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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 28/01/2026, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 545/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230066472 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/02/2024 (tempestivamente notificato alla controparte), veniva impugnata dalla ricorrente l'ingiunzione di pagamento n. 5080063230066472, emessa da Comune di Reggio Calabria emessa ai sensi del RD 639/1910 e Legge 160/2019, e notificata in data 18.11.2023 tramite Raccomandata A/R n.
695426733151 e avente ad oggetto l'omesso versamento della somma di € 194,15 a titolo di TARSU per l'anno 2012 ( riferita all'avviso di pagamento TARSU ordinario n. 240212 del 27.07.2017, asseritamente notificato in data 14.09.2017).
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notifica dell'avviso di pagamento presupposto ed il decorso del termine decadenziale e prescrizionale quinquennale, assumendo che dal 2012 sino ad oggi non vi era stato alcune evento interruttivo della prescrizione e che, in ogni caso, anche assumendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto nel settembre 2017, a partire dal 14.09.2017 e fino al 18.11.2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta) non era intervenuto alcun atto utile ad interrompere il nuovo termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, respingendo le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 7 gennaio 2025, la ricorrente depositava delle memorie illustrative.
All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa venitva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sulla mancata notifica dell'atto presupposto preme evidenziare che l'ingiunzione trae origine dall'avviso di accertamento n. 240212, inviato preso la residenza della signora Ricorrente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1 e notificato il 14/09/2017 per compiuta giacenza (cfr. docuentazione in atta da cui si evince che l'agente postale ha inviato la comunicazione di avvenuto deposito, annotando il numero della raccomandata sulla cartolina A.G. ).
Nondimeno dalla data di notifica dell'avviso presupposto alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento risulta ampiamente decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione del credito tributario.
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che la Tassa rifiuti rientra tra le prestazioni che debbano pagarsi periodicamente: “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n.
4283). La decorrenza del termine prescrizionale quinquennale è stata individuata nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello relativo all'imposta da pagare. Ciò significa che per la tassa in esame, relativa all'anno
2012, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2014 e si è consumato il 1° gennaio
2019. Nel caso di specie la notifica dell'avviso pressupposto è avvenuta il 14/09/2017 e a partire da detta data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. Nondimeno appare fondata l'eccezione di prescrizione per quanto riguarda il periodo successivo alla notifica dell'avviso di pagamento.
Secondo i termini ordinari l'intimazione oggetto del presente ricorso avrebbe dovuto essere notificata il 14 settembre 2022(entro i cinque anni dalla notifica dell'avviso presupposto).
Tuttavia la notifica dell'intimazione, avvenuta il 18 novembre 2023 è intempestiva, nè può applicarsi al caso di specie la normativa COVID prevista dall'articolo 68 del dl 18/2020 ( ove si stabilisce al primo comma che
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie - sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; mentre al secondo comma si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3 sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Come noto, l'art. 68 è rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” fa riferimento testualmente alle entrate tributarie e non tributarie, i cui termini dei versamenti sono "in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, mentre nel caso di specie si tratta di crediti gestiti in proprio dall'ente territoriale e scaduti ben prima della data dell'8 marzo 2020, proprio in quanto riferibili all'annualità 2012.
Diversamente, può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 67 comma 1 e 4; la rubrica indica espressamente “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” e recita al comma 1 “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” che al comma 4 stabilisce che - ”Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ”.
Ed invero il legislatore, nel disciplinare l'attività degli impositori, ha limitato la sospensione ad 85 giorni ed ha espressamente escluso l'applicabilità del comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione opposta, nel novembre 2023, anche detto termine risultava ampiamente decorso.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro
1073,00 euro, con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2024 depositato il 27/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 5080063230066472 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27/02/2024 (tempestivamente notificato alla controparte), veniva impugnata dalla ricorrente l'ingiunzione di pagamento n. 5080063230066472, emessa da Comune di Reggio Calabria emessa ai sensi del RD 639/1910 e Legge 160/2019, e notificata in data 18.11.2023 tramite Raccomandata A/R n.
695426733151 e avente ad oggetto l'omesso versamento della somma di € 194,15 a titolo di TARSU per l'anno 2012 ( riferita all'avviso di pagamento TARSU ordinario n. 240212 del 27.07.2017, asseritamente notificato in data 14.09.2017).
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per difetto di motivazione e per omessa notifica dell'avviso di pagamento presupposto ed il decorso del termine decadenziale e prescrizionale quinquennale, assumendo che dal 2012 sino ad oggi non vi era stato alcune evento interruttivo della prescrizione e che, in ogni caso, anche assumendo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento presupposto nel settembre 2017, a partire dal 14.09.2017 e fino al 18.11.2023 (data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta) non era intervenuto alcun atto utile ad interrompere il nuovo termine di prescrizione.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria, respingendo le censure avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 7 gennaio 2025, la ricorrente depositava delle memorie illustrative.
All'udienza del 31 gennaio 2025, la causa venitva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sulla mancata notifica dell'atto presupposto preme evidenziare che l'ingiunzione trae origine dall'avviso di accertamento n. 240212, inviato preso la residenza della signora Ricorrente_1, sita a Reggio Calabria Indirizzo_1 e notificato il 14/09/2017 per compiuta giacenza (cfr. docuentazione in atta da cui si evince che l'agente postale ha inviato la comunicazione di avvenuto deposito, annotando il numero della raccomandata sulla cartolina A.G. ).
Nondimeno dalla data di notifica dell'avviso presupposto alla data di notifica dell'ingiunzione di pagamento risulta ampiamente decorso il nuovo termine quinquennale di prescrizione del credito tributario.
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato che la Tassa rifiuti rientra tra le prestazioni che debbano pagarsi periodicamente: “i tributi locali di cui è causa (tasse per lo smaltimento rifiuti, per l'occupazione di suolo pubblico, per concessione di passo carrabile, contributi di bonifica) sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una “causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso;
pertanto al relativo credito si applica la prescrizione breve quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c.” (Cassazione civile, sez. trib., 23/02/2010, n.
4283). La decorrenza del termine prescrizionale quinquennale è stata individuata nel 1° gennaio dell'anno successivo a quello relativo all'imposta da pagare. Ciò significa che per la tassa in esame, relativa all'anno
2012, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2014 e si è consumato il 1° gennaio
2019. Nel caso di specie la notifica dell'avviso pressupposto è avvenuta il 14/09/2017 e a partire da detta data è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale. Nondimeno appare fondata l'eccezione di prescrizione per quanto riguarda il periodo successivo alla notifica dell'avviso di pagamento.
Secondo i termini ordinari l'intimazione oggetto del presente ricorso avrebbe dovuto essere notificata il 14 settembre 2022(entro i cinque anni dalla notifica dell'avviso presupposto).
Tuttavia la notifica dell'intimazione, avvenuta il 18 novembre 2023 è intempestiva, nè può applicarsi al caso di specie la normativa COVID prevista dall'articolo 68 del dl 18/2020 ( ove si stabilisce al primo comma che
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie - sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159; mentre al secondo comma si prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3 sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).
Come noto, l'art. 68 è rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione” fa riferimento testualmente alle entrate tributarie e non tributarie, i cui termini dei versamenti sono "in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”, mentre nel caso di specie si tratta di crediti gestiti in proprio dall'ente territoriale e scaduti ben prima della data dell'8 marzo 2020, proprio in quanto riferibili all'annualità 2012.
Diversamente, può trovare applicazione, nel caso di specie, il disposto di cui all'art. 67 comma 1 e 4; la rubrica indica espressamente “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori” e recita al comma 1 “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori” che al comma 4 stabilisce che - ”Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 ”.
Ed invero il legislatore, nel disciplinare l'attività degli impositori, ha limitato la sospensione ad 85 giorni ed ha espressamente escluso l'applicabilità del comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. 159/2015.
Pertanto alla data di notifica dell'intimazione opposta, nel novembre 2023, anche detto termine risultava ampiamente decorso.
Restano assorbite le ulteriori eccezioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessive euro
1073,00 euro, con distrazione se richiesta.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025 Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci