Sentenza 11 agosto 1999
Massime • 1
Poiché il risarcimento del danno spettante per la tardiva attuazione della Direttiva comunitaria del 20 ottobre 1980 n. 987 (sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza dei datori di lavoro) deve essere commisurato ai crediti di lavoro non pagati dal datore di lavoro e poiché gli interessi e la rivalutazione monetaria non costituiscono l'iniziale obbligazione di quest'ultimo, bensì il danno derivante dal relativo ritardato pagamento, non possono essere detratte, dal dovuto, le somme che la curatela fallimentare abbia già erogata a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi sul credito iniziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/08/1999, n. 8607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8607 |
| Data del deposito : | 11 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati UI CANTARINI, TR COLLINA, IN SARTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TI AN, TO M MA, BO RU, OR DA, AL RT, TE ND, LL NA, LL MA, TA M. RU, RT AR, UN UL, ALLE CARBONARE SA, DE LA RT, EL FA LV, AC OR, AC RI, IP DE, FR IR, LV CE, AT AN, TA EP, ET AR, LI PA, AT ES, EN ON, AC IC, AE RN, EL GI, PA LT,, AU SE, IG AO, IG IC, RI, NZ, ON NA, ON AS, OL, LE, OL AR, OL SU, RO NA MA, LO DA, TA KA NA, HI OR, SC M. ON, SC AN, AR MA, VA HI, ES OR, CC M. RI, OL IS, AN ZO, PO AN, AL BI, TI OR, TA RI, TAPELLE YA, TOLDO IS, OR IO, PR LT, EL TO AN, DE AR OR, TO NS ER, RE UC, AR DR, AR MA, EL NI, EL IO, OT NF, OT LO TR, OT NO, RR NO, ZO AN, LI ROTO, LI AS, NI EP, EL AS, UR RU, OR LO, ZZ NI, OZ ALESND, LI PIEREP, SS AR, SS ROTO, LA LO, LA RZ, NE GIAMTR, LD OR, SOSLA NF, TR OS, CC IO, NI IA, US LO, TO ES, IN MARGHERI, IN TI, OR NA MA, AZ DA, RO RE, AZ ON, AZ NA, AZ MA NG, RD CA, LA ZI, CO RZ, TA NA CI, TA NA MA, TA ES, TA EN, OL AN, ALLA TA RI, ALLA TA RN, GI LV, AR ON, GHIRARELLO UI, AT LL, AT AR, DO IS, DO NA, TO IS, DE RT, ET IA, AS MA ON, EL NA, LG EP, IZ RE, ON NALISA, AR NN, ST GI, ST MA CI, AN ROTO, DI, AB MA GR, ER ON, LA AL, OL PA, OM DA, OR NA, TO IO, TO NA, PR IN, ER CA, ER UINA, RV NN, TABER ON, AL IN NA MA, AL OT ON, AL OT DA, AL OT MA SA, AL OT RI, ALL'OS MA EMA, ALLA RI EMA, DE ON UI, DE IZ AO, DE SS NA, DE SS RM, DE SS DA, DE SS LE, DE SS LA ('58), DE SS LA ('63), DE SS ORIANA, DE SS ROSNA, DE SS LV, DE SS ON ('66), DE SS ON ('69), RE LA, RE LL, RE AS, RE TT, IO IA, AR LI, GE IS, OT MA, LNARO SALBA, AT NA, LO RT, CA TA, AN NC SA, AN DE, NI LA, NI AO, MA RI, TI DA, ME CI, OL SA, OLN LA, SQ PI, PE LI, LA RA TI, ROELLA AO, ROELLA SE, OR VA, OR VALENNA, TT ND, OL IA, OL NN, OL IS, OL PA, TO RI, GG ON, TI RI, US LE;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 06173/96 proposto da:
NI IA, US LE, US LO, TO ES, IN TI, AZ DA, HI RE, AZ ON, AZ NA, AZ MA NG, RD CA, LA ZI, TA NA CI, TA NA MA, TA EN, ALLA TA RI, ALLA TA RN, AR ON, GHIRARELLO UI, AT LL, AT RI, DO IS, TO, IS, TO NA O DO, DE RT, AS MA ON, PE NA, LG EP, IZ RE, ON NALISA, AR NN, ST GI, ST MA CI, NE ROTO O AN, XA DI, AB MA GR, ER ON, LA AL, ET IA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALDO CAMPESAN, ALTO AL RO, CLAUDIO DI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INPS e AMINISTRAZIONE ELLO STATO ITALIANO - REPUBBLICA ITALIANA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 06174/96 proposto da:
TI AN, TO M MA, BO RU, OR DA, AL RT, TE ND, LL MA, TA M RU, RT AR, UN UL, ALLE CARBONARE SA, DE LA RT, EL FA LV, AC OR, AC RI, IP ID, FR IR, LV CE, AT AN, TA EP, ET AR, LI PA, AT ES, EN ON, AC IC, AE RN, EL GI, PA LT, AU SE, IG AO, IG IC, RI NZ, ON NA, ON AS, OL LE, OL AR, OL SU, RO NA MA, LO DA, TA KA NA, HI OR, SCI MA ON, SC AN, AR MA, VA HI, ES OR, CC M RI, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALDO CAMPESAN, ALTO AL RO, CLAUDIO DI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
INPS e AMMINISTRAZIONE ELLO STATO ITALIANO - REPUBBLICA ITALIANA;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^ 06175/96 proposto da:
IN MARGHERI, OR NA MA, CO RZ, TA ES, OL AN, GI LV, ON NALISA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALDO CAMPESAN, ALTO AL RO, CLAUDIO DI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INPS e AMINISTAZIONE ELLO STATO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA;
- intimati -
e sul 5^ ricorso n^ 06176/96 proposto da:
AN ZO, AL BI, TI OR, TA RI, OR IO, PR LT, AL TO AN, DE AR OR, DE AT ON ER, RE UC, AR DR, EL NI, EL IO, OT NF, OT NO, RR NO, ZO AN, LI ROTO, LI AS, NI EP, EL AS, UR RU, OZ ALESND, LI PIEREP, SS AR, LA LO, LA RZ, NE GIAMTR, LD OR, TR OS, CC IO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALDO CAMPESAN, ALTO AL RO, CLAUDIO DI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INPS e AMMINISTRAZIONE ELLO STATO ITALIANO - REPUBBLICA ITALIANA;
- intimati -
e sul 6^ ricorso n^ 06397/96 proposto da:
OL PA, OM DA, OR NA, TO IO, TO NA, PR IN, ER CA, ER UINA, RV NN, TABEBER ON O TABER, AL IN NA MA, AL OT ON, AL OT DA, AL OT MA SA, AL OT RI, ALL'OS MA EMA, ALLA RI EMA, DE ON UI, DE IZ AO, DE SS NA, DE SS RM, DE SS DA, DE SS LE, DE SS LA, DE SS LA NATA 1963, DE SS ORIANA, DE SS ROSNA, DE SS LV, DE SS ON, DE SS ON NATA 1968, RE LA, RE LL, RE AS, RE TT, IO IA, AR UE, GE IS, OT MA, NA SALBA, AT NA, LO RT, CA TA, AN NC SA, AN DE, NI LA, NI AO, MA RI, TI DA, ME CI, OL SA, OLN LA, SQ PI, TI LI, LA RA TI, ROELLA AO, ROELLA SE, OR VA, OR VALENNA, TT ND, OL IA, OL NN, OL IS, OL PA, OR RI, GG ON, OT RI, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati ALDO CAMPESAN, ALTO AL RO, CLAUDIO DI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
INPS e AMMINISTRAZIONE ELLO STATO ITALIANO - REPUBBLICA ITALIANA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 67/95 del Tribunale di VICENZA, depositata il 15/01/96 R.G.N.37/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/99 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore: Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi. Svolgimento del processo
Con sentenza del 14 febbraio 1995 il Pretore di Vicenza in funzione di giudice del Lavoro condannò l'ISTITUTO NAZIONALE ELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) a pagare a favore dei 99 lavoratori ricorrenti le somme di denaro previste dall'art. 2 settimo comma del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80, oltre agli interessi ed alla rivalutazione dalla data del fallimento del datore di lavoro, per l'inadempimento dell'obbligo di dare esecuzione alla Direttiva CEE n. 987 del 1980 a tutela dei lavoratori subordinati. Avverso questa sentenza propose appello l'INPS ed incidentali impugnazioni i lavoratori e la REPUBBLICA ITALIANA. E con sentenza del 15 gennaio 1996 il Tribunale di Vicenza respinse l'appello dell'INPS e l'appello incidentale dei lavoratori e dichiarò improponibile l'appello incidentale della REPUBBLICA ITALIANA. A questa decisione (per l'aspetto che residua in sede di legittimità) il Tribunale giunge affermando che
1. nella determinazione della somma relativa alle retribuzione inerenti al tre mesi precedenti l'inizio della procedura concorsuale il Pretore aveva legittimamente "scorporato" dalla somma percepita quanto dovuto per interessi e rivalutazione;
2. poiché il diritto in controversia, costituito dal danno causato dalla mancata attuazione della direttiva CEE, aveva natura risarcitoria, gli interessi decorrevano dal 120^ giorno successivo alla domanda;
3. a differenza di quanto sostenuto dai ricorrenti, il pagamento non è cumulabile con le retribuzioni inerenti al tre mesi precedenti l'inizio della procedura, e la legge intende assicurare al lavoratori nel periodo successivo alla perdita del posto di lavoro una somma eguale per tutti come limite massimo di garanzia;
da questa somma deve essere pertanto effettuata la detrazione.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre l'INPS percorrendo le linee di tre motivi. Attraverso 5 distinti atti i lavoratori resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione dell'art. 2 settimo comma del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 nonché vizio di motivazione,
l'INPS premette che per l'indicata norma l'azione deve promossa entro un anno dall'ingresso, della normativa;
rilevando poi che il 3 febbraio 1993 i lavoratori ricorrenti (dopo aver inizialmente agito nel confronti dello REPUBBLICA ITALLANA, e chiesto ed ottenuto nel corso del giudizio di essere autorizzati a chiamare in causa l'INPS) avevano all'INPS notificato solo la copia del ricorso introduttivo proposto nei confronti dello REPUBBLICA ITALIANA e del verbale d'udienza ("senza spiegare alcuna domanda nel confronti dell'ISTITUTO stesso") e che specifica domanda avevano formulato solo all'udienza del 31 maggio 1993 e pertanto oltre il termine di decadenza normativamente previsto, deduce l'inammissibilità della domanda. Il motivo è infondato. Come lo stesso ricorrente sostiene, il procuratore dei lavoratori all'udienza pretorile del 13 gennaio 1993 aveva fatto presente che "secondo l'opinione dominante sarebbe il Fondo di garanzia a dover rispondere della pretesa dei lavoratori", ed aveva chiesto di essere autorizzato, per connessione e garanzia, a chiamare in causa l'INPS; ed il 3 febbraio 1993 i lavoratori avevano notificato all'INPS copia del ricorso introduttivo proposto nei confronti della REPUBBLICA ITALIANA, e del verbale d'udienza. Ogni atto deve essere interpretato nel significato che emerge dal suo complesso attraverso l'interazione delle singole manifestazioni (art. 1363 cod. civ.), ed il principio è applicabile anche ove le manifestazioni costituiscano atti autonomi (come complesso di negozi), funzionalmente connessi ad un fine unitario da cui è deducibile (anche per relationem) l'intenzione della parte (arg. ex artt. 1362 primo comma e 1363 cod. civ.). In assenza d'una specifica disciplina, le norme sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e segg. cod. civ.) sono applicabili anche al l'interpretazione degli atti amministrativi (Cons. Stato 5 luglio 1989 n. 447, Cass. 17 aprile 1972 n. 1203), ed attraverso l'analogia sono applicabili anche agli atti processuali, con i limiti derivanti dalla loro tipicità. In questo quadro, la richiesta di chiamata in causa del terzo e la notifica al terzo del ricorso introduttivo (proposto nei confronti del convenuto) e del verbale d'udienza (ove l'attore, al fine di motivare la richiesta di autorizzazione alla chiamata, abbia affermato la responsabilità del terzo ed esposto il relativo fondamento) costituiscono nel loro complesso elementi idonei a dedurre la volontà di agire nel confronti del terzo.
Ciò, nel caso in esame, ove la ragione della chiamata in causa (la responsabilità del Fondo di garanzia), esposta nella relativa richiesta di autorizzazione, si estende alla tempestiva notificazione effettuata nei confronti dell'INPS, e diventa fondamento ed espressione della volontà di agire.
2. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione dell'art. 2 secondo e settimo comma del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 nonché vizio di motivazione, l'INPS sostiene che poiché il diritto in controversia non trae origine da atto illecito (e per la natura non risarcitoria della domanda è inapplicabile Part. 429 cod. proc. civ.) e poiché la stessa legge delinea specificamente (art. 2 quinto comma) ed in un complessivo sistema la decorrenza degli interessi, questi sono dovuti dalla domanda giudiziale.
Il motivo è infondato. Giova rilevare che da un'angolazione meramente letterale appare significativa la formulazione dell'art. 2 quinto comma dell'indicato decreto legislativo ("il diritto alla prestazione si prescrive in un anno;
gli interessi e la rivalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda") in relazione all'art. 2 settimo comma. Questa disposizione, disciplinando il credito per le procedure previste dall'art. 1 primo comma, da un canto richiama espressamente ed esclusivamente i commi primo secondo e quarto (non il quinto); e d'altro canto disciplina il tempo della prescrizione (che per i paralleli crediti di cui all'art. 1 primo comma sono disciplinati dal comma quinto): non la decorrenza di interessi e rivalutazione. Questa analitica disciplina e la complementare omissione del richiamo (dell'art. 2 quinto comma:
decorrenza di interessi e rivalutazione dalla domanda) consentono di dedurre che per il diritto previsto dall'art. 2 settimo comma dell'indicato decreto legislativo (ed è questo il diritto in controversia) la decorrenza (di interessi e rivalutazione) quivi prevista sia inapplicabile, e restano conseguentemente applicabili le generali disposizioni che disciplinano la materia. Ed in questo quadro, poiché la pretesa azionata dal lavoratori ex art. 2 comma settimo dell'indicato decreto legislativo ha la struttura del credito di lavoro con funzione risarcitoria, e poiché la relativa domanda introduce una controversia di lavoro ex art. 409 cod. proc. civ., ai fini degli interessi e della rivalutazione è
applicabile l'art. 429 cod. proc. civ. (per questa applicabilità, ex plurimis, Cass. 18 gennaio 1997 n. 511); e con questa disposizione non appare in contrasto la decisione pretorile confermata dall'impugnata sentenza, che ha disposto la decorrenza di interessi e rivalutazione "a far tempo dalla data di fallimento delle rispettive società".
3. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. omessa motivazione, l'INPS rileva che in sede di merito "aveva denunciato che gli acconti versati dalla curatela erano stati, per quanto di ragione (interessi e rivalutazione), esclusi dal calcolo delle somme da dedurre al fini della determinazione del residuo credito dei ricorrenti;
ed in ordine a questo aspetto il Tribunale aveva omesso di eseguire l'accertamento richiesto e di indicare le ragioni che lo avevano indotto a disattendere la richiesta.
Anche questo motivo è infondato. Ed invero, l'impugnata decisione dà analitica adeguata motivazione del lamentato "scorporo" (sentenza, pp. 17, 18, 19). In particolare, poiché il diritto in controversia ha per oggetto i crediti di lavoro non pagati dal datore (art. 1 primo comma in relazione all'art. 2 primo comma dell'indicato decreto legislativo) e poiché gli interessi e la rivalutazione delle iniziali somme non costituiscono l'iniziale obbligazione datorile bensì il danno derivante dal relativo ritardato pagamento (danno che non poteva essere portato in detrazione dalle residue somme dovute dal datore, e per questi dall'INPS), nell'accertare l'entità del diritto residuo al pagamento effettuato dalla curatela era necessario escludere da questo pagamento quanto versato a titolo di rivalutazione ed interessi sul crediti maturati.
4. Con il ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 2 commi quarto e settimo del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 80 e della Direttiva CEE n. 80/287 nonché vizio di motivazione, i lavoratori sostengono che
1. per l'art. 2 comma quarto sono detraibili solo le somme "corrisposte" nello specifico arco dei tre mesi (indicati dall'art. 12 primo comma): è pertanto necessario che le somme da detrarre siano legate alla retribuzione (riferibile a questo arco di tempo) non solo con connessione causale bensì con connessione cronologica (siano state materialmente pagate in questo arco di tempo);
2. le somme effettivamente corrisposte nei tre mesi precedenti gli eventi delineati dall'art. 2 comma primo devono essere detratte dal credito, e non dal massimale (previsto dall'art. 2 secondo comma).
Anche il ricorso incidentale è infondato. In ordine al primo aspetto della censura, la pur ambigua lettera dell'art. 2 quarto comma lettera "b" dell'indicato decreto legislativo ("somme corrisposte nell'arco dei tre mesi") deve essere coordinata con l'eguale lettera di cui è formale risonanza ("crediti non corrisposti", art. 1 primo comma) e con la lettera dell'art. 2 primo comma, quivi espressamente richiamata ("crediti di lavoro inerenti" il particolare periodo di lavoro): nel quadro di questo coordinamento (ove il termine normativo esprime una mera connessione causale), ogni pagamento che abbia per oggetto il credito garantito, anche ove intervenuto in un tempo posteriore, ne riduce l'ammontare (per questa ragione è simmetricamente da escludere che l'indicato quarto comma lettera "b" esprima una mera connessione cronologica con le somme da detrarre ed intenda in tal modo estendere la detrazione ad ogni somma, anche ove abbia causa in pregressi crediti retributivi). In ordine al secondo aspetto del ricorso incidentale, l'interpretazione dei giudici di merito, fondata sulla finalità legislativa (assicurare al lavoratori in disoccupazione una sicurezza economica di eguale misura) è coerente con la formale logica della normativa. Ed invero, la garanzia del credito dei lavoratori è descritta dall'art. 2 primo comma (che ne indica la generale struttura: "il pagamento effettuato dal Fondo") e secondo comma (che, parte integrante di questa struttura, ne delinea l'astratta precostituita entità: "non può essere superiore"). Esterno a questa struttura si colloca il divieto ("non è cumulabile") delineato dall'art. 2 quarto comma (e la stessa collocazione topografica esprime la connessione logica fra le disposizioni del primo, del secondo e del quarto comma). E questa non cumulabilità, quale limite esterno della garanzia, diventa necessità di sottrarre dall'entità della garanzia i pagamenti non cumulabili (e fra questi le "somme corrisposte").
I ricorsi devono essere respinti, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 1999