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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 586/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1346/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Comune di Forio - Via Genovino, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 308/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23
e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1178 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1108 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7863/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.
1.178 inerente IMU anno 2018 e l'avviso di accertamento n.
1.108 riferito alla TASI del medesimo anno d'imposta, provvedimenti prot. 41650 del
13/10/2023, entrambi notificati il 29.02.2024. Deduceva: 1) illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione;
2) intervenuta decadenza per tardiva notifica dell'atto.
Il Comune di Forio nel costituirsi in giudizio impugnava, contestava e disconosceva quanto assunto nel ricorso e chiedeva il rigetto della domanda formulata appunto perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, in quanto "Dalla documentazione versata in atti si rileva che la pretesa impositiva è affetta da prescrizione".
Presenta appello il Comune di Forio che lamenta l'errata valutazione dei fatti di causa, in relazione alla asserita intervenuta prescrizione, e inesistente valutazione e motivazione su tutti gli altri fatti di causa, avendo del tutto ignorato la applicazione della proroga COVID-19 per la notifica degli atti tributari.
Resiste il contribuente che insiste per la decadenza della pretesa tributaria, per non essere stati gli avvisi impugnati notificati entro il 31.12.2023, evidenziando che l'appellante avrebbe dovuto lamentare il vizio di ultrapetizione, avendo il giudice errato ad esprimersi sulla prescizione e non sulla decadenza;
insiste per il difetto di motivazione.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Come confermato dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati notificati in data 29 febbraio 2024. Con specifico riferimento all'anno d'imposta 2018, oggetto del presente giudizio, il termine ordinario di notifica degli avvisi di accertamento, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, è stato legittimamente rideterminato ex lege al 25 marzo 2024, in virtù della citata proroga per COVID-19. Diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, la Corte ritiene di dover applicare il principio di diritto stabilito dall'Ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione secondo cui la normativa emergenziale di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 deve essere interpretata nel senso che "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212". La sentenza appellata merita quindi di essere riformata sul punto, dovendo ritenersi tempestiva la notifica dell'avviso impugnato, avvenuta in data 29.02.2024, ossia entro i termini prorogati dalla normativa emergenziale COVID-19, e segnatamente ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, lasciando ingresso alla valutazione nel merito delle doglianze formulate avverso l'atto impugnato e delle controdeduzioni di controparte.
Nel merito, del tutto infondate risultano le doglianze relative all'asserito difetto di motivazione degli atti impugnati, atteso che essi recano l'indicazione di tutti gli elementi essenziali ai fini della determinazione della base imponibile e del tributo dovuto, nonché l'esplicita evidenziazione dell'assenza di versamenti da parte del ricorrente. Tali elementi costituiscono un'esposizione più che sufficiente e puntuale delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della pretesa tributaria esercitata. Va, inoltre, rilevato che gli atti opposti rientrano nella categoria degli atti cd. “vincolati”, per i quali, al ricorrere di determinati presupposti di fatto e di diritto, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ex lege alla loro emanazione, con contenuti predeterminati dalla normativa di riferimento. Nel caso di specie, entrambi gli avvisi opposti risultano regolarmente emessi nel pieno rispetto dei criteri normativi vigenti e adeguatamente motivati, sulla base di una pluralità di elementi puntualmente indicati negli stessi, tra cui, in particolare: 1) i riferimenti normativi, regolamentari e deliberativi posti a base della pretesa;
2) i criteri utilizzati per la determinazione del valore imponibile;
3) l'indicazione dell'imposta dovuta;
5) il calcolo delle sanzioni per omesso e/o tardivo versamento;
6) la quantificazione degli interessi maturati, tutti analiticamente esposti mediante apposito prospetto di calcolo allegato, nonché l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento e del dirigente competente. Ne consegue che anche il motivo di impugnazione in esame deve ritenersi manifestamente infondato e, pertanto, meritevole di integrale rigetto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1346/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Comune di Forio - Via Genovino, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 308/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23
e pubblicata il 08/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1178 IMU 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1108 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7863/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento n.
1.178 inerente IMU anno 2018 e l'avviso di accertamento n.
1.108 riferito alla TASI del medesimo anno d'imposta, provvedimenti prot. 41650 del
13/10/2023, entrambi notificati il 29.02.2024. Deduceva: 1) illegittimità degli avvisi per difetto di motivazione;
2) intervenuta decadenza per tardiva notifica dell'atto.
Il Comune di Forio nel costituirsi in giudizio impugnava, contestava e disconosceva quanto assunto nel ricorso e chiedeva il rigetto della domanda formulata appunto perché infondata in fatto e in diritto e non provata.
Il primo giudice accoglieva il ricorso, in quanto "Dalla documentazione versata in atti si rileva che la pretesa impositiva è affetta da prescrizione".
Presenta appello il Comune di Forio che lamenta l'errata valutazione dei fatti di causa, in relazione alla asserita intervenuta prescrizione, e inesistente valutazione e motivazione su tutti gli altri fatti di causa, avendo del tutto ignorato la applicazione della proroga COVID-19 per la notifica degli atti tributari.
Resiste il contribuente che insiste per la decadenza della pretesa tributaria, per non essere stati gli avvisi impugnati notificati entro il 31.12.2023, evidenziando che l'appellante avrebbe dovuto lamentare il vizio di ultrapetizione, avendo il giudice errato ad esprimersi sulla prescizione e non sulla decadenza;
insiste per il difetto di motivazione.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto.
Come confermato dalla stessa parte ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio, gli avvisi di accertamento impugnati sono stati notificati in data 29 febbraio 2024. Con specifico riferimento all'anno d'imposta 2018, oggetto del presente giudizio, il termine ordinario di notifica degli avvisi di accertamento, originariamente fissato al 31 dicembre 2023, è stato legittimamente rideterminato ex lege al 25 marzo 2024, in virtù della citata proroga per COVID-19. Diversamente da quanto stabilito dai primi giudici, la Corte ritiene di dover applicare il principio di diritto stabilito dall'Ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione secondo cui la normativa emergenziale di cui all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 deve essere interpretata nel senso che "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212". La sentenza appellata merita quindi di essere riformata sul punto, dovendo ritenersi tempestiva la notifica dell'avviso impugnato, avvenuta in data 29.02.2024, ossia entro i termini prorogati dalla normativa emergenziale COVID-19, e segnatamente ai sensi dell'art. 67 del D.L. n. 18/2020, lasciando ingresso alla valutazione nel merito delle doglianze formulate avverso l'atto impugnato e delle controdeduzioni di controparte.
Nel merito, del tutto infondate risultano le doglianze relative all'asserito difetto di motivazione degli atti impugnati, atteso che essi recano l'indicazione di tutti gli elementi essenziali ai fini della determinazione della base imponibile e del tributo dovuto, nonché l'esplicita evidenziazione dell'assenza di versamenti da parte del ricorrente. Tali elementi costituiscono un'esposizione più che sufficiente e puntuale delle ragioni giuridiche e fattuali poste a fondamento della pretesa tributaria esercitata. Va, inoltre, rilevato che gli atti opposti rientrano nella categoria degli atti cd. “vincolati”, per i quali, al ricorrere di determinati presupposti di fatto e di diritto, l'Amministrazione finanziaria è tenuta ex lege alla loro emanazione, con contenuti predeterminati dalla normativa di riferimento. Nel caso di specie, entrambi gli avvisi opposti risultano regolarmente emessi nel pieno rispetto dei criteri normativi vigenti e adeguatamente motivati, sulla base di una pluralità di elementi puntualmente indicati negli stessi, tra cui, in particolare: 1) i riferimenti normativi, regolamentari e deliberativi posti a base della pretesa;
2) i criteri utilizzati per la determinazione del valore imponibile;
3) l'indicazione dell'imposta dovuta;
5) il calcolo delle sanzioni per omesso e/o tardivo versamento;
6) la quantificazione degli interessi maturati, tutti analiticamente esposti mediante apposito prospetto di calcolo allegato, nonché l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento e del dirigente competente. Ne consegue che anche il motivo di impugnazione in esame deve ritenersi manifestamente infondato e, pertanto, meritevole di integrale rigetto.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.