Sentenza 10 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile del personale di volo, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965,n. 859, nel testo sostituito dall'art. 2 della legge 30 luglio 1973, n. 484, sono in ogni caso escluse le variazioni della retribuzione attribuite a titolo di indennità, che abbiano avuto decorrenza nel biennio precedente la cessazione dal servizio, se non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di alcuni dipendenti dell'Alitalia, ai quali era stata corrisposta l'indennità per compensi per incarichi speciali in misura parametrata alla media delle retribuzioni dei primi dieci pari grado in servizio di volo, volta ad ottenere il computo, nella retribuzione pensionabile, anche dell'aumento di detta indennità riconosciuto nel biennio antecedente alla cessazione dal servizio sulla base di pattuizioni individuali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/07/2002, n. 10044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10044 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E NT E N Z A
sul ricorso proposto da:
UT VA, HI OB, FR GI, CI GI, CI ON, eredi di CIGIULIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell'avvocato OB MUGGI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI CANTARINI, VINCENZO MORIELLI, PATRIZIA TADRIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21463/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 07/12/98 - R.G.N. 39645/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/02 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MUGGI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega TADRIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, IO UC, IO FR e RO HI esponevano di avere lavorato alle dipendenze dell'Alitalia e di essere stati destinati, da ultimo, a compiti fiduciari (organizza ione a terra del lavoro del personale di volo), percependo in relazione a tali compiti "compensi per incarichi speciali" parametrati alla media delle retribuzioni dei primi dieci pari grado in servizio di volo.
Lamentavano che l'INPS aveva ricalcolato, ai sensi dell'art.2 legge n. 484 del 1973, il trattamento pensionistico originariamente liquidato con esclusione dalla base di computo dei detti compensi. Chiedevano, quindi, al Pretore di Roma la condanna dell'INPS al ripristino della pensione originariamente liquidata. Ritualmente costituitosi, l'Istituto chiedeva il rigetto delle domande, a sua volta deducendo che l'art.24 della legge 13 luglio 1965 n.859, come modificato dall'art.2 della legge 30 luglio 1973 n.484, escludeva i compensi per incarichi speciali dalla base di computo della retribuzione pensionabile.
Il pretore rigettava le domande.
Avverso tale pronuncia proponevano appello i soccombenti insistendo nelle proprie pretese.
Con sentenza dell'8 maggio - 7 dicembre 1998, l'adito Tribunale di Roma confermava la sentenza di primo grado, osservando che l'INPS, nel provvedimento di ricalcolo del trattamento pensionistico spettante ai lavoratori, aveva tenuto conto dei "compensi per incarichi speciali" percepiti fino all'1 giugno 1984, escludendo soltanto gli incrementi subiti dai compensi in questione successivamente a tale data (e cioè nel biennio precedente alla cessazione dal servizio).
Secondo il Tribunale, tale esclusione appariva corretta sulla base dell'art.24 legge n. 859/1965, come modificato dall'art.2 legge n.484/1973, il quale, dopo avere indicato le modalità di determinazione della misura delle pensioni, esclude, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, non previste dai contratti collettivi nazionali o aziendali.
Nella specie, pertanto, trattandosi di incrementi retributivi erogati ad personam e, comunque, al di fuori di pattuizioni aventi carattere di generalità, le pretese dei ricorrenti non potevano trovare accoglimento.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i lavoratori soccombenti con un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria, ex art.378 c.p.c. Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della legge 13 luglio 1965 n.859, artt. 13 e 24 (quest'ultimo come modificato dalla legge 30 luglio 1973 n.484), nonché motivazione carente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente interpretato la normativa riguardante la fattispecie in esame, finalizzata ad impedire che, attraverso lo strumento collusivo del contratto individuale tra datore di lavoro e dipendente, si determini una retribuzione utilizzabile ai fini pensionistici fittiziamente elevata;
situazione, questa, non ravvisabile nel caso in esame, con conseguente piena applicazione dell'art.13 legge n. 859/1965 (come modificato dalla legge n.878/1973), che, diretto a determinare gli elementi facenti parte della retribuzione imponibile, include nel suo ambito anche quello per cui è causa.
Inoltre, il Tribunale di Roma non avrebbe tenuto presente che l'indennità in questione era stata corrisposta a tutti i dipendenti in situazione simile a quella dei ricorrenti a seguito dapprima di una pressi aziendale, poi di intese collettive raggiunte nel 1984 e differite al 1986 per determinazione aziendale.
Il motivo è infondato.
L'art. 24 della legge 13 luglio 1965 n.859, come modificato dall'art.2 della legge 30 luglio 1973 n.484, dopo avere indicato le modalità di determinazione della misura della pensione, statuisce al quarto comma che "restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione dal servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali".
Orbene, del tutto correttamente, il Tribunale, condividendo la interpretazione fornita dal Giudice di primo grado, ha osservato che il richiamato art.24, nell'escludere dalla retribuzione pensionabile le "variazioni" dallo stesso specificate, ha inteso evitare una lievitazione della base pensionabile, nel periodo immediatamente antecedente la cessazione, dovuta a trattamenti di favore attribuiti ad personam al dipendente.
Ha soggiunto che, proprio a tale scopo, la norma ha contemplato una sorta di presunzione di violazione di tale principio, escludendo dalla retribuzione pensionabile tutti gli emolumenti che, in quel biennio vengano attribuiti non in forza di accordi presi in sede collettiva, nelle forme ritenute oggettivamente rilevanti del contratto collettivo aziendale o nazionale.
Ha, quindi, rimarcato che la fattispecie concreta collimava con quella astratta, prefigurata dalla norma in oggetto, giacché, quanto alla natura ed origine dei compensi speciali, le emergenze processuali acquisite nel corso del giudizio di primo grado avevano evidenziato che essi, per il periodo precedente la stipula dell'accordo collettivo del 1986, avevano trovato fonte e titolo in pattuizioni di carattere personale, peraltro nemmeno estese a tutto il personale di volo passato ad incarichi speciali.
Ha specificato che tanto si ricavava dalle informazioni rese dai rappresentanti sindacali, le cui dichiarazioni escludevano che per gli anni precedenti il 1986 fosse intervenuta una pattuizione collettiva (scritta od orale) volta a disciplinare i compensi per incarichi speciali in via generale.
Queste considerazioni evidenziano come le censure avanzate alla impugnata decisione attengono, in realtà, a valutazioni di merito piuttosto che a vizi di motivazione o di interpretazione di norme giuridiche, avendo il Tribunale accertato, - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - l'assenza di quei presupposti di fatto (intese collettive, corresponsione degli aumenti in questione a tutti i dipendenti in situazione simile a quella dei ricorrenti, prassi aziendali), su cui si fondano le argomentazioni dedotte nel ricorso in esame.
Appare chiaro, allora, come, in questa prospettiva, non sia pertinente il richiamo, operato dai ricorrenti, all'art.13 della legge n.859 del 1965, che disciplina il diverso istituto della retribuzione imponibile, non essendo il thema decidendum incentrato nello stabilire se il compenso per incarichi speciali debba o no essere sottoposto a contribuzione, bensì se detto emolumento debba essere incluso, ed in quale misura, nella retribuzione pensionabile. A tal proposito correttamente l'impugnata decisione si è adeguata all'insegnamento di questa Corte che, ripercorrendo l'univoco testo legislativo, ha affermato, con riferimento al personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, che, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono "in ogni caso" escluse le variazioni delle retribuzioni attribuite a titolo di indennità, che abbiano avuto decorrenza nel biennio precedente la cessazione dal servizio, se non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali" (Cass. 2 aprile 1993 n. 4014). Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2002