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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/10/2025, n. 1627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1627 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5290/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari dr.ssa Manuela Esposito - ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 con l'assistenza e difesa dell'Avv. Agostino Greco;
E
CP 1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Gilda Avena;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 11.11.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2017 (dal 25.7.2017 al 30.9.2017),
2018 (dall'1.8.2018 al 31.12.2018), 2019 (dall'1.10.2019 al 31.12.2019) e 2020 (dal
10.10.2020 al 31.12.2020) per n. 51 giornate annue alle dipendenze dell'azienda agricola
Parte 1 e lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l'CP_1, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. 1. 3/2/1970 n. 7 e l'improcedibilità della domanda per mancanza dei rimedi precontenziosi, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro del ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' CP
di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione/riduzione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all'all,CP in questa controversia promossa per il riconoscimento dei dedotti rapporti lavorativi in agricoltura e per la re-
iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Ulteriormente, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, commal, del d. 1. 3.2.1970 n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data 5.5.2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati, per ciascuno degli anni dedotti, in data 19.4.2022 (cfr. doc. CP_1).
Non vi è prova della definizione espressa dei ricorsi amministrativi. Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo (giorni 90
CP necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente.) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 11.11.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la cristallizzazione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es.,
Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza di validi rapporti di lavoro negli anni in contesa, per come dedotto nell'atto introduttivo.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, Testimone 1 ed Tes 2
[...] che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 5.12.2024, hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro
è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2017 al 2020), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00 almeno), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), ai luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo), ai componenti della squadra di lavoro (identificati nei fratelli Pt 1
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con CP_1.
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta (stesura delle
-
reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista), l'utilizzo di strumenti e macchinari
(scuotitori, bacchette di legno, defogliatore); Testimone 2l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizione di all'udienza del 5.12.2024: "Più o meno si lavorava dal lunedì al sabato, la domenica si faceva riposo"; "Andavamo alle 7:00 a Girolamo dove prendevamo le reti e gli utensili, poi si finiva alle 15:00. Facevamo un'oretta di pausa. Noi siamo sempre stati precisi, rispettavamo l'orario lavorativo"); Testimone 2 all'udienzale informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizione di
-
del 5.12.2024: "Mio padre non lavorava con noi. Lui già svolgeva altro lavoro, lui ci dava giusto le direttive, i consigli, ma non ci aiutava" e di Testimone 1 : "il primo giorno Persona 1 il figlio di 'ci ha aperto e ci Parte 1
diceva cosa fare. Ha detto queste sono le reti che dovete mettere").
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà
-tra le reciproche affermazioni e con gli assunti CP dell'atto introduttivo - sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18.10.2021 nei confronti dell'azienda Parte 1 per il periodo compreso tra il 1.9.2016 e il 31.12.2020 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall' CP_1 e i lavoratori in concreto dichiarati dalla medesima;
le dichiarazioni acquisite durante l'ispezione da cui si è dedotto che in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio Persona 1 si è occupato della conduzione dell'attività paterna, compresa l'assunzione e la direzione del personale dipendente che a decorrere dal 2019 è costituito unicamente dai suoi figli e dalla nipote;
ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l' CP_2 resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
Alla luce di tali elementi ed in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierno ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
CP Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Cariati (CS) per le 51 giornate annue cancellate per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di Parte 1 negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate annue, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
CP condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021
convertito in legge 113 del 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari dr.ssa Manuela Esposito - ha pronunciato, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, la seguente
SENTENZA
TRA Parte 1 con l'assistenza e difesa dell'Avv. Agostino Greco;
E
CP 1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Gilda Avena;
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 11.11.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritto negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2017 (dal 25.7.2017 al 30.9.2017),
2018 (dall'1.8.2018 al 31.12.2018), 2019 (dall'1.10.2019 al 31.12.2019) e 2020 (dal
10.10.2020 al 31.12.2020) per n. 51 giornate annue alle dipendenze dell'azienda agricola
Parte 1 e lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l'CP_1, ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva,
l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. 1. 3/2/1970 n. 7 e l'improcedibilità della domanda per mancanza dei rimedi precontenziosi, chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza, a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro del ricorrente.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' CP
di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione/riduzione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all'all,CP in questa controversia promossa per il riconoscimento dei dedotti rapporti lavorativi in agricoltura e per la re-
iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Ulteriormente, deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, commal, del d. 1. 3.2.1970 n. 7, in quanto il ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data 5.5.2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati, per ciascuno degli anni dedotti, in data 19.4.2022 (cfr. doc. CP_1).
Non vi è prova della definizione espressa dei ricorsi amministrativi. Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo (giorni 90
CP necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente.) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data 11.11.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la cristallizzazione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es.,
Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012, n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. lgt. n. 212 del
1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa".
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio, gravante sulla parte ricorrente, della sussistenza di validi rapporti di lavoro negli anni in contesa, per come dedotto nell'atto introduttivo.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, Testimone 1 ed Tes 2
[...] che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 5.12.2024, hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro
è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2017 al 2020), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00 almeno), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), ai luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo), ai componenti della squadra di lavoro (identificati nei fratelli Pt 1
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con CP_1.
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta (stesura delle
-
reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista), l'utilizzo di strumenti e macchinari
(scuotitori, bacchette di legno, defogliatore); Testimone 2l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizione di all'udienza del 5.12.2024: "Più o meno si lavorava dal lunedì al sabato, la domenica si faceva riposo"; "Andavamo alle 7:00 a Girolamo dove prendevamo le reti e gli utensili, poi si finiva alle 15:00. Facevamo un'oretta di pausa. Noi siamo sempre stati precisi, rispettavamo l'orario lavorativo"); Testimone 2 all'udienzale informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizione di
-
del 5.12.2024: "Mio padre non lavorava con noi. Lui già svolgeva altro lavoro, lui ci dava giusto le direttive, i consigli, ma non ci aiutava" e di Testimone 1 : "il primo giorno Persona 1 il figlio di 'ci ha aperto e ci Parte 1
diceva cosa fare. Ha detto queste sono le reti che dovete mettere").
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà
-tra le reciproche affermazioni e con gli assunti CP dell'atto introduttivo - sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18.10.2021 nei confronti dell'azienda Parte 1 per il periodo compreso tra il 1.9.2016 e il 31.12.2020 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall' CP_1 e i lavoratori in concreto dichiarati dalla medesima;
le dichiarazioni acquisite durante l'ispezione da cui si è dedotto che in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio Persona 1 si è occupato della conduzione dell'attività paterna, compresa l'assunzione e la direzione del personale dipendente che a decorrere dal 2019 è costituito unicamente dai suoi figli e dalla nipote;
ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l' CP_2 resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
Alla luce di tali elementi ed in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierno ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
CP Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Cariati (CS) per le 51 giornate annue cancellate per le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella
Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Manuela Esposito, quale Giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di Parte 1 negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di residenza per n. 51 giornate annue, per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020;
CP condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge.
Castrovillari, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Manuela Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo
Funzionario Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021
convertito in legge 113 del 2021