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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/11/2025, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15676/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
VA ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 15676/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.08.59 e ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in atti, dell'avvocato Dario Seminara e dell'avvocato Lisa Gagliano;
- parte attrice -
contro p.i. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Stefano giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 - convenuta -
con la chiamata in causa di
1) Controparte_2
, con sede in Milano, Corso Italia n. 13, iscritta al REA n. 1945358
[...]
CCIAA Milano, c.f. e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Corso Italia 244, giusta procura in atti;
2) , nato a [...], il [...], residente in [...]
Stazzone 178;
----------------------
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
--------------------
In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28 ottobre 2019 a seguito del giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. RG: 112/2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio la per accertare l'asserita condotta colposa di Controparte_1
quest'ultima posta in essere nel corso dell'intervento di addominoplastica eseguito dal dott. presso la citata struttura sanitaria il 12 febbraio 2011 con Controparte_3
conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e specificati in ricorso.
pagina 2 di 13 Nel presente giudizio ed anche nel citato giudizio di ATP, si è costituita la
[...]
contestando, in primis, l'an e il quantum delle richieste attoree e CP_1
chiedendo la chiamata in causa in entrambi i giudizi sia del suddetto dott.
[...]
sia della propria compagnia assicurativa, CP_3 [...]
. Quest'ultima Controparte_2
si è costituita chiedendo il rigetto delle domande giudiziali proposte nei suoi confronti. è rimasto invece contumace. Controparte_3
Successivamente veniva depositata la CTU medico-legale disposta nel citato procedimento di ATP.
Con provvedimento dell'8.3.2022 veniva disposto il mutamento di rito.
Nel merito, sussiste la lamentata responsabilità medica alla luce delle puntuali e condivisibili risultanze della CTU medico-legale in atti.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato quanto segue: “Diagnosi e cure praticate da parte del Dott. , non possono ritenersi nè corrette, nè CP_3
appropriate alla finalità estetica perseguita, anche tenuto conto delle pregresse patologie che affliggevano la periziandA (tabagismo, patologia psichiatrica, habitus androide).
In particolare, la risultava soggetto la cui candidabilità all'intervento Parte_1
eseguito, in via preliminare, andava subordinata all'esecuzione di una consulenza psichiatrica, considerato che la stessa era affetta da disturbo bipolare, in cura con ansiolitici ed antidepressivi, era tabagista ed aveva presentato una condizione di etilismo cronico.
E' nota, infatti, in chi pratica interventi di chirurgia plastica-estetica, la scarsa
pagina 3 di 13 compliance, presentata dai soggetti affetti da patologie psichiatriche, nei confronti degli interventi chirurgici, del loro decorso, oltre che del loro risultato.
Devono inoltre elevarsi censure alla condotta del , per: CP_4
➔ Avere scelto di eseguire un intervento che, in un soggetto sovrappeso e, quindi, con accumulo di grasso viscerale, avrebbe potuto avere scarsissime possibilità di successo
➔ Avere eseguito un intervento senza adeguata programmazione e preparazione: manca in atti qualsivoglia elemento documentale che possa far risalire ad una corretta programmazione dell'intervento, oltre che alle dimensioni del lembo asportato.
➔ Avere eseguito una plicatio dei muscoli retti e obliqui sotto notevole tensione con conseguente aumento della pressione endoaddominale, riverberatasi sugli organi toracici con insorgenza di conseguente grave insufficienza respiratoria
➔ Avere mancato di monitorare la diuresi ed il bilancio idrico, determinando una imbibizione iatrogena dei tessuti che ha gravato sulle possibilità di 'tenuta' della sutura addominale, aggravando altresì la pressione endoaddominale e facendo divenire concreto il rischio di una insufficienza respiratoria.
➔ Avere scelto di effettuare suture combinate, verticale e orizzontale, che trovano indicazioni estremamente limitate a gruppi di pazienti altamente selezionati poiché, in tali condizioni, i parametri estetici non vengono soddisfatti (ottenimento di una sutura facilmente nascondibile dagli indumenti).
➔ Avere verosimilmente effettuato una asportazione di una losanga dermo- adiposa eccessiva, frutto di una inefficace ed inefficiente programmazione pagina 4 di 13 preoperatoria, che non ha consentito di ottenere tessuti sufficientemente lassi, in modo da consentire la sutura con minima tensione sui bordi ed una ridotta tensione della parete addominale (Shaham A. A. 2007)
➔ Non avere posto attenzione al bilancio idrico, con conseguente eccessiva imbibizione dei tessuti ed aumento di tensione sulle suture”.
Alla stregua di quanto sovra accertato i CTU hanno in conseguenza concluso che la era un soggetto che non andava operato. Infatti, difficilmente, Parte_1
in presenza di uno stato psichico alterato, avrebbe potuto ottenersi un corretto adattamento della stessa alle cure che sarebbero state eseguite, oltre che una sua soddisfazione in relazione al risultato ottenuto. L'indicazione all'intervento, quindi, andava subordinata all'effettuazione di una consulenza psichiatrica, necessaria a valutare le condizioni di effettivo desiderio e 'sostenibilità' di quel peculiare intervento chirurgico, da parte di quel peculiare soggetto.
Da ciò consegue che unico soggetto responsabile in ordine ai fatti di causa è
, per cui la domanda attrice va accolta (nei limiti di cui si dirà in Controparte_3
seguito) solo nei confronti di e va rigettata nei confronti della Controparte_3 [...]
In particolare, la richiesta di condanna esclusiva di Controparte_1 CP_3
avanzata ritualmente dalla detta Casa di Cura rende inidonea la deduzione
[...]
dell'attrice di non voler estendere la propria domanda nei confronti di CP_3
. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nella memoria di
[...]
replica, ove il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come l'unico responsabile e legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo per cui il giudice può direttamente emettere una pronuncia di pagina 5 di 13 condanna nei suoi confronti, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta o si opponga (vd. Cass. 28/1/2005 n. 1748).
Ciò detto, spetta all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e
8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata. Al riguardo si osserva che i CTU hanno specificato quanto segue: “Il danno biologico di natura iatrogena, alla luce dei barème di riferimento, può globalmente quantificarsi nella misura del 20%
(venti per cento), tenendo conto anche dell'inevitabile riverbero del danno estetico residuato, sulle condizioni psichiche già compromesse, della SI.ra . Parte_1
Va inoltre riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15
(quindici), una temporanea parziale al 75% di giorni 15, una temporanea parziale al 50% di giorni 60 (sessanta)”.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n.
687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad pagina 6 di 13 un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.
11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova
Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con D.p.R. n. 12/2025.
Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli fatti illeciti pagina 7 di 13 occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale. Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto illecito (anni
51 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti e dell'applicazione della pagina 8 di 13 misura media del coefficiente definito moltiplicatore morale, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di € 4.505,51 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea
(reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 80,10 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico- fisica in costanza di inabilità temporanea, della tipologia di sinistro e della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di €
80.864,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti.
Deve rilevarsi che l'importo complessivo di € 85.369,52, altro non è che il valore monetario previsto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che, come detto, può ritenersi nella specie presuntivamente provata nella misura media in ragione delle modalità di accadimento del sinistro e dell'entità del grado di invalidità permanente.
Va poi risarcito all'attrice il danno derivante dalla evidente violazione del diritto a prestare un consenso validamente informato alle cure. Tenuto conto di quanto stabilito al riguardo dalle tabelle di Milano 2024, tale danno va liquidato anche in via equitativa in euro 6.000,00 trattandosi di danno all'autodeterminazione di media entità.
Sulla predetta somma complessiva di € 91.369,52, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
pagina 9 di 13 Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (12 febbraio 2011), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12 febbraio 2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
pagina 10 di 13 Va invece rigettata la domanda attrice avente ad oggetto la somma di € 30.000,00
a titolo di danno emergente per eventuali futuri eventuali interventi di revisione finalizzati al miglioramento estetico degli esiti allo stato apprezzabili. In primo luogo, gli stessi CTU hanno posto dubbi alla possibilità che l'attrice possa affrontare tali interventi, dato che hanno evidenziato quanto segue: “In ogni caso
l'esecuzione di interventi di revisione (certamente sono necessari più interventi), è subordinata all'adesione, da parte della sig.ra ad un programma di Parte_1
dimagrimento che la porti ad un valore di BMI compatibile con l'esecuzione di detti interventi ricostruttivi. La candidabilità dell'attrice ad eventuali ulteriori interventi resta sub judice in considerazione delle importanti turbe psichiche che la affliggono”. In secondo luogo, tale importo ove riconosciuto dovrebbe comportare una riduzione del suindicato danno biologico riconosciuto, in quanto gli interventi di revisione determinerebbero il miglioramento delle condizioni della
. Parte_1
Va altresì rigettata in quanto non provata la domanda dell'attrice di risarcimento del lucro cessante (specificato in euro 61.808,00) per essere stata costretta ad abbandonare la propria attività lavorativa a seguito del peggioramento delle condizioni psicologiche post-intervento. Tra l'altro, dalla documentazione in atti si rileva che l'impossibilità dell'attrice di svolgere attività lavorativa è connessa ad altra patologia e non all'intervento per cui è causa (vd. certificato di malattia
[...]
3 Dipartimento Salute Mentale del 18.6.2016, richiamato anche dai CTU, CP_5
in cui è evidenziato che “Alla RMN dell'encefalo del 2015, sono stati evidenziati focolai aspecifici di sofferenza cerebrale a livello temporale, frontale e del tronco
pagina 11 di 13 dell'encefalo. Per la suddetta patologia la paz. oltre ad essere inabile a qualsiasi attività lavorativa, necessita di continua assistenza, essendo marcatamente ridotta
l'autonomia personale”). Si precisa anche che non è stata fornita prova di dove l'attrice lavorasse, di quale fosse il suo reddito e se dal 20141 abbia ripreso o meno a lavorare, aggiungendosi che la stessa ha ammesso di aver lavorato sino al 2018, anno del pre-pensionamento.
In definitiva, va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_3
attrice della somma complessiva di € 91.369,52, oltre agli interessi per come sovra specificato.
L'accoglimento della domanda attrice solo nei confronti di Controparte_3
esonera dall'esaminare la domanda di garanzia proposta dalla casa di cura convenuta nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa.
In virtù del principio della soccombenza, va condannato al Controparte_3
pagamento in favore delle altre tre parti delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, LV BE, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15676/19 R.G.:
1) rigetta la domanda attrice nei confronti della Controparte_1
condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di Controparte_3
euro 91.369,52, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
pagina 12 di 13 2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_3
processuali che liquida in euro 320,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte attrice;
condanna al pagamento Controparte_3
in favore della delle spese processuali che liquida in Controparte_1
euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; condanna al pagamento Controparte_3
in favore della delle Controparte_2
spese processuali che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; pone a carico di le spese di c.t.u., come già liquidate in atti. Controparte_3
Catania, 9 novembre 2025
IL GIUDICE
LV BE
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO
VA ER ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 15676/19 R.G. avente ad oggetto: condannatorio;
promossa da
C.F.: , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
10.08.59 e ivi residente in [...], con la rappresentanza e la difesa, anche in via disgiunta tra loro, giusta procura in atti, dell'avvocato Dario Seminara e dell'avvocato Lisa Gagliano;
- parte attrice -
contro p.i. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Di Stefano giusta procura in atti;
pagina 1 di 13 - convenuta -
con la chiamata in causa di
1) Controparte_2
, con sede in Milano, Corso Italia n. 13, iscritta al REA n. 1945358
[...]
CCIAA Milano, c.f. e P. I.V.A. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Corso Italia 244, giusta procura in atti;
2) , nato a [...], il [...], residente in [...]
Stazzone 178;
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 9 luglio 2025.
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In fatto ed in diritto
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 28 ottobre 2019 a seguito del giudizio di ATP ex art. 696 bis c.p.c. RG: 112/2018, ha convenuto in Parte_1
giudizio la per accertare l'asserita condotta colposa di Controparte_1
quest'ultima posta in essere nel corso dell'intervento di addominoplastica eseguito dal dott. presso la citata struttura sanitaria il 12 febbraio 2011 con Controparte_3
conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti e specificati in ricorso.
pagina 2 di 13 Nel presente giudizio ed anche nel citato giudizio di ATP, si è costituita la
[...]
contestando, in primis, l'an e il quantum delle richieste attoree e CP_1
chiedendo la chiamata in causa in entrambi i giudizi sia del suddetto dott.
[...]
sia della propria compagnia assicurativa, CP_3 [...]
. Quest'ultima Controparte_2
si è costituita chiedendo il rigetto delle domande giudiziali proposte nei suoi confronti. è rimasto invece contumace. Controparte_3
Successivamente veniva depositata la CTU medico-legale disposta nel citato procedimento di ATP.
Con provvedimento dell'8.3.2022 veniva disposto il mutamento di rito.
Nel merito, sussiste la lamentata responsabilità medica alla luce delle puntuali e condivisibili risultanze della CTU medico-legale in atti.
Infatti, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato quanto segue: “Diagnosi e cure praticate da parte del Dott. , non possono ritenersi nè corrette, nè CP_3
appropriate alla finalità estetica perseguita, anche tenuto conto delle pregresse patologie che affliggevano la periziandA (tabagismo, patologia psichiatrica, habitus androide).
In particolare, la risultava soggetto la cui candidabilità all'intervento Parte_1
eseguito, in via preliminare, andava subordinata all'esecuzione di una consulenza psichiatrica, considerato che la stessa era affetta da disturbo bipolare, in cura con ansiolitici ed antidepressivi, era tabagista ed aveva presentato una condizione di etilismo cronico.
E' nota, infatti, in chi pratica interventi di chirurgia plastica-estetica, la scarsa
pagina 3 di 13 compliance, presentata dai soggetti affetti da patologie psichiatriche, nei confronti degli interventi chirurgici, del loro decorso, oltre che del loro risultato.
Devono inoltre elevarsi censure alla condotta del , per: CP_4
➔ Avere scelto di eseguire un intervento che, in un soggetto sovrappeso e, quindi, con accumulo di grasso viscerale, avrebbe potuto avere scarsissime possibilità di successo
➔ Avere eseguito un intervento senza adeguata programmazione e preparazione: manca in atti qualsivoglia elemento documentale che possa far risalire ad una corretta programmazione dell'intervento, oltre che alle dimensioni del lembo asportato.
➔ Avere eseguito una plicatio dei muscoli retti e obliqui sotto notevole tensione con conseguente aumento della pressione endoaddominale, riverberatasi sugli organi toracici con insorgenza di conseguente grave insufficienza respiratoria
➔ Avere mancato di monitorare la diuresi ed il bilancio idrico, determinando una imbibizione iatrogena dei tessuti che ha gravato sulle possibilità di 'tenuta' della sutura addominale, aggravando altresì la pressione endoaddominale e facendo divenire concreto il rischio di una insufficienza respiratoria.
➔ Avere scelto di effettuare suture combinate, verticale e orizzontale, che trovano indicazioni estremamente limitate a gruppi di pazienti altamente selezionati poiché, in tali condizioni, i parametri estetici non vengono soddisfatti (ottenimento di una sutura facilmente nascondibile dagli indumenti).
➔ Avere verosimilmente effettuato una asportazione di una losanga dermo- adiposa eccessiva, frutto di una inefficace ed inefficiente programmazione pagina 4 di 13 preoperatoria, che non ha consentito di ottenere tessuti sufficientemente lassi, in modo da consentire la sutura con minima tensione sui bordi ed una ridotta tensione della parete addominale (Shaham A. A. 2007)
➔ Non avere posto attenzione al bilancio idrico, con conseguente eccessiva imbibizione dei tessuti ed aumento di tensione sulle suture”.
Alla stregua di quanto sovra accertato i CTU hanno in conseguenza concluso che la era un soggetto che non andava operato. Infatti, difficilmente, Parte_1
in presenza di uno stato psichico alterato, avrebbe potuto ottenersi un corretto adattamento della stessa alle cure che sarebbero state eseguite, oltre che una sua soddisfazione in relazione al risultato ottenuto. L'indicazione all'intervento, quindi, andava subordinata all'effettuazione di una consulenza psichiatrica, necessaria a valutare le condizioni di effettivo desiderio e 'sostenibilità' di quel peculiare intervento chirurgico, da parte di quel peculiare soggetto.
Da ciò consegue che unico soggetto responsabile in ordine ai fatti di causa è
, per cui la domanda attrice va accolta (nei limiti di cui si dirà in Controparte_3
seguito) solo nei confronti di e va rigettata nei confronti della Controparte_3 [...]
In particolare, la richiesta di condanna esclusiva di Controparte_1 CP_3
avanzata ritualmente dalla detta Casa di Cura rende inidonea la deduzione
[...]
dell'attrice di non voler estendere la propria domanda nei confronti di CP_3
. Infatti, contrariamente a quanto dedotto dall'attrice nella memoria di
[...]
replica, ove il convenuto chiami in causa un terzo indicandolo come l'unico responsabile e legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo per cui il giudice può direttamente emettere una pronuncia di pagina 5 di 13 condanna nei suoi confronti, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta o si opponga (vd. Cass. 28/1/2005 n. 1748).
Ciò detto, spetta all'attrice il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. (Cass. 31/5/2003 n. 8827 e
8828) e alla sofferenza morale ad esso correlata. Al riguardo si osserva che i CTU hanno specificato quanto segue: “Il danno biologico di natura iatrogena, alla luce dei barème di riferimento, può globalmente quantificarsi nella misura del 20%
(venti per cento), tenendo conto anche dell'inevitabile riverbero del danno estetico residuato, sulle condizioni psichiche già compromesse, della SI.ra . Parte_1
Va inoltre riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 15
(quindici), una temporanea parziale al 75% di giorni 15, una temporanea parziale al 50% di giorni 60 (sessanta)”.
Con riferimento ai danni non patrimoniali subìti da parte attrice, si rileva che la liquidazione va effettuata tenuto conto dei principi espressi dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite nella sentenza n. 26972 del 2008. La giurisprudenza di legittimità, a
Sezioni Unite, ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass SS.UU. n. 26972/2008 e, successivamente,Cass., 15 gennaio 2014 n.
687); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad pagina 6 di 13 un'integrale riparazione, valutando congiuntamente tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali "pregiudizi esistenziali" concernenti aspetti relazionali della vita. In questa prospettiva è stato affermato che "Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale". Sez. U, Sentenza n. 26972 del
11/11/2008; analogamente, Cass., 9/12/2010 n. 24864; Cass., 16 maggio 2013 n. n.
11950; Cass., 23 settembre 2013 n. 21716).
Per quanto riguarda la liquidazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni macropermanenti, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dalla nuova
Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno biologico e morale approvata con D.p.R. n. 12/2025.
Difatti, pur avendo il legislatore prescrittone l'applicazione ai soli fatti illeciti pagina 7 di 13 occorsi successivamente all'approvazione della norma, è facoltà del decidente, trattandosi di un dato normativo già in essere, farne utilizzo ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale discendente da sinistri occorsi in precedenza.
Questa tabella, che ha preso il posto delle tabelle milanesi, prevede un criterio di liquidazione a punti del danno biologico attraverso l'utilizzo del moltiplicatore biologico che varia al variare del grado di invalidità permanente e del demoltiplicatore demografico che prevede una liquidazione inversamente proporzionale all'età della vittima.
La reale soluzione di continuità con il preesistente sistema di liquidazione si apprezza però in punto di liquidazione di danno morale in quanto, qualora il giudice ritenga che l'infortunio abbia cagionato una sofferenza morale apprezzabile, potrà aumentare la somma liquidata attraverso l'utilizzo di un coefficiente definito moltiplicatore morale. Questo coefficiente è triplice per ciascun grado di invalidità permanente: può essere minimo, medio o massimo.
Tale variazione però non è indefettibile: sarà il giudice, caso per caso, a valutare se essa debba essere applicata, ed in caso affermativo se debba esser applicata nella misura minima, media o massima.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto illecito (anni
51 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 26897/2014 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti e dell'applicazione della pagina 8 di 13 misura media del coefficiente definito moltiplicatore morale, alla luce della tabella unica nazionale, è possibile liquidare, per la c.d. indennità temporanea totale, le somme di € 4.505,51 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea
(reputandosi equo calcolare un parametro giornaliero di Euro 80,10 per ogni giorno di inabilità totale tenuto conto del presumibile grado di sofferenza psico- fisica in costanza di inabilità temporanea, della tipologia di sinistro e della entità del danno biologico consolidatosi alla stabilizzazione dei postumi) e di €
80.864,00 in moneta attuale per le conseguenze riferibili ai postumi permanenti.
Deve rilevarsi che l'importo complessivo di € 85.369,52, altro non è che il valore monetario previsto dalla recentissima Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno che tiene conto sia del danno biologico/dinamico-relazione che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che, come detto, può ritenersi nella specie presuntivamente provata nella misura media in ragione delle modalità di accadimento del sinistro e dell'entità del grado di invalidità permanente.
Va poi risarcito all'attrice il danno derivante dalla evidente violazione del diritto a prestare un consenso validamente informato alle cure. Tenuto conto di quanto stabilito al riguardo dalle tabelle di Milano 2024, tale danno va liquidato anche in via equitativa in euro 6.000,00 trattandosi di danno all'autodeterminazione di media entità.
Sulla predetta somma complessiva di € 91.369,52, liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
pagina 9 di 13 Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito (12 febbraio 2011), a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 1995 delle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 12 febbraio 2011 fino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
pagina 10 di 13 Va invece rigettata la domanda attrice avente ad oggetto la somma di € 30.000,00
a titolo di danno emergente per eventuali futuri eventuali interventi di revisione finalizzati al miglioramento estetico degli esiti allo stato apprezzabili. In primo luogo, gli stessi CTU hanno posto dubbi alla possibilità che l'attrice possa affrontare tali interventi, dato che hanno evidenziato quanto segue: “In ogni caso
l'esecuzione di interventi di revisione (certamente sono necessari più interventi), è subordinata all'adesione, da parte della sig.ra ad un programma di Parte_1
dimagrimento che la porti ad un valore di BMI compatibile con l'esecuzione di detti interventi ricostruttivi. La candidabilità dell'attrice ad eventuali ulteriori interventi resta sub judice in considerazione delle importanti turbe psichiche che la affliggono”. In secondo luogo, tale importo ove riconosciuto dovrebbe comportare una riduzione del suindicato danno biologico riconosciuto, in quanto gli interventi di revisione determinerebbero il miglioramento delle condizioni della
. Parte_1
Va altresì rigettata in quanto non provata la domanda dell'attrice di risarcimento del lucro cessante (specificato in euro 61.808,00) per essere stata costretta ad abbandonare la propria attività lavorativa a seguito del peggioramento delle condizioni psicologiche post-intervento. Tra l'altro, dalla documentazione in atti si rileva che l'impossibilità dell'attrice di svolgere attività lavorativa è connessa ad altra patologia e non all'intervento per cui è causa (vd. certificato di malattia
[...]
3 Dipartimento Salute Mentale del 18.6.2016, richiamato anche dai CTU, CP_5
in cui è evidenziato che “Alla RMN dell'encefalo del 2015, sono stati evidenziati focolai aspecifici di sofferenza cerebrale a livello temporale, frontale e del tronco
pagina 11 di 13 dell'encefalo. Per la suddetta patologia la paz. oltre ad essere inabile a qualsiasi attività lavorativa, necessita di continua assistenza, essendo marcatamente ridotta
l'autonomia personale”). Si precisa anche che non è stata fornita prova di dove l'attrice lavorasse, di quale fosse il suo reddito e se dal 20141 abbia ripreso o meno a lavorare, aggiungendosi che la stessa ha ammesso di aver lavorato sino al 2018, anno del pre-pensionamento.
In definitiva, va condannato al pagamento in favore di parte Controparte_3
attrice della somma complessiva di € 91.369,52, oltre agli interessi per come sovra specificato.
L'accoglimento della domanda attrice solo nei confronti di Controparte_3
esonera dall'esaminare la domanda di garanzia proposta dalla casa di cura convenuta nei confronti dell'assicurazione chiamata in causa.
In virtù del principio della soccombenza, va condannato al Controparte_3
pagamento in favore delle altre tre parti delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Catania, LV BE, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 15676/19 R.G.:
1) rigetta la domanda attrice nei confronti della Controparte_1
condanna al pagamento in favore di parte attrice della somma di Controparte_3
euro 91.369,52, oltre agli interessi per come specificato in motivazione;
pagina 12 di 13 2) condanna al pagamento in favore di parte attrice delle spese Controparte_3
processuali che liquida in euro 320,00 per spese vive ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for., disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori di parte attrice;
condanna al pagamento Controparte_3
in favore della delle spese processuali che liquida in Controparte_1
euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; condanna al pagamento Controparte_3
in favore della delle Controparte_2
spese processuali che liquida in euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, al rimborso forfetario ex L. prof. for.; pone a carico di le spese di c.t.u., come già liquidate in atti. Controparte_3
Catania, 9 novembre 2025
IL GIUDICE
LV BE
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