Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10044
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Sentenza 10 luglio 2002

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Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile del personale di volo, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965,n. 859, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono in ogni caso escluse le variazioni della retribuzione attribuite a titolo di indennità, che abbiano avuto decorrenza nel biennio precedente la cessazione dal servizio, se non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di alcuni dipendenti dell'Alitalia, ai quali era stata corrisposta l'indennità per compensi per incarichi speciali in misura parametrata alla media delle retribuzioni dei primi dieci pari grado in servizio di volo, volta ad ottenere il computo, nella retribuzione pensionabile, anche dell'aumento di detta indennità riconosciuto nel biennio antecedente alla cessazione dal servizio sulla base di pattuizioni individuali).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10044
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10044
    Data del deposito : 10 luglio 2002

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