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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/05/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa 2108/2023 RG promossa con ricorso in opposizione a
[...]
[...]
Parte_1 con l'avv. to Maurizio Orione
- opponente - contro
CP_1 con l'avv. Sergio Aprile
- opposto - in punto : responsabilità solidale del committente ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003 trattenuta in decisione all' esito di udienza da remoto del 6.5.2025
FATTO
La controversia trae origine da accertamento ispettivo nei confronti della con sede legale e CP_2 domicilio fiscale a Venezia- Zelarino, Via G. Ciardi, n. 21 Int. 12, e luogo di esercizio dell'attività nell'unità locale sita in Venezia-Marghera, Viale della Industrie 18, all'interno di , esitato nel Parte_1 verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006032/DDL del 19/11/2021 redatto a seguito di
Processo Verbale della Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia su delega Par della Procura della Repubblica di Venezia trasmesso all' in data 24.05.2021.
Mediante tale verifica è stato accertato che la , costituita con atto del 25/05/2016 ed esercente CP_2
“lavori di meccanica generale”, nel periodo da dicembre 2018 a maggio 2019 ha svolto lavori di cantieristica navale in virtù di ordini di lavorazione provenienti esclusivamente da Parte_1 Con Sulla base del LUL nonché dei prospetti extracontabili rinvenuti dalla e dall'esame delle registrazioni delle presenze tramite i cartellini marcatempo acquisiti relativi al cantiere di Marghera -
Venezia, tenuto conto delle sommarie informazioni testimoniali assunte, alla medesima sono CP_2 stati ascritti:
1. l' utilizzo del meccanismo della cd. paga globale, ovvero l'erogazione ai dipendenti della retribuzione, in importo orario oscillante tra i 5 e i 6,5 euro, in base alle sole ore di lavoro effettivamente prestate senza riconoscimento degli istituti contrattuali quali ferie, permessi, riposi, mensilità aggiuntive, etc., e senza applicazione delle maggiorazioni spettanti per le ore di lavoro straordinario prestate, con conseguente rilevazione di numerose ore di lavoro ordinario e straordinario non assoggettate a contribuzione;
2. la mancata corresponsione della contribuzione in relazione ad un certo numero di ore di assenza non retribuite e non riconducibili a causali ben individuate, genericamente registrate quali “assenza ingiustificata”, “non utilizzato”, “ore permessi non retribuite”.
Tale accertamento con verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021006032/DDL del
19/11/2021 è esitato:
- nei confronti della nell' avviso di addebito 41920220002105676000 notificato a mezzo PEC il CP_2
29.09.2022 di recupero di contributi previdenziali e assistenziali, per il periodo dal 12/2018 al
05/2019, pari, tenuto conto di accessori e sanzioni, a complessivi euro 140.854,81; il relativo giudizio di opposizione ex art 24 d.lgs 46/1999 dinanzi al Tribunale di Venezia, radicato con ricorso depositato in data 01.11.2022 e iscritto al n. RG 1790/2022, all'esito dell'istruttoria è stato poi dalla abbandonato con conseguente estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti (vd CP_2 CP_ doc.25 ;
- nei confronti di per il periodo dall' 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019 quale Parte_1 committente responsabile solidalmente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, dunque sul presupposto dell' utilizzazione dei dipendenti cui si riferisce la contribuzione maturata e non corrisposta in lavorazioni in appalto a committenza appunto nel decreto ingiuntivo n. Parte_1
494/2023 per euro 79.292,82 pronunciato dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, in data 3 ottobre 2023 e notificato in uno con il ricorso in data 19 ottobre 2023, che con il presente ricorso stessa oppone per mancanza di prova nell' an e nel quantum, in particolare quanto allo Parte_1 straordinario siccome asseritamente imputato in maniera generalizzata a un certo numero di dipendenti.
CP_ L' si è costituito contestando l' opposizione.
La causa è stata istruita documentalmente e con testi.
E' stato autorizzato il deposito di note finali, che solo ha dimesso. Parte_1
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione all' esito di udienza da remoto ex art 127 bis cpc.
MOTIVI
L' opposizione va rigettata. Dalla documentazione sequestrata dalla GdF, e confermata sia dai lavoratori sentiti dalla medesima
Guardia di Finanza nel corso dell'indagine di Polizia Giudiziaria, sia da quelli assunti nel presente giudizio come testimoni, emerge che i dipendenti occupati da dicembre 2018 a maggio 2019 in CP_2 appalto presso la di Marghera (VE) venivano retribuiti in base ad una paga oraria “globale”, Parte_1 intesa come importo fisso orario stabilito dal datore di lavoro e diversa per ognuno, e la paga mensile era dunque determinata dalla semplice moltiplicazione della paga oraria rispettivamente riconosciuta per il numero di ore di lavoro da ciascuno effettivamente prestate nel mese.
Tale modalità di pagamento del compenso, notoriamente sovente utilizzata proprio negli appalti emerge in maniera inequivocabile dai prospetti extracontabili rinvenuti dalla GdF e Parte_1 dall'esame delle registrazioni delle presenze tramite cartellini marcatempo relativi al cantiere di CP_ Marghera Venezia, da cui – come puntualizzato dall' in memoria difensiva – si evince che l'orario di lavoro ordinario era articolato su turni dal lunedì al venerdì, il sabato 5 ore al mattino, sono state pagate sulla base della paga oraria globale solo le ore effettivamente lavorate senza maggiorazioni per lavoro straordinario ( 25% della paga oraria per le prime due ore, maturate dopo la settima ora ordinaria, e quella del 30% per le ore successive), festivo del 50% e notturno del 15%, e senza riconoscimento dei ratei di tredicesima mensilità, come in caso di assenza del lavoratore per ferie, permessi, assenze a disposizione, non veniva corrisposta retribuzione alcuna.
L'analisi dei prospetti extracontabili di cui all'allegato 3 al Processo Verbale della Guardia di Finanza evidenzia in particolare che:
➢ la paga “globale” oraria variava per ciascun lavoratore tra i 5 e i 6,5 euro netti all'ora, inferiori alla paga oraria contrattuale corrispondente alla qualifica attribuita (colonna €/h);
➢ veniva tenuto conto delle ore effettivamente lavorate nel mese da ciascun dipendente (colonna
ORE);
➢ l'importo destinato mensilmente al lavoratore era pari alla semplice moltiplicazione della paga oraria, individualmente riconosciuta, con il numero di ore effettivamente lavorate nel mese (colonna
DA PAGARE);
➢ l'importo netto spettante al lavoratore veniva determinato per differenza tenuto conto di quanto riportato a LUL (colonna BUSTA PAGA), e di norma bonificato al lavoratore nel mese (colonna
BONIFICO), e il quantum spettante (colonna DIFFER. o SH);
➢ per le giornate in cui le prestazioni lavorative venivano attestate tramite cartellini marcatempo era registrato a LUL il solo orario ordinario di 7 ore per i giorni dal lunedì al venerdì e di 5 ore al sabato
(40 ore settimanali);
➢ le giornate feriali in cui non c'era prestazione lavorativa sul Libro erano fittiziamente indicate come permessi retribuiti, ferie, o assenze a vario titolo non retribuite;
➢ le ore di lavoro ordinarie e straordinarie (quest'ultime rarissime) registrate nel LUL non coincidevano con le ore complessive effettivamente lavorate nel mese dai lavoratori come risultanti dalla documentazione extracontabile;
➢ la paga oraria contrattuale riportata nel LUL generalmente non coincideva con la paga oraria
“globale” di fatto corrisposta al lavoratore;
➢ nel LUL non venivano evidenziate ore di lavoro straordinario (a parte rarissime eccezioni come le tre ore di festivo l'8 dicembre 2018) né le maggiorazioni per le ore di lavoro notturno, anche se queste sono risultanti dai cartellini marcatempo. CP_ Ciò posto l'imponibile contributivo omesso è stato dall' correttamente recuperato a contribuzione in relazione alle retribuzioni previste dal CCNL applicato dall'azienda, dipendenti delle aziende del settore Metalmeccanica Industria, con applicazione dei relativi minimali contributivi.
L'esame del LUL evidenzia, d' altro canto, giornate di assenza non retribuita e non riconducibili a causali ben individuate e genericamente registrate quali “assenza ingiustificata”, “non utilizzato”, “ore permessi non retribuite”.
A fronte della mancata dimostrazione da parte dell' azienda di legittima deroga all' applicazione del minimale contributivo, ovvero di prova circa la causale della decontribuzione, ai sensi dell'art.1, comma
1, della Legge 389/89, sono stati correttamente addebitati i contributi omessi sulle retribuzioni calcolati sulla base del CCNL applicato dall'azienda o, se superiore, sull'importo orario individualmente concordato.
Ove a seguito delle decontribuzioni indebitamente operate l'imponibile è risultato inferiore al minimale di legge, lo stesso è stato ad ed esso adeguato, nella misura di € 1.253,00 per il 2018 ed € 1.267,24, per il 2019.
Il dettaglio dei dipendenti e degli importi dei contributi dovuti omessi è esposto nei prospetti
“ALLEGATO 1” e “PROSPETTO REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA” che fanno parte integrante del verbale ispettivo.
Il tutto con riferimento al periodo 01/01/2019 - 31/05/2019 con esclusione di dicembre 2018, in quanto a tali fini, tale mensilità è stata già oggetto di un precedente accertamento ispettivo concluso con
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2018005383/DDL del 28/02/2019, prot.
8800.04/03/2019.0047424, emesso dall'Ufficio della Vigilanza ispettiva di Venezia. CP_1
La richiamata documentazione, che ha permesso di ricostruire puntualmente la modalità di remunerazione dei dipendenti, in relazione alle ore effettivamente prestate e alla loro collocazione temporale desunta dai cartellini marcatempo, e le assunte deposizioni testimoniali a conferma, comprovano in modo pieno e certo l'utilizzo del sistema della cd. “paga globale” che la Guardia di
Finanza, prima, e l' poi hanno ritenuto utilizzata dall'impresa ispezionata per remunerare le CP_1 prestazioni lavorative.
Stante nel contempo la conferma – alla luce delle assunte deposizioni testimoniali – anche dell' adibizione dei lavoratori oggetto del verbale ispettivi in via continuativa e esclusiva ad appalto CP_ presso la sede di Marghera - ne deriva la legittimità del recupero a carico della Parte_1 committente ex art 29 c 2 dlgs 276/2003 come da opposto DI che va, dunque, confermato. Spese rifuse in base a soccombenza liquidate come in dispositivo
pqm
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. rigetta l' opposizione e per l' effetto conferma il DI opposto, che dichiarata esecutivo ex art 653 c 1 cpc;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in Parte_1 euro 6.500,00
Venezia, 6.5.2025
Il Giudice