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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/07/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare del
16/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ) e, per esso, , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), quali eredi legittimi, con il patrocinio dell'avv. GALIFFA
[...] C.F._4
ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazza Duca degli Abruzzi n. 33, 64016 Sant'Egidio alla
Vibrata (TE), presso il difensore avv. GALIFFA ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO, 12/14 C/O
64100 e presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA C.F._5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis cpc ritualmente depositato, proponeva istanza di Parte_1 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 223/2023 del Registro Generale, si concludeva con esito non positivo per il ricorrente in quanto il CTU Dott. Persona_1 depositava la consulenza tecnica dove veniva accertato il suo stato invalidante al 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento ma con decorrenza posticipata al 01.03.2023 rispetto alla domanda amministrativa e con disposta visita di revisione nel giugno 2024. Pertanto, lo stesso dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU proponeva ricorso ai sensi del 6° comma art. cit. chiedendo nelle rassegnate conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio relativo al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo iscritto, presso l'intestato
Tribunale, al n. 226/2023 R.G., in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 dell'Indennità di Accompagnamento con decorrenza dalla conclusione del procedimento amministrativo e, per l'effetto, riconoscere il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, con decorrenza 1 giugno 2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 25/05/2022)”.
A seguito del suo decesso avvenuto in data 19.02.2024, con atto di intervento del 06/05/2024, si costituivano in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di moglie e figli del ricorrente opponente.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il CP_1 rigetto del ricorso con la conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo non potendosi rinvenire alcun vizio od omissione dell'ausiliario nominato nella precedente fase e per i motivi tutti riportati nella memoria di costituzione.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla odierna udienza tenuta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con argomentazioni Persona_2 immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non poter censurare, ha riconosciuto che era soggetto in situazione di inabilità totale Parte_1 impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita con bisogno di assistenza continua. In particolare il consulente ha accertato che parte ricorrente era affetto da “Insufficienza Renale
Cronica terminale V… Demenza grave in leucoencefalopatia cronica ischemica;
sofferenza ischemica della sostanza bianca, soprattutto nelle zone periventricolari e profonde…indicativo di
2 danno cronico cerebrale diffuso a carico della sostanza bianca, compatibile con una encefalopatia vascolare cronica”.
Precisava che: “Sulla base della neuroimmagine e del fallimento dell'esecuzione dell'MMSE, ci troviamo di fronte ad un quadro di demenza vascolare sottocorticale, o più verosimilmente di demenza mista (vascolare su base ischemica cronica + degenerativa). L'insufficienza Renale
Cronica comporta un coinvolgimento lento e complesso di tutti gli organi ed apparati, in quanto i
Reni, come un grande “ Direttore d'Orchestra” ovvero ”D'ORGANI” venendo gradualmente meno a questa direzione comportano gravi danni ai vari apparati (ossei: osteodistrofia con dolori e rischio fratture, riduzione della mobilità; cardiovascolari: calcificazioni dei vasi, blocchi AV, iper ed ipotensione, scompenso cardiaco;
anemia con ripercussioni sul cuore e cervello;
acidosi metabolica con ripercussioni cardiache ed altro;
squilibri elettrolitici spesso gravi). Lentamente si giunge inesorabilmente e gradualmente ad una degenerazione irreversibile di tutti organi. Il malato non riesce a mantenere, per questo, alcune funzioni di autonomia e di gestione quotidiana. La Dialisi in parte compensa alcunecarenze della funzione renale (equilibrio idroelettrolitico ed acido-basico) ma allo stesso tempo deteriora lentamente i diversi apparati. I quadri (radiologico e testistica) descritti sono compatibili con una forma avanzata di deterioramento cognitivo.”.
Concludeva affermando che: “Il signor era affetto da affezioni patologiche, di entità tale da Pt_4 renderlo totalmente inabile (100%) e da giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento, per cui il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della Legge no
18 dell'11 febbraio 1980 (inabilità totale per affezioni fisiche e psichiche che comporti impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, da cui deriva necessità di un assistenza continua), a decorrere per la realtà dei fatti dalla data della domanda amministrativa: 25 maggio 2022”. (Cfr. CTU in atti).
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data 26.05.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità con riferimento alle affezioni descritte e la decorrenza della stessa;
le relative conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale oltre che sulla documentazione sanitaria fornita.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta
3 conseguenza di esso senza la necessità di una precipua condanna stante l'oggetto del presente giudizio vertente sull'accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario, seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo come in dispositivo liquidate in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' , disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, Parte_4 CP_1 così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possedeva Parte_1 il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1
L. 21.11.1998 n. 508 con decorrenza dal giorno 25 maggio 2022 e fino al 19.02.2024;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del procuratore delle parti ricorrenti, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.850,00 per entrambe le fasi, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CTU così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo, in data 16.07.2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare del
16/07/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante deposito in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ) e, per esso, , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F.: ), e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F.: ), quali eredi legittimi, con il patrocinio dell'avv. GALIFFA
[...] C.F._4
ANDREA, elettivamente domiciliato in Piazza Duca degli Abruzzi n. 33, 64016 Sant'Egidio alla
Vibrata (TE), presso il difensore avv. GALIFFA ANDREA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato in CORSO SAN GIORGIO, 12/14 C/O
64100 e presso il difensore avv. MARIOTTI SILVANA C.F._5 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis cpc ritualmente depositato, proponeva istanza di Parte_1 accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla domanda amministrativa.
1 Il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 223/2023 del Registro Generale, si concludeva con esito non positivo per il ricorrente in quanto il CTU Dott. Persona_1 depositava la consulenza tecnica dove veniva accertato il suo stato invalidante al 100% ed il diritto all'indennità di accompagnamento ma con decorrenza posticipata al 01.03.2023 rispetto alla domanda amministrativa e con disposta visita di revisione nel giugno 2024. Pertanto, lo stesso dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU proponeva ricorso ai sensi del 6° comma art. cit. chiedendo nelle rassegnate conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, previa acquisizione del fascicolo
d'ufficio relativo al procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo iscritto, presso l'intestato
Tribunale, al n. 226/2023 R.G., in accoglimento del presente ricorso, accertare che lo stato patologico del Sig. è tale da integrare i presupposti per il riconoscimento Parte_1 dell'Indennità di Accompagnamento con decorrenza dalla conclusione del procedimento amministrativo e, per l'effetto, riconoscere il beneficio come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio, con decorrenza 1 giugno 2022 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 25/05/2022)”.
A seguito del suo decesso avvenuto in data 19.02.2024, con atto di intervento del 06/05/2024, si costituivano in giudizio , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 nella qualità di moglie e figli del ricorrente opponente.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e comunque il CP_1 rigetto del ricorso con la conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo non potendosi rinvenire alcun vizio od omissione dell'ausiliario nominato nella precedente fase e per i motivi tutti riportati nella memoria di costituzione.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla odierna udienza tenuta in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. con argomentazioni Persona_2 immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non poter censurare, ha riconosciuto che era soggetto in situazione di inabilità totale Parte_1 impossibilitato al compimento degli atti quotidiani della vita con bisogno di assistenza continua. In particolare il consulente ha accertato che parte ricorrente era affetto da “Insufficienza Renale
Cronica terminale V… Demenza grave in leucoencefalopatia cronica ischemica;
sofferenza ischemica della sostanza bianca, soprattutto nelle zone periventricolari e profonde…indicativo di
2 danno cronico cerebrale diffuso a carico della sostanza bianca, compatibile con una encefalopatia vascolare cronica”.
Precisava che: “Sulla base della neuroimmagine e del fallimento dell'esecuzione dell'MMSE, ci troviamo di fronte ad un quadro di demenza vascolare sottocorticale, o più verosimilmente di demenza mista (vascolare su base ischemica cronica + degenerativa). L'insufficienza Renale
Cronica comporta un coinvolgimento lento e complesso di tutti gli organi ed apparati, in quanto i
Reni, come un grande “ Direttore d'Orchestra” ovvero ”D'ORGANI” venendo gradualmente meno a questa direzione comportano gravi danni ai vari apparati (ossei: osteodistrofia con dolori e rischio fratture, riduzione della mobilità; cardiovascolari: calcificazioni dei vasi, blocchi AV, iper ed ipotensione, scompenso cardiaco;
anemia con ripercussioni sul cuore e cervello;
acidosi metabolica con ripercussioni cardiache ed altro;
squilibri elettrolitici spesso gravi). Lentamente si giunge inesorabilmente e gradualmente ad una degenerazione irreversibile di tutti organi. Il malato non riesce a mantenere, per questo, alcune funzioni di autonomia e di gestione quotidiana. La Dialisi in parte compensa alcunecarenze della funzione renale (equilibrio idroelettrolitico ed acido-basico) ma allo stesso tempo deteriora lentamente i diversi apparati. I quadri (radiologico e testistica) descritti sono compatibili con una forma avanzata di deterioramento cognitivo.”.
Concludeva affermando che: “Il signor era affetto da affezioni patologiche, di entità tale da Pt_4 renderlo totalmente inabile (100%) e da giustificare il riconoscimento della indennità di accompagnamento, per cui il ricorrente si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 della Legge no
18 dell'11 febbraio 1980 (inabilità totale per affezioni fisiche e psichiche che comporti impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, da cui deriva necessità di un assistenza continua), a decorrere per la realtà dei fatti dalla data della domanda amministrativa: 25 maggio 2022”. (Cfr. CTU in atti).
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data 26.05.2025, da cui emerge un quadro clinico che rende ampiamente raggiunta la prova circa il grado di invalidità con riferimento alle affezioni descritte e la decorrenza della stessa;
le relative conclusioni appaiono condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamento peritale oltre che sulla documentazione sanitaria fornita.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso con il riconoscimento del beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta
3 conseguenza di esso senza la necessità di una precipua condanna stante l'oggetto del presente giudizio vertente sull'accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito della decorrenza del riconosciuto requisito sanitario, seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo come in dispositivo liquidate in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti dell' , disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, Parte_4 CP_1 così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente possedeva Parte_1 il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1
L. 21.11.1998 n. 508 con decorrenza dal giorno 25 maggio 2022 e fino al 19.02.2024;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore del procuratore delle parti ricorrenti, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
1.850,00 per entrambe le fasi, oltre al rimborso forfettario 15%, IVA e CAP come per legge.
- condanna la parte resistente al pagamento delle spese di CTU così come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo, in data 16.07.2025
IL GIUDICE ON.
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