Sentenza 12 ottobre 2006
Massime • 1
L'esecuzione di lavori in area demaniale in presenza della sola comunicazione positiva del settore marittimo regionale configura il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., in quanto questa costituisce un semplice atto interno del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale da parte della competente capitaneria di porto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/10/2006, n. 39353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39353 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 12/10/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 1608
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 44622/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE UC, nato il [...];
avverso la Sentenza del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo, emessa il 20/07/05;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GENTILE Mario;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo, con sentenza emessa il 20/07/05, dichiarava LE UC colpevole del reato di cui agli artt. 54-1161 c.n. e lo condannava alla pena di Euro 100,00 di ammenda;
pena sospesa e non menzione.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni, esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi della contravvenzione de qua. Il LE, invero, era munito del titolo abilitativo necessario per l'esecuzione dei lavori in questione. Detto titolo era costituito dal provvedimento in data 16/02/01 del Dirigente del Settore Demanio Marittimo della Regione Puglia, che aveva autorizzato la Capitaneria di Porto a rinnovare (formalmente) la concessione. Ricorreva, comunque, nella condotta dell'imputato la buona fede, con conseguente esclusione dell'elemento soggettivo del reato in esame.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/10/06, ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardo, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha motivato in modo esauriente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione.
In particolare, risulta accertato che alla data del 05/05/01, il LE aveva realizzato, su zona ricadente nel Demanio Marittimo, uno scavo dalle dimensioni di mt. 8,40 x 2,50 e profondo mt. 1,80 (all'interno dello scavo era stato posizionato, quasi completamente, un serbatoio metallico di mt. 5,70 x mt. 2,50 x mt. 1,80); il tutto senza essere munito di valida concessione demaniale.
Ricorrevano, pertanto, gli elementi costitutivi, oggettivo e soggettivo, del reato di cui agli artt. 54-1161 c.n. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono errate in diritto. Va disatteso, in specie, l'assunto difensivo principale secondo cui il provvedimento in data 16/02/01 del Settore Marittimo della Regione Puglia - con il quale si autorizzava la competente capitaneria di Porto a rinnovare la concessione demaniale marittima scaduta il 31/12/2000 - costituiva di per sè solo rinnovo della concessone demaniale.
Invero, la predetta comunicazione del 16/02/01 - peraltro indirizzata alla competente Capitaneria di Porto e non al LE - costituiva soltanto un mero atto interno del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione demaniale. Provvedimento che si sarebbe esaurito, sotto il profilo del perfezionamento dell'atto amministrativo, esclusivamente con il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale, da parte della Capitaneria di porto;
provvedimento che non era stato ancora emesso alla data dell'accertamento del reato, ossia il 05/05/01. Parimenti va disattesa l'ulteriore tesi difensiva della buona fede da parte del LE, essendo questi ben consapevole di realizzare lo scavo de quo in assenza di valido titolo concessorio demaniale. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da LE UC, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006