Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 19932
CASS
Sentenza 29 marzo 2017

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La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge. (In motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere).

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    https://www.filodiritto.com/

  • 2Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato
    Serena Santini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza qui pubblicata il G.I.P. presso il Tribunale di Rovereto ha assolto l'imputata dal reato di concorso in truffa ai danni di un ente pubblico a lei ascritto ex artt. 110, 640, co. 2, n. 1, per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. E fin qui niente di nuovo sul fronte occidentale. Singolare è, invece, la strada intrapresa dal giudice per giungere all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto introdotta con il d.lgs. n. 28 del 2015, sulla quale ci soffermeremo in questa sede. Due, in particolare, i profili di …

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  • 3Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …

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    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 16 aprile 2024

  • 5La non punibilità per particolare tenuità del fatto
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024

    SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 19932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19932
Data del deposito : 29 marzo 2017

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