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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 01/10/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8096/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 8096 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 20.5.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( E ( ), _1 C.F._1 _2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo procuratore, dall'Avv. Nicola Staniscia , ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio 20;
ATTORI
E
(C.F. / P.IVA ) in persona del legale _1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Caiaffa, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nizza n. 53;
CONVENUTA
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeriana Controparte_2 C.F._3
Cianconi, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Aprilia (LT) Via Aldo Moro n. 41/A ;
CONVENUTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che
, figlio e fratello degli attori, era deceduto in data 6.6.2016 a seguito del sinistro ON occorsogli in Ardea Lungomare degli Ardeatini all'altezza del civico 109; che tale sinistro era stato
1 causato dalla condotta di quale conducente e proprietario dell'autovettura Citroen Controparte_2
C1 targata DN408FR, assicurata con la che il sinistro era occorso per investimento del _1 congiunto degli attori ad opera del convenuto;
che la compagnia assicuratrice convenuta aveva corrisposto la somma di € 300.000 a favore di ed € 105.000 a favore di;
_1 _2 che solo la aveva sottoscritto quietanza ad;
che la aveva quindi contestato la Pt_1 _1 Pt_1 validità delle quietanze sottoscritte in favore della convenuta in quanto sottoscritte in periodo di grande stress ed instabilità emotiva a seguito della perdita del figlio di appena 10 anni;
che nessuna quietanza era stata invece sottoscritta da;
che gli attori avevano richiesto alla _2 convenuta l'integrazione delle somme corrisposte;
che il risarcimento offerto alla era Pt_1 chiaramente insufficiente a risarcire il danno subito;
che analogo ragionamento andava spiegato con riferimento alla posizione del fratello
Per questi motivi
hanno chiesto di condannare i Pt_2 convenuti in solido al risarcimento del danno patito dagli attori in conseguenza del decesso del congiunto.
Con comparsa di nuovo procuratore depositata in data 23.2.22 gli attori si sono costituiti con il nuovo legale avv. Nicola Staniscia.
Si è costituita deducendo che vi era cessazione della materia del contendere e/o inesistenza _1 del diritto azionato attesa la composizione stragiudiziale della controversia;
che invero la convenuta, a seguito del sinistro, aveva formulato nei confronti degli attori un'offerta risarcitoria avente ad oggetto la somma di € 165.000 per la e di € 85.000 in favore del;
che, ricevuta Pt_1 _2 una nuova richiesta risarcitoria nel novembre 17 a firma dell'avv. Corrado Pascucci, le parti avevano raggiunto in data 29.5.2018 un accordo per la transazione definitiva della controversia;
che tale accordo era consacrato da atto di transazione debitamente siglato;
che in tale accordo _1 in proprio e quale genitore di , aveva accettato la somma di € 135.000 in proprio e di _2
€ 20.000 a tacitazione di ogni pretesa derivante dal decesso del congiunto occorso nel sinistro del 6.6.16, ad integrazione di quelle già ricevute rispettivamente di € 165.000 e di € 85.000; che la Pt_1 aveva rilasciato ampia quietanza del saldo “dichiarando di non avere più nulla pretendere
[...] dall'assicurato né da eventuali coobbligati, ivi compresa;
che in esecuzione Controparte_3 dell'accordo, la convenuta aveva versato le somme pattuite;
che nessuna comunicazione relativa alla eventuale non validità dell'accordo era mai stata comunicata alla convenuta prima dell'introduzione del presente giudizio;
che in data 27.8.21 il legale degli attori dell'epoca aveva richiesto la nuova emissione degli assegni di € 85.000 e di € 20.000 emessi per la posizione di in quanto _2 non incassati;
che quindi la convenuta aveva provveduto all'emissione di nuovo assegno per € 20.000 e al bonifico di € 85.000 direttamente sul conto corrente del , divenuto nelle more _2 maggiorenne;
che la domanda spiegata dagli attori era pertanto infondata;
che in ogni caso si contestava la richiesta risarcitoria in quanto non provata.
Per questi motivi
ha chiesto di dare atto dell'esistenza di una transazione tra le parti in relazione al risarcimento del danno derivante dal sinistro del 6.6.2016 e per l'effetto rigettare le domande formulate dagli attori per cessazione della materia del contendere ovvero per estinzione del diritto al risarcimento ovvero, in subordine, di rigettare la domanda in ragione delle somme versate dalla convenuta.
Con decreto del 14.1.2022 è stata fissata quale prima udienza di discussione l'udienza del 19.4.22, ritualmente comunicato alle parti e in particolare a parte attrice presso il suo legale del tempo avv. Iaculli. All'udienza del 19.4.22, trattata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del citato d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si è dato atto del deposito delle note di parte convenuta nel termine concesso con il decreto del 14.1.22 con indicazione nel relativo verbale del mancato deposito delle note di udienza di parte attrice.
2 Sul punto va tuttavia rilevato che le note di udienza di parte attrice risultavano invero depositate per quanto solo in data 15.4.22 (e non 5 giorni prima dell'udienza, come disposto con il decreto del 14.1.22). In tali note, parte attrice ha eccepito di non aver avuto comunicazione del decreto del 14.1.22 (comunicato come detto all'avv. Iaculli poi sostituito dall'avv. Staniscia con la comparsa medio tempore depositata in data 23.2.22).
Riassegnato agli attori termine per la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto quest'ultimo si è costituito eccependo in via preliminare la cessazione della Controparte_2 materia del contendere per intervenuta transazione occorsa tra le parti attrici e la compagnia assicuratrice convenuta in relazione alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro del 6.6.16; che irrilevante era lo stato emotivo dell'attrice al momento della sottoscrizione dell'accordo; che gli accordi erano stati sottoscritti dalla sola in quanto l'attore era all'epoca Pt_1 _2 minorenne;
che quindi la pretesa economica degli attori era destituita di fondamento giuridico;
che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato da parte attrice in relazione alla conformità all'originale dell'atto transattivo del 29.5.18 a firma di e delle firme ivi apposte in quanto non vergate _1 dalla sottoscrivente, come operato nelle note di trattazione scritta del 23.6.22 era tardivo.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dato atto della regolarità della procura conferita dagli attori all'avv. Staniscia, come allegata in atti, in quanto conferita su foglio separato ma da considerarsi allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 23.2.22. Tale procura per quanto avente oggetto generico, appare riconducibile al presente giudizio in quanto allegata alla comparsa in atti e la stessa appare regolarmente conferita, nonostante l'apposizione della specifica dicitura “per autentica” . In tal contesto la Suprema Corte ha osservato che “In caso di procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce, la certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), sia quando essa sia apposta in chiusura dell'atto al quale é congiunto il foglio separato contenente la procura, con la conseguenza che, in entrambi i casi, l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, comma 3, c.p.c” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 18381/2024).
Venendo al merito, la domanda spiegata da parte attrice è solo parzialmente fondata.
Parte attrice, premesso di aver ricevuto dalla convenuta quale impresa di assicuratrice del _1 veicolo Citroen C1 di proprietà del convenuto il pagamento in via transattiva la somma CP_2 complessiva di € 405.000 (dei quali € 300.000 in favore della ed € 105.000 in favore del _1
), ha agito per il risarcimento del maggior danno subito per la perdita del congiunto, _2
, occorsa in occasione del sinistro del 6.6.16 verificatosi per investimento del ON congiunto ad opera del convenuto , evidenziando che la aveva sottoscritto alcuni atti CP_2 Pt_1 di quietanza in favore di mentre altrettanto non era accaduto in relazione alla posizione del _1
; che la aveva sottoscritto tali accordi mentre era fortemente sotto stress ed _2 Pt_1
3 emotivamente instabile a causa della perdita del figlio minore e che le somme offerte non erano idonee a ristorare i danni subiti dagli attori.
Le parti convenute hanno eccepito l'infondatezza della domanda dal momento che i danni sussistenti in capo agli attori erano stati già oggetto di integrale e completo risarcimento avendo gli attori accettato le somme descritte in citazione “in via transattiva e comunque definitiva per ogni danno corporale ed alle cose, a qualsiasi titolo, patrimoniale e non patrimoniale, diretto e indiretto, presente o futuro in conseguenza del sinistro avvenuto in data 6.6.2016 in cui ha perso la vita ON
” (cfr. atto di transazione e quietanza del 29.5.2018, docc.
4-5 allegati alla comparsa),
[...] sottoscritto in duplice copia da in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, all'epoca minorenne. ha poi dato in questo contesto evidenza dell'adempimento _2 _1 esatto, per altro non contestato da parte attrice, delle obbligazioni di pagamento derivanti da tali scritture.
In questo contesto, parte attrice ha eccepito nelle note di udienza depositate in data 15.4.22 relative all'udienza del 19.4.22 la non conformità all'originale degli atti di transazione e quietanza depositati dalla convenuta e ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme ivi apposte in quanto non _1 riconducibili alla mano dell'attrice ed ha poi eccepito “, inoltre, la nullità dell'atto di _1 transazione di , quale soggetto esercente la potestà parentale dell'allora minore _1
poiché detto soggetto era minorenne e, pertanto, una eventuale transazione per _2 conto di detto beneficiario può essere valida solo con l'autorizzazione del Giudice tutelare” (cfr. verbatim note di parte attrice in esame).
Tali note, per quanto non depositate nel termine assegnato con il decreto del 14.1.22 regolarmente comunicato in data 19.1.22 all'allora legale degli attori, avv. Vittorio Iaculli (poi sostituito, dal 23.2.22 dall'attuale legale), devono essere ritenute ammissibili, contrariamente a quanto riportato nel verbale di udienza del 19.4.22, dal momento che, per la recente giurisprudenza, il termine concesso per il deposito di note deve ritenersi essere ordinatorio e non perentorio (potendo essere perentorio solo il termine che sia definito tale dalla legge ai sensi dell'art. 152 II comma c.p.c., ). In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 27/11/2023, n. 32827).
Pertanto le eccezioni ivi rilevate devono ritenersi tempestive e da esaminarsi nel merito.
Premesso che va ritenuta pacifica (trattandosi di fatto non contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c.) la responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi dell'art. 2054 c.c. nella CP_2 causazione del sinistro occorso in data 6.6.16 al congiunto dell'attore e che quindi sussiste il diritto degli attori al risarcimento integrale del danno non patrimoniale subito, va osservato che quanto alla posizione della la domanda oggi in esame risulta palesemente infondata. _1
L'attrice ha affermato, in citazione, di aver sottoscritto atti di quietanza predisposti dalla _1 convenuta invocandone l'annullabilità per vizio del consenso integrato dallo stato di _1 sconvolgimento emotivo conseguente alla morte del figlio.
4 A fronte di tale allegazione contenuta in citazione, è di tutta evidenza la incongruità e la non coerenza del disconoscimento della conformità degli atti di quietanza prodotti rispetto agli originali (disconoscimento per altro del tutto generico senza alcun riferimento ad uno o più aspetto della pretesa alterazione e pertanto inammissibile, cfr. ex multis C.d.A. Roma, Sez. III, n. 72/2021, Trib, Parma Sez. lav. N. 30/2021, Trib. Spoleto Sez. I n. 269/2021) ma soprattutto del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme ivi apposte con la linea difensiva adottata in citazione laddove si afferma di aver sottoscritto delle quietanze in favore di e poi si è disconosciuta la firma apposta alle _1 stesse una volta depositate dalla controparte.
Il disconoscimento delle firme dell'attrice apposte su tali documenti pertanto appare privo di Pt_1 effetto giuridico. A ciò si aggiunga che lo stesso appare infondato nel merito dal momento che, a fronte della tempestiva istanza di verificazione avanzata dalla controparte, emerge ictu oculi che le firme disconosciute appaiono ictu oculi riferibili all'attrice per grafia, orientamento delle _1 lettere e relativa forma, come si desume da un semplice esame comparativo delle firme apposte ai predetti documenti e quella riportata nella carta di identità dell'attrice (cfr. doc. 1 deposito/nota di udienza di del 17.6.22) e nella procura alle liti, pacificamente rilasciata dall'attrice al proprio _1 legale, come allegata alla comparsa di costituzione dei nuovo procuratore. Non è apparso pertanto necessario procedere a perizia grafologica sul punto stante che, per giurisprudenza consolidata, “la consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881; 29 gennaio 2003, n. 1282;11 giugno 1991, n. 6613; 8 dicembre 1982, n. 6658; 6 aprile 1981, n. 1940)” (Cass. Civ., Sez. I, n. 15686/2015).
In questo contesto, va rilevato che l'attrice in proprio ha validamente sottoscritto l'atto _1 di transazione e quietanza del 29.5.2018 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di ), ed, avendo _1 pacificamente ricevuto le somme oggetto di transazione, ha quindi rinunciato al diritto di agire nella presente sede per l'eventuale risarcimento del danno ulteriore subito e non risarcito, rilasciando contestualmente “ampia liberativa quietanza di saldo dichiarando di non avere più nulla da pretendere dall'assicurato, né da eventuali coobbligati, ivi compresa l' per tutti i titoli di danno, in _1 essi comprese, quali danno emergente, tutte le spese, anche di patrocinio, e rinunciano quindi verso chiunque ad ogni azione in qualsiasi sede”.
Non appare provato, neanche per presunzioni, l'allegato stato di incapacità naturale transitoria che potrebbe fondare ai sensi degli artt. 428 c.c. e dell'art. 1442 c.c. un accertamento di annullabilità di detto accordo in quanto lo stesso è stato redatto quasi due anni dopo il sinistro del 6.6.16 (allorquando il terribile dolore della perdita del figlio, per quanto mai sopito ovvero superato, era oramai entrato a far parte della vita quotidiana dell'attrice) e a seguito di un ampio contraddittorio con la compagnia assicuratrice convenuta condotto dall'avvocato della dell'epoca, avv. Corrado Pascucci, che Pt_1 ha con lei siglato l'accordo, con aumento dell'importo riconosciuto rispetto al primo versamento di € 165.000 del 25.1.17.
Non appaiono poi sussistere il motivo di nullità della transazione in esame, articolato solo nella comparsa conclusionale, per non contenere la stessa “reciproche concessioni” dal momento che da una parte l'assicurazione ha riconosciuto all'attrice una somma a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa non accertato giudizialmente, quindi potenzialmente incerto nell'an e nel quantum, e dall'altra l'attrice, a fronte di tale riconoscimento ed accettata la somma offerta con effetto liberatorio dei debitori (ossia le parti odierne convenute) , ha
5 contestualmente rinunciato ad agire in ogni sede per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale o non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Risulta invece parzialmente fondata la domanda formulata da . _2
Sotto tale profilo, come anticipato, le parti convenute hanno rappresentato che, per la posizione di quest'ultimo all'epoca della transazione minorenne, l'attrice aveva sottoscritto sempre _1 in data 29.5.18 l'atto di transazione e quietanza di cui al doc. 5 allegato dalla convenuta dove _1 parimenti si dava “ampia liberativa quietanza di saldo dichiarando di non avere più nulla da pretendere dall'assicurato, né da eventuali coobbligati, ivi compresa l' per tutti i titoli _1 di danno, in essi comprese, quali danno emergente, tutte le spese, anche di patrocinio, e rinunciano quindi verso chiunque ad ogni azione in qualsiasi sede”.
Sul punto, tuttavia gli attori hanno eccepito la nullità di detto accordo per essere stato siglato dalla senza la prescritta autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.p.c. per essere _1
l'attore, , all'epoca dell'accordo minorenne. _2
L'eccezione, da riqualificare in applicazione del principio iura novit curia, quale eccezione di annullabilità ai sensi dell'art. 1442 ultimo comma c.c. (a mente del quale “l'annullabilità può essere sempre opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto”), risulta fondata.
Sul punto, va osservato che l'art. 320 c.c. disciplina la rappresentanza dei figli e l'amministrazione ad essi relativi “fino alla maggiore età o all'emancipazione” prevedendo che le stesse siano attribuite ai genitori in tutti gli atti civili distinguendo tuttavia tra gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere posti in essere dai genitori senza particolari vincoli (salvo che per i contratti di concessione e acquisto di diritti personali di godimento) e quelli di straordinaria amministrazione, come elencati in via esemplificativa e non esaustiva dal III comma di detto articolo, che possono essere posti in essere solo “per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”.
La giurisprudenza prevalente, nell'interpretare quali siano gli atti di straordinaria amministrazione, ha in maniera uniforme ritenuto che “secondo il più recente orientamento di questa Corte (Cass. 22 maggio 1997 n. 4562) la transazione compiuta dall'esercente la patria potestà sui minori, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia per oggetto un danno che per la natura ed entità, possa incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato. Pertanto una transazione non autorizzata ai sensi dell'art. 320 c.c., dovrà ritenersi invalida nei confronti dei minori e tale invalidità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice della cognizione” (Cass. Civ., Sez. III, n. 3795/2003).
Deve quindi ritenersi che l'atto di transazione sottoscritto dal genitore in nome e per conto del figlio minore, privo dell'autorizzazione del giudice tutelare, debba considerarsi annullabile a tutela del minore e quindi rimessa all'eccezione dei suoi genitori ovvero del minore stesso una volta divenuto maggiorenne (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 4908/2016).
Ciò premesso, va dato atto che la transazione sottoscritta in data 29.5.18 dalla in nome e per Pt_1 conto del figlio minore, odierno attore, è viziata e quindi annullabile in quanto non _2 accompagnata/preceduta dall'autorizzazione del giudice tutelare necessaria nel caso in esame costituendo, per i motivi sopra indicati, l'accettazione di una transazione atto di straordinaria amministrazione.
6 Ne consegue che tale transazione va annullata per violazione dell'art. 320 III comma c.p.c. e che quindi la domanda spiegata dall'attore risulta fondata. _2
Risulta pacifico e non contestato dalla compagnia assicuratrice convenuta e dal convenuto CP_2 la responsabilità di quest'ultimo, assicurato con , nella causazione del sinistro occorso al _1 fratello del in data 6.6.2016 ad Ardea Lungomare degli Ardeatini all'altezza del civico 109. Pt_2
Sussiste pertanto ai sensi dell'art. 2054 c.c. il diritto del al risarcimento del danno non Pt_2 patrimoniale c.d. da lesione del rapporto parentale con il fratello , deceduto a seguito del Per_1 predetto sinistro.
Dovendo quindi procedere alla liquidazione di tale danno sussistono i presupposti per prendere in considerazione le tabelle per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale elaborate dal Tribunale di Milano nel giugno 2022 e successive integrazioni e modificazioni, ritenute corrette e condivisibili anche dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di osservare che per la liquidazione del danno in esame si possono “continuare ad utilmente utilizzare, a tal fine, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nelle quali, dalla versione pubblicata nel giugno del 2022 la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale è ormai fondata su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16272/2023, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III n. 9501/2025 in motivazione).
Pertanto, per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre pertanto considerare 5 parametri: a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza tra le due, d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Sulla base di tali criteri, applicate le tabelle Milano 2022 come rielaborate nel 2024, appaiono sussistere i presupposti per riconosce al a titolo di danno da lesione parentale la _2 somma di € 151.122,00 , da devalutare al giugno 2016 quindi di € 126.356,19, determinata riconoscendo un punto base di € 1698,00 per 89 punti dei quali 20 per età della vittima primaria (10 anni), 20 per età vittima secondaria (13 anni) , 20 per convivenza tra congiunto e vittima, 14 in base al numero di familiari del nucleo primario (1) e 15 punti (valore medio) per intensità della relazione tenuto conto delle specifiche modalità del sinistro e dell'assenza di indicazione da parte dell'attore di ulteriori e specifici elementi che portino a ritenere maggiormente intensa la relazione recisa secondo l'id quoad plerumque accidit.
In questo contesto, va dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha allegato di aver già erogato in favore del un assegno di € 20.000 in data 13.8.2021 (cfr. doc. 8 allegato _2 alla comparsa) e un bonifico di € 85.000 in data 2.10.2021 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa), per il complessivo importo di € 105.000,00, che parte attrice ha ammesso di aver ricevuto (cfr. punto II delle premesse dell'atto di citazione in atti).
A fronte di tale pagamento, sussiste il diritto del ad ottenere dalle convenute a titolo _2 di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale derivante dal sinistro oggetto di causa la somma di € 27.926,71 (determinata sottraendo al risarcimento riconoscibile all'attore di € 132.926,71, pari all'importo di € 126.356,19 rivalutato in base agli indici ISTAT dal giugno 2016 all'ottobre 2021 – data dell'ultimo pagamento eseguito dalla convenuta, la somma di €
7 105.000 erogata dalla convenuta), oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal sinistro al saldo.
Risulta invece infondata la domanda formulata nell'interesse del in relazione ai _2 dedotti danni materiali subiti in conseguenza del sinistro, non avendo parte attrice allegato e provato il danno patrimoniale posto a fondamento di tale domanda.
Ne consegue che risulta fondata solo la domanda spiegata nell'interesse di e per _2
l'effetto i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 27.926,71, oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 6.6.2016, essendo infondate le ulteriori domande spiegate da parte attrice.
Le spese di lite possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti di causa a fronte della parziale fondatezza delle domande spiegate da parte attrice ai sensi dell'art. 92 II comma c.p.c..
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande formulate dagli attori;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di € _2
27.926,71, oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 6.6.2016;
3) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al registro affari contenzioso n. 8096 del 2021, posto in delibazione all'udienza del 20.5.2025 trattata ex art. 127 ter c.p.c. e vertente tra
TRA
( E ( ), _1 C.F._1 _2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto di costituzione di nuovo procuratore, dall'Avv. Nicola Staniscia , ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Crescenzio 20;
ATTORI
E
(C.F. / P.IVA ) in persona del legale _1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Caiaffa, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Nizza n. 53;
CONVENUTA
E
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Valeriana Controparte_2 C.F._3
Cianconi, giusta procura in calce alla comparsa, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Aprilia (LT) Via Aldo Moro n. 41/A ;
CONVENUTO
Oggetto: altri istituti e leggi speciali;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 20 maggio 2025.
FATTO E DIRITTO
Gli attori indicati in epigrafe hanno citato in giudizio i convenuti indicati in epigrafe deducendo che
, figlio e fratello degli attori, era deceduto in data 6.6.2016 a seguito del sinistro ON occorsogli in Ardea Lungomare degli Ardeatini all'altezza del civico 109; che tale sinistro era stato
1 causato dalla condotta di quale conducente e proprietario dell'autovettura Citroen Controparte_2
C1 targata DN408FR, assicurata con la che il sinistro era occorso per investimento del _1 congiunto degli attori ad opera del convenuto;
che la compagnia assicuratrice convenuta aveva corrisposto la somma di € 300.000 a favore di ed € 105.000 a favore di;
_1 _2 che solo la aveva sottoscritto quietanza ad;
che la aveva quindi contestato la Pt_1 _1 Pt_1 validità delle quietanze sottoscritte in favore della convenuta in quanto sottoscritte in periodo di grande stress ed instabilità emotiva a seguito della perdita del figlio di appena 10 anni;
che nessuna quietanza era stata invece sottoscritta da;
che gli attori avevano richiesto alla _2 convenuta l'integrazione delle somme corrisposte;
che il risarcimento offerto alla era Pt_1 chiaramente insufficiente a risarcire il danno subito;
che analogo ragionamento andava spiegato con riferimento alla posizione del fratello
Per questi motivi
hanno chiesto di condannare i Pt_2 convenuti in solido al risarcimento del danno patito dagli attori in conseguenza del decesso del congiunto.
Con comparsa di nuovo procuratore depositata in data 23.2.22 gli attori si sono costituiti con il nuovo legale avv. Nicola Staniscia.
Si è costituita deducendo che vi era cessazione della materia del contendere e/o inesistenza _1 del diritto azionato attesa la composizione stragiudiziale della controversia;
che invero la convenuta, a seguito del sinistro, aveva formulato nei confronti degli attori un'offerta risarcitoria avente ad oggetto la somma di € 165.000 per la e di € 85.000 in favore del;
che, ricevuta Pt_1 _2 una nuova richiesta risarcitoria nel novembre 17 a firma dell'avv. Corrado Pascucci, le parti avevano raggiunto in data 29.5.2018 un accordo per la transazione definitiva della controversia;
che tale accordo era consacrato da atto di transazione debitamente siglato;
che in tale accordo _1 in proprio e quale genitore di , aveva accettato la somma di € 135.000 in proprio e di _2
€ 20.000 a tacitazione di ogni pretesa derivante dal decesso del congiunto occorso nel sinistro del 6.6.16, ad integrazione di quelle già ricevute rispettivamente di € 165.000 e di € 85.000; che la Pt_1 aveva rilasciato ampia quietanza del saldo “dichiarando di non avere più nulla pretendere
[...] dall'assicurato né da eventuali coobbligati, ivi compresa;
che in esecuzione Controparte_3 dell'accordo, la convenuta aveva versato le somme pattuite;
che nessuna comunicazione relativa alla eventuale non validità dell'accordo era mai stata comunicata alla convenuta prima dell'introduzione del presente giudizio;
che in data 27.8.21 il legale degli attori dell'epoca aveva richiesto la nuova emissione degli assegni di € 85.000 e di € 20.000 emessi per la posizione di in quanto _2 non incassati;
che quindi la convenuta aveva provveduto all'emissione di nuovo assegno per € 20.000 e al bonifico di € 85.000 direttamente sul conto corrente del , divenuto nelle more _2 maggiorenne;
che la domanda spiegata dagli attori era pertanto infondata;
che in ogni caso si contestava la richiesta risarcitoria in quanto non provata.
Per questi motivi
ha chiesto di dare atto dell'esistenza di una transazione tra le parti in relazione al risarcimento del danno derivante dal sinistro del 6.6.2016 e per l'effetto rigettare le domande formulate dagli attori per cessazione della materia del contendere ovvero per estinzione del diritto al risarcimento ovvero, in subordine, di rigettare la domanda in ragione delle somme versate dalla convenuta.
Con decreto del 14.1.2022 è stata fissata quale prima udienza di discussione l'udienza del 19.4.22, ritualmente comunicato alle parti e in particolare a parte attrice presso il suo legale del tempo avv. Iaculli. All'udienza del 19.4.22, trattata mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) del citato d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si è dato atto del deposito delle note di parte convenuta nel termine concesso con il decreto del 14.1.22 con indicazione nel relativo verbale del mancato deposito delle note di udienza di parte attrice.
2 Sul punto va tuttavia rilevato che le note di udienza di parte attrice risultavano invero depositate per quanto solo in data 15.4.22 (e non 5 giorni prima dell'udienza, come disposto con il decreto del 14.1.22). In tali note, parte attrice ha eccepito di non aver avuto comunicazione del decreto del 14.1.22 (comunicato come detto all'avv. Iaculli poi sostituito dall'avv. Staniscia con la comparsa medio tempore depositata in data 23.2.22).
Riassegnato agli attori termine per la rinnovazione della notifica nei confronti del convenuto quest'ultimo si è costituito eccependo in via preliminare la cessazione della Controparte_2 materia del contendere per intervenuta transazione occorsa tra le parti attrici e la compagnia assicuratrice convenuta in relazione alle conseguenze pregiudizievoli del sinistro del 6.6.16; che irrilevante era lo stato emotivo dell'attrice al momento della sottoscrizione dell'accordo; che gli accordi erano stati sottoscritti dalla sola in quanto l'attore era all'epoca Pt_1 _2 minorenne;
che quindi la pretesa economica degli attori era destituita di fondamento giuridico;
che il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. operato da parte attrice in relazione alla conformità all'originale dell'atto transattivo del 29.5.18 a firma di e delle firme ivi apposte in quanto non vergate _1 dalla sottoscrivente, come operato nelle note di trattazione scritta del 23.6.22 era tardivo.
Per questi motivi
ha chiesto il rigetto delle domande spiegate dall'attrice.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 20.5.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note di udienza depositate in atti e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
In via preliminare, va dato atto della regolarità della procura conferita dagli attori all'avv. Staniscia, come allegata in atti, in quanto conferita su foglio separato ma da considerarsi allegato alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 23.2.22. Tale procura per quanto avente oggetto generico, appare riconducibile al presente giudizio in quanto allegata alla comparsa in atti e la stessa appare regolarmente conferita, nonostante l'apposizione della specifica dicitura “per autentica” . In tal contesto la Suprema Corte ha osservato che “In caso di procura rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto all'atto a cui si riferisce, la certificazione del difensore circa l'autografia della sottoscrizione del conferente deve ritenersi sussistente sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), sia quando essa sia apposta in chiusura dell'atto al quale é congiunto il foglio separato contenente la procura, con la conseguenza che, in entrambi i casi, l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente od implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, comma 3, c.p.c” (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 18381/2024).
Venendo al merito, la domanda spiegata da parte attrice è solo parzialmente fondata.
Parte attrice, premesso di aver ricevuto dalla convenuta quale impresa di assicuratrice del _1 veicolo Citroen C1 di proprietà del convenuto il pagamento in via transattiva la somma CP_2 complessiva di € 405.000 (dei quali € 300.000 in favore della ed € 105.000 in favore del _1
), ha agito per il risarcimento del maggior danno subito per la perdita del congiunto, _2
, occorsa in occasione del sinistro del 6.6.16 verificatosi per investimento del ON congiunto ad opera del convenuto , evidenziando che la aveva sottoscritto alcuni atti CP_2 Pt_1 di quietanza in favore di mentre altrettanto non era accaduto in relazione alla posizione del _1
; che la aveva sottoscritto tali accordi mentre era fortemente sotto stress ed _2 Pt_1
3 emotivamente instabile a causa della perdita del figlio minore e che le somme offerte non erano idonee a ristorare i danni subiti dagli attori.
Le parti convenute hanno eccepito l'infondatezza della domanda dal momento che i danni sussistenti in capo agli attori erano stati già oggetto di integrale e completo risarcimento avendo gli attori accettato le somme descritte in citazione “in via transattiva e comunque definitiva per ogni danno corporale ed alle cose, a qualsiasi titolo, patrimoniale e non patrimoniale, diretto e indiretto, presente o futuro in conseguenza del sinistro avvenuto in data 6.6.2016 in cui ha perso la vita ON
” (cfr. atto di transazione e quietanza del 29.5.2018, docc.
4-5 allegati alla comparsa),
[...] sottoscritto in duplice copia da in proprio e quale genitore esercente la potestà su _1 [...]
, all'epoca minorenne. ha poi dato in questo contesto evidenza dell'adempimento _2 _1 esatto, per altro non contestato da parte attrice, delle obbligazioni di pagamento derivanti da tali scritture.
In questo contesto, parte attrice ha eccepito nelle note di udienza depositate in data 15.4.22 relative all'udienza del 19.4.22 la non conformità all'originale degli atti di transazione e quietanza depositati dalla convenuta e ha disconosciuto ex art. 214 c.p.c. le firme ivi apposte in quanto non _1 riconducibili alla mano dell'attrice ed ha poi eccepito “, inoltre, la nullità dell'atto di _1 transazione di , quale soggetto esercente la potestà parentale dell'allora minore _1
poiché detto soggetto era minorenne e, pertanto, una eventuale transazione per _2 conto di detto beneficiario può essere valida solo con l'autorizzazione del Giudice tutelare” (cfr. verbatim note di parte attrice in esame).
Tali note, per quanto non depositate nel termine assegnato con il decreto del 14.1.22 regolarmente comunicato in data 19.1.22 all'allora legale degli attori, avv. Vittorio Iaculli (poi sostituito, dal 23.2.22 dall'attuale legale), devono essere ritenute ammissibili, contrariamente a quanto riportato nel verbale di udienza del 19.4.22, dal momento che, per la recente giurisprudenza, il termine concesso per il deposito di note deve ritenersi essere ordinatorio e non perentorio (potendo essere perentorio solo il termine che sia definito tale dalla legge ai sensi dell'art. 152 II comma c.p.c., ). In tal senso la Suprema Corte ha ritenuto che “ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. in l. n. 77 del 2020, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'art. 181 c.p.c. nel caso in cui nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte entro la data fissata per l'udienza e non anche se tale deposito avvenga senza l'osservanza del termine di cinque giorni prima, ma comunque entro tale data, trattandosi di un termine ordinatorio ed essendo la norma strutturata su una equivalenza tra il deposito telematico delle note scritte e l'udienza da esso sostituita” (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza, 27/11/2023, n. 32827).
Pertanto le eccezioni ivi rilevate devono ritenersi tempestive e da esaminarsi nel merito.
Premesso che va ritenuta pacifica (trattandosi di fatto non contestato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.115 c.p.c.) la responsabilità esclusiva del convenuto ai sensi dell'art. 2054 c.c. nella CP_2 causazione del sinistro occorso in data 6.6.16 al congiunto dell'attore e che quindi sussiste il diritto degli attori al risarcimento integrale del danno non patrimoniale subito, va osservato che quanto alla posizione della la domanda oggi in esame risulta palesemente infondata. _1
L'attrice ha affermato, in citazione, di aver sottoscritto atti di quietanza predisposti dalla _1 convenuta invocandone l'annullabilità per vizio del consenso integrato dallo stato di _1 sconvolgimento emotivo conseguente alla morte del figlio.
4 A fronte di tale allegazione contenuta in citazione, è di tutta evidenza la incongruità e la non coerenza del disconoscimento della conformità degli atti di quietanza prodotti rispetto agli originali (disconoscimento per altro del tutto generico senza alcun riferimento ad uno o più aspetto della pretesa alterazione e pertanto inammissibile, cfr. ex multis C.d.A. Roma, Sez. III, n. 72/2021, Trib, Parma Sez. lav. N. 30/2021, Trib. Spoleto Sez. I n. 269/2021) ma soprattutto del disconoscimento ex art. 214 c.p.c. delle firme ivi apposte con la linea difensiva adottata in citazione laddove si afferma di aver sottoscritto delle quietanze in favore di e poi si è disconosciuta la firma apposta alle _1 stesse una volta depositate dalla controparte.
Il disconoscimento delle firme dell'attrice apposte su tali documenti pertanto appare privo di Pt_1 effetto giuridico. A ciò si aggiunga che lo stesso appare infondato nel merito dal momento che, a fronte della tempestiva istanza di verificazione avanzata dalla controparte, emerge ictu oculi che le firme disconosciute appaiono ictu oculi riferibili all'attrice per grafia, orientamento delle _1 lettere e relativa forma, come si desume da un semplice esame comparativo delle firme apposte ai predetti documenti e quella riportata nella carta di identità dell'attrice (cfr. doc. 1 deposito/nota di udienza di del 17.6.22) e nella procura alle liti, pacificamente rilasciata dall'attrice al proprio _1 legale, come allegata alla comparsa di costituzione dei nuovo procuratore. Non è apparso pertanto necessario procedere a perizia grafologica sul punto stante che, per giurisprudenza consolidata, “la consulenza grafica, infatti, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, potendo il giudice, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 c.p.c., evitare di fare ricorso ad essa, ove tale accertamento possa essere effettuato direttamente sulla base degli elementi acquisiti o mediante l'espletamento di altri mezzi istruttori (Cass. 28 aprile 2005 n. 8881; 29 gennaio 2003, n. 1282;11 giugno 1991, n. 6613; 8 dicembre 1982, n. 6658; 6 aprile 1981, n. 1940)” (Cass. Civ., Sez. I, n. 15686/2015).
In questo contesto, va rilevato che l'attrice in proprio ha validamente sottoscritto l'atto _1 di transazione e quietanza del 29.5.2018 (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di ), ed, avendo _1 pacificamente ricevuto le somme oggetto di transazione, ha quindi rinunciato al diritto di agire nella presente sede per l'eventuale risarcimento del danno ulteriore subito e non risarcito, rilasciando contestualmente “ampia liberativa quietanza di saldo dichiarando di non avere più nulla da pretendere dall'assicurato, né da eventuali coobbligati, ivi compresa l' per tutti i titoli di danno, in _1 essi comprese, quali danno emergente, tutte le spese, anche di patrocinio, e rinunciano quindi verso chiunque ad ogni azione in qualsiasi sede”.
Non appare provato, neanche per presunzioni, l'allegato stato di incapacità naturale transitoria che potrebbe fondare ai sensi degli artt. 428 c.c. e dell'art. 1442 c.c. un accertamento di annullabilità di detto accordo in quanto lo stesso è stato redatto quasi due anni dopo il sinistro del 6.6.16 (allorquando il terribile dolore della perdita del figlio, per quanto mai sopito ovvero superato, era oramai entrato a far parte della vita quotidiana dell'attrice) e a seguito di un ampio contraddittorio con la compagnia assicuratrice convenuta condotto dall'avvocato della dell'epoca, avv. Corrado Pascucci, che Pt_1 ha con lei siglato l'accordo, con aumento dell'importo riconosciuto rispetto al primo versamento di € 165.000 del 25.1.17.
Non appaiono poi sussistere il motivo di nullità della transazione in esame, articolato solo nella comparsa conclusionale, per non contenere la stessa “reciproche concessioni” dal momento che da una parte l'assicurazione ha riconosciuto all'attrice una somma a titolo di risarcimento del danno subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa non accertato giudizialmente, quindi potenzialmente incerto nell'an e nel quantum, e dall'altra l'attrice, a fronte di tale riconoscimento ed accettata la somma offerta con effetto liberatorio dei debitori (ossia le parti odierne convenute) , ha
5 contestualmente rinunciato ad agire in ogni sede per il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno patrimoniale o non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
Risulta invece parzialmente fondata la domanda formulata da . _2
Sotto tale profilo, come anticipato, le parti convenute hanno rappresentato che, per la posizione di quest'ultimo all'epoca della transazione minorenne, l'attrice aveva sottoscritto sempre _1 in data 29.5.18 l'atto di transazione e quietanza di cui al doc. 5 allegato dalla convenuta dove _1 parimenti si dava “ampia liberativa quietanza di saldo dichiarando di non avere più nulla da pretendere dall'assicurato, né da eventuali coobbligati, ivi compresa l' per tutti i titoli _1 di danno, in essi comprese, quali danno emergente, tutte le spese, anche di patrocinio, e rinunciano quindi verso chiunque ad ogni azione in qualsiasi sede”.
Sul punto, tuttavia gli attori hanno eccepito la nullità di detto accordo per essere stato siglato dalla senza la prescritta autorizzazione del Giudice tutelare ex art. 320 c.p.c. per essere _1
l'attore, , all'epoca dell'accordo minorenne. _2
L'eccezione, da riqualificare in applicazione del principio iura novit curia, quale eccezione di annullabilità ai sensi dell'art. 1442 ultimo comma c.c. (a mente del quale “l'annullabilità può essere sempre opposta dalla parte convenuta per l'esecuzione del contratto”), risulta fondata.
Sul punto, va osservato che l'art. 320 c.c. disciplina la rappresentanza dei figli e l'amministrazione ad essi relativi “fino alla maggiore età o all'emancipazione” prevedendo che le stesse siano attribuite ai genitori in tutti gli atti civili distinguendo tuttavia tra gli atti di ordinaria amministrazione che possono essere posti in essere dai genitori senza particolari vincoli (salvo che per i contratti di concessione e acquisto di diritti personali di godimento) e quelli di straordinaria amministrazione, come elencati in via esemplificativa e non esaustiva dal III comma di detto articolo, che possono essere posti in essere solo “per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare”.
La giurisprudenza prevalente, nell'interpretare quali siano gli atti di straordinaria amministrazione, ha in maniera uniforme ritenuto che “secondo il più recente orientamento di questa Corte (Cass. 22 maggio 1997 n. 4562) la transazione compiuta dall'esercente la patria potestà sui minori, costituisce atto di straordinaria amministrazione quando abbia per oggetto un danno che per la natura ed entità, possa incidere profondamente nella vita presente e futura del minore danneggiato. Pertanto una transazione non autorizzata ai sensi dell'art. 320 c.c., dovrà ritenersi invalida nei confronti dei minori e tale invalidità è rilevabile d'ufficio da parte del giudice della cognizione” (Cass. Civ., Sez. III, n. 3795/2003).
Deve quindi ritenersi che l'atto di transazione sottoscritto dal genitore in nome e per conto del figlio minore, privo dell'autorizzazione del giudice tutelare, debba considerarsi annullabile a tutela del minore e quindi rimessa all'eccezione dei suoi genitori ovvero del minore stesso una volta divenuto maggiorenne (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 4908/2016).
Ciò premesso, va dato atto che la transazione sottoscritta in data 29.5.18 dalla in nome e per Pt_1 conto del figlio minore, odierno attore, è viziata e quindi annullabile in quanto non _2 accompagnata/preceduta dall'autorizzazione del giudice tutelare necessaria nel caso in esame costituendo, per i motivi sopra indicati, l'accettazione di una transazione atto di straordinaria amministrazione.
6 Ne consegue che tale transazione va annullata per violazione dell'art. 320 III comma c.p.c. e che quindi la domanda spiegata dall'attore risulta fondata. _2
Risulta pacifico e non contestato dalla compagnia assicuratrice convenuta e dal convenuto CP_2 la responsabilità di quest'ultimo, assicurato con , nella causazione del sinistro occorso al _1 fratello del in data 6.6.2016 ad Ardea Lungomare degli Ardeatini all'altezza del civico 109. Pt_2
Sussiste pertanto ai sensi dell'art. 2054 c.c. il diritto del al risarcimento del danno non Pt_2 patrimoniale c.d. da lesione del rapporto parentale con il fratello , deceduto a seguito del Per_1 predetto sinistro.
Dovendo quindi procedere alla liquidazione di tale danno sussistono i presupposti per prendere in considerazione le tabelle per il risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale elaborate dal Tribunale di Milano nel giugno 2022 e successive integrazioni e modificazioni, ritenute corrette e condivisibili anche dalla Suprema Corte la quale ha avuto modo di osservare che per la liquidazione del danno in esame si possono “continuare ad utilmente utilizzare, a tal fine, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nelle quali, dalla versione pubblicata nel giugno del 2022 la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale è ormai fondata su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta” (Cass. Civ., Sez. III, ord. 16272/2023, cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. III n. 9501/2025 in motivazione).
Pertanto, per quanto riguarda la distribuzione dei punti, occorre pertanto considerare 5 parametri: a) l'età della vittima primaria, b) l'età della vittima secondaria, c) la convivenza tra le due, d) la sopravvivenza di altri congiunti, e) la qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Sulla base di tali criteri, applicate le tabelle Milano 2022 come rielaborate nel 2024, appaiono sussistere i presupposti per riconosce al a titolo di danno da lesione parentale la _2 somma di € 151.122,00 , da devalutare al giugno 2016 quindi di € 126.356,19, determinata riconoscendo un punto base di € 1698,00 per 89 punti dei quali 20 per età della vittima primaria (10 anni), 20 per età vittima secondaria (13 anni) , 20 per convivenza tra congiunto e vittima, 14 in base al numero di familiari del nucleo primario (1) e 15 punti (valore medio) per intensità della relazione tenuto conto delle specifiche modalità del sinistro e dell'assenza di indicazione da parte dell'attore di ulteriori e specifici elementi che portino a ritenere maggiormente intensa la relazione recisa secondo l'id quoad plerumque accidit.
In questo contesto, va dato atto che la compagnia assicuratrice convenuta ha allegato di aver già erogato in favore del un assegno di € 20.000 in data 13.8.2021 (cfr. doc. 8 allegato _2 alla comparsa) e un bonifico di € 85.000 in data 2.10.2021 (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa), per il complessivo importo di € 105.000,00, che parte attrice ha ammesso di aver ricevuto (cfr. punto II delle premesse dell'atto di citazione in atti).
A fronte di tale pagamento, sussiste il diritto del ad ottenere dalle convenute a titolo _2 di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del rapporto parentale derivante dal sinistro oggetto di causa la somma di € 27.926,71 (determinata sottraendo al risarcimento riconoscibile all'attore di € 132.926,71, pari all'importo di € 126.356,19 rivalutato in base agli indici ISTAT dal giugno 2016 all'ottobre 2021 – data dell'ultimo pagamento eseguito dalla convenuta, la somma di €
7 105.000 erogata dalla convenuta), oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal sinistro al saldo.
Risulta invece infondata la domanda formulata nell'interesse del in relazione ai _2 dedotti danni materiali subiti in conseguenza del sinistro, non avendo parte attrice allegato e provato il danno patrimoniale posto a fondamento di tale domanda.
Ne consegue che risulta fondata solo la domanda spiegata nell'interesse di e per _2
l'effetto i convenuti in solido vanno condannati al pagamento in favore di quest'ultimo della somma di € 27.926,71, oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 6.6.2016, essendo infondate le ulteriori domande spiegate da parte attrice.
Le spese di lite possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti di causa a fronte della parziale fondatezza delle domande spiegate da parte attrice ai sensi dell'art. 92 II comma c.p.c..
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente le domande formulate dagli attori;
2) condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di della somma di € _2
27.926,71, oltre interessi legali e rivalutazione anno per anno dal sinistro al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro del 6.6.2016;
3) rigetta le ulteriori domande formulate dagli attori;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, 1 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Trimani
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