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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1999 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4193/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA Parte_1
VELTRI
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., convenuta contumace
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2
dovute dal mese di luglio 2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della pretesa il ricorrente premesso di essere Parte_1
dipendente di , assunto in data 22.04.2009 con la Controparte_1
qualifica di operatore di esercizio parametro 183 CCNL Autoferrotranvieri, attualmente in servizio presso la sede di Cosenza, ha dedotto: di aver
1 goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare della c.d. “indennità ad personam”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo febbraio 2010/giugno 2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 6.460,00.
Ha, quindi, chiesto una condanna del datore di lavoro alla corresponsione della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_1
costituiva.
E' stata fissata l'udienza del 17.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 16.12.2025.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
[...]
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.”
(Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è
2 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Ebbene, con riferimento alla c.d. “indennità ad personam”, osserva il
Tribunale che nel caso di specie occorre prendere le mosse dall'accordo sindacale del 15/4/2009 (all. al fascicolo di parte attrice), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientra l'odierno ricorrente, già in forza presso il Consorzio
Autolinee e transitato alle dipendenze di ) sarà Controparte_1
instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, Controparte_1
riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere esclusivamente i
[...]
diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente CCNL autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta
“ad personam” agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di Controparte_1
, in particolar modo per le eventuali indennità correlate a specifiche
[...]
prestazioni”. Al ricorrente, pertanto, come risulta dalle buste paga prodotte
è stata sempre corrisposta la c.d. “indennità ad personam”, quale voce
3 costante e fondamentale della retribuzione sistematicamente erogata dal datore di lavoro con la sola esclusione della retribuzione relativa ai giorni di ferie.
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'“indennità ad personam”, pagata per le giornate di lavoro prestate.
Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere inclusa l'indennità oggetto della domanda, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso.
In definitiva alla luce dei conteggi depositati dalla parte ricorrente che riporta i giorni di ferie maturati, quali desunti dalle buste paga prodotte ed elaborate dal datore di lavoro, al ricorrente spetta la somma richiesta di euro 6.460,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.460,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 18/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
4
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4193/2025 RGAC
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LOREDANA Parte_1
VELTRI
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., convenuta contumace
Oggetto: competenze di lavoro
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della domanda è il riconoscimento del diritto ad avere corrisposta la retribuzione dovuta per i giorni di ferie godute in misura pari a quella attribuita per le giornate di lavoro effettivamente svolto e la conseguente condanna della stessa al pagamento delle differenze stipendiali CP_2
dovute dal mese di luglio 2007, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della pretesa il ricorrente premesso di essere Parte_1
dipendente di , assunto in data 22.04.2009 con la Controparte_1
qualifica di operatore di esercizio parametro 183 CCNL Autoferrotranvieri, attualmente in servizio presso la sede di Cosenza, ha dedotto: di aver
1 goduto delle ferie annuali e che la retribuzione corrisposta per i medesimi periodi di riposo è stata sempre solo quella corrispondente al minimo contrattuale previsto dal CCNL autoferrotranvieri, senza tener conto delle indennità previste e retribuite, durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, in particolare della c.d. “indennità ad personam”; che per tali ragioni, la somma a lui spettante a titolo di maggiorazione giornaliera per i periodi di ferie retribuite dallo stesso godute nel periodo febbraio 2010/giugno 2022 (cfr. conteggi allegati) è pari ad euro 6.460,00.
Ha, quindi, chiesto una condanna del datore di lavoro alla corresponsione della suddetta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, non si Controparte_1
costituiva.
E' stata fissata l'udienza del 17.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni, con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 16.12.2025.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente convenuta in giudizio e non costituitasi.
[...]
Nel merito il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Occorre osservare come costituisca jus receptum il principio secondo il quale la “retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, sussiste una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore.”
(Cass. civile, sez. lav., 17 maggio 2019, n. 13425 nonché Cass. Civile sez. lav. 15 ottobre 2020 n. 22401). E ciò sul presupposto che l'obbligo di monetizzare le ferie è
2 volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro” (Corte di
Giustizia 16 marzo 2016 Cause riunite c. 131/04 e c. 257/04 Per_1
).
[...]
La retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. (Corte Giustizia 15 settembre 2011 causa c-155/10, e altri). Per_2
Ebbene, con riferimento alla c.d. “indennità ad personam”, osserva il
Tribunale che nel caso di specie occorre prendere le mosse dall'accordo sindacale del 15/4/2009 (all. al fascicolo di parte attrice), dove, in punto di trattamento retributivo, si dispone “… con i lavoratori di che trattasi (ndr.: nel cui novero rientra l'odierno ricorrente, già in forza presso il Consorzio
Autolinee e transitato alle dipendenze di ) sarà Controparte_1
instaurato un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato che produrrà effetti ed obbligazioni reciproche esclusivamente a far data dalla sottoscrizione dei relativi contratti individuali;
in particolare, Controparte_1
riconoscerà ai lavoratori che andrà ad assumere esclusivamente i
[...]
diritti acquisiti come per obbligo di legge ed in particolare attuale profilo e parametro retributivo, anzianità di servizio maturata, trattamento economico del vigente CCNL autoferrotranvieri. Verrà altresì riconosciuta
“ad personam” agli stessi l'applicazione della contrattazione integrativa vigente fino a quando si provvederà, d'intesa con le OO.SS., ad una armonizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito di Controparte_1
, in particolar modo per le eventuali indennità correlate a specifiche
[...]
prestazioni”. Al ricorrente, pertanto, come risulta dalle buste paga prodotte
è stata sempre corrisposta la c.d. “indennità ad personam”, quale voce
3 costante e fondamentale della retribuzione sistematicamente erogata dal datore di lavoro con la sola esclusione della retribuzione relativa ai giorni di ferie.
Ne consegue che per ogni giornata di ferie godute il ricorrente ha diritto a che gli venga corrisposta anche la parte di retribuzione corrispondente all'“indennità ad personam”, pagata per le giornate di lavoro prestate.
Ritenuto, pertanto, che nella retribuzione globale di fatto debba essere inclusa l'indennità oggetto della domanda, da quanto esposto fin ora deve pertanto ritenersi fondata la domanda oggetto del ricorso, da cui l'accoglimento dello stesso.
In definitiva alla luce dei conteggi depositati dalla parte ricorrente che riporta i giorni di ferie maturati, quali desunti dalle buste paga prodotte ed elaborate dal datore di lavoro, al ricorrente spetta la somma richiesta di euro 6.460,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 6.460,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei crediti e fino al soddisfo.
Condanna la società convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 2.695,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 18/12/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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