Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 26/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01796/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1796 del 2025, proposto da
Società Nuova Emodialisi Campana S.r.l. (Nec S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariagiusy Guarente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Montoro, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione:
- del verbale di accesso della Commissione Tecnica Multidisciplinare ex DGRC 7301/2001 e s.m.i. dell’11.8.2025 nella parte in cui la Commissione si <riserva> di esprimere il parere di competenza all’acquisizione dell’ulteriore documentazione richiesta di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dello stesso verbale e di un eventuale ulteriore sopralluogo;
nonché ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. avverso e per l’annullamento del silenzio – inadempimento dell’A.S.L. di Avellino e del Comune di Montoro (AV) sull’istanza di autorizzazione all’esercizio di struttura sanitaria presentata al SUAP del Comune di Montoro in data 16.6.2025 prot. n. 0047688 e trasmessa all’A.S.L. in data 17.6.2025 con prot. A.S.L. AV 55747;
e per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento delle Amministrazioni intimate e dell’obbligo a provvedere sull'istanza presentata dalla società ricorrente con nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia delle Amministrazioni intimate (A.S.L. e Comune), provveda in loro vece, con spese a carico dell'Azienda Sanitaria e dell’Ente inadempiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. EL LI, preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione formulata dall’A.S.L. e udito per la ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 29.10.2025 e depositato in data 10.11.2025) la società ricorrente ha chiesto a questo Tribunale: l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, del verbale di accesso della Commissione Tecnica Multidisciplinare ex DGRC 7301/2001 e s.m.i. dell’11.8.2025 nella parte in cui la Commissione si è riservata di esprimere il parere di competenza all’acquisizione dell’ulteriore documentazione richiesta di cui ai punti 5, 6, 7 e 8 dello stesso verbale e di un eventuale ulteriore sopralluogo; l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’A.S.L. in relazione all’istanza presentata dal ricorrente in data 16.6.2025 ed avente ad oggetto l’autorizzazione all'esercizio di struttura sanitaria, che svolge attività di dialisi in regime ambulatoriale extraospedaliero, a seguito di trasferimento nel territorio della stessa A.S.L. dal Comune di Avellino al Comune di Montoro; l’accertamento della fondatezza della pretesa; la nomina di commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine stabilito.
A sostegno del ricorso la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del verbale di accesso suddetto e del silenzio-inadempimento tenuto dall’A.S.L. alla luce dell’avvenuto decorso del termine per la conclusione del procedimento.
La ricorrente ha poi richiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia di tale verbale.
2. Si è costituita l’A.S.L., la quale nell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata in data 24.11.2025 ha rappresentato l’avvenuta espressione di parere favorevole da parte della commissione aziendale e chiesto il rigetto del ricorso.
3. Con memoria depositata in data 24.11.2025 la ricorrente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere intervenuto il predetto parere favorevole. La ricorrente ha poi insistito nella condanna dell’A.S.L. al pagamento delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
4. Nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025 è stato sentito il difensore presente come da verbale ed il Collegio ha dato avviso ex art. 60 c.p.a. che la controversia si prestava a una definizione con sentenza in forma semplificata.
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
In linea di principio va ricordato quanto segue:
“ il giudizio sul silenzio-inadempimento, disciplinato dagli artt. 117 e 31 cod. proc. amm., ha per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia serbata dall'amministrazione sull'istanza che le è stata presentata e sulla quale è chiamata a provvedere.
Pertanto, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di questo stesso Consiglio di Stato, la condanna dell'Amministrazione a provvedere ai sensi del citato art. 117 c.p.a. presuppone che al momento della pronuncia del giudice perduri l'inerzia e che dunque non sia venuto meno l'interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del silenzio-inadempimento.
Trattandosi di una condizione dell'azione, questa deve persistere fino al momento della decisione.
Conseguentemente, l'emanazione di un provvedimento (o l'adozione di un comportamento) esplicito in risposta all'istanza dell'interessato od in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire od improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, a seconda se il provvedimento (od il comportamento conforme all'interesse del privato) intervenga prima della proposizione del ricorso o nelle more del giudizio conseguentemente instaurato (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016 n. 1502, V, 1 ottobre 2015, n. 4605, 22 gennaio 2015, n. 273, 1 luglio 2014, n. 3293; VI, 30 marzo 2015, n. 1648, 31 luglio 2014, n. 4058).
Tale esito del giudizio prescinde da qualsiasi ulteriore indagine e statuizione circa l'intervenuta integrale soddisfazione della domanda proposta per effetto delle dette sopravvenienze, posto che nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo, il soggetto interessato è tutelato dalla normativa processuale che consente di proporre contro di esso una nuova impugnazione (o di convertire il ricorso avverso il silenzio in un ricorso impugnatorio ordinario – ex art. 117 comma 5 c.p.a.) ” (Consiglio di Stato, III Sez., 4 maggio 2018, n. 2660).
Nel caso di specie la pronuncia di improcedibilità si impone poiché il silenzio-inadempimento dell'amministrazione è venuto meno nelle more del giudizio con l'adozione del suddetto parere favorevole da parte della commissione aziendale. In particolare, si tratta del parere espresso dalla commissione aziendale nella seduta del 13.11.2025 (parere reso in senso favorevole “ all’esercizio per trasferimento delle prestazioni ambulatoriali quali-quantitative già in esercizio di dialisi extraospedaliera per 10 posti reni … da Via Percesepe, 2 piano primo del Comune di Avellino alla via Provinciale Turci Fraz. Misciano del Comune di Montoro ”; v. nota prot. 104575-2025 del 24.11.2025 dell’A.S.L. di Avellino).
Con riferimento all’impugnato verbale di sopralluogo a prescindere da ogni altra considerazione gli effetti dello stesso risultano ormai superati per effetto del predetto parere favorevole.
6. Stante l’esito del giudizio, l’attività istruttoria posta in essere dall’A.S.L. in sede procedimentale e l’avvenuta espressione del parere favorevole da parte della commissione aziendale prima dell’udienza per la trattazione della domanda cautelare questo Collegio ritiene che vada disposta la compensazione delle spese di lite, ad eccezione del contributo unificato il quale, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla ricorrente in applicazione al riguardo del criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che, se versato, deve essere rimborsato dall’A.S.L. alla ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE RU, Presidente
EL LI, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LI | IE RU |
IL SEGRETARIO