CASS
Sentenza 22 giugno 2021
Sentenza 22 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2021, n. 24416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24416 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BI NI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del Procuratore generale Penale Sent. Sez. 4 Num. 24416 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 06/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 marzo 2020 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì con cui CO NI è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis C.d.S., per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica- con tasso alcolemico accertato mediante etilometro, pari a gr/l. 2,32 alla prima misurazione ed a gr/l. 2,23 alla seconda prova- provocando un sinistro stradale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando tre distinti motivi. 3. Con il primo si duole della violazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. e del vizio di motivazione. Osserva che l'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale è stata applicata in forza di una ricostruzione del fatto difforme a quanto riferito dall'imputato, nonostante la sussistenza di prove a discarico, neppure considerate dai giudici del merito. CO NI, infatti, aveva riferito di essere stato tamponato da un camioncino e di essere per questa ragione fuoriuscito dalla sede stradale. La versione resa dal medesimo non solo trovava conferma nella scheda infermieristica acquisita in giudizio, ma anche nella testimonianza del figlio dell'imputato, il quale ha dichiarato che il padre, nell'immediatezza dei fatti gli aveva raccontato di essere stato urtato posteriormente da un altro veicolo. Cionondimeno, senza tenere in considerazioni siffatti elementi la sentenza impugnata si è limitata a constatare che l'interessato non aveva fatto alcuna dichiarazione in questo senso agli agenti di polizia, intervenuti sul luogo, che mancavano evidenti segni di tamponamento e che i danni riportati dall'autovettura condotta da NI erano sulla parte anteriore del veicolo. Ricorda che ai sensi degli artt. 62 e 195, comma 4 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza e che, dunque, anche se NI avesse riferito del tamponamento, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto comunque essere utilizzate. Rileva che l'assenza di segni di tamponamento da tergo non assume alcun valore probatorio, ben potendo l'urto essere stato lieve, mentre a siffatta circostanza si contrappongono la scheda infermieristica e la prova dichiarativa. 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S., per avere la sentenza omesso di accertare se il sinistro fosse correlato allo stato di ebbrezza o fosse dovuto ad altre cause. Sostiene che, in ogni caso, il semplice coinvolgimento in un sinistro stradale non prova la responsabilità nella sua causazione, e che la lettera della legge, laddove utilizza il verbo 'provocare', impone la verifica del nesso causale fra lo stato di ebbrezza ed il sinistro. 2 5. Con l'ultimo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte ritenuto impediente il giudizio di prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., in ragione della 'gravità del fatto', nonostante il reato fosse già di per sé aggravato. Assume che nella comparazione delle circostanze è stata omessa la considerazione del buon comportamento processuale dell'interessato, che ha consentito all'acquisizione delle relazioni, così agevolando l'istruttoria, così come l'oggettiva assenza di pericolo derivante dal sinistro, posto che nessuno è stato coinvolto, al di fuori dell'imputato e che l'auto è uscita di strada in una zona di collina, non trafficata. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile. 3. Si tratta, invero, di una censura cui non può darsi ingresso e ciò perché la pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, qui denunciate, non hanno la caratteristica della percettibilità ictu °culi, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. «travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. Deve, dunque, escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789). 0, ancora, di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 4, sentenza n. 3 27429 del 4 luglio 2006, Riv234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). 4. Il secondo motivo è infondato. 5. Ora, va premesso che in ordine alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, C.d.S., esiste presso questa Corte un contrasto interpretativo. Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza "è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 - dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 27061201 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 - dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 25620901), mentre, per altre, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il conducente di un'auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'autostrada). (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 - dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 27155701; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 - dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 26441901). Nel definire la nozione normativa di incidente stradale si è fatto riferimento, in primo luogo, al significato letterale del termine, secondo cui è tale 'qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività', sottolineando che una simile definizione coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada, come risulta dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) per il caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, al di là di ogni danno a cose o persone. Ma 'anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall'incidente stesso' (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 - dep. 06/12/2012, Marziano). Su questa base, ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è stato ritenuto che "nella nozione di incidente stradale siano da riconnprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a 4 determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 25373401). Cosi ricostruita la nozione deve condividersi il giudizio della Corte di appello sulla configurabilità dell'incidente, ai sensi del comma 2 bis, anche nell'ipotesi di mera uscita di strada, senza coinvolgimento di altri mezzi o persone. Per ricondurre dell'evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto. 6. Su questo punto, la Corte introduce una motivazione sintetica, ma esaustiva, poiché chiarito che il NI finì fuori strada in assenza di cause esterne e diverse, che giustificassero il sinistro, che, pertanto, può ricondursi unicamente allo stato di alterazione alcolica del ricorrente, peraltro assai rilevante. 7. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che "In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 17494 del 18/12/2019, dep. 09/06/2020, Rv. 279181). Si tratta di una valutazione che emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, giustifica la decisione, non ritenendo che le ragioni che hanno consentito la concessione delle circostanze attenuanti generiche — incensuratezza ed età- possano prevalere sull'oggettiva gravità del fatto dal quale deriva l'applicazione dell'aggravante. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il '6/05/2021 Il Consigliere est. UR AR Il Presidente PA IC /
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
lette le conclusioni del Procuratore generale Penale Sent. Sez. 4 Num. 24416 Anno 2021 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: NARDIN MAURA Data Udienza: 06/05/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 marzo 2020 la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì con cui CO NI è stato ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c), 2 bis C.d.S., per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica- con tasso alcolemico accertato mediante etilometro, pari a gr/l. 2,32 alla prima misurazione ed a gr/l. 2,23 alla seconda prova- provocando un sinistro stradale. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, formulando tre distinti motivi. 3. Con il primo si duole della violazione della legge penale in relazione all'art. 186, comma 2 bis C.d.S. e del vizio di motivazione. Osserva che l'aggravante dell'avere provocato un sinistro stradale è stata applicata in forza di una ricostruzione del fatto difforme a quanto riferito dall'imputato, nonostante la sussistenza di prove a discarico, neppure considerate dai giudici del merito. CO NI, infatti, aveva riferito di essere stato tamponato da un camioncino e di essere per questa ragione fuoriuscito dalla sede stradale. La versione resa dal medesimo non solo trovava conferma nella scheda infermieristica acquisita in giudizio, ma anche nella testimonianza del figlio dell'imputato, il quale ha dichiarato che il padre, nell'immediatezza dei fatti gli aveva raccontato di essere stato urtato posteriormente da un altro veicolo. Cionondimeno, senza tenere in considerazioni siffatti elementi la sentenza impugnata si è limitata a constatare che l'interessato non aveva fatto alcuna dichiarazione in questo senso agli agenti di polizia, intervenuti sul luogo, che mancavano evidenti segni di tamponamento e che i danni riportati dall'autovettura condotta da NI erano sulla parte anteriore del veicolo. Ricorda che ai sensi degli artt. 62 e 195, comma 4 cod. proc. pen. le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza e che, dunque, anche se NI avesse riferito del tamponamento, le sue dichiarazioni non avrebbero potuto comunque essere utilizzate. Rileva che l'assenza di segni di tamponamento da tergo non assume alcun valore probatorio, ben potendo l'urto essere stato lieve, mentre a siffatta circostanza si contrappongono la scheda infermieristica e la prova dichiarativa. 4. Con il secondo motivo fa valere la violazione di legge ed il vizio di motivazione in merito alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis C.d.S., per avere la sentenza omesso di accertare se il sinistro fosse correlato allo stato di ebbrezza o fosse dovuto ad altre cause. Sostiene che, in ogni caso, il semplice coinvolgimento in un sinistro stradale non prova la responsabilità nella sua causazione, e che la lettera della legge, laddove utilizza il verbo 'provocare', impone la verifica del nesso causale fra lo stato di ebbrezza ed il sinistro. 2 5. Con l'ultimo motivo lamenta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, avendo la Corte ritenuto impediente il giudizio di prevalenza della diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen., in ragione della 'gravità del fatto', nonostante il reato fosse già di per sé aggravato. Assume che nella comparazione delle circostanze è stata omessa la considerazione del buon comportamento processuale dell'interessato, che ha consentito all'acquisizione delle relazioni, così agevolando l'istruttoria, così come l'oggettiva assenza di pericolo derivante dal sinistro, posto che nessuno è stato coinvolto, al di fuori dell'imputato e che l'auto è uscita di strada in una zona di collina, non trafficata. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 6. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è inammissibile. 3. Si tratta, invero, di una censura cui non può darsi ingresso e ciò perché la pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, qui denunciate, non hanno la caratteristica della percettibilità ictu °culi, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. «travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. Deve, dunque, escludersi la possibilità, per il giudice di legittimità, di "un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi" (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621; Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789). 0, ancora, di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 4, sentenza n. 3 27429 del 4 luglio 2006, Riv234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). 4. Il secondo motivo è infondato. 5. Ora, va premesso che in ordine alla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2 bis, C.d.S., esiste presso questa Corte un contrasto interpretativo. Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza "è necessario che l'agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 - dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 27061201 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 - dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 25620901), mentre, per altre, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il conducente di un'auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell'autostrada). (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 - dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 27155701; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 - dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 26441901). Nel definire la nozione normativa di incidente stradale si è fatto riferimento, in primo luogo, al significato letterale del termine, secondo cui è tale 'qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività', sottolineando che una simile definizione coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada, come risulta dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) per il caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, al di là di ogni danno a cose o persone. Ma 'anche dal fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell'art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall'incidente stesso' (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 - dep. 06/12/2012, Marziano). Su questa base, ai fini dell'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2-bis, è stato ritenuto che "nella nozione di incidente stradale siano da riconnprendersi, tanto l'urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a 4 determinare danni (Sez. 4, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 25373401). Cosi ricostruita la nozione deve condividersi il giudizio della Corte di appello sulla configurabilità dell'incidente, ai sensi del comma 2 bis, anche nell'ipotesi di mera uscita di strada, senza coinvolgimento di altri mezzi o persone. Per ricondurre dell'evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendo certamente giustificarsi l'inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto. 6. Su questo punto, la Corte introduce una motivazione sintetica, ma esaustiva, poiché chiarito che il NI finì fuori strada in assenza di cause esterne e diverse, che giustificassero il sinistro, che, pertanto, può ricondursi unicamente allo stato di alterazione alcolica del ricorrente, peraltro assai rilevante. 7. L'ultimo motivo è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che "In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto. (Sez. 1 - , Sentenza n. 17494 del 18/12/2019, dep. 09/06/2020, Rv. 279181). Si tratta di una valutazione che emerge con chiarezza dalla sentenza impugnata che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, giustifica la decisione, non ritenendo che le ragioni che hanno consentito la concessione delle circostanze attenuanti generiche — incensuratezza ed età- possano prevalere sull'oggettiva gravità del fatto dal quale deriva l'applicazione dell'aggravante. 8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il '6/05/2021 Il Consigliere est. UR AR Il Presidente PA IC /