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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/03/2026, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06289/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02463 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06289/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2025, proposto da IN LA
IA, rappresentata e difesa dall'Avvocato FI AN e dall'Avvocato
Claudia LO, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso Avvocato
FI AN in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47
contro
Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M., in persona del vicepresidente pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
LE Di MA, non costituito in giudizio N. 06289/2025 REG.RIC.
US SO, non costituito in giudizio
DR IO, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza n. 5912 del 24 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante, IN LA IA, contro la delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura del 21 febbraio 2024 nella parte in cui non contiene il nominativo della medesima nell'elenco dei soggetti trasferiti alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, in esito all'interpello di cui al bando n. 623 del 19 gennaio 2023.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura –
C.S.M. e del Ministero della Giustizia; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il Consigliere Massimiliano
CC e udita per l'odierna appellante, IN LA IA, l'Avvocato
Claudia LO; viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna appellante, IN LA IA, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in poi, per brevità, il
Tribunale), la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 febbraio 2024 N. 06289/2025 REG.RIC.
nella parte in cui non contiene il nominativo della stessa nell'elenco dei soggetti trasferiti alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, in esito all'interpello di cui al bando n. 623 del 19 gennaio 2023.
1.1. L'appellante ha lamentato avanti al Tribunale l'illegittimità dell'esclusione in ragione di articolati motivi di diritto, proposti in primo grado, e ne ha chiesto l'annullamento.
1.2. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Ministero della Giustizia e il
Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M. (di qui in poi, per brevità, il C.S.M.), argomentando, al contrario, nel senso dell'infondatezza della domanda.
1.3. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione dal Tribunale all'udienza pubblica del 22 gennaio 2025.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 5912 del 24 marzo 2025, ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante, compensando le spese di lite.
2.1. Il primo giudice ha ricordato come la vicenda qui controversa attenga alla già ricordata esclusione dell'appellante dalla rosa dei soggetti trasferiti quali sostituti procuratori generali presso la Procura Generale della Suprema Corte.
2.2. La selezione è disciplinata in via generale dall'articolo 12, commi 13, 15 e16 del d. lgs. n. 160 del 2006 (come modificato dalla l. n. 111 del 2007), nonché dalla circolare n. 13778/2014 del C.S.M. che detta disposizioni specifiche in tema di trasferimenti di magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.
2.3. In particolare, rileva il Titolo VII della circolare, dedicato ai concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte e gli articoli 77, 78, 81 e 82, che regolano le modalità di presentazione della domanda, la procedura e i criteri di valutazione (riguardanti le attitudini e il merito), con la prevista partecipazione di un'apposita commissione N. 06289/2025 REG.RIC.
tecnica che compie il vaglio preliminare del profilo degli aspiranti, fondato sull'esame della pregressa attività giudiziaria (ed extragiudiziaria) svolta dai candidati.
2.4. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, il Tribunale ha ricordato il già citato articolo 77 della circolare, il quale così recita:
«1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha
l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.
2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. Devono, inoltre, essere prodotti
10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti […]».
2.5. In sintesi, è onere del candidato allegare, oltre a dieci provvedimenti scelti a campione tra quelli adottati negli ultimi cinque anni, anche cinque provvedimenti giudiziari, scelti dal magistrato stesso, che siano stati redatti negli ultimi 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del posto e che l'aspirante reputi particolarmente importanti e significativi, tali da orientare in senso positivo la valutazione del C.S.M.
2.6. Ad avviso del primo giudice, la odierna appellante è stata esclusa, perché il C.S.M. ha rilevato la mancanza dei detti cinque provvedimenti, considerata l'inidoneità del quinto titolo giudiziario di spontanea produzione.
2.7. Tale titolo, rubricato come “MAXI Brevi note sulla posizione di […] udienza 7
Gennaio 2022”, consisteva, secondo il Consiglio, in un mero atto di una sola pagina, non sottoscritto né recante segno di deposito, con allegato un verbale di udienza del 7 N. 06289/2025 REG.RIC.
gennaio 2022 della Corte d'appello di Venezia, nel quale, tuttavia, a pagina 7, ove sono riportate le conclusioni del Procuratore Generale e del pubblico ministero, a proposito dell'imputato, si legge «depositano altresì brevi note sull'imputato […]».
2.8. Secondo l'amministrazione, «[…] l'allegato 2 al bando, nell'indicare la tipologia di provvedimento da campionare a seconda della funzione svolta dal magistrato, ai punti 1 e 3 afferma che “la tipologia del provvedimento adottato dipende dalle funzioni svolte dal magistrato nel semestre di riferimento. A tale fine, sono di seguito indicate le tipologie di provvedimenti più significativi per ciascuna funzione (…); se il magistrato svolge funzioni di pubblico ministero presso la Corte d'Appello deve essere prodotto, a semestri alterni, un atto di appello ed un ricorso per cassazione”.
Ne deriva che il provvedimento allegato dalla dott.ssa IA non rientra tra quelli considerati attinenti alla funzione dalla stessa svolta, oltre a non risultare chiare né la paternità, né l'originalità del documento stesso, donde l'incertezza in ordine all'effettivo deposito».
3. Tanto premesso, il Collegio di prime cure ha rilevato l'infondatezza nel merito del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione, perché ha ritenuto immune da censura la delibera impugnata laddove ha giustificato la non ammissione della ricorrente sulla inidoneità del predetto quinto titolo allegato dall'istante, stante l'impossibilità di attribuirne la paternità alla deducente e la rilevanza ai fini della valutazione.
3.1. Il Tribunale ha fin da subito precisato che il contestato riferimento all'Allegato 2 del bando che l'amministrazione ha operato nel motivare la mancanza formale del documento in rilievo è servito al Consiglio per evidenziare quali fossero i requisiti imprescindibili delle produzioni documentali che i candidati dovevano allegare alla domanda di partecipazione.
3.2. Vero è che, testualmente, il ridetto Allegato 2 menziona i provvedimenti scelti a campione, ma da esso si ritrarrebbero le regole generali, di ordine formale e N. 06289/2025 REG.RIC.
sostanziale, che devono essere rispettate per tutti gli atti e i provvedimenti che gli aspiranti devono presentare all'amministrazione, al fine di consentire una seria e ponderata valutazione dei vari profili.
3.3. Infatti, i provvedimenti giudiziari (ma anche i titoli scientifici) potevano esser presi in considerazione, solo se riferibili al candidato e completi dal punto di visto formale (fatta salva la documentazione già richiamata nel fascicolo personale del magistrato).
3.4. Del resto, che i provvedimenti giudiziari acquisiti a campione dovessero rispettare le prescrizioni del ridetto Allegato 2, non toglie che eguali esigenze formali presidiassero la presentazione dei titoli scelti dal candidato, ché anzi, a maggior ragione, in tal caso è lo stesso magistrato a selezionare gli atti a suo giudizio più rappresentativi della propria professionalità, in modo che possano essere adeguatamente valutati dal C.S.M.
3.5. Tanto ha consentito al Tribunale di respingere la doglianza, con la quale la ricorrente si duole di un asserito erroneo riferimento, operato dall'amministrazione, all'Allegato 2 del bando che verrebbe in causa solo per i provvedimenti scelti a campione e non per quelli selezionati dal magistrato.
3.6. Al primo giudice è sembrato opportuno ribadire che, in tale secondo caso, massima espansione deve avere il principio di autoresponsabilità, perché è interesse specifico del candidato selezionare con cura i titoli e, con eguale cura, presentarli in modo idoneo ai fini dello scrutinio da parte della commissione tecnica e del C.S.M., ciò che, nel caso di specie, la ricorrente ha mancato di fare.
3.7. Quanto, poi, alla riferibilità del documento all'appellante, che il C.S.M. ha ritenuto non certa, il Tribunale ha rilevato come il documento prodotto consista, come dedotto correttamente in delibera, di poche righe costituenti una mera sintesi illustrativa delle operate conclusioni, insuscettibile di esprimere compiutamente l'esercizio delle funzioni significative di pubblico ministero. N. 06289/2025 REG.RIC.
3.8. Resta invero incerto se lo scritto attribuibile alla ricorrente ovvero all'altro magistrato requirente parte del processo.
3.9. Condivisibile e non inficiata da illogicità, tanto da resistere al sindacato estrinseco di legittimità del Tribunale, è stata dunque ritenuta la gravata delibera nella parte in cui opina che «[…] non risulta soddisfatto l'onere di produzione documentale richiesto dalla circolare dal bando, funzionale ad una completa valutazione delle attitudini dei magistrati».
4. I primi tre motivi di ricorso, logicamente connessi, sono stati dunque respinti dal primo giudice alla luce delle sin qui riportate motivazioni.
5. Da quanto ricordato il Tribunale ha inferito anche l'infondatezza del motivo di diritto, per mezzo del quale l'interessata lamenta la mancata attivazione, da parte egli uffici, del soccorso istruttorio.
5.1. Ribadito che il deposito dei cinque provvedimenti giudiziari citati dalla circolare costituiva uno specifico onere del candidato il quale doveva curare l'allegazione di atti a sé riferibili e formalmente completi in ogni loro parte, il Tribunale ha osservato come non potesse certo imporsi all'amministrazione di attivarsi in faticose ricerche al fine di ricostruire l'atto formalmente mancante.
5.2. Nel verbale della Commissione del 13 luglio 2023 si solleva giustamente la questione se il documento in rilievo potesse essere considerato un provvedimento giudiziale valutabile ai sensi dell'art, 77 della circolare n. 13778/2014.
5.3. E ciò perché l'istituto del soccorso istruttorio cede dinanzi al ricordato principio generale di autoresponsabilità del concorrente e giammai può essere utilizzato per sanare mancanze essenziali imputabili alla parte privata.
5.4. Nel caso in rilievo, l'amministrazione non avrebbe potuto che prendere atto di una grave inosservanza di adempimenti procedurali, sanzionata espressamente con l'inammissibilità della relativa domanda. N. 06289/2025 REG.RIC.
6. Avverso tale sentenza, che per le ragioni qui in sintesi riportate ha respinto il ricorso proposto in primo grado, propone ora appello avanti a questo Consiglio di Stato
IN LA IA, lamentandone l'erroneità per quattro motivi che qui di seguito saranno esaminati, e ne chiede la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
6.1. Si è costituito il C.S.M. per chiedere la reiezione dell'appello.
6.2. Nella pubblica udienza del 10 marzo 2024 il Collegio, sentito il difensore dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello va respinto.
8. Anzitutto, l'appellante sostiene che la richiesta di produrre provvedimenti “a scelta” da parte del candidato, così rimettendo al suo apprezzamento la specifica tipologia di provvedimento da produrre, osta evidentemente alla possibilità di ritenere che la tipologia fosse vincolata e/o predeterminata ex ante e a monte dalla legge concorsuale.
8.1. Alla luce delle previsioni che regolano la partecipazione alla procedura, sarebbe dunque pacifico che l'atto giudiziario indicato dalla ricorrente tra i 5 “a scelta”, denominato “Brevi note sulla posizione di […]”, non rientrasse nell'ambito applicativo dell'Allegato 2, il quale avrebbe dovuto essere applicato unicamente ai provvedimenti oggetto di campionamento.
8.2. Di tutto ciò, però, non si sarebbe avveduta la III Commissione la quale, nel determinarsi per l'esclusione dell'appellante, pur dando atto che il documento prodotto è quinto titolo giudiziario di spontanea produzione, contraddittoriamente ed erroneamente ha ritenuto che l'atto rientrasse nella tipologia di provvedimento da campionare a seconda della funzione svolta dal magistrato e fosse conseguentemente assoggettato all'Allegato 2 e all'ivi recata prescrizione secondo la quale, se il magistrato svolge funzioni di pubblico ministero presso la Corte d'Appello deve essere prodotto, a semestri alterni, un atto di appello ed un ricorso per cassazione. N. 06289/2025 REG.RIC.
8.3. Il Tribunale, anziché rilevare l'evidente erronea applicazione, da parte della III
Commissione, delle previsioni di riferimento, ne ha giustificato l'operato ritenendo che l'Allegato 2 detterebbe regole generali che devono essere rispettate per tutti gli atti e i provvedimenti che gli aspiranti devono presentare all'amministrazione, anche considerando che eguali esigenze formali presidiano la presentazione dei titoli scelti dal candidato.
8.4. Così opinando, però, il Tribunale, in primis, sarebbe incorso in una tipica forma di eccesso di potere giurisdizionale, perché ha riformulato la motivazione della delibera, che non è fondata sull'applicazione estensiva/analogica dell'Allegato 2 al caso di specie, ma – ben diversamente – sulla (errata) sua diretta applicazione ad una fattispecie (provvedimento prodotto “a scelta”) allo stesso estranea.
8.5. Inoltre, e in ogni caso, il ragionamento del Tribunale non farebbe altro che stravolgere l'inequivoco disposto letterale del bando e dello stesso Allegato 2, di fatto disapplicandoli e creando una regola (persino corredandola della più grave sanzione espulsiva dal concorso) che nella lex specialis non può ritenersi esistente, perché, a dire dell'appellante, l'art. 77 della circolare, il bando e l'Allegato 2:
a) non prevedono caratteristiche né tipologie tassative per i provvedimenti individuati
“a scelta” del candidato né, comunque, ricollegano al rispetto di (presunti) requisiti formali/contenutistici la sanzione dell'inammissibilità della domanda;
b) per i provvedimenti individuati “a campione” specificano (punto 8 All. 2) che il candidato che svolga funzioni di pubblico ministero presso la Corte di Appello ha la possibilità di «produrre spontaneamente provvedimenti che abbia adottato ed appartengano ad altre categorie» rispetto alle tipologie indicate
(esemplificativamente) come più rappresentative della funzione svolta, e, coerentemente, non prevedono l'inammissibilità della domanda per la presentazione di provvedimenti che non rispettino le caratteristiche indicate nell'Allegato; N. 06289/2025 REG.RIC.
c) l'art. 77 della circolare e il bando correlano l'inammissibilità della domanda alla sola fattispecie del mancato caricamento a sistema di uno o più dei provvedimenti da obbligatoriamente alla stessa allegare (coerentemente, l'All. 3 al bando prevede che
«eventuali difficoltà nell'upload dei documenti potranno essere segnalate (…) dovendosi in ogni caso rispettare, per il carica-mento dei documenti, il termine fissato dal bando»).
8.6. La norma che richiede, a pena di inammissibilità, di allegare alla domanda di partecipazione all'interpello i documenti indicati come obbligatori è funzionale a cristallizzare per tutti i candidati – per l'appunto, alla data della presentazione della domanda – i titoli e le esperienze da valutarsi, impendendo così la discriminatoria valutazione, in favore di alcuni e non di altri, di elementi sopravvenuti a tale data, mentre applicare la medesima gravissima “sanzione” al caso della produzione di un documento “atipico” o che si ritenga non rilevante ai fini dell'apprezzamento della capacità scientifica e di analisi delle norme (ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come si dirà) appare evidentemente sproporzionato e arbitrario.
8.7. Né l'applicazione estensiva/analogica dell'Allegato 2 e la “creazione” di una inesistente sanzione espulsiva possono essere giustificate sulla base della presunta ratio di consentire la valutazione di provvedimenti “a scelta” solo se riferibili al candidato e completi dal punto di visto formale oppure invocando il principio di autoresponsabilità.
8.8. Insomma, non solo anche in parte qua il Tribunale ha “sconfinato” dai limiti del sindacato, ma, comunque, la nota di udienza prodotta dalla dott.ssa IA è riconducibile alla magistrata ed è un esaustivo atto di esercizio della funzione requirente, e dunque non può ritenersi “inidonea” o tamquam non esset, tantomeno perché non rientrante tra le tipologie elencate (non tassativamente) dell'Allegato 2.
9. Ad avviso dell'appellante, poi, sarebbe errato sostenere, come ha fatto il primo giudice, che le “Brevi note sulla posizione di […]” sarebbero inconsistenti (una mera N. 06289/2025 REG.RIC.
sintesi illustrativa delle operate conclusioni, di poche righe) e, per questo, inidonee a rappresentare un atto di esercizio della funzione requirente nonché non attribuibili con certezza alla paternità esclusiva della dott. IA
9.1. La nota, se pure di una pagina, non è incompleta né incompiuta (cfr. sentenza, pag. 9) e aveva la funzione non di riassumere ma – come rappresentato a pag. 10 dell'autorelazione – di corroborare, approfondendo un tema specifico, le conclusioni orali del procuratore generale e l'impianto accusatorio teso alla conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado.
9.2. Sotto tale profilo è inoltre altrettanto dirimente considerare, ad avviso dell'appellante, che la disciplina della procedura non contemplava – ai fini della ammissibilità e della valutabilità di un provvedimento e/o un atto giudiziario – alcuna soglia dimensionale al di sotto della quale il provvedimento/atto avrebbe dovuto considerarsi inesistente/inammissibile, né richiedeva requisiti di forma specifici e/o un contenuto concettuale o tecnico-giuridico “minimo”, piuttosto essendo improntata, come argomentato, ad una ragionevole e non discriminatoria (in ragione delle funzioni esercitate, se giudicanti o requirenti) atipicità nell'ambito degli atti redatti dal magistrato nell'esercizio della funzione.
9.3. L'appellante, insomma, non avrebbe prodotto un atto “formalmente mancante”
e, dunque, la sua domanda non era affatto viziata da una “mancanza essenziale”, ribadendosi, nell'atto di appello, che ella ha caricato a sistema un documento esistente, leggibile, completo e consistente in una memoria di udienza del tutto rituale.
9.4. E allora, ove il C.S.M. avesse nutrito dubbi sul deposito delle “brevi note” in questione o sulla originalità/paternità delle stesse (ma, come dimostrato, disponeva di tutti i documenti necessari per appurare che sono state depositate in udienza e che ne
è autrice la dott.ssa IA), avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della l. n. 241 del 1990, altresì considerando che è errato affermare che al soccorso avrebbe ostato il fatto che la disciplina di concorso prevede espressamente N. 06289/2025 REG.RIC.
l'inammissibilità della domanda per la grave inosservanza di adempimenti procedurali, in quanto:
a) l'unica ipotesi sanzionata dalla circolare con l'esclusione dal concorso è il mancato caricamento di uno o più documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda;
b) sarebbe violativo del principio di proporzionalità e di tassatività delle cause di esclusione sanzionare con l'esclusione la generica e indistinta “grave violazione procedurale” (da rinvenirsi addirittura, secondo l'abnorme ragionamento del
Tribunale, nella presentazione di una memoria breve, riassuntiva o co-redatta);
c) nessuna inosservanza di adempimento procedurale, tantomeno grave, ha commesso la dott.ssa IA nel presentare a valutazione le “brevi note”.
10. Infine, l'appellante deduce che nei verbali delle sedute di Commissione del 8 e del
19 febbraio 2024 il ricorso risulta respinto senza che vengano in alcun modo spiegate ed esternate le ragioni alla base del rigetto medesimo, essendovi riportato solo che
«letti i motivi di doglianza rappresentati dalla dott.ssa IA (…) la Terza
Commissione ha stabilito di non poter dare seguito a quanto richiesto».
10.1. Il rigetto del ricorso sarebbe dovuto essere corredato di una specifica motivazione dalla quale si evincesse l'esame delle puntuali censure sviluppate dalla candidata.
10.2. Ed anche laddove dovesse ritenersi che il ricorso sia stato rigettato in forza delle valutazioni contenute nel verbale del 2 febbraio (in ordine all'asserita non riconducibilità delle «note sulla posizione di […] nell'alveo degli atti considerati attinenti alla funzione dalla stessa svolta» nonché dell'asserita «incertezza in ordine all'effettivo deposito etc.»), la relativa decisione avrebbe comunque dovuto ritenersi illegittima alla luce di quanto argomentato dall'appellante.
11. I quatto motivi di censura, sin qui in sintesi riportati, vanno tutti respinti.
12. Invero, deve ritenersi decisivo, e dirimente, a respingere le censure tutte sin qui elencate, e sintetizzate, il rilievo motivazionale del C.S.M. – che ha valore sostanziale N. 06289/2025 REG.RIC.
e non già meramente formale – in ordine alla non riconducibilità delle “MAXI Brevi note” prodotte dalla candidata al novero degli atti che siano espressione significativa delle funzioni, come evidenziato con chiarezza anche nella sentenza appellata.
12.1. Con riguardo alla produzione degli atti, che connotino la funzione svolta, è pur sempre necessario, infatti, che gli atti in questione assumano, intrinsecamente, apprezzabile rilevanza, quanto meno sul piano argomentativo, dovendo costituire oggetto di valutazione da parte del C.S.M.
12.2. Il documento prodotto, al contrario, consiste – come esattamente rilevato nella delibera e riconosciuto dal Tribunale – in poche righe costituenti mera sintesi illustrativa delle operate conclusioni, sì da non poter concettualmente neppure distinguersi dalle stesse.
12.3. L'attinenza alle funzioni, in particolare, non può coincidere con la semplice circostanza che l'atto costituisca mero adempimento dell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, non risultando sufficiente, ai fini della valida presentazione della documentazione da parte dell'aspirante, che l'atto stesso sia stato legittimamente posto in essere dal magistrato nel quadro delle norme di diritto processuale, come viceversa sostenuto dalla parte interessata nell'atto di impugnazione e nell'odierno appello.
12.4. L'appellante sostiene che, al contrario di quanto deduce il C.S.M., basterebbe scorrere il contenuto dell'atto per avvedersi che, nello stesso, la medesima appellante, nell'esercizio delle sue funzioni requirenti e al predetto fine, sviluppa ampie e specifiche argomentazioni giuridiche propedeutiche ad evidenziare la rilevanza penale e la gravità della condotta contestata all'imputato, evidenziando la specularità della sua posizione – in termini di concorso esterno (c.d. “uomo delle istituzioni”) da rinvenirsi in condotte atipiche ma penalmente rilevanti – rispetto a quella di un “alto funzionario di polizia” imputato in altro processo conclusosi con la conferma della condanna in cassazione. N. 06289/2025 REG.RIC.
12.5. Il contenuto della memoria costituirebbe, quindi, il frutto di un processo ideativo ed elaborativo in iure avente propria identità e dignità giuridica, distinguendosi, sotto un profilo concettuale, dal contenuto e dal tenore delle domande rassegnate oralmente.
12.6. Per questo non potrebbe esservi dubbio che le “brevi note” prodotte dalla dott.ssa
IA costituirebbero, per espressa previsione normativa, un atto tipico e attinente alla funzione di procuratore generale in Corte di Appello.
13. Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio perché, al contrario di quanto ella sostiene, si tratta di considerazioni sintetiche sviluppate in una pagina, allegata al verbale di udienza, in cui i pubblici ministeri presenti in udienza – e, cioè, la medesima appellante, quale procuratore generale, e un altro pubblico ministero – hanno ritenuto di riassumere, in sole 18 righe, le conclusioni rassegnate oralmente avanti al Collegio giudicante – la II sezione penale della Corte d'Appello di Venezia – e invero non può ragionevolmente ritenersi che tale foglio, allegato al verbale e contenenti dette “brevi note”, consenta di potere apprezzare in modo compiuto, ancorché sintetico, l'esercizio delle funzioni requirenti, al di là della questione, tutto sommato secondaria, marginale e non decisiva ai fini del presente giudizio, della sua riconduzione, in toto o in parte, alla paternità intellettuale e all'esperienza professionale dell'odierna appellante o di altro pubblico ministero.
13.1. L'argomento dell'appellante, secondo cui la nota, se pure di una pagina, non sarebbe né incompleta né incompiuta (cfr. sentenza, pag. 9) e avrebbe avuto la funzione non di riassumere ma – come rappresentato a pag. 10 dell'autorelazione – di corroborare, approfondendo un tema specifico, le conclusioni orali del procuratore generale e l'impianto accusatorio teso alla conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado, del resto prova troppo perché finisce col confermare che dette note, in realtà, avevano la specifica funzione di illustrare le conclusioni orali del procuratore generale e, dunque, non avevano un'autonomia contenutistica – evidente, si ripete, dalla brevità delle sole 18 righe ad esse dedicate – in grado di veicolare il N. 06289/2025 REG.RIC.
senso di un'attività requirente autonoma dalla mera rassegnazione delle conclusioni in udienza e, dunque, oggetto di una pur minima differenziata valutazione da parte del
C.S.M.
13.2. Risulta quindi sufficientemente, e logicamente, motivato il provvedimento del
C.S.M. allorché, pur sinteticamente, rileva che le note depositate dall'appellante non potevano concretare quel provvedimento, ancorché atipico, che il candidato avrebbe potuto depositare tra i cinque a scelta ai fini della valutazione delle attitudini del candidato.
13.3. L'art. 77 della circolare n. 13778/2014 e successive modifiche prevede, al secondo comma, tanto le produzioni a campione quanto quelle spontanee, stabilendo che «devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto», che «possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5» e «devono, inoltre, essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione (…)».
13.4. La norma poi, al quinto comma, sancisce espressamente che la mancata produzione dei provvedimenti giudiziari comporta l'inammissibilità della domanda
(«La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda»).
13.5. In conformità con la predetta previsione della normativa secondaria, il bando della procedura ha legittimamente previsto, al paragrafo 3 “L'autorelazione e la documentazione”, punto d.1), che «il candidato deve produrre, a pena di inammissibilità della domanda: - 5 provvedimenti giudiziari, individuati, scelta, tra quelli redatti negli ultimi 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del posto […]».
13.6. Come correttamente evidenziato in delibera, con riguardo alla dott.ssa IA
«non risulta soddisfatto l'onere di produzione documentale richiesto dalla circolare
e dal bando, funzionale ad una completa valutazione delle attitudini dei magistrati». N. 06289/2025 REG.RIC.
13.7. A ciò non poteva che conseguire la dichiarazione di inammissibilità della domanda, non risultando possibile, nella fattispecie, una seria valutazione da parte del
C.S.M.
13.8. Né giova all'appellante invocare l'applicazione del soccorso istruttorio, atteso che, come ella ben sapeva e doveva sapere, la produzione, a pena di inammissibilità
(ribadita espressamente dal bando), di almeno provvedimenti giudiziari a propria scelta – ancorché non tipizzati, come ella deduce, e “a forma libera” – doveva garantire non solo e non tanto sul piano formale, ma soprattutto su quello sostanziale – e contenutistico – la possibilità, per il C.S.M., di valutare le attitudini del magistrato, senza che il candidato, il quale avesse mancato, per sola sua colpa e nonostante la facoltà di scelta, di produrre atti effettivamente valutabili in un minimo contenuto di apporto professionale, finisse per giovarsi di quella che, a tutti gli effetti, era una indebita restituzione in termini a scapito degli altri candidati, e in violazione della par condicio tra gli aspiranti al posto.
13.9. Quanto, infine, al lamentato difetto di motivazione, la delibera – al pari, peraltro, dei plurimi verbali di commissione presupposti (v. verbale dell'8 febbraio 2024 e verbale del 19 febbraio 2024) – esplicita chiaramente le ragioni di esclusione della odierna appellante, conseguendone evidentemente l'infondatezza anche di tale ultima censura.
14. In conclusione, per le dirimenti ragioni esposte che assorbono ogni altra deduzione e questione proposta dall'interessata, non decisiva in iure, come detto, ai fini del presente giudizio, l'appello deve essere respinto, con la conferma, anche per dette ragioni, della sentenza qui gravata.
15. Le spese del grado, comunque, possono essere compensate per la specificità della vicenda in esame.
15.1. Rimane definitivamente a carico di IN LA IA, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello. N. 06289/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da IN LA IA, lo respinge e, per l'effetto, conferma anche ai sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di IN LA IA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano CC, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano CC AR RI N. 06289/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 24/03/2026
N. 02463 /2026 REG.PROV.COLL. N. 06289/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6289 del 2025, proposto da IN LA
IA, rappresentata e difesa dall'Avvocato FI AN e dall'Avvocato
Claudia LO, con domicilio fisico eletto presso lo studio dello stesso Avvocato
FI AN in Roma, via G. P. da Palestrina, n. 47
contro
Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M., in persona del vicepresidente pro tempore, Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
nei confronti
LE Di MA, non costituito in giudizio N. 06289/2025 REG.RIC.
US SO, non costituito in giudizio
DR IO, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza n. 5912 del 24 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I, resa tra le parti, che ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante, IN LA IA, contro la delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura del 21 febbraio 2024 nella parte in cui non contiene il nominativo della medesima nell'elenco dei soggetti trasferiti alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, in esito all'interpello di cui al bando n. 623 del 19 gennaio 2023.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati; visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura –
C.S.M. e del Ministero della Giustizia; visti tutti gli atti della causa; relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il Consigliere Massimiliano
CC e udita per l'odierna appellante, IN LA IA, l'Avvocato
Claudia LO; viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La odierna appellante, IN LA IA, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in poi, per brevità, il
Tribunale), la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 21 febbraio 2024 N. 06289/2025 REG.RIC.
nella parte in cui non contiene il nominativo della stessa nell'elenco dei soggetti trasferiti alla Procura Generale della Corte di Cassazione con funzioni di sostituto procuratore generale, previo conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, in esito all'interpello di cui al bando n. 623 del 19 gennaio 2023.
1.1. L'appellante ha lamentato avanti al Tribunale l'illegittimità dell'esclusione in ragione di articolati motivi di diritto, proposti in primo grado, e ne ha chiesto l'annullamento.
1.2. Si sono costituiti nel primo grado del giudizio il Ministero della Giustizia e il
Consiglio Superiore della Magistratura – C.S.M. (di qui in poi, per brevità, il C.S.M.), argomentando, al contrario, nel senso dell'infondatezza della domanda.
1.3. La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione dal Tribunale all'udienza pubblica del 22 gennaio 2025.
2. Il Tribunale, con la sentenza n. 5912 del 24 marzo 2025, ha respinto il ricorso proposto dall'odierna appellante, compensando le spese di lite.
2.1. Il primo giudice ha ricordato come la vicenda qui controversa attenga alla già ricordata esclusione dell'appellante dalla rosa dei soggetti trasferiti quali sostituti procuratori generali presso la Procura Generale della Suprema Corte.
2.2. La selezione è disciplinata in via generale dall'articolo 12, commi 13, 15 e16 del d. lgs. n. 160 del 2006 (come modificato dalla l. n. 111 del 2007), nonché dalla circolare n. 13778/2014 del C.S.M. che detta disposizioni specifiche in tema di trasferimenti di magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.
2.3. In particolare, rileva il Titolo VII della circolare, dedicato ai concorsi per il conferimento delle funzioni di legittimità di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Suprema Corte e gli articoli 77, 78, 81 e 82, che regolano le modalità di presentazione della domanda, la procedura e i criteri di valutazione (riguardanti le attitudini e il merito), con la prevista partecipazione di un'apposita commissione N. 06289/2025 REG.RIC.
tecnica che compie il vaglio preliminare del profilo degli aspiranti, fondato sull'esame della pregressa attività giudiziaria (ed extragiudiziaria) svolta dai candidati.
2.4. Con specifico riferimento alla vicenda in esame, il Tribunale ha ricordato il già citato articolo 77 della circolare, il quale così recita:
«1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha
l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.
2. Devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5. Devono, inoltre, essere prodotti
10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione tra quelli adottati negli ultimi 5 anni dal magistrato da individuare secondo le modalità indicate nella delibera di pubblicazione dei posti […]».
2.5. In sintesi, è onere del candidato allegare, oltre a dieci provvedimenti scelti a campione tra quelli adottati negli ultimi cinque anni, anche cinque provvedimenti giudiziari, scelti dal magistrato stesso, che siano stati redatti negli ultimi 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del posto e che l'aspirante reputi particolarmente importanti e significativi, tali da orientare in senso positivo la valutazione del C.S.M.
2.6. Ad avviso del primo giudice, la odierna appellante è stata esclusa, perché il C.S.M. ha rilevato la mancanza dei detti cinque provvedimenti, considerata l'inidoneità del quinto titolo giudiziario di spontanea produzione.
2.7. Tale titolo, rubricato come “MAXI Brevi note sulla posizione di […] udienza 7
Gennaio 2022”, consisteva, secondo il Consiglio, in un mero atto di una sola pagina, non sottoscritto né recante segno di deposito, con allegato un verbale di udienza del 7 N. 06289/2025 REG.RIC.
gennaio 2022 della Corte d'appello di Venezia, nel quale, tuttavia, a pagina 7, ove sono riportate le conclusioni del Procuratore Generale e del pubblico ministero, a proposito dell'imputato, si legge «depositano altresì brevi note sull'imputato […]».
2.8. Secondo l'amministrazione, «[…] l'allegato 2 al bando, nell'indicare la tipologia di provvedimento da campionare a seconda della funzione svolta dal magistrato, ai punti 1 e 3 afferma che “la tipologia del provvedimento adottato dipende dalle funzioni svolte dal magistrato nel semestre di riferimento. A tale fine, sono di seguito indicate le tipologie di provvedimenti più significativi per ciascuna funzione (…); se il magistrato svolge funzioni di pubblico ministero presso la Corte d'Appello deve essere prodotto, a semestri alterni, un atto di appello ed un ricorso per cassazione”.
Ne deriva che il provvedimento allegato dalla dott.ssa IA non rientra tra quelli considerati attinenti alla funzione dalla stessa svolta, oltre a non risultare chiare né la paternità, né l'originalità del documento stesso, donde l'incertezza in ordine all'effettivo deposito».
3. Tanto premesso, il Collegio di prime cure ha rilevato l'infondatezza nel merito del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione e/o eccezione, perché ha ritenuto immune da censura la delibera impugnata laddove ha giustificato la non ammissione della ricorrente sulla inidoneità del predetto quinto titolo allegato dall'istante, stante l'impossibilità di attribuirne la paternità alla deducente e la rilevanza ai fini della valutazione.
3.1. Il Tribunale ha fin da subito precisato che il contestato riferimento all'Allegato 2 del bando che l'amministrazione ha operato nel motivare la mancanza formale del documento in rilievo è servito al Consiglio per evidenziare quali fossero i requisiti imprescindibili delle produzioni documentali che i candidati dovevano allegare alla domanda di partecipazione.
3.2. Vero è che, testualmente, il ridetto Allegato 2 menziona i provvedimenti scelti a campione, ma da esso si ritrarrebbero le regole generali, di ordine formale e N. 06289/2025 REG.RIC.
sostanziale, che devono essere rispettate per tutti gli atti e i provvedimenti che gli aspiranti devono presentare all'amministrazione, al fine di consentire una seria e ponderata valutazione dei vari profili.
3.3. Infatti, i provvedimenti giudiziari (ma anche i titoli scientifici) potevano esser presi in considerazione, solo se riferibili al candidato e completi dal punto di visto formale (fatta salva la documentazione già richiamata nel fascicolo personale del magistrato).
3.4. Del resto, che i provvedimenti giudiziari acquisiti a campione dovessero rispettare le prescrizioni del ridetto Allegato 2, non toglie che eguali esigenze formali presidiassero la presentazione dei titoli scelti dal candidato, ché anzi, a maggior ragione, in tal caso è lo stesso magistrato a selezionare gli atti a suo giudizio più rappresentativi della propria professionalità, in modo che possano essere adeguatamente valutati dal C.S.M.
3.5. Tanto ha consentito al Tribunale di respingere la doglianza, con la quale la ricorrente si duole di un asserito erroneo riferimento, operato dall'amministrazione, all'Allegato 2 del bando che verrebbe in causa solo per i provvedimenti scelti a campione e non per quelli selezionati dal magistrato.
3.6. Al primo giudice è sembrato opportuno ribadire che, in tale secondo caso, massima espansione deve avere il principio di autoresponsabilità, perché è interesse specifico del candidato selezionare con cura i titoli e, con eguale cura, presentarli in modo idoneo ai fini dello scrutinio da parte della commissione tecnica e del C.S.M., ciò che, nel caso di specie, la ricorrente ha mancato di fare.
3.7. Quanto, poi, alla riferibilità del documento all'appellante, che il C.S.M. ha ritenuto non certa, il Tribunale ha rilevato come il documento prodotto consista, come dedotto correttamente in delibera, di poche righe costituenti una mera sintesi illustrativa delle operate conclusioni, insuscettibile di esprimere compiutamente l'esercizio delle funzioni significative di pubblico ministero. N. 06289/2025 REG.RIC.
3.8. Resta invero incerto se lo scritto attribuibile alla ricorrente ovvero all'altro magistrato requirente parte del processo.
3.9. Condivisibile e non inficiata da illogicità, tanto da resistere al sindacato estrinseco di legittimità del Tribunale, è stata dunque ritenuta la gravata delibera nella parte in cui opina che «[…] non risulta soddisfatto l'onere di produzione documentale richiesto dalla circolare dal bando, funzionale ad una completa valutazione delle attitudini dei magistrati».
4. I primi tre motivi di ricorso, logicamente connessi, sono stati dunque respinti dal primo giudice alla luce delle sin qui riportate motivazioni.
5. Da quanto ricordato il Tribunale ha inferito anche l'infondatezza del motivo di diritto, per mezzo del quale l'interessata lamenta la mancata attivazione, da parte egli uffici, del soccorso istruttorio.
5.1. Ribadito che il deposito dei cinque provvedimenti giudiziari citati dalla circolare costituiva uno specifico onere del candidato il quale doveva curare l'allegazione di atti a sé riferibili e formalmente completi in ogni loro parte, il Tribunale ha osservato come non potesse certo imporsi all'amministrazione di attivarsi in faticose ricerche al fine di ricostruire l'atto formalmente mancante.
5.2. Nel verbale della Commissione del 13 luglio 2023 si solleva giustamente la questione se il documento in rilievo potesse essere considerato un provvedimento giudiziale valutabile ai sensi dell'art, 77 della circolare n. 13778/2014.
5.3. E ciò perché l'istituto del soccorso istruttorio cede dinanzi al ricordato principio generale di autoresponsabilità del concorrente e giammai può essere utilizzato per sanare mancanze essenziali imputabili alla parte privata.
5.4. Nel caso in rilievo, l'amministrazione non avrebbe potuto che prendere atto di una grave inosservanza di adempimenti procedurali, sanzionata espressamente con l'inammissibilità della relativa domanda. N. 06289/2025 REG.RIC.
6. Avverso tale sentenza, che per le ragioni qui in sintesi riportate ha respinto il ricorso proposto in primo grado, propone ora appello avanti a questo Consiglio di Stato
IN LA IA, lamentandone l'erroneità per quattro motivi che qui di seguito saranno esaminati, e ne chiede la riforma, con il conseguente annullamento degli atti gravati in prime cure.
6.1. Si è costituito il C.S.M. per chiedere la reiezione dell'appello.
6.2. Nella pubblica udienza del 10 marzo 2024 il Collegio, sentito il difensore dell'appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
7. L'appello va respinto.
8. Anzitutto, l'appellante sostiene che la richiesta di produrre provvedimenti “a scelta” da parte del candidato, così rimettendo al suo apprezzamento la specifica tipologia di provvedimento da produrre, osta evidentemente alla possibilità di ritenere che la tipologia fosse vincolata e/o predeterminata ex ante e a monte dalla legge concorsuale.
8.1. Alla luce delle previsioni che regolano la partecipazione alla procedura, sarebbe dunque pacifico che l'atto giudiziario indicato dalla ricorrente tra i 5 “a scelta”, denominato “Brevi note sulla posizione di […]”, non rientrasse nell'ambito applicativo dell'Allegato 2, il quale avrebbe dovuto essere applicato unicamente ai provvedimenti oggetto di campionamento.
8.2. Di tutto ciò, però, non si sarebbe avveduta la III Commissione la quale, nel determinarsi per l'esclusione dell'appellante, pur dando atto che il documento prodotto è quinto titolo giudiziario di spontanea produzione, contraddittoriamente ed erroneamente ha ritenuto che l'atto rientrasse nella tipologia di provvedimento da campionare a seconda della funzione svolta dal magistrato e fosse conseguentemente assoggettato all'Allegato 2 e all'ivi recata prescrizione secondo la quale, se il magistrato svolge funzioni di pubblico ministero presso la Corte d'Appello deve essere prodotto, a semestri alterni, un atto di appello ed un ricorso per cassazione. N. 06289/2025 REG.RIC.
8.3. Il Tribunale, anziché rilevare l'evidente erronea applicazione, da parte della III
Commissione, delle previsioni di riferimento, ne ha giustificato l'operato ritenendo che l'Allegato 2 detterebbe regole generali che devono essere rispettate per tutti gli atti e i provvedimenti che gli aspiranti devono presentare all'amministrazione, anche considerando che eguali esigenze formali presidiano la presentazione dei titoli scelti dal candidato.
8.4. Così opinando, però, il Tribunale, in primis, sarebbe incorso in una tipica forma di eccesso di potere giurisdizionale, perché ha riformulato la motivazione della delibera, che non è fondata sull'applicazione estensiva/analogica dell'Allegato 2 al caso di specie, ma – ben diversamente – sulla (errata) sua diretta applicazione ad una fattispecie (provvedimento prodotto “a scelta”) allo stesso estranea.
8.5. Inoltre, e in ogni caso, il ragionamento del Tribunale non farebbe altro che stravolgere l'inequivoco disposto letterale del bando e dello stesso Allegato 2, di fatto disapplicandoli e creando una regola (persino corredandola della più grave sanzione espulsiva dal concorso) che nella lex specialis non può ritenersi esistente, perché, a dire dell'appellante, l'art. 77 della circolare, il bando e l'Allegato 2:
a) non prevedono caratteristiche né tipologie tassative per i provvedimenti individuati
“a scelta” del candidato né, comunque, ricollegano al rispetto di (presunti) requisiti formali/contenutistici la sanzione dell'inammissibilità della domanda;
b) per i provvedimenti individuati “a campione” specificano (punto 8 All. 2) che il candidato che svolga funzioni di pubblico ministero presso la Corte di Appello ha la possibilità di «produrre spontaneamente provvedimenti che abbia adottato ed appartengano ad altre categorie» rispetto alle tipologie indicate
(esemplificativamente) come più rappresentative della funzione svolta, e, coerentemente, non prevedono l'inammissibilità della domanda per la presentazione di provvedimenti che non rispettino le caratteristiche indicate nell'Allegato; N. 06289/2025 REG.RIC.
c) l'art. 77 della circolare e il bando correlano l'inammissibilità della domanda alla sola fattispecie del mancato caricamento a sistema di uno o più dei provvedimenti da obbligatoriamente alla stessa allegare (coerentemente, l'All. 3 al bando prevede che
«eventuali difficoltà nell'upload dei documenti potranno essere segnalate (…) dovendosi in ogni caso rispettare, per il carica-mento dei documenti, il termine fissato dal bando»).
8.6. La norma che richiede, a pena di inammissibilità, di allegare alla domanda di partecipazione all'interpello i documenti indicati come obbligatori è funzionale a cristallizzare per tutti i candidati – per l'appunto, alla data della presentazione della domanda – i titoli e le esperienze da valutarsi, impendendo così la discriminatoria valutazione, in favore di alcuni e non di altri, di elementi sopravvenuti a tale data, mentre applicare la medesima gravissima “sanzione” al caso della produzione di un documento “atipico” o che si ritenga non rilevante ai fini dell'apprezzamento della capacità scientifica e di analisi delle norme (ipotesi che non ricorre nel caso di specie, come si dirà) appare evidentemente sproporzionato e arbitrario.
8.7. Né l'applicazione estensiva/analogica dell'Allegato 2 e la “creazione” di una inesistente sanzione espulsiva possono essere giustificate sulla base della presunta ratio di consentire la valutazione di provvedimenti “a scelta” solo se riferibili al candidato e completi dal punto di visto formale oppure invocando il principio di autoresponsabilità.
8.8. Insomma, non solo anche in parte qua il Tribunale ha “sconfinato” dai limiti del sindacato, ma, comunque, la nota di udienza prodotta dalla dott.ssa IA è riconducibile alla magistrata ed è un esaustivo atto di esercizio della funzione requirente, e dunque non può ritenersi “inidonea” o tamquam non esset, tantomeno perché non rientrante tra le tipologie elencate (non tassativamente) dell'Allegato 2.
9. Ad avviso dell'appellante, poi, sarebbe errato sostenere, come ha fatto il primo giudice, che le “Brevi note sulla posizione di […]” sarebbero inconsistenti (una mera N. 06289/2025 REG.RIC.
sintesi illustrativa delle operate conclusioni, di poche righe) e, per questo, inidonee a rappresentare un atto di esercizio della funzione requirente nonché non attribuibili con certezza alla paternità esclusiva della dott. IA
9.1. La nota, se pure di una pagina, non è incompleta né incompiuta (cfr. sentenza, pag. 9) e aveva la funzione non di riassumere ma – come rappresentato a pag. 10 dell'autorelazione – di corroborare, approfondendo un tema specifico, le conclusioni orali del procuratore generale e l'impianto accusatorio teso alla conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado.
9.2. Sotto tale profilo è inoltre altrettanto dirimente considerare, ad avviso dell'appellante, che la disciplina della procedura non contemplava – ai fini della ammissibilità e della valutabilità di un provvedimento e/o un atto giudiziario – alcuna soglia dimensionale al di sotto della quale il provvedimento/atto avrebbe dovuto considerarsi inesistente/inammissibile, né richiedeva requisiti di forma specifici e/o un contenuto concettuale o tecnico-giuridico “minimo”, piuttosto essendo improntata, come argomentato, ad una ragionevole e non discriminatoria (in ragione delle funzioni esercitate, se giudicanti o requirenti) atipicità nell'ambito degli atti redatti dal magistrato nell'esercizio della funzione.
9.3. L'appellante, insomma, non avrebbe prodotto un atto “formalmente mancante”
e, dunque, la sua domanda non era affatto viziata da una “mancanza essenziale”, ribadendosi, nell'atto di appello, che ella ha caricato a sistema un documento esistente, leggibile, completo e consistente in una memoria di udienza del tutto rituale.
9.4. E allora, ove il C.S.M. avesse nutrito dubbi sul deposito delle “brevi note” in questione o sulla originalità/paternità delle stesse (ma, come dimostrato, disponeva di tutti i documenti necessari per appurare che sono state depositate in udienza e che ne
è autrice la dott.ssa IA), avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della l. n. 241 del 1990, altresì considerando che è errato affermare che al soccorso avrebbe ostato il fatto che la disciplina di concorso prevede espressamente N. 06289/2025 REG.RIC.
l'inammissibilità della domanda per la grave inosservanza di adempimenti procedurali, in quanto:
a) l'unica ipotesi sanzionata dalla circolare con l'esclusione dal concorso è il mancato caricamento di uno o più documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda;
b) sarebbe violativo del principio di proporzionalità e di tassatività delle cause di esclusione sanzionare con l'esclusione la generica e indistinta “grave violazione procedurale” (da rinvenirsi addirittura, secondo l'abnorme ragionamento del
Tribunale, nella presentazione di una memoria breve, riassuntiva o co-redatta);
c) nessuna inosservanza di adempimento procedurale, tantomeno grave, ha commesso la dott.ssa IA nel presentare a valutazione le “brevi note”.
10. Infine, l'appellante deduce che nei verbali delle sedute di Commissione del 8 e del
19 febbraio 2024 il ricorso risulta respinto senza che vengano in alcun modo spiegate ed esternate le ragioni alla base del rigetto medesimo, essendovi riportato solo che
«letti i motivi di doglianza rappresentati dalla dott.ssa IA (…) la Terza
Commissione ha stabilito di non poter dare seguito a quanto richiesto».
10.1. Il rigetto del ricorso sarebbe dovuto essere corredato di una specifica motivazione dalla quale si evincesse l'esame delle puntuali censure sviluppate dalla candidata.
10.2. Ed anche laddove dovesse ritenersi che il ricorso sia stato rigettato in forza delle valutazioni contenute nel verbale del 2 febbraio (in ordine all'asserita non riconducibilità delle «note sulla posizione di […] nell'alveo degli atti considerati attinenti alla funzione dalla stessa svolta» nonché dell'asserita «incertezza in ordine all'effettivo deposito etc.»), la relativa decisione avrebbe comunque dovuto ritenersi illegittima alla luce di quanto argomentato dall'appellante.
11. I quatto motivi di censura, sin qui in sintesi riportati, vanno tutti respinti.
12. Invero, deve ritenersi decisivo, e dirimente, a respingere le censure tutte sin qui elencate, e sintetizzate, il rilievo motivazionale del C.S.M. – che ha valore sostanziale N. 06289/2025 REG.RIC.
e non già meramente formale – in ordine alla non riconducibilità delle “MAXI Brevi note” prodotte dalla candidata al novero degli atti che siano espressione significativa delle funzioni, come evidenziato con chiarezza anche nella sentenza appellata.
12.1. Con riguardo alla produzione degli atti, che connotino la funzione svolta, è pur sempre necessario, infatti, che gli atti in questione assumano, intrinsecamente, apprezzabile rilevanza, quanto meno sul piano argomentativo, dovendo costituire oggetto di valutazione da parte del C.S.M.
12.2. Il documento prodotto, al contrario, consiste – come esattamente rilevato nella delibera e riconosciuto dal Tribunale – in poche righe costituenti mera sintesi illustrativa delle operate conclusioni, sì da non poter concettualmente neppure distinguersi dalle stesse.
12.3. L'attinenza alle funzioni, in particolare, non può coincidere con la semplice circostanza che l'atto costituisca mero adempimento dell'espletamento delle funzioni giurisdizionali, non risultando sufficiente, ai fini della valida presentazione della documentazione da parte dell'aspirante, che l'atto stesso sia stato legittimamente posto in essere dal magistrato nel quadro delle norme di diritto processuale, come viceversa sostenuto dalla parte interessata nell'atto di impugnazione e nell'odierno appello.
12.4. L'appellante sostiene che, al contrario di quanto deduce il C.S.M., basterebbe scorrere il contenuto dell'atto per avvedersi che, nello stesso, la medesima appellante, nell'esercizio delle sue funzioni requirenti e al predetto fine, sviluppa ampie e specifiche argomentazioni giuridiche propedeutiche ad evidenziare la rilevanza penale e la gravità della condotta contestata all'imputato, evidenziando la specularità della sua posizione – in termini di concorso esterno (c.d. “uomo delle istituzioni”) da rinvenirsi in condotte atipiche ma penalmente rilevanti – rispetto a quella di un “alto funzionario di polizia” imputato in altro processo conclusosi con la conferma della condanna in cassazione. N. 06289/2025 REG.RIC.
12.5. Il contenuto della memoria costituirebbe, quindi, il frutto di un processo ideativo ed elaborativo in iure avente propria identità e dignità giuridica, distinguendosi, sotto un profilo concettuale, dal contenuto e dal tenore delle domande rassegnate oralmente.
12.6. Per questo non potrebbe esservi dubbio che le “brevi note” prodotte dalla dott.ssa
IA costituirebbero, per espressa previsione normativa, un atto tipico e attinente alla funzione di procuratore generale in Corte di Appello.
13. Le deduzioni dell'appellante non hanno pregio perché, al contrario di quanto ella sostiene, si tratta di considerazioni sintetiche sviluppate in una pagina, allegata al verbale di udienza, in cui i pubblici ministeri presenti in udienza – e, cioè, la medesima appellante, quale procuratore generale, e un altro pubblico ministero – hanno ritenuto di riassumere, in sole 18 righe, le conclusioni rassegnate oralmente avanti al Collegio giudicante – la II sezione penale della Corte d'Appello di Venezia – e invero non può ragionevolmente ritenersi che tale foglio, allegato al verbale e contenenti dette “brevi note”, consenta di potere apprezzare in modo compiuto, ancorché sintetico, l'esercizio delle funzioni requirenti, al di là della questione, tutto sommato secondaria, marginale e non decisiva ai fini del presente giudizio, della sua riconduzione, in toto o in parte, alla paternità intellettuale e all'esperienza professionale dell'odierna appellante o di altro pubblico ministero.
13.1. L'argomento dell'appellante, secondo cui la nota, se pure di una pagina, non sarebbe né incompleta né incompiuta (cfr. sentenza, pag. 9) e avrebbe avuto la funzione non di riassumere ma – come rappresentato a pag. 10 dell'autorelazione – di corroborare, approfondendo un tema specifico, le conclusioni orali del procuratore generale e l'impianto accusatorio teso alla conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado, del resto prova troppo perché finisce col confermare che dette note, in realtà, avevano la specifica funzione di illustrare le conclusioni orali del procuratore generale e, dunque, non avevano un'autonomia contenutistica – evidente, si ripete, dalla brevità delle sole 18 righe ad esse dedicate – in grado di veicolare il N. 06289/2025 REG.RIC.
senso di un'attività requirente autonoma dalla mera rassegnazione delle conclusioni in udienza e, dunque, oggetto di una pur minima differenziata valutazione da parte del
C.S.M.
13.2. Risulta quindi sufficientemente, e logicamente, motivato il provvedimento del
C.S.M. allorché, pur sinteticamente, rileva che le note depositate dall'appellante non potevano concretare quel provvedimento, ancorché atipico, che il candidato avrebbe potuto depositare tra i cinque a scelta ai fini della valutazione delle attitudini del candidato.
13.3. L'art. 77 della circolare n. 13778/2014 e successive modifiche prevede, al secondo comma, tanto le produzioni a campione quanto quelle spontanee, stabilendo che «devono essere prodotti 5 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto», che «possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 5» e «devono, inoltre, essere prodotti 10 provvedimenti giudiziari acquisiti a campione (…)».
13.4. La norma poi, al quinto comma, sancisce espressamente che la mancata produzione dei provvedimenti giudiziari comporta l'inammissibilità della domanda
(«La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda»).
13.5. In conformità con la predetta previsione della normativa secondaria, il bando della procedura ha legittimamente previsto, al paragrafo 3 “L'autorelazione e la documentazione”, punto d.1), che «il candidato deve produrre, a pena di inammissibilità della domanda: - 5 provvedimenti giudiziari, individuati, scelta, tra quelli redatti negli ultimi 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del posto […]».
13.6. Come correttamente evidenziato in delibera, con riguardo alla dott.ssa IA
«non risulta soddisfatto l'onere di produzione documentale richiesto dalla circolare
e dal bando, funzionale ad una completa valutazione delle attitudini dei magistrati». N. 06289/2025 REG.RIC.
13.7. A ciò non poteva che conseguire la dichiarazione di inammissibilità della domanda, non risultando possibile, nella fattispecie, una seria valutazione da parte del
C.S.M.
13.8. Né giova all'appellante invocare l'applicazione del soccorso istruttorio, atteso che, come ella ben sapeva e doveva sapere, la produzione, a pena di inammissibilità
(ribadita espressamente dal bando), di almeno provvedimenti giudiziari a propria scelta – ancorché non tipizzati, come ella deduce, e “a forma libera” – doveva garantire non solo e non tanto sul piano formale, ma soprattutto su quello sostanziale – e contenutistico – la possibilità, per il C.S.M., di valutare le attitudini del magistrato, senza che il candidato, il quale avesse mancato, per sola sua colpa e nonostante la facoltà di scelta, di produrre atti effettivamente valutabili in un minimo contenuto di apporto professionale, finisse per giovarsi di quella che, a tutti gli effetti, era una indebita restituzione in termini a scapito degli altri candidati, e in violazione della par condicio tra gli aspiranti al posto.
13.9. Quanto, infine, al lamentato difetto di motivazione, la delibera – al pari, peraltro, dei plurimi verbali di commissione presupposti (v. verbale dell'8 febbraio 2024 e verbale del 19 febbraio 2024) – esplicita chiaramente le ragioni di esclusione della odierna appellante, conseguendone evidentemente l'infondatezza anche di tale ultima censura.
14. In conclusione, per le dirimenti ragioni esposte che assorbono ogni altra deduzione e questione proposta dall'interessata, non decisiva in iure, come detto, ai fini del presente giudizio, l'appello deve essere respinto, con la conferma, anche per dette ragioni, della sentenza qui gravata.
15. Le spese del grado, comunque, possono essere compensate per la specificità della vicenda in esame.
15.1. Rimane definitivamente a carico di IN LA IA, per la soccombenza, il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello. N. 06289/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da IN LA IA, lo respinge e, per l'effetto, conferma anche ai sensi di cui in parte motiva la sentenza impugnata.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di IN LA IA il contributo unificato richiesto per la proposizione dell'appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AR RI, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano CC, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Massimiliano CC AR RI N. 06289/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO