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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 07/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA
e rappresentati e difesi, giusta procura allegata Parte_1 Parte_2 all'atto di citazione e giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
7.10.2024, dagli Avv. Lorenzo Arnese e Avv. Giulia Angelozzi, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giulia Angelozzi sito in Teramo, Via Giannina Milli n. 15
Attore
CONTRO in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., , Controparte_1 Controparte_2 rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del
28.04.2022, dagli Avv. Massimo Micaletti e Avv. Gianluigi Malandrino, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv, Massimo Micaletti sito in Teramo, Vico del Nardo n. 12
Convenuto
OGGETTO: Contratto di agenzia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio la società Controparte_1 [...]
(in proprio e quale socio di diritto della società nonché Controparte_1 CP_1 Controparte_2
(in proprio e quale socio di fatto della società affinché l'intestato Tribunale accertasse la CP_1 legittimità del recesso dagli stessi effettuato dalla società a far data dal 12.2014 e, per CP_1
l'effetto, ordinasse alla controparte di procedere all'iscrizione dello scioglimento del rapporto sociale nel Registro delle imprese di Teramo nonché la cessazione dell'utilizzo del cognome e del nome di nei documenti inviati alla clientela della società. Parte_1
Chiedevano, altresì, in conseguenza dell'intervenuto recesso, la condanna delle controparti, in solido, alla liquidazione della quota sociale loro spettante ex art. 2289 co. 1 c.c. nonché la condanna al risarcimento dei danni cagionati a a causa della mancata registrazione del Parte_1 pagina 1 di 2 recesso nel Registro delle Imprese di Teramo.
2. Si costituivano in giudizio la società Controparte_1
e i quali contestavano la ricostruzione fattuale
[...] Controparte_1 Controparte_2 avversa sostenendo l'illegittimità del recesso dagli stessi esercitato.
Chiedevano, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni in conseguenza del comportamento anticoncorrenziale dagli stessi posto in essere, consistente nello sviamento della clientela.
3. La causa perveniva allo scrivente Magistrato in data 25.11.2020.
4. All'esito dell'attività istruttoria, con provvedimento del 16.10.2024 veniva sottoposta alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c., accettata dagli odierni attori ma non dai convenuti.
5. All'udienza del 26.02.2025 le parti rappresentavano l'intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla legittimità del recesso esercitato a e da Parte_1 Parte_2
a far data dal 12.11.2014 chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare tale legittimità con sentenza parziale, rimettendo sul ruolo la causa per gli ulteriori incombenti istruttori.
Alla luce di quanto rappresentato dalle parti deve – pertanto – essere dichiarata la legittimità del recesso esercitato dagli odierni attori a far data dal 12.11.2014 affinché possa procedersi all'iscrizione di tale evento nel Registro delle Imprese.
6. Non essendo, tuttavia, la causa matura per la decisione, con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa sul ruolo.
7. Le spese, conseguentemente, verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
e contro
[...] Parte_2 Controparte_1
e
[...] Controparte_1 CP_2 così dispone:
[...]
1) dichiara la legittimità del recesso esercitato da e da dalla Parte_1 Parte_2 società a far data dal 12.11.2014 ; Controparte_1
2) dispone come da separata ordinanza per il prosieguo del giudizio nel merito;
3) le spese processuali sono rinviate alla sentenza definitiva
Teramo, il 4.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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