Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere dichiarata anche in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, giacché quest'ultima non si identifica automaticamente con l'abitualità nel reato, ostativa al riconoscimento del beneficio, non individuando comportamenti di per se stessi espressivi del carattere seriale dell'attività criminosa e dell'abitudine del soggetto a violare la legge. (In motivazione, la Corte ha specificato che il giudice, in presenza di un reato continuato, per decidere sulla meritevolezza o meno del beneficio da parte dell'imputato, è chiamato a soppesare - in relazione alla modalità della condotta ed all'esiguità del danno o del pericolo - l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti, tra cui la gravità del reato, la capacità a delinquere, i precedenti penali e giudiziari, la durata temporale della violazione, il numero delle disposizioni di legge violate, gli effetti della condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, gli interessi lesi ovvero perseguiti dal reo e le motivazioni a delinquere).
Commentari • 11
- 1. Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuatoSerena Santini · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
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SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 19932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19932 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
19932-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.943 UGO DE CRESCIENZO ANNA MARIA DE SANTIS PU - 29/03/2017 R.G.N. 38795/2016 ANDREA PELLEGRINO -Relatore - AB DI IS AN RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di IU Di LO, n. a Potenza il 02/01/1963, rappresentato e assistito dall'avv. Gaspare Dalia, di fiducia, avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, n. 1569/2015, in data 08/04/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale dott. Ciro Angelillis che ha chiesto il rigetto del ricorso sentita la discussione del difensore, avv. Bianca De Concilio, comparsa in sostituzione dell'avv. Gaspare Dalia, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 08/04/2016, la Corte d'appello di Salerno, decidendo quale giudice del rinvio a seguito della sentenza 1 della Suprema Corte in data 23/06/2015 di annullamento con rinvio della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza in data 22/11/2013, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Potenza in data 06/06/2012 nei confronti di IU Di LO, rideterminava la pena inflitta allo stesso in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 326 cod. pen., con le già concesse circostanze attenuanti generiche, la ritenuta continuazione e l'applicata diminuente per il rito, nella misura di mesi tre di reclusione.
2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di IU Di LO, viene proposto ricorso per cassazione lamentandosi, quale formale motivo unico, l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale nonché il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto. Osserva il ricorrente come la Corte territoriale, nel ritenere che la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non possa ritenersi in presenza di reato continuato, rientrando tale ipotesi nei casi di "condotta abituale" ai sensi dei commi 1 e 3 del predetto art. 131 bis cod. pen., ha commesso un'evidente violazione di legge disattendendo l'insegnamento della Suprema Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016) secondo cui "ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame"; in ogni caso, non può porsi un'assimilazione tra continuazione e abitualità nel reato avendo il legislatore optato per l'estensione dell'ambito di operatività dell'istituto non limitato all'occasionalità della condotta, escludendovi solamente quei comportamenti espressivi di una seriazione dell'attività criminosa e di un'abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma terzo dell'articolo citato. Fermo quanto precede, nella vicenda in esame, le due condotte contestate all'imputato, poste in essere in un lasso di tempo circoscritto e ben individuato e caratterizzato dal medesimo e meritevole obiettivo (divulgare una notizia di spiccato interesse pubblico) sono assolutamente inidonee ad integrare l'abitualità del comportamento ostativo al riconoscimento della 2 particolare tenuità del fatto: in buona sostanza, una condotta che non ha arrecato alcun effettivo pregiudizio agli interessi sottesi e da ritenersi del tutto episodica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Il tenente IU Di LO è stato condannato, in concorso con MA NE (giornalista pubblicista), per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 326 cod. pen. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nella sua qualità di tenente della polizia provinciale e, quindi, pubblico ufficiale, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o al servizio (obbligo del segreto di cui all'art. 329 cod. proc. pen.) o comunque abusando delle sue qualità, rivelava notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, relative alle indagini in corso nell'ambito del procedimento penale n. 102/2010 mod. 44; nella specie, comunicava il contenuto dell'informativa di reato della Polizia Provinciale n. 4/211/010 del 07/01/2010 (da lui stesso redatta) a NE il quale ne agevolava la conoscenza inviando copia della stessa, in allegato ad un comunicato stampa, alle testata giornalistica "La Nuova del Sud", così consentendone la pubblicazione nell'edizione del 15/01/2010 nel suo testo integrale, comprensivo della tabella relativa ai valori degli elementi inquinanti riscontrati nelle acque degli invasi di monte Cotugno, del Pertusillo, della Camastra e della zona Savoia di Lucania. A.I.P. la partecipazione del NE Successivamente consentendo all'attività di campionatura dei prelievi delle acque dagli invasi lucani oggetto delle indagini, in data 21/10/2010 rivelava a quest'ultimo gli atti d'indagine in corso e consentiva la conoscenza da parte dello stesso dell'esito delle analisi chimiche espletate (in Potenza il 15/01/2010 al 28701/2010).
3. In sede di annullamento con rinvio al giudice di merito, la Suprema Corte (sez. 6, sent. n. 39337/2015 del 23/06/2015), aveva tra le altre statuizioni ritenuto la fondatezza del motivo aggiunto - proposto nell'interesse del Di LO sulla prospettata ricorrenza dei presupposti applicativi della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, rilevando come "la compiuta verifica delle condizioni previste per l'applicabilità dell'istituto richiede, peraltro, un tipo di apprezzamente precluso, nel caso in esame, al giudice di legittimità, poiché basato sulla complessiva valutazione della rilevanza di profili di merito emergenti dalla motivazione della decisione impugnata, oltre che dalla stessa decisione di primo grado, che, se da un lato, hanno escluso la presenza di interessi personali ed al contempo valorizzato i dati inerenti alle motivazioni moralmente apprezzabili del comportamento tenuto dal ricorrente, anche in considerazione dei riflessi sulla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost., dall'altro lato, tuttavia, non hanno mancato di porne in rilievo le illecite modalità di realizzazione, avuto riguardo alla natura e alla specificità degli obblighi che l'ordinamento impone ad un ufficiale di polizia giudiziaria con funzioni apicali nel distretto di appartenenza, oltre alla possibilità di soddisfare egualmente le esigenze di informazione della pubblica opinione senza violare il segreto investigativo, ma seguendo il procedimento previsto dalla legge".
4. La Corte d'appello, in sede di rinvio, in relazione al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis, comma 1, cod. pen., ha sostanzialmente ritenuto che, nella fattispecie, non potesse ricorrere la causa in questione, poiché, pur premettendo una "motivazione moralmente apprezzabile", le modalità della condotta denotavano una "pervicacia nell'illecito assolutamente preponderante, una compromissione assoluta del normale funzionamento della P.A., nei fatti e nella sostanza individuata quale soggetto non in grado, con le sue procedure garantite, a salvaguardare la salute pubblica e alla tempestiva informazione dell'opinione pubblica", con conseguente ritenuta mancata ricorrenza del primo indice-criterio rappresentato dalla "tenuità dell'offesa". Ma non solo. Nella fattispecie, secondo i giudici d'appello, faceva difetto anche il secondo indice-criterio rappresentato dalla "non abitualità del comportamento", attesa la ricorrenza di un reato continuato che consentiva di enucleare una "condotta abituale", individuata ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 131 bis cod. pen., potendosi prendere in considerazione - secondo i giudici salernitani - anche condotte tenute nell'ambito del medesimo procedimento, con sostanziale consentito ampliamento dei numero dei casi nei quali il comportamento può ritenersi abituale. - 5. Il Collegio conosce l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che in più occasioni ha ritenuto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non possa essere dichiarata in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione e giudicati nel medesimo procedimento, in quanto anche il reato continuato configura un'ipotesi di "comportamento abituale", ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr., Sez. 5, n. 4852 del 14/11/2016, dep. 2017, De Marco, Rv. 269092; Sez. 2, n. 1 del 15/11/2016, dep. 2017, Cattaneo, Rv. 268970; Sez. 3, n. 29897 del 28/05/2015, Gau, Rv. 264034).
5.1. In materia il collegio condivide l'autorevole interpretazione fornita dalle sezioni unite secondo cui, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591: in motivazione, la Corte ha chiarito che, ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimento non solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione nel caso in cui il procedimento - riguardi distinti reati della stessa indole, anche se tenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod. pen.).
5.2. Ciò premesso, occorre esaminare se il riconoscimento del vincolo della continuazione (interna o esterna, se con due azioni omissioni ovvero se con più di due azioni o omissioni, se in violazione della stessa norma di legge ovvero di norme diverse) possa eliminare la condizione ostativa della abitualità della azione deviante. Secondo Sez. 2, n. 1/2017 cit., l'art. 131 bis cod. pen., nel descrivere il contenuto dell'abitualità ostativa alla concessione del beneficio, richiede uno specifico accertamento giudiziale solo nel caso in cui l'imputato sia stato "dichiarato" delinquente abituale professionale o per tendenza. Diversamente, negli altri due casi previsti dalla norma, ovvero quando vi sia la consumazione di più reati della stessa indole (anche se ciascun fatto in sé considerato sia di particolare tenuità) e quando sia contestato un reato che abbia ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, il riconoscimento della condizione ostativa non richiede una pregressa dichiarazione giudiziale: ་ ་ ་ ་ ་ osterebbe, quindi, alla concessione del beneficio, la mera "reiterazione", ovvero una circostanza squisitamente oggettiva riconoscibile non solo nell'ipotesi di recidiva, ma anche nei casi in cui si proceda: a) per più reati della stessa indole, anche se gli stessi se isolatamente considerati siano di particolare tenuità; b) per un reato a struttura abituale. Secondo detta pronuncia, quindi, perché sia riconoscibile l'attributo dell'occasionalità, i comportamenti contestati non solo non devono replicare condotte già oggetto di accertamento giudiziale, ma non devono neanche avere una struttura intrinsecamente abituale o inserirsi in una progressione criminosa consolidabile con il riconoscimento della continuazione.
5.2.1. Il Collegio non condivide questa impostazione. Invero, non vi può essere una identificazione tout court tra continuazione e abitualità nel reato atteso che il legislatore delegato, nell'introdurre la nuova causa di non punibilità, ha preferito ricorrere ad un concetto diverso da quello di occasionalità: scelta che si giustifica con la volontà di assicurare all'istituto un più esteso ambito di operatività, escludendovi solo quei comportamenti espressivi di una seriazione dell'attività criminosa e di un'abitudine del soggetto a violare la legge, desumibile dagli indici rivelatori a tal scopo predisposti nel comma terzo.
5.2.2. Conformemente a quanto evidenziato dal ricorrente, la condizione ostativa costituita dalla commissione di più reati della stessa indole non appare per nulla sovrapponibile all'ipotesi del reato continuato, bensì risponde all'intento di escludere dall'ambito di applicazione della nuova causa di non punibilità comportamenti espressivi di una sorta di "tendenza o inclinazione al crimine"; inoltre, quanto alla condizione ostativa costituita da reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate, essa chiaramente riguarda i reati che strutturalmente richiedono che l'agente ponga in essere condotte reiterate nel tempo o abituali.
5.2.3. Escludere il reato continuato dall'area di operatività dell'art. 131 bis cod. pen. significa perseguire un effetto contrario alla intentio legis, finendo con il pregiudicare l'imputato che, per assurdo, pur beneficiando del regime sanzionatorio di favore di cui all'art. 81 cod. pen., gli riserva un contraddittorio trattamento di sfavore impedendogli, senza alcuna possibilità di deroga, di accedere alla 6 causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod. pen.; e tutto questo per tacere l'effetto di frustrazione dell'obiettivo di deflazione processuale perseguito dal legislatore, il cui conseguimento risulterebbe notevolmente limitato qualora si escludesse automaticamente la possibilità di una declaratoria di particolare tenuità del fatto in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione.
5.2.4. Questo non significa che la presenza del reato continuato debba comunque consentire l'accesso alla causa di non punibilità in parola consentendo di valutare favorevolmente (se non addirittura, di presumere al contrario) la presenza dei due indici-criterio della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento: significa solo che il giudice, sulla base dei due indici- requisiti della modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, dovrà "soppesare" l'incidenza della continuazione in tutti i suoi aspetti (tra questi: gravità del reato, capacità a delinquere, precedenti penali e giudiziari, durata temporale della violazione, numero delle disposizioni di legge violate, effetti della condotta antecedente contemporanea o susseguente al reato, interessi lesi e/o perseguiti dal reo, motivazioni anche indirette - sottese alla propria - condotta) per giungere ad esprimere un giudizio di meritevolezza o meno al riconoscimento della causa di non punibilità.
5.3. La Corte territoriale, nella sentenza impugnata, non risulta essersi uniformata al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte che va evidenziato non aveva posto alcuna "pregiudiziale" in - - merito alla valutazione della continuazione, tacendo totalmente sul punto e lasciando fondatamente presupporre la non decisività del dato in negativo. I giudici di merito, invero, non solo non hanno spiegato le ragioni per le quali le evidenze sottoposte alla sua cognizione dalla difesa dell'imputato con specifica memoria non meritassero alcuna valutazione ma non ha nemmeno chiarito "se le condotte in continuazione, avuto riguardo alla specificità temporale dei due episodi, al lasso di tempo circoscritto di verificazione degli eventi, alla finalità della condotta, allo stato di incensuratezza dell'imputato, all'assenza di un proprio interesse privato, alla violazione di una sola norma di legge, all'interesse pubblico (informazione giornalistica) perseguito, alla mancanza di un nocumento all'indagine giudiziaria e ad altri interessi pubblici, 7 indipendentemente dal riconoscimento del vincolo della continuazione tra le accertate violazioni, possano ritenersi o meno non solo come non abituali ma anche come semplicemente episodiche ed in tal senso se possano essere o meno favorevolmente valutabili ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità in questione".
6. Da qui la doverosità di nuovo annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello (viciniore) di Napoli per nuovo giudizio;
il giudice di rinvio dovrà uniformarsi al sopra indicato principio di diritto valutando tutti gli elementi di fatto di cui sopra al fine di pronunciare il giudizio di meritevolezza o meno in ordine al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio. Così deciso il 29/03/2017. Il Consigliere estensore Presidente Chestie Ugo De Crescienzo Andrea Pellegrino tolly DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 26 APR. 2017 IL CANCELLIE E R P Claudia Pianelli U E S LI T O R N O E C 8