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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/11/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8566/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO RD,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminata la nota di trattazione depositata;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO RD
1
N. 8566/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO RD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8566 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzio- ne ex art. 22 L. 689/1981 – appello avverso la sentenza n. 6440/2021 del
Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere, depositata in cancelleria il
14/04/2022 tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luigi Spe- Parte_1 rino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
e
di Controparte_1
Capua, non costituita;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.11.2025 fissata per la discussione ex art 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso in appello depositato in data 11.11.2022 Parte_1
[... impugnava la sentenza n. 6440/2021 del Giudice di Pace di Santa IA
Capua Vetere con la quale veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n.746031421 Serie 2015 n.0233689 per la violazione dell'art. 2
213, comma 8, del Codice della Strada, elevato dalla Legione Carabinieri
- Compagnia di Capua - in data 20/01/2020, dal quale scaturiva CP_1 la revoca della patente di guida per la conducente Sig.ra e Persona_1 la confisca della Fiat 500 tg. FS045CF di proprietà della Controparte_2
[...]
A fondamento dell'appello l'appellante ha dedotto:
1. di aver proposto ri- corso avverso il suddetto verbale di contestazione rappresentando che in data 12/06/2019, la Polizia Stradale di aveva proceduto ad elevare il CP_1 verbale n. 700015386819, nei confronti della Sig.ra in Persona_1 quanto la stessa, quale conducente della Fiat 500 tg.FS045CF, circolava sprovvista della RCA;
2. che in ragione di ciò le veniva contestata la viola- zione dell'art. 193 comma 1-2 del Codice della Strada e comminata la san- zione accessoria del ritiro della carta di circolazione e del sequestro ammini- strativo del veicolo che le veniva affidato in custodia;
3. che la stessa avvisa- va l' la quale, lo stesso giorno 12/06/2019, provve- Parte_1 deva al pagamento dell'assicurazione RCA - polizza n.404246966- periodo di copertura assicurativa dalle ore 10,00 del 12/06/2019 alle ore 24,00 del
12/06/2020; 4. che in tale occasione il Sig. , legale Parte_2 rappresentante della invitava categoricamente la Parte_1
Sig.ra a non utilizzare la Fiat 500 tg. FS045CF in attesa del Persona_1 necessario dissequestro dell'autovettura e chiedeva la revoca del verbale per estraneità del proprietario del veicolo alla commissione della violazione;
5. che il l'art. 213 del CdS precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione;
6. che il GdP ha rigettato la domanda sostenendo che l'attore non ha dimostrato che non fosse lui alla guida del veicolo;
6. che la sentenza è errata per omesso esame degli ele- menti probatori forniti dal ricorrente poiché la prova di chi fosse il condu- cente si evinceva chiaramente dal verbale oggetto di impugnativa, nel quale si apprende che il conducente della Fiat 500 era la Sig.ra Per_1 che, tra l'altro, in presenza dei CC verbalizzanti, sottoscriveva il
[...] verbale stesso nella parte riservata alla firma del “trasgressore”;
7. che il
Giudice di Pace ha omesso di considerare che la prova doveva essere data dalla resistente e non dal ricorrente. CP_1
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: A)-dichiarare la inefficacia e di conseguenza la nullità del verbale di contestazione N. 746031421 - Serie
3
2015 N.0233689 per violazione dell'art.213 comma 8 del Codice della Strada dal quale scaturiva la sanzione accessoria dell'alienazione del veicolo Fiat 500 tg.FS045CF-
Verbale elevato dalla Legione Carabinieri – Compagnia di Capua- in data CP_1
20/01/2020 nonchè di tutti gli atti preordinati e consequenziali. B)-Ordinare la resti- tuzione dell'autovettura Fiat 500 tg. FS045CF al legittimo proprietario qui ricorrente- appellante con tutte le conseguenze di legge. Autovettura attualmente in custodia presso la
R.T.I. Marino Rent Srl in Carinaro alla via Appia Km.11400 - Zona ASI. Vitoria di spese e competenze del doppio Grado di Giudizio con attribuzione.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della la Controparte_1 quale seppur regolarmente citata non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
L'art. 213, co. 8, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - espressamente e specificatamente sanziona il comportamento del “soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al seque- stro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamen- te".
Dal sistema complessivo delineato nella legge 24 novembre 1981 n. 689 si desume che “destinatari delle sanzioni accessorie sono gli stessi soggetti ai quali è irro- gata la sanzione pecuniaria, di modo che quelle sanzioni sono applicabili anche nei con- fronti dei soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6; del resto la stessa dizione legale di sanzioni accessorie indica chiaramente che esse seguono l'applicazione della sanzione
(pecuniaria) principale, senza distinguere tra autore della violazione e responsabile solida- le" (Cass. S.U. 30 maggio 1989 n. 2633; Cass. 7666 del 1997).
La presunzione di responsabilità fissata dall'art. 6, comma 1, della l. n. 689 del 1981, è operante rispetto a tutte le conseguenze dell'illecito amministra- tivo e non solo, pertanto, in ordine alla sanzione di natura pecuniaria, senza che a ciò sia ostativa la dizione adoperata nella medesima disposizione lad- dove pone riferimento al concetto di “somma dovuta” per la violazione amministrativa. È stato, infatti, puntualizzato in sede giurisprudenziale che destinatari delle sanzioni accessorie sono gli stessi soggetti a quali viene ir- rogata la sanzione pecuniaria, onde quelle sanzioni devono ritenersi applica- bili anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 in oggetto (Cass., Sez. Un. civ., 30 maggio 1989 n. 2633 e Cass. 14 agosto
4
1992, n. 9588).
Pertanto, nel caso di specie, in cui l'odierna appellante è incontestatamente obbligata solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione dell'art. 193 comma 1-2 del Codice della Strada, deve ritenersi in ogni caso legittima, sotto il profilo della sua legittimazione passiva, l'applicazione della sanzione della confisca nei suoi confronti, quale proprietario del veicolo utilizzato per commettere l'illecito.
La giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative accessorie ha chiarito che il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri in violazione delle norme del codice della strada, in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo, della disposizione di cui all'art. 213, 9 co. C.d.S., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile della violazione per non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione del veicolo.
Quella del proprietario, infatti, non è un'obbligazione solidale (ai sensi dell'art. 196, 1 co. C.d.S.) ma un'obbligazione autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una di- stinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o il loca- tario con facoltà di acquisto, o l'acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia conno- tata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, primo comma, della L. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 21881/'09; Cass. n. 18469/'07;
Cass. n. 9493/2000).
La prova liberatoria a cui pone riguardo lo stesso comma 1 dell'art. 6 della l.
n. 689 del 1981 consiste nella dimostrazione della circostanza che la cosa fu utilizzata contro la volontà degli stessi soggetti ritenuti per legge solidalmen- te responsabili. A questo proposito, la giurisprudenza consolidata (cfr.
Cass. 14 gennaio 1999, n. 327) ha affermato che non è sufficiente a vincere la presunzione posta a carico del proprietario (o soggetto equiparato ex lege) la prova che l'utilizzazione della cosa sia avvenuta senza la sua volontà, cioè
a sua insaputa e senza il suo consenso, poiché tale concetto esprime una condotta passiva o un mero atteggiamento psichico, mentre è necessaria l'allegazione di un rigoroso riscontro oggettivo dell'esplicazione di una vo- lontà effettivamente contraria all'utilizzazione medesima, accompagnata dal- la prova dell'adozione di quegli accorgimenti diretti in modo idoneo ad im-
5
pedirne l'utilizzazione ad opera di terzi (Cass. 26 luglio 2002, n. 11032). In altri termini, nel (conseguente) giudizio di opposizione a sanzione ammini- strativa, l'art. 6 della l. n. 689 del 1981, così come l'art. 2054 c.c., pone a ca- rico del proprietario una responsabilità presunta, che il medesimo può de- clinare solo ove dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, in proposito provando non già un mero difetto di assenso bensì di avere adottato un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare od impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (Cass.
3 ottobre 2002, n. 14194).
Nel caso di specie, non v'è prova che il veicolo in questione è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, che deve presumersi visto che la dedotta estraneità non è stata minimamente provata, né quest'ultimo ha neppure dedotto di aver adottato tutte le cautele necessarie volte ad evi- tare che il conducente circolasse con il veicolo oggetto di sequestro riferen- do, infatti, di aver rivolto solo un “categorico” invito a non utilizzare il vei- colo alla responsabile della violazione, Sig.ra Persona_1
La mancata prova della dedotta volontà contraria ed oppositiva alla circola- zione del veicolo, da parte del proprietario, non consente di ritenere esclusa la responsabilità solidale di questi, ai sensi dell'art. 213, co. 9, CdS, pertanto, deve dirsi corretta la pronuncia del giudice di prime cure.
Ciò posto, l'appello va rigettato.
La mancata costituzione in giudizio della resistente esime dal liquidare in suo favore le spese di lite.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo uni- ficato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa IA Capua Vetere, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. GO RD
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n. 8566/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. GO RD,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminata la nota di trattazione depositata;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa IA Capua Vetere
Il Giudice
Dott. GO RD
1
N. 8566/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa IA Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
GO RD ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8566 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzio- ne ex art. 22 L. 689/1981 – appello avverso la sentenza n. 6440/2021 del
Giudice di Pace di Santa IA Capua Vetere, depositata in cancelleria il
14/04/2022 tra
rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv. Luigi Spe- Parte_1 rino e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
APPELLANTE
e
di Controparte_1
Capua, non costituita;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
13.11.2025 fissata per la discussione ex art 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso in appello depositato in data 11.11.2022 Parte_1
[... impugnava la sentenza n. 6440/2021 del Giudice di Pace di Santa IA
Capua Vetere con la quale veniva rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione n.746031421 Serie 2015 n.0233689 per la violazione dell'art. 2
213, comma 8, del Codice della Strada, elevato dalla Legione Carabinieri
- Compagnia di Capua - in data 20/01/2020, dal quale scaturiva CP_1 la revoca della patente di guida per la conducente Sig.ra e Persona_1 la confisca della Fiat 500 tg. FS045CF di proprietà della Controparte_2
[...]
A fondamento dell'appello l'appellante ha dedotto:
1. di aver proposto ri- corso avverso il suddetto verbale di contestazione rappresentando che in data 12/06/2019, la Polizia Stradale di aveva proceduto ad elevare il CP_1 verbale n. 700015386819, nei confronti della Sig.ra in Persona_1 quanto la stessa, quale conducente della Fiat 500 tg.FS045CF, circolava sprovvista della RCA;
2. che in ragione di ciò le veniva contestata la viola- zione dell'art. 193 comma 1-2 del Codice della Strada e comminata la san- zione accessoria del ritiro della carta di circolazione e del sequestro ammini- strativo del veicolo che le veniva affidato in custodia;
3. che la stessa avvisa- va l' la quale, lo stesso giorno 12/06/2019, provve- Parte_1 deva al pagamento dell'assicurazione RCA - polizza n.404246966- periodo di copertura assicurativa dalle ore 10,00 del 12/06/2019 alle ore 24,00 del
12/06/2020; 4. che in tale occasione il Sig. , legale Parte_2 rappresentante della invitava categoricamente la Parte_1
Sig.ra a non utilizzare la Fiat 500 tg. FS045CF in attesa del Persona_1 necessario dissequestro dell'autovettura e chiedeva la revoca del verbale per estraneità del proprietario del veicolo alla commissione della violazione;
5. che il l'art. 213 del CdS precisa che la confisca è esclusa quando il veicolo appartiene a persona estranea alla violazione;
6. che il GdP ha rigettato la domanda sostenendo che l'attore non ha dimostrato che non fosse lui alla guida del veicolo;
6. che la sentenza è errata per omesso esame degli ele- menti probatori forniti dal ricorrente poiché la prova di chi fosse il condu- cente si evinceva chiaramente dal verbale oggetto di impugnativa, nel quale si apprende che il conducente della Fiat 500 era la Sig.ra Per_1 che, tra l'altro, in presenza dei CC verbalizzanti, sottoscriveva il
[...] verbale stesso nella parte riservata alla firma del “trasgressore”;
7. che il
Giudice di Pace ha omesso di considerare che la prova doveva essere data dalla resistente e non dal ricorrente. CP_1
Ciò posto, l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: A)-dichiarare la inefficacia e di conseguenza la nullità del verbale di contestazione N. 746031421 - Serie
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2015 N.0233689 per violazione dell'art.213 comma 8 del Codice della Strada dal quale scaturiva la sanzione accessoria dell'alienazione del veicolo Fiat 500 tg.FS045CF-
Verbale elevato dalla Legione Carabinieri – Compagnia di Capua- in data CP_1
20/01/2020 nonchè di tutti gli atti preordinati e consequenziali. B)-Ordinare la resti- tuzione dell'autovettura Fiat 500 tg. FS045CF al legittimo proprietario qui ricorrente- appellante con tutte le conseguenze di legge. Autovettura attualmente in custodia presso la
R.T.I. Marino Rent Srl in Carinaro alla via Appia Km.11400 - Zona ASI. Vitoria di spese e competenze del doppio Grado di Giudizio con attribuzione.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della la Controparte_1 quale seppur regolarmente citata non si è costituita nel presente giudizio.
Nel merito l'appello è infondato.
L'art. 213, co. 8, del codice della strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - espressamente e specificatamente sanziona il comportamento del “soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al seque- stro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamen- te".
Dal sistema complessivo delineato nella legge 24 novembre 1981 n. 689 si desume che “destinatari delle sanzioni accessorie sono gli stessi soggetti ai quali è irro- gata la sanzione pecuniaria, di modo che quelle sanzioni sono applicabili anche nei con- fronti dei soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6; del resto la stessa dizione legale di sanzioni accessorie indica chiaramente che esse seguono l'applicazione della sanzione
(pecuniaria) principale, senza distinguere tra autore della violazione e responsabile solida- le" (Cass. S.U. 30 maggio 1989 n. 2633; Cass. 7666 del 1997).
La presunzione di responsabilità fissata dall'art. 6, comma 1, della l. n. 689 del 1981, è operante rispetto a tutte le conseguenze dell'illecito amministra- tivo e non solo, pertanto, in ordine alla sanzione di natura pecuniaria, senza che a ciò sia ostativa la dizione adoperata nella medesima disposizione lad- dove pone riferimento al concetto di “somma dovuta” per la violazione amministrativa. È stato, infatti, puntualizzato in sede giurisprudenziale che destinatari delle sanzioni accessorie sono gli stessi soggetti a quali viene ir- rogata la sanzione pecuniaria, onde quelle sanzioni devono ritenersi applica- bili anche nei confronti dei soggetti obbligati in solido a norma dell'art. 6 in oggetto (Cass., Sez. Un. civ., 30 maggio 1989 n. 2633 e Cass. 14 agosto
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1992, n. 9588).
Pertanto, nel caso di specie, in cui l'odierna appellante è incontestatamente obbligata solidale al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per la violazione dell'art. 193 comma 1-2 del Codice della Strada, deve ritenersi in ogni caso legittima, sotto il profilo della sua legittimazione passiva, l'applicazione della sanzione della confisca nei suoi confronti, quale proprietario del veicolo utilizzato per commettere l'illecito.
La giurisprudenza in tema di sanzioni amministrative accessorie ha chiarito che il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri in violazione delle norme del codice della strada, in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo, della disposizione di cui all'art. 213, 9 co. C.d.S., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile della violazione per non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione del veicolo.
Quella del proprietario, infatti, non è un'obbligazione solidale (ai sensi dell'art. 196, 1 co. C.d.S.) ma un'obbligazione autonoma, collegata all'attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una di- stinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l'usufruttuario o il loca- tario con facoltà di acquisto, o l'acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia conno- tata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall'art. 3, primo comma, della L. n. 689 del 1981 (cfr. Cass. n. 21881/'09; Cass. n. 18469/'07;
Cass. n. 9493/2000).
La prova liberatoria a cui pone riguardo lo stesso comma 1 dell'art. 6 della l.
n. 689 del 1981 consiste nella dimostrazione della circostanza che la cosa fu utilizzata contro la volontà degli stessi soggetti ritenuti per legge solidalmen- te responsabili. A questo proposito, la giurisprudenza consolidata (cfr.
Cass. 14 gennaio 1999, n. 327) ha affermato che non è sufficiente a vincere la presunzione posta a carico del proprietario (o soggetto equiparato ex lege) la prova che l'utilizzazione della cosa sia avvenuta senza la sua volontà, cioè
a sua insaputa e senza il suo consenso, poiché tale concetto esprime una condotta passiva o un mero atteggiamento psichico, mentre è necessaria l'allegazione di un rigoroso riscontro oggettivo dell'esplicazione di una vo- lontà effettivamente contraria all'utilizzazione medesima, accompagnata dal- la prova dell'adozione di quegli accorgimenti diretti in modo idoneo ad im-
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pedirne l'utilizzazione ad opera di terzi (Cass. 26 luglio 2002, n. 11032). In altri termini, nel (conseguente) giudizio di opposizione a sanzione ammini- strativa, l'art. 6 della l. n. 689 del 1981, così come l'art. 2054 c.c., pone a ca- rico del proprietario una responsabilità presunta, che il medesimo può de- clinare solo ove dimostri che la cosa sia stata utilizzata contro la sua volontà, in proposito provando non già un mero difetto di assenso bensì di avere adottato un concreto ed idoneo comportamento specificamente inteso a vietare od impedire l'illecita utilizzazione del bene, mediante l'impiego di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata (Cass.
3 ottobre 2002, n. 14194).
Nel caso di specie, non v'è prova che il veicolo in questione è stato posto in circolazione contro la volontà del proprietario, che deve presumersi visto che la dedotta estraneità non è stata minimamente provata, né quest'ultimo ha neppure dedotto di aver adottato tutte le cautele necessarie volte ad evi- tare che il conducente circolasse con il veicolo oggetto di sequestro riferen- do, infatti, di aver rivolto solo un “categorico” invito a non utilizzare il vei- colo alla responsabile della violazione, Sig.ra Persona_1
La mancata prova della dedotta volontà contraria ed oppositiva alla circola- zione del veicolo, da parte del proprietario, non consente di ritenere esclusa la responsabilità solidale di questi, ai sensi dell'art. 213, co. 9, CdS, pertanto, deve dirsi corretta la pronuncia del giudice di prime cure.
Ciò posto, l'appello va rigettato.
La mancata costituzione in giudizio della resistente esime dal liquidare in suo favore le spese di lite.
Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14 e circolare Mi- nistero della Giustizia del 6.07.2015), l'appellante è tenuto alla refusione del doppio del contributo unificato, mandando alla cancelleria di curare il relati- vo adempimento.
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Nulla sulle spese;
- Dichiara sussistenti i presupposti per l'adeguamento del contributo uni- ficato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Santa IA Capua Vetere, 13.11.2025
Il Giudice
Dott. GO RD
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