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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 861/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13034/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300702672 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' Avviso di Accertamento Esecutivo TA.RI. n. 2300702672, asseritamente notificato il 7 marzo 2024 di €2.298,89, del quale la Contribuente è venuta a conoscenza con il ricevimento in data 26 giugno 2025 del Sollecito di Pagamento TA.RI. n. 9000235125
In data 30 dicembre 2025 successiva alla notifica del ricorso Roma Capitale ha notificato a seguito di istanza di autotutela del 14.07.2025, via pec in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n.
2300702672 del 30/11/2023 e al sollecito n.90011527473, ad esso riferito, ad esito del riesame della posizione, l'annullamento totale dei provvedimenti. Inoltre, ha confermato l'annullamento dei documenti di pagamento per le annualità prescritte 2007/2012.
Parte ricorrente nella memoria difensiva evidenziava che, già a seguito dell'istanza di autotutela, emergeva la non debenza delle somme richieste, essendo già intervenuto per l'immobile in oggetto, entro le scadenze previste, il pagamento dei tributi (TA.RI.) per tutte le annualità richieste. Per ulteriormente agevolare l'Ente impositore, all'Istanza di Autotutela, veniva inoltre allegato prospetto dei pagamenti estratto dallo stesso sito dell'AMA, ove risulta palese la non debenza delle somme richieste, senza ricevere risposta alcuna. Chiedeva pertanto la condanna alle spese. stante l'inerzia colpevole di parte resistente che ha costretta a sopportare senza alcuna colpa le spese di contributo unificato, marche da bollo ed onorari di avvocato del ricorso tributario,
L'Ufficio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'avvenuto annullamento di ufficio dei provvedimenti impugnati va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va peraltro disposta la condanna di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, in quanto gli importi richiesti a titolo di TA.RI., come riconosciuto tardivamente dall'Ente Impositore con propria Comunicazione Pec del 30 dicembre 2025 (Doc. 6 al fascicolo processuale), erano stati regolarmente pagati dal Contribuente entro le scadenze, come emerge anche dalla documentazione prodotta in atti e, dunque, era nei fatti del tutto infondata la pretesa economica, ovvero la richiesta di pagamento del tributo, nonché il conseguente preteso pagamento di interessi, sanzione amministrativa e spese di notifica.
. Trova qui applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione ( cfr Sez 2 n. 30251 del 31.10.2023 rv 66.9310) che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Sussistono nel caso di specie i presupposti della soccombenza virtuale allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute e documentate dal ricorrente e ciò ai fini di procedere alla regolamentazione delle spese considerato che le stesse parti non hanno chiesto congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).
La soccombenza virtuale di Roma capitale giustifica la condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente liquidate come in dispositivo da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Roma
Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'avvocato Difensore_1, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1000,00 oltre oneri e accessori di legge. Così deciso il
15.01.2026 La Giudice Donatella Ferranti
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRANTI DONATELLA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13034/2025 depositato il 02/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2300702672 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l' Avviso di Accertamento Esecutivo TA.RI. n. 2300702672, asseritamente notificato il 7 marzo 2024 di €2.298,89, del quale la Contribuente è venuta a conoscenza con il ricevimento in data 26 giugno 2025 del Sollecito di Pagamento TA.RI. n. 9000235125
In data 30 dicembre 2025 successiva alla notifica del ricorso Roma Capitale ha notificato a seguito di istanza di autotutela del 14.07.2025, via pec in relazione all'avviso di accertamento esecutivo n.
2300702672 del 30/11/2023 e al sollecito n.90011527473, ad esso riferito, ad esito del riesame della posizione, l'annullamento totale dei provvedimenti. Inoltre, ha confermato l'annullamento dei documenti di pagamento per le annualità prescritte 2007/2012.
Parte ricorrente nella memoria difensiva evidenziava che, già a seguito dell'istanza di autotutela, emergeva la non debenza delle somme richieste, essendo già intervenuto per l'immobile in oggetto, entro le scadenze previste, il pagamento dei tributi (TA.RI.) per tutte le annualità richieste. Per ulteriormente agevolare l'Ente impositore, all'Istanza di Autotutela, veniva inoltre allegato prospetto dei pagamenti estratto dallo stesso sito dell'AMA, ove risulta palese la non debenza delle somme richieste, senza ricevere risposta alcuna. Chiedeva pertanto la condanna alle spese. stante l'inerzia colpevole di parte resistente che ha costretta a sopportare senza alcuna colpa le spese di contributo unificato, marche da bollo ed onorari di avvocato del ricorso tributario,
L'Ufficio non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'avvenuto annullamento di ufficio dei provvedimenti impugnati va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Va peraltro disposta la condanna di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario, in quanto gli importi richiesti a titolo di TA.RI., come riconosciuto tardivamente dall'Ente Impositore con propria Comunicazione Pec del 30 dicembre 2025 (Doc. 6 al fascicolo processuale), erano stati regolarmente pagati dal Contribuente entro le scadenze, come emerge anche dalla documentazione prodotta in atti e, dunque, era nei fatti del tutto infondata la pretesa economica, ovvero la richiesta di pagamento del tributo, nonché il conseguente preteso pagamento di interessi, sanzione amministrativa e spese di notifica.
. Trova qui applicazione il principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione ( cfr Sez 2 n. 30251 del 31.10.2023 rv 66.9310) che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Sussistono nel caso di specie i presupposti della soccombenza virtuale allo stato degli atti, e quindi sulla scorta delle ragioni originariamente sostenute e documentate dal ricorrente e ciò ai fini di procedere alla regolamentazione delle spese considerato che le stesse parti non hanno chiesto congiuntamente la compensazione delle spese (Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009).
La soccombenza virtuale di Roma capitale giustifica la condanna alle spese nei confronti della parte ricorrente liquidate come in dispositivo da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna il Comune di Roma
Capitale al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'avvocato Difensore_1, dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 1000,00 oltre oneri e accessori di legge. Così deciso il
15.01.2026 La Giudice Donatella Ferranti