transazione del 18.09.1991, su cui, tra l'altro, era già intervenuto
il giudicato al momento dell'emissione della sentenza impugnata.
d) In riforma del capo n. 6) del dispositivo ed in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado, condannare la alla Controparte_2
realizzazione della stradina, con il percorso convenuto nella scrittura privata del
18.09.1991 e come indicato dal Ctu nella relazione di perizia e nei grafici, con le opere
di sostegno pure indicate dall'Ausiliare ed in via gradata solo alla realizzazione delle
opere di sostegno all'attuale tracciato stradale, sempre come indicato dal Ctu
nell'elaborato peritale;
e) Per quanto riguarda il capo 7) del dispositivo, in riforma di quanto stabilito dal
Giudice di Prime cure, rigettare la domanda risarcitoria proposta dagli attori /
appellati, con dichiarazione che nulla è dovuto a questi da parte degli appellanti poiché
tutte le servitù sui rispettivi fondi sono state legittimamente costituite con la più volte
richiamata transazione per scrittura privata del 18.09.1991 e da tale epoca gli
appellanti utilizzano il tratto viario, realizzato dagli appellati e Parte_7 [...]
inoltre la domanda risarcitoria è intervenuta oltre dieci anni dopo rispetto CP_2
alla transazione del 18.09.1991 e dalla realizzazione del percorso viario e quindi
risulta prescritta.
Per in via principale si conclude affinché l'Ecc.ma Corte voglia Controparte_1
dichiarare la nullità della sentenza per la mancata notifica alla stessa dell'atto
introduttivo del giudizio ed in via gradata, qualora la indicata eccezione di nullità non
venga accolta, per la riforma parziale della sentenza, come dalle precedenti conclusioni
rassegnate dagli appellanti litisconsorti, che fa proprie e si intendono ripetute e
trascritte, anche in ordine all'accoglimento delle riconvenzionali spiegate in primo 3 grado e riproposte con l'appello.
Per quanto riguarda il governo delle spese del giudizio, in riforma del capo n. 8) del
dispositivo, attese le risultanze del giudizio, in via principale condannare gli appellati
in solido tra loro al pagamento delle spese del primo grado del giudizio ed in via
gradata compensarle totalmente;
invece condannarsi gli appellati, in solido tra loro,
al pagamento delle spese e competenze professionali del presente grado, con
attribuzione al sottoscritto difensore per fattone anticipo.
Per l'avv. Maria Grazia Di Scala si riportava alle proprie difese Parte_7
ed eccezioni, deducendo la fondatezza della domanda principale di negatoria
servitutis e, quindi, della richiesta di condanna dei convenuti a dismettere il
passaggio e a pagare la somma prevista dal perito di ufficio di euro 30.600 per tale
indennizzo risarcitorio che si fonda su conferente valutazione del perito di ufficio, con
la rivalutazione e gli interessi dalla data della perizia del 29.12.2015 al soddisfo.
Chiedeva, inoltre, che i convenuti fossero condannati al pagamento della spesa quantificata in euro 32.905 dal perito per il ripristino dei luoghi trattandosi di opere,
peraltro, prive di atti autorizzativi, integranti i reati di cui all'art. 44 del DPR 380/01
e dell'art. 181 del D. L.vo 42/04 e costituenti l'illecito amministrativo assoggettato
alla disposizione di cui all'art. 31 del DPR 380/01. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'appello e l'attribuzione in suo favore di spese e compensi di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ I. Il giudizio di primo grado
§ I.I. Con citazione notificata il 9 febbraio 2005 e Parte_7 CP_2
, premesso di essere rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria
[...]
del fondo (con relative fabbriche) in RA Fontana alla località “Bocca di
Serra” o “Bagnulo”, esteso mq 2.974, in catasto al foglio 7, particelle 74 e 124,
esponevano che:
- aveva iniziato a frapporre ostacolo al passaggio per Controparte_3
l'accesso alla loro proprietà sul percorso viario esistente sulla particella
79, per cui, sorta una lite innanzi al Pretore di Ischia, era stata stipulata 4 una transazione, con la quale il predetto aveva concesso Controparte_3
la servitù di passaggio sulla particella anzidetta, in cambio di servitù di passaggio sulla particella 124, senza, però, essere proprietario della particella concessa come fondo servente, come emerso in un successivo giudizio instaurato da , VA con citazione Persona_2 Per_3
del 17 luglio 2000;
- di conseguenza, la transazione era priva di causa, poiché CP_3
non aveva il potere di disporre della particella 79 e, quindi, di
[...]
concedere la servitù di passaggio, né, di conseguenza, i suoi eredi (la
VA e i figli , , , e Parte_1 Pt_2 Per_1 Pt_4 CP_1 Pt_3
) avevano il diritto di passare sulla particella 124, per accedere ai
[...]
loro cespiti (identificati con le particelle 176, 181, 190, 1177 e 179);
- di recente, la sede viaria sulla particella 79 era stata ristretta, con la messa a dimora di tre pali, e, inoltre, i predetti eredi di avevano Controparte_3 installato un filo elettrico volante nel fondo di essi attori, e sconfinato con una cisterna che, in ogni caso, non rispettava la distanza di almeno due metri dal confine, e avevano poi divelto il muro di confine con la rete metallica su di esso sovrastante.
Ciò premesso, e convenivano Parte_7 Controparte_2 Parte_1
, , e Parte_2 Persona_1 Parte_4 CP_1
innanzi al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Parte_3
per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- dichiararsi nulla, inefficace e illegittima la convenzione di cui in premessa per inesistenza del presupposto della titolarità in capo a Controparte_3
della particella 79 di proprietà di VA Persona_2 Per_3
- dichiararsi inefficace, nulla e illegittima la costituzione della servitù di passaggio sul fondo degli attori a favore dei superstiti di Controparte_3
in quanto priva di giusta causa e di corrispettivo;
- ordinarsi ai convenuti, eredi di di dismettere il transito Controparte_3 5 sul fondo di;
Parte_7
- condannarsi i convenuti a rimuovere le restrizioni alla sede stradale,
mediante eliminazione dei pali recentemente apposti sulla particella 79;
- determinarsi il confine divisorio fra il fondo degli attori e quello dei convenuti, sul lato est dell'immobile di mediante Parte_7
apposizione di termini lapidei, e condannarsi i convenuti (in solido fra loro)
alla eliminazione di ogni opera ricadente all'interno del primo, quali muri,
recinzioni, fili elettrici e idrici, e all'arretramento di ogni altra opera fino al rispetto delle distanze previste dal Codice civile o dai regolamenti locali dal confine così come determinato;
- condannarsi i convenuti al ristoro dei danni cagionati, da determinarsi in corso di causa o da quantificarsi equitativamente;
- condannarsi i convenuti al pagamento delle spese di lite (con attribuzione al difensore ex art. 93 c.p.c.). § I.II. Il 1° aprile 2005 si costituivano Parte_1 Parte_3 Parte_4
, e , i quali rispondevano
[...] Persona_1 Parte_2
che tra le parti era già pendente un altro giudizio avente ad oggetto anche il regolamento dei confini;
che la particella 79 apparteneva al loro dante causa che, inoltre, erano stati gli attori a non rispettare la Controparte_3
transazione del 18 settembre 1991, stipulata anche con altri proprietari di fondi limitrofi, per non avere realizzato la stradina concordata (e le mura a protezione della stessa), sulle particelle 140 e 124, della larghezza di tre metri,
per la quale essi avevano ricevuto da la somma di lire Controparte_3
5.500.000, con l'impegno al pagamento di una penale di lire 15.000.000 ove non avessero provveduto nel termine di un anno;
che il tracciato era stato sì
realizzato ma non nella posizione concordata nella scrittura privata, in quanto invadeva la particella 79; che le ulteriori lamentele degli attori (in riferimento sia al filo elettrico nella loro proprietà, sia alla cisterna e ai tre pali sulla strada)
erano infondate, avendo, anzi, gli stessi attori sversato continuamente 6 materiali dal loro fondo sul terrapieno a ridosso della strada, riducendo la larghezza di questa, oltre ad avere sconfinato sulle particelle 184, 180 e 176
(derivanti dal frazionamento della particella 71), prima con l'apposizione di un rete metallica poi con la realizzazione di un muro di contenimento.
Ciò premesso, i convenuti chiedevano il rigetto delle domande degli attori e,
in riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) confermare e dichiarare l'esistenza di tutte le servitù a favore dei loro fondi e a carico dei fondi degli attori e , dichiarandosi la piena Parte_7 Controparte_2
validità ed efficacia del contratto stipulato con scrittura privata del 18
settembre 1991; b) condannare gli attori a spostare il percorso stradale di cui in premessa con il tracciato come convenuto nella transazione del 18
settembre 1991, con la realizzazione dei muretti a sostegno del terrapieno e a difesa della strada, con tutte le opere occorrenti, facendo loro obbligo di manutenere il poggio a monte di loro proprietà; c) accertarsi la linea di confine tra i fondi delle parti in causa, con dichiarazione dell'ubicazione esatta della linea stessa, con condanna di e Parte_7 Controparte_2
all'arretramento e alla restituzione delle porzioni di fondo illegittimamente occupate, nonché alla realizzazione delle opere necessarie per delimitare i fondi medesimi, con il ripristino dello stato dei luoghi anteriore allo sconfinamento;
d) condannarsi l'attrice e, per quanto di Controparte_2
ragione, in solido con l'attore , al pagamento di € 7.746,85 (lire Parte_7
15.000.000) a titolo di penale a favore dei comparenti, quali eredi di CP_3
, con gli interessi legali fino al soddisfo.
[...]
non si costituiva. Controparte_1
§ I.III. A seguito dell'interruzione del processo, dichiarata all'udienza del 20
febbraio 2017 per la morte di (risalente al 17 Persona_1
febbraio 2014), gli attori provvedevano alla riassunzione, citando in giudizio,
quali eredi della parte defunta, la VA e la figlia Parte_5 [...]
. Pt_6 7
§ I.IV. All'esito dell'istruttoria, con sentenza del 7 gennaio 2019 il tribunale,
in persona della giudice onoraria dr.ssa Olimpia Criscuolo, così provvedeva:
«1) Dichiara, per effetto della Sentenza del Tribunale di Napoli n. 12506/2014, il
giudicato sulla domanda attrice di determinazione del confine divisorio fra i cespiti
delle parti in causa e dichiara inammissibile, pertanto, tale domanda;
parimenti
dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale dei convenuti, relativa al
pagamento della penale di lire 15.500.000 a carico degli attori, e della restituzione
della somma di lire 5.500.000;
2) Accoglie, per quanto inerisce la violazione delle distanze legali relativa alla cisterna
sita nel fondo dei convenuti, la domanda attorea e condanna i convenuti, in solido fra
loro, all'arretramento della cisterna a due metri dal confine accertato dal perito arch.
nella relazione di consulenza tecnica;
Per_4
3) Rigetta la domanda attorea relativa all'attraversamento del fondo degli attori con
filo elettrico perché non provata;
4) Dichiara la nullità del contratto del 18.9.1991 e la inefficacia della transazione in
quanto alla data della sua stipulazione non era proprietario del suolo Controparte_3
di cui alla particella 79, appartenentesi a che la ha rivendicata con Persona_2
la citazione del 17.7.2000;
5) Condanna i convenuti a non transitare sul fondo attoreo di cui in premessa,
identificato con le particelle 74 e 124 del fol. 7 del Comune di RA Fontana;
6) Rigetta la domanda riconvenzionale relativa alla condanna degli attori alla
costruzione dei muri di cui alla convenzione del 18.9.1991 sia perché la domanda è
assorbita dalla statuizione di cui al punto 4) che precede, sia per la nullità della
clausola contrastante con il disposto degli articoli. 1322 e 1354 c.c.;
7) Condanna i convenuti al risarcimento dei danni per il passaggio carrabile operato
mediante pagamento della somma di euro 900 dal 18.9.1991 fino alla cessazione del
passaggio con gli interessi dalle singole scadenze;
8) Compensa fra le parti le spese del giudizio per la metà e pone a carico dei convenuti
il pagamento dell'altra metà che liquida, ex-DL 55/12 sulla base del valore 8 indeterminabile della controversia, in tale importo, in euro 3.000, di cui 200 per spese,
oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, nonché al pagamento della metà della CTU».
§ I.V. Successivamente, con ordinanza del 3 aprile 2020 lo stesso giudice disponeva ex art. 288 c.p.c. la correzione della sentenza nei seguenti termini
(testualmente riportati dall'ordinanza):
1) venga corretto alla pagina 6 rigo 2 nel dispositivo capo 7) “ Condanna i convenuti
al risarcimento dei danni per i passaggio carrabile operato mediante pagamento della
somma di euro 900 dal 18.9.1991 fino alla cessazione del passaggio con interessi dalle
singole scadenze” in “Condanna i convenuti al risarcimento dei danni per i passaggio
carrabile operato mediante pagamento della somma di euro 900 annui dal 18.9.1991
fino alla cessazione del passaggio con interessi dalle singole scadenze”
2) venga corretto nel dispositivo al capo 8) “compensa fra le parti le spese del giudizio
per la metà e pone a carico dei convenuti il pagamento dell'altra metà che liquida, ex
DL 55/12 sulla base del valore determinabile della controversia , in tale importo, in euro 3.000, di cui 200 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, nonché al
pagamento della metà delle spese di Ctu.” In “compensa fra le parti le spese del
giudizio per la metà e pone a carico dei convenuti il pagamento dell'altra metà che
liquida, ex DL 55/12 sulla base del valore determinabile della controversia, in tale
importo, in euro 3.000, di cui 200 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, al
procuratore Avv. Giuseppe Di Meglio dichiaratosi antistatario, nonché al pagamento
della metà delle spese di Ctu.”
3) venga corretto nel frontespizio alla pagina 1 e CP_4 Controparte_1
eredi di non costituite” in “ e Persona_1 Parte_6 Controparte_1
eredi di non costituite” Persona_1
4) venga aggiunto il nominativo nel frontespizio alla pagina 1 “ Controparte_1
non costituita nella sentenza di primo grado”.
§ I.VI. Il tribunale motivava la propria decisione affermando:
- che la sentenza n. 12506/2014, di cui gli attori avevano prodotto copia,
aveva deciso, con efficacia di giudicato tra le parti, in ordine alla servitù 9 di passaggio reciproca costituita con convenzione del 18 settembre 1991,
all'insussistenza di sconfinamento ad opera dei convenuti (come chiarito anche dal C.T.U. architetto a pagina 11 della propria Persona_5
relazione), se non per soli 20 centimetri, da ritenersi irrilevanti, e sulle domande di pagamento proposte dai convenuti in riconvenzionale (già
rigettate con la sentenza anzidetta);
- che in accoglimento della domanda degli attori, i convenuti erano tenuti ad arretrare la cisterna alla distanza di due metri dal confine, ai sensi dell'articolo 889 c.c., così come descritto nel grafico allegato alla C.T.U.
dell'architetto ; Persona_5
- che con la convenzione del 18 settembre 1991, di natura transattiva,
aveva concesso gli attori la servitù di passaggio sulla Controparte_3
particella 79, costituente l'ingresso alla strada per la quale vi era controversia,
necessaria agli attori per arrivare ai loro immobili, non risultando, però, di essere proprietario della stessa. I convenuti non soltanto non avrebbero provato la proprietà del fondo in questione, ma non avrebbero neanche contestato la sua appartenenza ad , la quale aveva Persona_2
notificato al loro dante causa la citazione del 17 luglio Controparte_3
2000, onde l'atto per notar dell'11 giugno 2003 (col quale Per_6
quest'ultimo aveva trasferito alla figlia il fondo anzidetto) era inopponibile agli attori, sia perché successivo e contrastante con la rivendica della , sia perché res inter alios acta (e, anzi, col Per_2
riconoscimento implicito da parte del donante di non Controparte_3
essere proprietario del bene, per avere inteso porre rimedio alla sua carenza
di legittimazione alla costituzione della servitù), circostanze tutte pacifiche tra le parti;
- che, in definitiva, non essendovi stato alcun precedente accertamento dell'usucapione, né trascrizione in tal senso, non era Controparte_3
proprietario alla data del 18 settembre 1991 e, quindi, non poteva 10 costituire la servitù a favore degli attori, con la conseguente risoluzione della transazione per inadempimento contrattuale del contraente CP_3
che garantiva la titolarità del diritto di proprietà di tale particella 79,
[...]
senza che ne avesse titolo, e inefficacia della servitù di passaggio sulle particelle
degli attori di cui in premessa, cui segue l'obbligo di non transitarvi;
- che dalla nullità della transazione, che retroagisce “ex tunc”, derivava l'obbligo dei convenuti di pagamento di una indennità risarcitoria a titolo di
pedaggio praticato, quantificato dal C.T.U. (pag. 7) in € 15,00 annui per metro quadro, e, quindi, dovuto nella misura di € 900,00 annui dal 18
settembre 1991 alla cessazione della pratica di passaggio con gli interessi legali
dalle singole scadenze;
- che la domanda riconvenzionale dei convenuti (per la costruzione dei muri
relativi al percorso stradale) era da rigettare sia per la nullità della predetta convenzione sia perché, come chiarito dal C.T.U. (pag. 11), la realizzazione di opere murarie è vietata dal vigente Piano Paesistico della Isola di Ischia, che
destina il territorio alla tutela integrale, onde non potrebbe essere ordinato agli
attori un “facere” che comporterebbe il reato paesaggistico di cui all'art. 734 c.p.,
non avendo nessuna delle parti depositato la concessione edilizia 174/1991 che
consentirebbe di costruire tali muri (e, quindi, per la nullità assoluta di contratti che istituiscano condizioni contrastanti con norme imperative e,
in particolare, la realizzazione di opere costituenti reato);
- che le spese di lite erano da compensare per la metà e da porre a carico dei convenuti per la restante metà, per la soccombenza parziale degli attori, l'improcedibilità di alcune domande dei convenuti e la loro soccombenza in alcune di esse, e per la condotta processuale sempre dei convenuti.
§ II. L'appello
§ II.I. Con citazione notificata a e il 6 febbraio Parte_7 Controparte_2
2019 e a con spedizione postale del 7 febbraio 2019, Controparte_1 Pt_1 11
, , , nonché, quali Pt_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di e Persona_1 Parte_5 Parte_6
proponevano appello, sostenendo che:
1) la presenza della cisterna a distanza irregolare non era dimostrata, non essendo stata ammessa alcuna prova orale sul punto e non essendovi alcuna indicazione in tal senso nella relazione del C.T.U.;
2) la dichiarazione di nullità del contratto del 18 settembre 1991 (costitutivo delle servitù di passaggio), contenuta in dispositivo, era in contrasto con quanto affermato in motivazione, in cui si era dato atto del giudicato derivante da altra sentenza emessa dal medesimo ufficio giudiziario,
dichiarativa dell'esistenza delle servitù, giudicato cui, pertanto, il giudice di primo grado si sarebbe dovuto conformare. In più, diversamente da quanto ipotizzato dal primo giudice, la particella 79 sarebbe di loro proprietà, per successione mortis causa da non Controparte_3 rilevando, in senso contrario, l'atto di citazione di Persona_2
(significativamente patrocinata in quella sede dallo stesso difensore degli attori del presente giudizio). Né il giudice avrebbe potuto dichiarare la nullità del contratto senza la partecipazione anche di altre parti ( CP_5
, , e
[...] Persona_7 Controparte_6 Controparte_7
) a beneficio anche delle quali erano state costituite servitù;
[...]
3) l'accertamento con efficacia di giudicato dell'esistenza delle servitù
renderebbe erronea la condanna a loro carico a non transitare sul fondo degli attori (particelle 74 e 124), neppure, in ogni caso, giustificata dalla mera proposizione da parte di terzi di una domanda di rivendicazione;
4) il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna degli attori alla costruzione dei muri di cui alla convenzione del 1991 sarebbe errato,
poiché , come chiarito dal C.T.U., non aveva adempiuto Controparte_2
all'obbligo di realizzare la strada secondo il tracciato convenuto nella transazione, facendo sì che, a causa del pietrame, del terriccio, delle 12 erbacce e dei rovi, la sede stradale era notevolmente compromessa,
obbligo lecitamente assunto posto che la strada realizzata nel diverso tracciato scelto dalla non aveva provocato alcun provvedimento CP_2
sanzionatorio da parte della P.A. o dell'autorità giudiziaria e, d'altro canto, la stessa aveva dichiarato per iscritto di avere ottenuto la CP_2
concessione edilizia n. 174/91, secondo la normativa vigente all'epoca
(senza che, poi, il C.T.U. abbia rilevato alcuna illegittimità urbanistica o paesaggistica nella costruzione della stradina);
5) la condanna al risarcimento dei danni per il passaggio carrabile esercitato sulla proprietà degli attori sarebbe ingiusta, stante l'esistenza della servitù, accertata con sentenza passata in giudicato del 2014, e la decisione della di realizzare la strada con un tracciato diverso da quello CP_2
previsto nella transazione;
6) anche la condanna alle spese sarebbe errata, atteso il rigetto di diverse domande degli attori (ossia quelle inerenti all'apposizione dei pali all'inizio del percorso viario, alla presenza di un filo elettrico e alla determinazione dei confini), risultando anche erronea l'affermazione del primo giudice circa la mancata tempestiva prova della pendenza di altro giudizio, oggetto di eccezione fin dal primo atto difensivo.
Ciò premesso, gli appellanti chiedevano che, in riforma della sentenza di primo grado, fossero accolte le seguenti conclusioni:
a) in riferimento al capo 2) del dispositivo, circa l'esistenza di una presunta
cisterna a confine, a distanza inferiore a quella legale, rigettare tale domanda,
poiché rimasta del tutto sfornita di prova e comunque non risultante
dall'elaborato peritale dell'Ausiliare;
b) Con riferimento al capo n. 4) del dispositivo, in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado ed in riforma di tale capo confermare
la transazione per scrittura privata del 18.09.1991 intervenuta tra le parti e
dichiararne la sua piena efficacia e validità, con tutte le servitù ivi costituite, 13 anche per l'esistenza del giudicato su tale punto, costituito dalla sentenza
definitiva n. 12506/2014 emessa dal Tribunale di Napoli – sez. dist. D'Ischia,
in atti, depositata in copia dagli stessi attori / appellati;
c) Di conseguenza ed in riforma del capo n. 5) del dispositivo, affermare il buon
diritto degli appellanti a transitare sia a piedi che con mezzi meccanici sui
fondi degli attori / appellati, identificati con le p.lle 74 e 124 del fol. 7, e
l'esistenza di tutte le altre servitù, avendone titolo in forza della più volte
richiamata scrittura privata di transazione del18.09.1992, su cui, tra l'altro,
era già intervenuto il giudicato al momento dell'emissione della sentenza
impugnata.
d) In riforma del capo n. 6) del dispositivo ed in accoglimento della domanda
riconvenzionale proposta in primo grado, condannare la alla Controparte_2
realizzazione della stradina, con il percorso convenuto nella scrittura privata
del 18.09.1991 e come indicato dal Ctu nella relazione di perizia e nei grafici, con le opre di sostegno pure indicate dall'Ausiliare ed in via gradata solo alla
realizzazione delle opere di sostegno all'attuale tracciato stradale, sempre come
indicato dal Ctu nell'elaborato peritale;
e) Per quanto riguarda il capo 7) del dispositivo, in riforma di quanto stabilito
dal Giudice di Prime cure, rigettare la domanda risarcitoria proposta dagli
attori / appellati, con dichiarazione che nulla è dovuto a questi da parte degli
appellanti poiché tutte le servitù sui rispettivi fondi sono state legittimamente
costituite con la più volte richiamata transazione per scrittura privata del
18.09.1991;
f) Per quanto riguarda il governo delle spese del giudizio, in riforma del capo n.
8) del dispositivo, attese le risultanze del giudizio, con la reciproca
soccombenza, compensare totalmente le spese del primo grado.
g) Condannarsi invece gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese e
competenze professionali del presente grado, con attribuzione al sottoscritto
difensore per fattone anticipo. 14
§ II.II. costituitosi in giudizio il 30 aprile 2019, eccepiva Parte_7
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 342, 348bis e 348 c.p.c., tra l'altro per la mancata indicazione delle parti della sentenza sottoposte a impugnazione, e,
nel merito, sosteneva che:
a) la sentenza invocata dagli appellanti, quale fonte del giudicato, non aveva trattato (neppure implicitamente) la questione della sussistenza delle reciproche prestazioni e della liceità dell'oggetto della transazione,
limitandosi a dichiarare che le parti avevano costituito una servitù di passaggio reciproca a fronte della quale la richiesta di pagamento della penale e di restituzione della somma di lire 5.000.000 avanzata dagli appellanti era prescritta. Il giudice di primo grado aveva, dunque,
correttamente escluso il giudicato sulle questioni relative al rapporto sinallagmatico fra le parti e alla liceità delle opere edilizie, che non erano state esaminate (in forza del principio per cui «il giudicato sostanziale della decisione si forma soltanto su ciò che ha costituito oggetto della decisione,
ricomprendendosi il nesso gli accertamenti di fatto e le premesse necessarie e il
fondamento logico-giuridico, oltre che funzionale per la emanazione della
pronuncia» (Cassaz., sez.III, 20.4.2007, n. ro 9486; idem Cassaz. 10.10.2007, n.
ro 21266);
b) il 18 settembre 1991 aveva concesso il diritto reale sulla Controparte_3
particella 79 senza esserne proprietario (appartenendo essa ad
[...]
che l'aveva poi rivendicata), ricevendone come corrispettivo il Per_2
passaggio sulla particella 124 di (la conferma del Controparte_2
fondamento della censura era data, poi, dall'atto per Notar Per_6
stipulato l'11 giugno 2003, col quale assumendosi Controparte_3
proprietario per usucapione, aveva donato il bene alla figlia , Pt_4
sebbene tale usucapione non fosse stata accertata e la proprietaria
[...]
avesse già rivendicato il suolo, rendendo del tutto illegittimo il Per_2
trasferimento); 15
c) il giudicato inter partes non aveva riguardato tale punto della convenzione del 18 settembre 1991, essendosi la sentenza del 2014 limitata a dichiarare che le parti avevano costituito reciproche servitù, senza esaminare la questione se potesse concedere la servitù su un fondo di Controparte_3
proprietà altrui e ottenere così un vantaggio senza dare nulla in cambio,
onde la nullità della convenzione per mancanza di corrispettivo e di causa era stata correttamente dichiarata;
d) la sentenza del 19 settembre 2014, nel dichiarare prescritte le pretese degli odierni appellanti, non si era neppure posta il problema della liceità della convenzione, in relazione ai vincoli paesistici e urbanistici vigenti e alle opere previste nella convenzione (diverse da quelle assentite nella concessione edilizia n. 174/1991, riguardanti un percorso pedonale, già
esistente), opere precluse dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che aveva inibito alle falde del Monte Epomeo qualsiasi attività edilizia esulante dalla manutenzione straordinaria, con la conseguente invalidità della convenzione (finalizzata a una lottizzazione mai autorizzata ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. 380/2001). In ogni caso, poi, gli attori non avevano mai prodotto in giudizio la concessione edilizia 174/1991 del
Comune di RA Fontana, affinché si verificasse la sussistenza del parere paesistico vincolante della Soprintendenza, riguardo alla costruzione dei muri. Da ciò la necessità d'integrare la motivazione rilevando la nullità della convenzione perché avente ad oggetto patti illeciti, la cui esecuzione avrebbe comportato la consumazione di reati;
e) ove le due sentenze del tribunale avessero statuito sul medesimo oggetto,
doveva in ogni caso darsi la prevalenza alla seconda, pronunciata nel presente giudizio, in conformità del principio della prevalenza, tra due giudicati contrastanti sulla medesima questione, di quello formatosi per ultimo;
f) gli appellanti non avevano provato in primo grado la pendenza dell'altro 16 giudizio, mediante il deposito degli atti processuali che consentissero al giudice di rilevare l'asserita “litispendenza” o, quanto meno, la pregiudizialità e la continenza del primo giudizio rispetto al secondo con la conseguente tardività e inammissibilità delle censure in sede di gravame per violazione dell'art. 345 c.p.c.;
g) l'esistenza della cisterna sul lato est, a distanza di pochi centimetri dalla linea di confine, era incontestata e la relativa documentazione fotografica non era stata impugnata, onde correttamente il giudice ne aveva disposto l'arretramento;
h) il giudice di primo grado aveva dichiarato la nullità e l'inefficacia dell'atto di donazione dell'11 giugno 2003, col quale e Controparte_3 Pt_1
pur non essendone proprietari, avevano venduto alla figlia
[...]
(con atto simulato) il cespite oggetto di causa, per la somma CP_8
irrisoria di € 1.500,00, tra l'altro neppure versata (l'usucapione affermata dai cedenti sarebbe esclusa essendo i cedenti carenti di animo domini,
avendo ricevuto già antecedentemente e in tempo utile la domanda giudiziale di accertamento della proprietà in capo a . Persona_2
Inoltre, l'acquisizione della proprietà per usucapione esigerebbe un accertamento giudiziale, non essendo consentita l'acquisizione del bene a titolo originario sic et simpliciter. Sotto un ulteriore profilo , inoltre, la donazione del suolo, quale ipotesi di trasferimento di un bene alieno,
sarebbe nulla, poiché giurisprudenza e dottrina avrebbero ricondotto tale ipotesi alla categoria della donazione di un bene futuro che ai sensi dell'art. 771 c.c. non è consentita;
i) il risarcimento del danno era stato correttamente quantificato, tenuto conto del pregiudizio causato per il mancato godimento del bene nonché
per la perdita della possibilità di disporne mediante alienazione o locazione, e per l'intromissione di veicoli, persone, rumori in tutte le ore del giorno nella immediatezza della sua abitazione;
17
j) infine, le spese di lite erano state correttamente regolate secondo il principio della soccombenza (dandosi peraltro rilievo, ai fini della parziale compensazione, al rigetto di una domanda, concernente il filo elettrico, di scarsa importanza) e nel rispetto dei parametri di cui al D.M.
n. 55 del 2014.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto dell'appello (in quanto Parte_7
inammissibile, improcedibile e pur sempre infondato in fatto come in diritto) e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio (con attribuzione al procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.).
Non si costituiva, invece, l'altra parte attrice, . Controparte_2
§ II.III. , costituitasi il 22 maggio 2019, eccepiva la nullità Controparte_1
della sentenza di primo grado, non essendole mai stato validamente notificato l'atto di citazione, risalente a quando ella era residente a [...]sul
Meno, all'Adalbertstraße, 10, come da certificazione anagrafica rilasciata dalle autorità tedesche: da ciò la nullità della notificazione eseguita a mani di un familiare in RA Fontana, in luogo diverso da quello di sua residenza.
Precisava al riguardo di essere litisconsorte necessaria, perché
comproprietaria degli immobili cui si riferiva la domanda, e, nel merito,
aderiva ai motivi di appello e, pertanto, concludeva in via principale perché
fosse dichiarata la nullità della sentenza di primo grado e, in subordine, per la riforma della stessa, come richiesto nell'atto di appello (con attribuzione delle spese «del doppio grado del giudizio» ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.).
§ II.IV. Fin qui riassunte le vicende del processo e le posizioni delle parti, va,
in primo luogo, esaminata l'eccezione di nullità della notificazione a
[...]
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, eseguita in CP_1
RA Fontana, alla Via Ciglio, 40, Prima Traversa, mediante consegna dell'atto al fratello , dichiaratosi capace e convivente con la Parte_2
destinataria.
Come regola, la notificazione è valida se eseguita nella residenza effettiva del 18 destinatario, risultante da qualsiasi fonte di convincimento e anche da presunzioni, in grado di superare la presunzione contraria fondata da risultanze anagrafiche difformi (cfr. Cass. 3982/1998, Cass. 12021/2002). In
particolare, dalla prevalenza, sulle risultanze anagrafiche, della dichiarazione e del comportamento del consegnatario della copia dell'atto, si è ritenuto che derivi a carico del destinatario l'onere della prova – non desumibile dalla certificazione anagrafica della sua residenza in luogo diverso da quello in cui
è avvenuta la consegna – dell'inesistenza del suo rapporto di convivenza
(attestato dal pubblico ufficiale notificante) con il consegnatario (Cass.
11562/2003, Cass. 19132/2004, Cass. 15200/2005, Cass. 15938/2008).
Il richiamo di tale orientamento porterebbe a escludere, nel caso in esame,
l'invalidità della notificazione eccepita da . In ogni caso, Controparte_1
però, anche a ritenere il contrario, il contraddittorio deve reputarsi efficacemente integrato nei suoi confronti già in primo grado, con la notificazione del ricorso e del decreto per la riassunzione del processo,
eseguita in Germania con consegna diretta alla destinataria, tenuto conto dell'esaustivo contenuto del ricorso, che ha integralmente riprodotto l'atto di citazione (contenente la domanda proposta anche contro la predetta
[...]
), oltre ad avere riassunto le vicende processuali successive. CP_1
È, perciò, da escludere la nullità della sentenza per la non integrità del contraddittorio e, di conseguenza, l'ipotesi che la causa debba rimettersi al giudice di primo grado (ex art. 354 c.p.c.).
§ II.V. L'eccezione preliminare d'inammissibilità dell'appello, sollevata da va superata, posto che gli appellanti hanno adeguatamente Parte_7
individuato i punti della sentenza impugnata sottoposti a critica e illustrato la diversa ricostruzione dei fatti da cui dovrebbe derivare la riforma della decisione, consentendo alla corte il chiaro e immediato raffronto tra le ragioni della sentenza di primo grado e quelle dell'appello.
Tanto alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui 19
l'articolo 342 c.p.c., come riformato nel 2012, va interpretato «nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di
particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità
rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. S.U. 27199/2017; nello stesso senso, da ultimo, Cass. S.U. 36481/2022).
§ II.VI. Nel merito, va premesso che tra le parti è stata pronunciata altra sentenza, pubblicata il 23 settembre 2014, di cui già il giudice di primo grado ha rilevato il passaggio in giudicato (senza che tale rilievo sia stato messo in discussione da alcuna delle parti in grado di appello). Con tale sentenza è stata accolta la domanda di regolamento di confini tra le particelle 124 (degli attori e o ) e 176 (dei convenuti Parte_7 CP_2 Parte_8 Pt_1
e altri), con la condanna di a rettificare la posizione del muro
[...] Parte_7
di confine, ed è stata, inoltre, dichiarata l'esistenza delle servitù citate nella
scrittura privata 18/9/1991 (di cui in atti) a carico, e rispettivamente a favore, dei
fondi ivi specificati.
In particolare, la dichiarazione dell'esistenza delle servitù è stata resa in accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti e Parte_6
(e dei successori a titolo particolare nel diritto controverso, Controparte_3
intervenuti nel processo ex art. 111 c.p.c.), i quali, invocando la transazione stipulata con scrittura privata del 18 settembre 1991, avevano chiesto la condanna di e di all'adempimento degli Parte_7 Controparte_2
impegni assunti in quella sede, con la loro condanna alla realizzazione del percorso secondo le specifiche e l'ampiezza precisate nell'atto e al pagamento della penale per l'inadempimento. 20
Ebbene, il giudice designato, con la menzionata sentenza del 2014, ha per un verso riconosciuto l'efficacia reale del contratto, costitutivo del diritto reale di servitù, di cui ha appunto dichiarato l'esistenza, e per altro verso ha respinto le domande relative all'adempimento delle obbligazioni contenute nel medesimo atto negoziale, accogliendo l'eccezione di prescrizione sollevata da
(«avuto riguardo alla circostanza che la strada andava realizzata Controparte_2
entro il 18/9/1992, e che da tale data era possibile dolersi dell'inesatto adempimento e
pretendere la penale») e rilevando come nessun impegno a realizzare la strada
(e al pagamento della penale) fosse stato assunto da (quindi, Parte_7
«privo di legittimazione passiva in ordine a tali domande»).
Orbene, l'accertamento dell'efficacia reale del contratto e, quindi,
dell'esistenza dei diritti che le parti abbiano costituito (nella specie, le reciproche servitù), contiene un giudizio implicito sulla sua validità che, ove divenuto definitivo (ex art. 324 c.p.c.), non può essere sovvertito in un successivo giudizio tra le parti o i suoi aventi causa (secondo il principio affermato dall'articolo 2909 c.c.), ancorché nel primo giudizio non sia stata sollevata alcuna eccezione contraria, stante il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità del contratto (art. 1421 c.c.) e considerato altresì che il giudicato si estende non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia (cfr. Cass. 22520/2011,
che, in applicazione di tale principio, ha ritenuto preclusa dal giudicato l'eccezione di nullità di un contratto di associazione in partecipazione, avendo il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto ex art. 2549 c.c.
costituito il presupposto logico-giuridico della decisione).
Nella specie, la dichiarazione giudiziale dell'esistenza della servitù, in forza della sua costituzione mediante il contratto del 18 settembre 1991, ha, come suo presupposto logico – giuridico, quello della validità del contratto che, 21 pertanto, non può essere rimessa in discussione.
Peraltro, la dichiarazione di nullità del contratto, da parte del giudice di primo grado, si fonda su un presupposto errato, essendosi ritenuto che CP_3
, nel dichiararsi proprietario per usucapione del terreno trasferito alla
[...]
figlia con atto notarile dell'11 giugno 2003, avesse Parte_4
implicitamente riconosciuto di non esserne proprietario, e che l'appartenenza del fondo al donante fosse smentita dall'azione di rivendicazione proposta da con atto di citazione notificato il 17 luglio 2000. Persona_2
Quanto al primo punto, l'insussistenza di un titolo derivativo in favore di non esclude che questi possa avere acquistato la proprietà Controparte_3
del terreno in virtù del possesso continuato per venti anni (art. 1158 c.c.), non acquistato in modo violento o clandestino (art. 1163 c.c.), senza che, a tal fine,
neppure rilevi che non vi sia stato alcun accertamento giudiziale dell'acquisto in contraddittorio con il precedente proprietario (cfr. Cass. 32709/2024). Di conseguenza, non è ipotizzabile alcuna implicita ammissione da parte del venditore (o, nella specie, donante) che si affermi proprietario in virtù di usucapione non accertata in giudizio.
In secondo luogo, la mera proposizione di una domanda giudiziale, da parte di chi agisca in rivendicazione (senza che risulti accolta con sentenza passata in giudicato), non implica alcuna evizione a carico di chi abbia acquistato diritti sul bene da parte di un soggetto diverso dal rivendicante.
Nella specie, come ammesso dagli stessi appellati e Parte_7 CP_2
, per mezzo del loro difensore (all'udienza del 30 gennaio 2025),
[...]
l'azione della non ha avuto alcun esito, per la presumibile Per_2
estinzione del processo, mentre nessun rilievo assume l'analoga iniziativa di altri soggetti a distanza di oltre venti anni, salvo quanto possa derivare dall'esito definitivo di tale giudizio.
Né, peraltro, gli attori hanno ritualmente allegato di non aver potuto esercitare la servitù per impedimenti frapposti da persone diverse dei 22 convenuti, dolendosi, piuttosto, di azioni ostruttive imputate ai convenuti, in tal modo confermando il loro possesso del fondo.
Quanto all'illiceità delle opere previste nella transazione, per i vincoli paesistici in vigore nella zona interessata, l'estinzione del diritto alla loro esecuzione, già definitivamente accertata con la sentenza del 2014, esclude la rilevanza della questione.
Sembra ovvio, inoltre, che non possa richiamarsi il principio della prevalenza tra due giudicati contrastanti sulla medesima questione, di quello formatosi per ultimo, atteso che sulla validità della transazione e sull'esistenza del diritto della servitù il solo giudicato è quello derivante dalla decisione assunta dal Tribunale di Napoli nel 2014.
L'appello va, conseguentemente, accolto in relazione ai motivi riportati al §
II.I. sub 2), 3) e 5), dovendo escludersi la nullità della servitù e il divieto imposto dal primo giudice agli appellanti di transitare sul fondo asservito appartenente a , così come il risarcimento posto a carico degli Parte_7
stessi appellanti per l'esercizio nel corso degli anni del passaggio,
ingiustamente reputato illegittimo.
Al contrario, va disatteso il motivo di appello (sub 4) concernente il rigetto della domanda riconvenzionale di condanna degli attori alla costruzione dei muri di cui alla convenzione del 18 settembre 1991, dovendosi anche su tale questione richiamarsi il giudicato derivante dalla sentenza del 2014.
Infatti, come già ricordato in precedenza, la medesima domanda proposta nel presente giudizio dagli odierni appellanti è stata definitivamente rigettata,
essendosi ritenuto che, riguardando le opere in questione l'efficacia meramente obbligatoria della scrittura privata (posto che la servitù in faciendo
consistere nequit), non aveva assunto alcuna obbligazione di Parte_7
fare, mentre nei confronti di il diritto si era estinto per Controparte_2
prescrizione.
§ II.VII. In ordine alla condanna dei convenuti all'arretramento della cisterna a 23 due metri dal confine accertato dal perito arch. nella relazione di consulenza Per_4
tecnica, va rilevato che il giudice di primo grado ha ritenuto dimostrata la violazione dell'articolo 889 c.c. sulla scorta del grafico allegato alla consulenza tecnica d'ufficio.
Gli appellanti sostengono che la presenza della cisterna a distanza irregolare non sarebbe stata dimostrata, non essendo stata ammessa alcuna prova orale e non essendovi alcuna indicazione in tal senso nella relazione del C.T.U.,
mentre l'appellato oppone che l'esistenza della cisterna sul lato Parte_7
est, a distanza di pochi centimetri dalla linea di confine, sarebbe incontestata e che la relativa documentazione fotografica non sarebbe stata “impugnata”.
In effetti, le parti costituite sembrano concordare sul fatto che la violazione dell'articolo 889 c.c., negata dagli appellanti e affermata dall'appellata, non potrebbe desumersi dalla relazione del consulente d'ufficio.
Nella prima relazione del C.T.U. architetto , depositata il 15 Persona_8 gennaio 2010, non v'è alcun riferimento alla contestata cisterna, perché non compresa nel mandato conferito dal giudice istruttore all'udienza del 18
settembre 2009.
Inoltre, i grafici allegati riproducono il tracciato della servitù di cui alla scrittura del 18 settembre 1991, lo stato dei luoghi confrontato con le risultanze analitiche catastali di impianto e grafici di dettaglio delle singole particelle interessate, senza che in tali planimetrie sia riscontrabile alcuna cisterna.
All'udienza del 9 luglio 2012 gli attori hanno chiesto che il C.T.U. rendesse alcuni chiarimenti, tra cui (al punto 5) quello di determinare con precisione il confine divisorio e indicare graficamente la fascia di cisterna fino a due metri dal confine da demolire, quantificando il relativo costo: ciò sul presupposto che «Sulla particella 181 è stata rinvenuta una cisterna che invade il fondo attoreo».
La richiesta è stata solo in parte accolta dal giudice istruttore, il quale ha invitato il C.T.U. a rispondere a quanto sollecitato dagli attori «ma nei limiti del
mandato conferito con ordinanza del 10.12.08, eliminando, quindi, i quesiti non 24 rientranti nell'originario incarico».
Difatti, la relazione integrativa depositata il 26 novembre 2012 si occupa di nuovo del solo tracciato della servitù di passaggio, come previsto nella transazione del 1991, e della realizzabilità delle opere necessarie alla sua creazione, mediante il contenimento delle scarpate nel rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche. Non risulta che a tale relazione siano stati allegati ulteriori grafici.
Il 4 gennaio 2016 è stata depositata un'altra relazione di chiarimenti, in risposta alle ulteriori richieste formulate all'udienza del 21 settembre 2015,
riferite «alla quantificazione dei costi occorrenti per eliminare l'attuale percorso
viario e delle nuove opere da realizzare per mettere in atto il percorso viario di cui alla
convenzione del 18/9/1991 nonché di quantificare l'indennizzo risarcitorio per
l'illegittimo uso da parte dei convenuti delle porzioni di suolo di proprietà degli
attori». Neppure in questa relazione si menziona la cisterna. Dunque, né dal testo delle relazioni del C.T.U. né dai grafici allegati si evince la presenza di alcuna cisterna a distanza irregolare dal confine.
La prova in tal senso non può tanto meno desumersi dalla ricognizione fotografica dei luoghi allegata alla prima relazione del consulente: nessuna fotografia riproduce l'immagine di una cisterna, in disparte ogni considerazione sulla possibilità di rilevarne la distanza dal confine, neppure distinguibile da segni visibili di demarcazione.
Né utili al riguardo sono le due immagini fotografiche contenute nel fascicolo di parte, scansionate in bianco e nero e depositate in via telematica, che riproducono luoghi non distinguibili.
Escluso, poi, che la parte abbia alcun onere di “impugnare” ovvero contestare i documenti prodotti dall'avversario (posto che l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte, restando la significatività o valenza probatoria dei documenti suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice), deve ritenersi che i convenuti abbiano 25 sufficientemente contestato le affermazioni rese sul punto degli attori,
negando in comparsa di risposta la loro rispondenza al vero: al riguardo, deve puntualizzarsi che la specificità della contestazione di cui è onerata la parte convenuta presuppone che la parte attrice abbia allegato i fatti costitutivi della domanda in modo dettagliato e analitico, sicché, a fronte di una deduzione generica di chi agisce può corrispondere una deduzione altrettanto generica di chi si difende, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr., in argomento, Cass. 21075/2016).
Nella specie, l'allegazione degli attori circa la presenza della cisterna a distanza inferiore a quella imposta dall'articolo 889 c.c. è stata espressa in correlazione a una generica doglianza in ordine al mancato rispetto, da parte dei convenuti, del reale confine tra i fondi e, quindi, alla richiesta, tra le domande proposte, di accertamento del confine, senza alcuna specifica deduzione di quale sia l'effettiva linea di demarcazione tra le rispettive proprietà.
Inoltre, intervenuta tra le parti, in altro giudizio, la definitiva regolamentazione giudiziale del confine, tant'è che il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile la medesima domanda proposta nel presente giudizio (senza che sia stato proposto sul punto alcun appello incidentale),
l'iniziale allegazione degli attori è rimasta generica, senza che sia stato chiarito se la pretesa violazione dell'articolo 889 c.c. sia stata posta in essere con riferimento al confine da loro rivendicato, a quello esistente in fatto o, ancora a quello effettivo, come accertato con sentenza passata in giudicato. Il che induce a escludere ogni eventuale approfondimento istruttorio, peraltro neppure sollecitato.
Di conseguenza, in accoglimento del motivo di appello sub 1) e in riforma della sentenza di primo grado, la domanda di e Parte_7 CP_2
relativa alla cisterna va rigettata.
[...]
§ II.VIII. In conclusione, la sentenza di primo grado va riformata in relazione: 26
a) al capo 2) del dispositivo, con il rigetto della domanda concernente la cisterna;
b) ai capi 4) e 5) del dispositivo, poiché, per la validità della transazione e l'esistenza delle servitù in essa costituite, le domande di e Parte_7
, di accertamento della nullità, inefficacia e illegittimità della Controparte_2
convenzione contenuta nella scrittura privata del 18 settembre 1991, e di condanna dei convenuti, eredi di di dismettere il transito Controparte_3
sul fondo di , sono da rigettare;
Parte_7
c) al capo 7), poiché, in virtù della legittimità dell'esercizio della servitù di passaggio, nessun risarcimento è dovuto agli attori.
Della decisione si giova anche giacché l'accoglimento Controparte_1
dell'appello principale, nell'escludere l'invalidità del titolo costitutivo della servitù di passaggio e nell'affermare conseguentemente l'esistenza della servitù di passaggio sulla proprietà di , implica una statuizione Parte_7 relativa a una qualitas fundi i cui effetti si estendono, secondo il principio di cui all'articolo 336 c.p.c., a tutti i proprietari del fondo dominante e alle pronunce consequenziali che li riguardano.
Il rigetto della domanda riconvenzionale, di cui al capo 6) del dispositivo va confermato, non per le ragioni espresse dal tribunale ma in virtù del giudicato formatosi sulle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Napoli,
sezione distaccata di Ischia, n. 12506/2014 del 23 settembre 2014.
Restano ferme, poi, le statuizioni di cui al capo 1) del dispositivo, dichiarative dell'inammissibilità della domanda di determinazione del confine tra le proprietà delle parti e della domanda riconvenzionale di pagamento della penale di lire 15.000.000 (rectius, € 7.746,85) e di restituzione della somma di lire 5.500.000 (€ 2.840,51), perché non investite da alcun motivo di gravame.
Lo stesso vale per il rigetto della domanda relativa all'attraversamento del fondo degli attori con filo elettrico, pronunciato al capo 3) del dispositivo, non avendo gli attori proposto appello incidentale. 27
Quanto alla domanda proposta in primo grado dagli attori, di rimozione dei pali apposti sulla particella 79, non esaminata perché ritenuta assorbita dall'accoglimento dalla domanda dichiarativa della nullità della transazione e dell'inesistenza delle servitù di passaggio, deve rilevarsene la sua mancata riproposizione in appello, ai sensi dell'articolo 346 c.p.c.
§ II.IX. Il processo è iniziato in primo grado nel 2005, per cui il regime delle spese è quello anteriore alle modifiche normative introdotte (a partire dalla legge n. 263 del 2005) per le cause iniziate dopo il 1° marzo 2006, con la conseguente ammissibilità della compensazione anche in presenza di “giusti motivi”.
Nella specie, si ritiene giustificata la compensazione per intero delle spese di lite tra tutte le parti del processo, considerata la reciproca soccombenza degli attori e dei convenuti che hanno agito in riconvenzionale e l'infondatezza dell'eccezione di riguardo all'integrità del contraddittorio Controparte_1 in primo grado.
P. Q. M.
La Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell'appello proposto da , , e (quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di ) e , così Persona_1 Controparte_9 Parte_6
provvede:
a) in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, n. 240/2019 del 7 gennaio 2019, in relazione ai capi 2), 4), 5) e 7)
del suo dispositivo, rigetta le domande di e Parte_7 CP_2
di accertamento della nullità della convenzione contenuta nella
[...]
scrittura privata del 18 settembre 1991 e di condanna dei convenuti a non transitare sul fondo (in catasto al foglio 7, particella 124) di proprietà di e al risarcimento dei danni, dichiarandosi, Parte_7
di conseguenza, esistenti le servitù costituite nella predetta convenzione (ferme restando le statuizioni di cui ai capi 1), 3) e 6); 28
b) dichiara compensate tra le parti le spese di lite (per entrambi i gradi del giudizio) e dispone che il costo della C.T.U. eseguita in primo grado resti a carico degli attori e per il 50% Parte_7 Controparte_2
e a carico dei convenuti (attori in riconvenzionale) Parte_1 Pt_3
, e (quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_2 [...]
e per il residuo Persona_1 Controparte_9 Parte_6
50%.
Così deciso in Napoli il 4 settembre 2025.
Il consigliere estensore
RG LE
La presidente
SU d'RE