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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 24/09/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: altri istituti di diritto di famiglia
n. 1783/2023 R.G. V.G.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 18.04.2023
da
, C.F. nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(Tunisia), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Maccalli del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito in Orzinuovi (BS), Via
Chierica n. 16/B, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato
- RICORRENTE -
contro
, C.F. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._2
Cremona, rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Fendi del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliata presso la studio della stessa sito in Piacenza, Via Mazzini
n.30, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 10.7.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti.
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere il ricorso”. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex artt. 333, 336 e 337 bis c.c., depositato in data 18.4.2023, chiedeva di regolamentare l'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale relativamente alle tre figlie minori e nate Per_1 Per_2 Per_3 dalla relazione intercorsa con , deducendo: Controparte_1
che i signori e si erano uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio secondo il rito musulmano nel 2012, matrimonio non trascritto in Italia;
che dall'unione erano nate, a Cremona, le figlie (nata il Per_1
21/06/2014), (nata il [...]) e (nata il [...]), Per_2 Per_3 che allo stato vivevano con la madre in TE IA, Via Adolfo Bernini,
n. 42;
che la coppia genitoriale aveva vissuto in un clima rispettoso e pacifico, reso ancora più completo con la nascita delle tre figlie, fino a quando in diverse occasioni la SI aveva iniziato ad allontanarsi dalla casa familiare senza fornire CP_1 alcuna spiegazione, per poi farvi ritorno a distanza di qualche giorno, iniziando altresì ad insultare e ad aggredire il signor ino all'accadimento dei gravi Pt_1 fatti intervenuti in data 13/05/2020;
che, infatti, in data 13/05/2020, in seguito all'ennesimo litigio, la SI aveva lasciato spontaneamente l'abitazione familiare, mentre il ricorrente CP_1 veniva accompagnato dal signor presso il Presidio Medico di CP_2
Cremona, che procedeva a diagnosticargli le lesioni subite, come da certificato prodotto in atti;
che nella stessa notte del 13/05/2020, una volta rientrato a casa dopo le medicazioni, il signor aveva cercato di rassicurare le figlie, accudite nel Pt_1 frattempo presso la casa familiare dalla moglie del signor nella persona CP_2 della sig.ra figlie ancora tremanti per i fatti accaduti qualche ora Parte_2 prima, quando, all'atto di accompagnarle a dormire, irrompevano gli Agenti della Questura di Cremona, che dopo aver perquisito l'abitazione sottraevano le minori al padre;
che, in seguito alle denunce-querele sporte dalla SI veniva CP_1 instaurato il procedimento penale n. 1482/2020 R.G.N.R. a carico del ricorrente per i delitti di cui agli artt. 572 comma 2, 582 e 585 in relazione al 577 comma 1 n. 1,
c.p., nonché il procedimento penale n. 3464/2020 R.G.N.R. per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. nel quale la SI si era costituita parte civile;
CP_1
che esso ricorrente presentava ricorso ex art. 333, 336, 337 bis e ss. c.c. datato 28/05/2020 davanti al Tribunale di Cremona, rubricato al n. R.G. V.G.
582/2020, definito con decreto del 13/07/2021, con il quale, tra l'altro, era stato disposto l'affidamento delle tre figlie minori al Comune di Cremona, con collocamento delle stesse presso la madre, diritto di visita del padre secondo il regolamento predisposto dal Servizio Sociale e contributo mensile a carico del padre per il mantenimento delle figlie pari ad Euro 150,00 per ciascuna figlia, importo rivalutabile annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse;
che con ricorso datato 03/07/2020 il P.M. instaurava il procedimento civile n. R.G. 464/2020 C.C. davanti al Tribunale per i Minorenni di Brescia, che, con decreto n. cronol. 3542/21 del 26/10/2021, rigettava la domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e revocava il divieto di coabitazione tra il padre e le figlie, nonché il divieto di espatrio;
che, stante l'insussistenza di elementi contrari all'esercizio del ruolo genitoriale da parte del padre, avendo lo stesso dimostrato adeguata capacità genitoriale, come anche confermato dai Servizi Sociali di Cremona, nonché dagli esiti tossicologici e psichiatrici/psicologici, nel corso del 2022 gli incontri con le figlie erano stati liberalizzati, non essendovi più necessità di svolgerli in forma protetta;
che le figlie minori erano serene nel trascorrere del tempo con il padre durante gli incontri concordati, che erano proseguiti regolarmente e senza particolari difficoltà;
che esso ricorrente svolgeva attività lavorativa in qualità di addetto alla sicurezza negli orari serali/notturni, prevalentemente durante i weekend, potendo quindi garantire piena disponibilità per l'accudimento delle figlie tutti i giorni nella fascia diurna e comunque entro le ore 21:00;
che nel mese di giugno 2022, in seguito ad un episodio avvenuto in auto tra la figlia e la nuova compagna del padre, mentre quest'ultimo era alla Per_2 guida, esso ricorrente veniva contattato dagli assistenti sociali di Cremona, in particolare dalla SI , la quale gli comunicava che sarebbero Testimone_1 stati sospesi i successivi incontri con le bambine per giorni 4 o al massimo per una settimana e, successivamente, le visite sarebbero state ripristinate in forma libera, sempre il martedì ed il giovedì di ogni settimana dalle ore 15:30 alle 21:00;
che da quel giorno esso ricorrente non aveva più rivisto le figlie, né aveva mai ricevuto telefonate o videochiamate dalle stesse, mentre gli assistenti sociali, più volte sollecitati, non avevano dato riscontro alcuno.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva, in via pregiudiziale, inaudita altera parte, di disporre l'immediato ripristino dei rapporti tra il padre e le tre figlie minori, con conseguente ripristino delle visite e delle frequentazioni già instaurate in forma libera nelle giornate del martedì e del giovedì. In via principale, domandava la modifica del regime di affidamento delle figlie minori dal Comune di Cremona al Comune di TE IA, dove le figlie erano allo stato residenti, e la predisposizione di un calendario di visite padre-figlie con l'ausilio dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, valutando, al contempo, l'adeguatezza del collocamento delle minori presso l'abitazione materna. Infine, chiedeva disporsi l'attivazione di un percorso psicologico a favore delle minori e a sostegno dei genitori, nonché accertamenti psicodiagnostici presso il reparto di neuropsichiatria infantile e presso il CPS territorialmente competente, diretti ad escludere eventuali patologie incidenti sulla capacità genitoriale.
Con decreto in data 24.4.2023, la Presidente di Sezione, delegata a sé la trattazione ed istruzione del procedimento, ritenuta l'insussistenza di condizioni per la pronuncia di provvedimenti inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., ritenuta invece la sussistenza delle condizioni per abbreviare i termini, fissava l'udienza del 5.7.2023 per la comparizione personale delle parti davanti a sé, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto e alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
All'udienza del 5.7.2023 compariva il solo ricorrente, assistito dal suo
Difensore, mentre nessuno compariva per la resistente, nonostante la ritualità e tempestività della notifica, di tal che veniva dichiarata la contumacia di CP_1
Il Procuratore di parte ricorrente chiedeva, in particolare, di disporre
[...] indagini psicosociali presso il Servizio Sociale di Cremona e di TE al fine di verificare le condizioni delle minori e le migliori strategie per un recupero del rapporto con il padre, chiedendo al contempo di valutare l'opportunità di un sostegno psicologico per le minori;
rappresentava altresì che nei confronti del suo assistito era pendente un procedimento penale per stalking ai danni della SI nonché un ulteriore procedimento penale per maltrattamenti in famiglia in CP_1 fase di istruttoria dibattimentale. Veniva sentito liberamente il ricorrente, il quale confermava quanto già dedotto con il ricorso, precisando di non vedere le figlie da un anno e un mese e che i Servizi Sociali non avevano risposto alle richieste dallo stesso formulate nemmeno per il tramite del suo Difensore;
precisava, inoltre, di lavorare nel settore dei traslochi e in qualità di addetto alla sicurezza, riferendo altresì di versare un contributo mensile per il mantenimento delle figlie pari a Euro
300,00 – 450,00 al mese. Alla stessa udienza del 5 luglio 2023, ritenuto necessario, prima dell'adozione di ogni provvedimento anche di natura temporanea ed urgente, acquisire una relazione da parte del Servizio Sociale di Cremona affidatario delle minori, in collaborazione con il Servizio Sociale di TE, veniva assegnato termine ai Servizi per la trasmissione di relazione in merito alla condizione delle stesse, demandando ai Servizi la predisposizione, se ritenuto utile, di interventi di sostegno psicologico per le minori e, sempre se ritenuto rispondente al loro interesse, incontri in forma protetta padre-figlie, con rinvio della causa ad una successiva udienza, riservando all'esito ogni provvedimento.
Con memoria depositata in data 14.9.2023 si costituiva in giudizio CP_1
contestando integralmente quanto dedotto da controparte nel ricorso, in
[...] particolare precisando:
che il Tribunale per i Minorenni di Bologna, con decreto n. 1315/2023 del
06.02.2023 depositato il 22.03.2023, immediatamente esecutivo e pronunciato nell'ambito del procedimento R.G. n. 66/2023, aveva già disposto che le tre figlie minori dovevano considerarsi ex lege affidate al Servizio Sociale del territorio di residenza, e dunque TE IA;
che essa resistente si era sposata con il ricorrente il 15.1.2015, mentre i problemi di coppia erano sorti già nel corso dell'anno precedente, quando la SI era incinta della figlia primogenita ma, nonostante ciò, la CP_1 Per_1 resistente aveva per anni cercato di conservare il rapporto con il ricorrente;
che, pur non negando la stessa di essersi più volte allontanata da casa, ciò si era reso necessario per evitare alle figlie di assistere ad episodi di violenza e conflitti causati dal padre, come l'episodio di violenza fisica avvenuto in data 13.5.2020 ad opera del marito ai danni della moglie, con conseguente accesso di quest'ultima al
Pronto Soccorso dell'Ospedale di Cremona, all'esito del quale venivano refertate percosse con pugni e coltello da cucina, con prognosi di dieci giorni;
che, in seguito a tale episodio, essa resistente decideva di sporgere formale denuncia-querela e, all'esito, veniva aperto il procedimento penale n. 1482/20
R.G.N.R. a carico del ricorrente per i reati di cui agli artt. 572 comma 2 – 582 e 585
c.p., allo stato ancora pendente;
che il procedimento penale rubricato al R.G. n. 3464/2020 per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. si era concluso con la condanna del ricorrente ad un anno e quattro mesi di reclusione e provvisionale di Euro 3.000,00;
che le figlie non erano affatto serene e felici di trascorrere del tempo con il padre e le stesse avevano riferito di aver assistito ad aggressioni violente perpetrate dal signor nei confronti del relativo animale domestico;
al termine degli Pt_1 incontri con il padre, le figlie tornavano spesso ancora affamate poiché la nuova compagna del padre cucinava solo piatti tipici tunisini, non di loro gradimento, senza fornire un'alternativa;
che, quando il ricorrente andava a prendere le figlie a scuola, spesso si alterava perché, convinto di dover inculcare la cultura islamica alle figlie, sosteneva che le stesse non dovessero mangiare carne, pur non essendosi in alcun modo confrontato con la madre al riguardo;
che, quanto all'episodio descritto nel ricorso asseritamente avvenuto nel mese di giugno 2022, lo stesso era in realtà avvenuto nel mese di agosto 2022, quando le figlie avevano avuto un incontro libero con il padre, come previsto dal
Servizio, all'esito del quale la figlia primogenita aveva riferito di un grave Per_4 comportamento tenuto dal padre e dalla di lui compagna, che aveva creato un forte disagio nelle figlie, mostrandosi altamente diseducativo e pregiudizievole, tanto che a seguito di tale evento venivano sospesi gli incontri padre-figlie e la resistente sporgeva formale querela in merito all'accaduto, mentre da allora le figlie non avevano più incontrato il padre né avevano più chiesto di lui;
che il ricorrente non era puntuale nel versamento del mantenimento per le figlie, stabilito in Euro 450,00 mensili (Euro 150,00 per ciascuna figlia), oltre al
50% delle spese straordinarie, tanto che veniva predisposto atto di precetto per il recupero delle predette spese con riferimento al periodo dal 21.08.2022 al
31.10.2022 per l'importo di Euro 3.338,02 comprensivo di interessi e spese legali. Sulla base di tali considerazioni, la resistente chiedeva il rigetto delle domande formulate da controparte, con conferma dell'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale territorialmente competente e previsione di un eventuale ripristino degli incontri padre-figlie esclusivamente in forma protetta, solo previo idoneo percorso psicologico in favore delle minori. Chiedeva altresì di confermare il collocamento delle figlie presso la madre e di disporre un sostegno psicologico per le figlie e/o un accertamento presso il reparto di neuropsichiatria infantile al fine di accertarne le condizioni psicofisiche e verificare se eventuali incontri tra padre e figlie potessero risultare compatibili con l'interesse delle stesse, disponendo altresì accertamenti presso il CPS competente al fine di valutare l'esistenza di patologie incidenti sulla capacità genitoriale del ricorrente.
All'udienza del 21.9.2023 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori, e, preso atto dell'intervenuta costituzione della resistente successivamente alla prima udienza di comparizione, la Presidente delegata procedeva all'interrogatorio libero delle parti. La resistente riferiva: di vivere a
TE unitamente alle tre figlie minori ed al nuovo compagno;
di lavorare in qualità di ottico a Cremona, percependo una retribuzione mensile pari a circa
1.200,00 Euro, potendo contare sul sostegno della madre e della zia per la cura e l'accudimento delle bambine;
di versare un canone di locazione pari a Euro 530,00 mensili, che divideva con il compagno;
di aver ricevuto dal ricorrente il versamento di un contributo pari a 300,00 – 440,00 Euro a titolo di mantenimento per le figlie solo limitatamente ad alcuni periodi, dichiarandosi comunque favorevole ad una ripresa dei rapporti padre-figlie (rapporti interrotti da oltre un anno), purché in condizioni di sicurezza per le stesse. Il ricorrente, invece, riferiva: di vivere a
Cremona con la nuova compagna presso un immobile condotto in locazione con canone mensile pari a 400,00 Euro;
di svolgere attività di facchinaggio e di guardia di sicurezza nei locali, guadagnando complessivamente al massimo 1.200,00 Euro al mese;
di aver sempre provveduto a versare regolarmente il contributo per il mantenimento delle figlie, ribadendo altresì la sua disponibilità a collaborare in ogni modo con il Servizio territorialmente competente al fine di riprendere i rapporti con le figlie. La Presidente delegata si asteneva dal procedere al tentativo di conciliazione e si riservava in ordine alla pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con ordinanza emessa in data 25.9.2023, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e, per l'effetto, dato atto che le tre figlie minori e risultavano già affidate al Servizio Sociale di Per_1 Per_2 Per_5
TE IA in forza del provvedimento n. 66/23 – V.G. emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Bologna in data 6.2-22.3.2023, come dato atto anche nella relazione da ultimo inviata dal Servizio predetto il 15.9.2023, veniva confermato il predetto regime di affidamento, con residenza abituale delle figlie presso la madre, demandando altresì allo stesso Servizio di proseguire nell'attività di monitoraggio e vigilanza delle minori e del relativo nucleo familiare, provvedendo ad avviare, anche eventualmente in collaborazione con il Servizio
Psicologia di base dell'azienda U.S.L. di Piacenza, un'approfondita valutazione psicologica delle minori e, se ritenute sussistenti le condizioni, di sostegno alla genitorialità delle parti, valutando solo all'esito del predetto percorso la possibilità di riprendere gli incontri padre-figlie; infine, veniva posto a carico del padre il versamento di un assegno mensile di € 450,00 quale contributo per il mantenimento delle tre figlie minori (Euro 150,00 per ciascuna figlia), da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita per famiglie di operai ed impiegati, nonché il versamento del 50% delle spese straordinarie occorrenti per le figlie, individuate secondo le linee guida del C.N.F., importo così determinato a decorrere dalla data della domanda.
Disposta altresì l'acquisizione degli atti relativi ai procedimenti pendenti, alla successiva udienza del 25.1.2024, preso atto della disponibilità manifestata dalle parti ad intraprendere percorsi di valutazione e sostegno psicologico, anche nella prospettiva di recupero del rapporto padre-figlie nelle forme più tutelanti per le stesse, veniva demandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti di proseguire nei percorsi utili nell'interesse delle minori e del nucleo familiare, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento.
Successivamente, con ricorso ex artt. 473 bis e ss. c.p.c. e 337-quinquies c.c., depositato in corso di causa in data 3.10.2024, il ricorrente chiedeva la revisione dell'assegno di mantenimento per le figlie minori, assumendo che nelle more del procedimento erano mutate le sue condizioni patrimoniali ed economiche, chiedendo pertanto una diminuzione dell'assegno di mantenimento per le figlie da
Euro 450,00 ad Euro 300,00, con effetto dalla relativa domanda. All'udienza di seguito fissata del 17.12.2024 comparivano ancora entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Il Procuratore di parte ricorrente dava atto che il suo assistito aveva concluso il percorso di sostegno psicologico, insistendo altresì nella richiesta di riduzione del contributo al mantenimento per le figlie minori;
la resistente, invece, rappresentava di non essere stata più convocata dal Servizio e che il ricorrente stava versando Euro 50,00 da due mesi a titolo di mantenimento per le figlie, senza aver provveduto a saldare gli importi arretrati e senza corrispondere le spese straordinarie. Veniva pertanto confermato l'incarico ai Servizi affinché procedessero all'avvio di un percorso psicologico per le figlie minori, diretto alla ripresa del rapporto padre-figlie se ritenuta non disturbante per le stesse, e veniva assegnato termine alle parti fino al 15.1.2025 per il deposito di memorie, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento. Con ordinanza emessa in data
24.2.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.12.2024, veniva rigettato il ricorso proposto in corso di causa da in ordine Parte_1 alla revisione dell'assegno di mantenimento.
Nel merito, con ordinanza nella stessa data del 24.2.2025, non reputandosi necessari ulteriori accertamenti istruttori a fronte delle domande svolte in giudizio, anche in corso di causa, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, veniva disposta l'acquisizione di relazione conclusiva ad opera dei Servizi Sociali territorialmente competenti e fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini previsti ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c. All'udienza del 10.7.2025 comparivano i Difensori delle parti, nonché la resistente personalmente. I Procuratori delle Parti si riportavano alle conclusioni già depositate telematicamente ed ai rispettivi atti difensivi, mentre il Difensore di parte resistente rappresentava che il ricorrente nell'ultimo mese non aveva versato alcuna somma a titolo di mantenimento della prole. La causa veniva pertanto trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò posto, all'esito del giudizio quanto al regime di affidamento delle tre figlie minori e (attualmente di anni 11, 8 e 7), giova in Per_1 Per_2 Per_3 primo luogo rammentare che la relativa regolamentazione era stata già oggetto di un provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 6.2-22.3.2023, le cui disposizioni sono state confermate da questo Tribunale con ordinanza in data
25.9.2023, così confermando l'affidamento delle figlie minori al Servizio Sociale territorialmente competente, con collocamento e residenza abituale delle figlie presso la madre.
A fronte di ciò, al fine di individuare il regime di affidamento ad oggi maggiormente adeguato nell'interesse delle figlie minori, rileva principalmente il contenuto delle plurime relazioni trasmesse dai Servizi Sociali territorialmente competenti, incaricati di vigilare sul nucleo familiare nonché di proseguire nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo medesimo, dovendosi evidenziare come l'Ente abbia espresso le sue valutazioni all'esito di un protratto percorso di osservazione del nucleo familiare, anche per il tramite dell'educativa domiciliare, connotato, tra l'altro, da plurimi colloqui con i genitori e dalla predisposizione di un percorso di supporto psico-sociale in collaborazione con lo psicologo dell'U.O. Psicologia di Base dell'Ausl di Piacenza, diretto a mettere in luce elementi di rischio evolutivo per le minori, nonché a monitorare il loro stato psicoemotivo, a comprendere le loro modalità di funzionamento all'interno sia del contesto relazionale che di vita, al fine di accertare le principali criticità e di attuare strategie di intervento funzionali al loro superamento. Nella specie, sulla base di quanto evidenziato nelle relazioni trasmesse dai
Servizi Sociali, rileva considerare che, in relazione alla figura materna, è stato registrato un costante e graduale miglioramento delle capacità personali e genitoriali della madre, la quale si è dimostrata collaborativa, attenta alle esigenze delle figlie ed in grado di soddisfare i loro bisogni specifici. Infatti, sin dalle prime relazioni trasmesse dai Servizi, emerge come le minori siano serene con la madre, non ravvisandosi pertanto elementi di preoccupazione rispetto a tale relazione genitoriale (cfr. sul punto relazione Servizi Sociali dell'11.12.2023). Si evidenzia altresì come la resistente possa contare sul supporto della propria rete familiare, in particolare della nonna materna e del nuovo compagno, i quali rappresentano un punto di riferimento anche per le minori (cfr. relazione Servizi Sociali del
10.5.2024). Ciò trova conferma anche nella relazione da ultimo trasmessa dal
Servizio Sociale, nella quale viene evidenziato che la serenità delle minori è favorita dal contesto familiare materno, dove trovano stabilità e supporto, evidenziando, in particolare, come “la madre continua a mostrare un funzionamento genitoriale adeguato, è attenta e in grado di guidare i processi di crescita delle figlie, sostenendo costantemente la capacità di sviluppare un positivo adattamento nei confronti dell'ambiente esterno e delle sue richieste” (cfr. relazione Servizi Sociali del 2.5.2025). Si rimarca inoltre come, a fronte delle inadempienze paterne, la madre risulti farsi carico in via nettamente prevalente delle necessità economiche delle minori, financo stimolando le attività sportive/ricreative gradite alle figlie al fine di favorire la socializzazione delle stesse.
Nel contempo rileva evidenziare che, pur a fronte della conflittualità tra i genitori – in un quadro in cui le minori risultano essere state vittime di violenza assistita nell'ambiente domestico - la madre ha manifestato un atteggiamento diretto ad evitare il coinvolgimento delle minori nel conflitto, mostrandosi attenta ad accogliere le posizioni espresse dalle figlie, cercando di sostenerle nella possibile ripresa di contatti con il padre, pur non ignorando la preoccupazione e le perplessità in ordine ad un'eventuale ripresa della relazione delle minori con il padre. Nel contempo, con riguardo alla figura paterna, rileva evidenziare che il padre, pur essendosi dichiarato formalmente disponibile alla ripresa degli incontri con le figlie anche in forma protetta, di fatto non ha intrapreso né effettivamente seguito un percorso di sostegno alla genitorialità volto al miglioramento delle sue capacità genitoriali, dimostrando così nei fatti un atteggiamento incoerente ed ambivalente rispetto a quanto manifestato verbalmente, in un quadro in cui il padre, anche alla luce delle valutazioni espresse dal Servizio nel corso dell'osservazione e del monitoraggio espletato nel presente giudizio, non appare consapevole delle ricadute negative dei suoi comportamenti disturbanti ed inadeguati nei confronti delle figlie minori, che a loro volta manifestano condizioni di malessere riconducibili alle condotte paterne (sul punto si veda la relazione del Servizio
Sociale del 9.9.2024 nella quale si legge che “il percorso psicologico avviato ha messo in luce alcuni elementi di rischio evolutivo per le minori. In particolare in
emergono aspetti di iperattivazione ansiosa ed evitamento dei ricordi legati Per_6 al padre, mentre in emergono bassa autostima e svalutazione di sé, Per_2 irritabilità e facilità al pianto. Tale esperienze possono configurarsi quali esiti delle esperienze sfavorevoli infantili che hanno vissuto …”)..
Inoltre, secondo quanto riferito dal Servizio - allo stato - l'Ente non è riuscito a delineare una reale progettualità genitoriale per il padre, il quale non è parso in grado di soddisfare i bisogni delle figlie, non garantendo loro una presenza ed una continuità materiale ed affettivo-relazionale, motivo per cui il Servizio nella relazione da ultimo trasmessa si è espresso nel senso che, tenuto conto della fase di sviluppo delle minori, in presenza di vissuti traumatici relativi a vicende familiari connesse a condotte paterne, all'esito di un percorso psicologico intrapreso nell'interesse delle minori, volto alla rielaborazione delle vicende familiari e degli aspetti di ambivalenza emersi in capo alla figura paterna, allo stato ritiene di non
“forzare” la ripresa degli incontri padre-figlie, non sussistendo le condizioni per consentire alle minori di riacquisire fiducia nei confronti della relazione con il padre e per realizzare un riavvicinamento con lo stesso senza alterare il loro equilibrio psico-fisico (cfr. relazione Servizi Sociali del 2.5.2025). A ciò si deve aggiungere che il ricorrente nell'ultimo periodo risulta aver contribuito in maniera esigua o non aver contribuito affatto all'obbligo di mantenimento per le figlie minori – come riscontrato dalla documentazione prodotta da parte resistente (doc. n. 28 fascicolo resistente) e ribadito dal Difensore della resistente anche all'ultima udienza del 10.7.2025 – lasciando così ogni onere di mantenimento, cura e sostegno in capo alla madre, con ciò confermando l'atteggiamento inaffidabile e discontinuo del padre anche sotto il profilo della contribuzione al mantenimento delle tre figlie.
Con riguardo all'affidamento delle figlie minori, rileva allora evidenziare che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass.
22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796;
Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n. 21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal
Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass.,
9 febbraio 2023, n. 4056).
Nel caso di specie, da un'analisi complessiva delle relazioni dei Servizi
Sociali territorialmente competenti ed alla luce delle ulteriori risultanze processuali acquisite, si registra una maturata adeguatezza della madre, mentre, relativamente al padre, sono emersi evidenti profili di inadeguatezza genitoriale, in un quadro in cui lo stesso si è mostrato incapace di individuare e soddisfare i bisogni primari delle figlie e di garantire loro un sostegno anche dal punto di vista economico ed affettivo-relazionale.
Sulla base della considerazione di tutti siffatti elementi ritiene il Collegio che non si configurino più le condizioni per mantenere l'affidamento delle minori all'Ente territorialmente competente, a fronte del significativo miglioramento in ordine alle capacità genitoriali della madre evidenziato nelle relazioni del Servizio
Sociale trasmesse nel corso del giudizio, così da configurarsi le condizioni per revocare l'affidamento delle minori e all'Ente Per_1 Per_2 Per_3 territorialmente competente e, per l'effetto, disporre l'affidamento esclusivo delle stesse alla madre, con collocazione e residenza abituale presso quest'ultima.
Permane, tuttavia, la necessità di demandare al Servizio Sociale territorialmente competente di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse delle minori.
Per le stesse ragioni non può invece trovare accoglimento la richiesta del resistente di affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, tenuto conto dell'atteggiamento discontinuo ed inaffidabile attuato dal padre, con inevitabili ripercussioni negative sulle figlie minori, come rappresentato nelle plurime relazioni trasmesse dal Servizio Sociale.
Per quanto attiene al regolamento di frequentazione con il padre, rileva in primo luogo evidenziare che risulta permanere la chiusura delle figlie minori ad intrattenere rapporti con il padre, in un contesto in cui sono emerse condotte inadeguate e disturbanti poste in essere dal resistente nei confronti delle minori – quali, ad esempio, quelle dedotte nell'episodio avvenuto nell'agosto 2022 – di tal che, allo stato, queste ultime manifestano un totale rifiuto a vedere il padre, anche nella modalità protetta, come espressamente ribadito e motivato anche nell'ultima relazione trasmessa dal Servizio, in cui viene precisato che “in ragione del percorso psicologico in essere questo Servizio ritiene sia necessario rispettare il vissuto emotivo delle minori, evitando al momento di forzare incontri con il padre”.
Pertanto, tenuto conto della complessità e delicatezza della vicenda in esame, sussistendo, allo stato, l'effettiva impossibilità da parte dei Servizi Sociali di programmare gli incontri protetti tra il padre e le figlie minori, non giustificandosi in alcun modo alcuna forma di coartazione in tal senso nei confronti delle minori, risulta opportuno demandare ai Servizi di attuare o proseguire gli interventi diretti a creare le condizioni per il recupero del rapporto padre-figlie, solo ed esclusivamente all'esito di percorsi ritenuti utili di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico dei minori, nella prospettiva futura di un'eventuale ripresa della frequentazione secondo tempi e modalità ritenuti dal Servizio non disturbanti per le stesse, in ogni caso in forma protetta e sempre previa valutazione dell'interesse delle minori a non subire situazioni che possano compromettere la serenità della loro condizione di vita ed il loro sviluppo psicofisico.
Quanto al regolamento economico – in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c. – occorre valutare la situazione economica e reddituale di ciascuno dei genitori. Al riguardo, rileva evidenziare che, relativamente alla condizione lavorativa ed alla capacità di reddito del signor dall'esame Pt_1 della documentazione allegata in atti si evince che il ricorrente ha recentemente stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario part-time, in qualità di operaio con mansioni di “addetto all'informazione e all'assistenza delle persone/dei clienti”, con reddito mensile di circa 800,00 Euro (doc. nn. 6, 7 fascicolo ricorrente), dovendo al contempo sostenere il pagamento del canone di locazione per l'immobile in cui abita pari a Euro 380,00 mensili (doc. n. 13 fascicolo ricorrente); al contempo, però, rileva evidenziare come dall'esame delle CU allegate in atti il reddito documentato dal ricorrente non risulti diminuito rispetto agli anni precedenti, infatti a fronte di un reddito da lavoro dipendente pari a Euro 9.631,24 documentato nell'anno 2024 (CU 2025, doc. n. 22 fascicolo ricorrente), negli anni
2019-2021 lo stesso ha dichiarato redditi che variano da un minimo di Euro 508,30 nell'anno 2021 ad un massimo di Euro 9.837,84 nell'anno 2019 (CU 2020-2021-
2022, doc. nn.
9-11 fascicolo ricorrente), in un contesto nel quale non risultano di fatto accertate tutte le attività dallo stesso svolte nel corso del tempo (rilevando evidenziare come già all'udienza del 21 settembre 2023 lo stesso dichiarava di svolgere “attività di facchinaggio e guardia di sicurezza nei locali”, guadagnando
Euro 1.200,00 al mese). Per quanto attiene alla la stessa lavora in qualità CP_1 di Optometrista presso il Centro commerciale Cremona Po, con reddito imponibile pari a Euro 25.181,00, come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi allegata in atti (modello 730/2023 – redditi 2022, doc. n. 23 fascicolo resistente), rilevando altresì evidenziare che sulla stessa gravano tutti gli oneri di cura, accudimento e – relativamente all'ultimo periodo – anche di mantenimento delle tre figlie minori.
Ritiene pertanto il Collegio che – pur tenuto conto del fatto che il ricorrente ha avuto altri due figli, nati dalla relazione con la nuova compagna (cfr. doc. 25 di parte ricorrente) – in ogni caso, anche in considerazione del contributo di modesta entità già disposto a titolo di mantenimento delle tre figliolette, tenuto conto comunque delle esigenze delle stesse, destinate inevitabilmente ad aumentare con il progredire dell'età, debba essere confermato l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento della somma mensile di Euro 450,00
(Euro 150,00 per ciascuna figlia), confermando quanto già disposto con provvedimento in data 25.9.2023, somma da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per le stesse, come individuate dalle Linee Guida del CNF, con decorrenza di siffatta determinazione dalla domanda.
Per quanto attiene all'assegno unico universale per i figli a carico, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari ed il cui principio regolatore generale – come chiarito dal messaggio INPS
n. 1714 del 20.4.2022 – è che esso sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli, salvi eventuali diversi accordi tra le parti. Nel caso di specie, tenuto conto dell'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre e della circostanza che gli oneri di cura ed accudimento delle stesse gravano esclusivamente sulla madre,
l'Assegno Unico per le figlie minori deve essere pertanto erogato interamente alla madre.
Quanto alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dei motivi della decisione e tenuto conto del comportamento del ricorrente - che, dopo aver instaurato il presente procedimento ha manifestato un atteggiamento non collaborativo ed inaffidabile, al punto da motivare una valutazione dei Servizi
Sociali di insussistenza delle condizioni “per concretizzare un riavvicinamento tutelante l'equilibrio psicofisico delle minori” (cfr. relaz. del Servizio Sociale di
Villanova sull' trasmessa il 2.5.2025 - deve essere pronunciata la condanna Pt_3 del ricorrente alla rifusione a favore della resistente delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Revoca l'affidamento delle figlie minori e Per_1 Per_2 Per_3 all'Ente territorialmente competente e, per l'effetto, dispone l'affidamento esclusivo delle stesse alla madre , con Controparte_1 residenza abituale delle minori presso la madre;
2. Demanda ai Servizi Sociali di Villanova Sull'Arda, anche in collaborazione con i Servizi Sociali di Cremona, di attuare o proseguire gli interventi diretti a creare le condizioni per il recupero del rapporto padre-figlie, in ogni caso solo ed esclusivamente a seguito dell'esito positivo dei percorsi ritenuti utili di sostegno genitoriale delle parti e di sostegno psicologico delle minori, nella prospettiva futura di un'eventuale ripresa della frequentazione secondo tempi e modalità ritenuti dal Servizio non disturbanti per le stesse, in ogni caso in forma protetta e sempre previa valutazione dell'interesse delle minori a non subire situazioni che possano compromettere la serenità della loro condizione di vita ed il loro sviluppo psicofisico;
3. Demanda altresì agli stessi Servizi Sociali di proseguire nell'attività di vigilanza e monitoraggio del nucleo familiare delle minori;
4. Pone a carico di il versamento della somma mensile Parte_1 di Euro 450,00 (Euro 150,00 per ciascuna figlia), a titolo di contributo per il mantenimento delle tre figlie, da corrispondersi alla resistente in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, importo così determinato a decorrere dalla data della domanda, in conformità a quanto previsto con ordinanza del 25.9.2023;
5. Dispone che le spese straordinarie occorrenti per le figlie minori, da individuarsi sulla base delle Linee Guida del CNF, siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6. Assegno Unico per le figlie minori da erogarsi interamente alla madre;
7. Condanna al pagamento a favore di Parte_1 CP_1 delle spese processuali, che si liquidano in Euro 4.800,00 per
[...] compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA Dispone la comunicazione ai Servizi Sociali di TE IA/Villanova sull' e Cremona per quanto di competenza. Pt_3
Piacenza, 17 settembre 2025
La Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti