Ordinanza collegiale 12 gennaio 2023
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/01/2026, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01758/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14663/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14663 del 2022, proposto da
DA OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Beatrice Miceli, Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Beatrice Miceli in Roma, via Antonio Stoppani n. 1;
contro
FO Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento della Pa, Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Ripam), Commissione Esaminatrice Nominata Dalla Commissione Ripam, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA UL, SS LA, GA ER, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della graduatoria finale di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantadue (92) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, fascia retributiva F1 (profilo TEC/AICS n. 40 unità) nei ruoli dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo sviluppo, pubblicata a partire dal 26 settembre 2022, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito solo tra gli “idonei non vincitori” e collocato (erroneamente) nella posizione n. 72 con un punteggio complessivo di 21,50 punti piuttosto che nella posizione effettivamente spettante, la 34^, con riconoscimento di complessivi 25 punti;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale, ivi compresi espressamente i verbali di valutazione della propria prova e dei propri titoli (di cui non si conoscono gli estremi), recanti contenuti pregiudizievoli per il ricorrente e allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia Italiana per la Cooperazione Allo Sviluppo e di FO Pa e di Commissione Interministeriale Ripam;
Vista la memoria del 28 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. LO RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con memoria del 28 novembre 2025, successivamente alla designazione del relatore, parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso essendo stato, dopo la notifica del ricorso, riconosciuto il punteggio nella misura pretesa ed essendo stato stipulato il contratto di lavoro;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Considerato che la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta, con il riconoscimento del punteggio rivendicato dal ricorrente così come emerge dal Verbale n. 14 del 6 dicembre 2022 Commissione esaminatrice, (cfr rapporto informativo dep. 17/2/23), attribuendo all’odierno candidato, il punteggio di 25 punti: 1,5; punti per la laurea magistrale - LM-52 Relazioni internazionali conseguita con 109/110 e 1 punto in relazione al quesito contestato, alla luce della sentenza TAR Lazio n. 5684/2022, solo dopo la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, e che l’amministrazione debba pertanto essere ritenuta virtualmente soccombente considerata la fondatezza della pretesa del ricorrente alla luce della precedente pronuncia di questo Tribunale;
considerato che le spese di lite debbano seguire la soccombenza virtuale dell’amministrazione (cfr in termini analoghi ex multis , il precedente di questo TAR Lazio – Roma, sez. III/bis, 3 agosto 2022, n. 11006) e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna le amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se versato.
Spese compensate nei confronti dei controinteressati
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN RI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
LO RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RR | NN RI |
IL SEGRETARIO