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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 87/2023 R.G.
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. LE De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 87/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di LA in data 03.03.2023, di cui al n. R.G. 712/2020, promossa
DA nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
26.12.1986 (c.f.: ) e nato a C.F._3 Controparte_1
Caltagirone il 6.01.1988 (c.f.: ), rispettivamente C.F._4
coniuge e figli di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
data 04.12.2014, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele
Leanza con studio in Napoli, Via P. Colletta n. 12
- APPELLANTI -
CONTRO
(c.f. e p.i : ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore Parte_4
elettivamente domiciliata in LA, Corso IT LE n. 307, presso lo studio dell'avv. Laura Caci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA –
E CONTRO
(p.i. in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, Controparte_4
giusta procura in atti, dagli avv. Michele Lupo e Sandra Lupo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Viale Sicilia n. 176 CP_2
- APPELLATA –
E CONTRO in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Bd. Controparte_6
Aviatorilor n. 33 parter, ap.1 sector 1 Bucharest, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Saverio Occhipinti ed LE Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Belsiana n. 71
- APPELLATA –
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno evocato in giudizio avanti al Tribunale di LA Controparte_1
l' nonché la Controparte_2 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della loro Controparte_3
responsabilità sanitaria in via solidale o concorrente in ordine al decesso del loro congiunto , con consequenziale condanna al risarcimento di Persona_1
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti a seguito dell'illecito perpetrato: il giudizio di merito è stato preceduto dalla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite azionata ex art. 696 bis c.p.c., consulenza a firma del Dott. quale specialista in Persona_2
medicina legale e dal Dott. quale specialista in malattie Persona_3
dell'apparato digerente, conclusasi con gli accertamenti peritali posti alla base della definizione del giudizio di primo grado di seguito riassunto.
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno in particolare esposto che , avendo Controparte_1 Persona_1
constatato un significativo calo di peso, si era ricoverato su consiglio del medico di base, in data 23.10.2013, presso l'Ospedale di LA ove i sanitari ponevano la diagnosi d'ingresso di dimagrimento anomalo;
che il successivo 28.10.2023 il paziente era stato dimesso con diagnosi di “Nodulo polmonare dx., cisti renale sinistra. Dimagrimento anomalo”, dandosi atto nella relazione clinica dell'avvenuta esecuzione di esami strumentali, segnatamente, EGDS, RMN encefalo, TC torace addome con mezzo di contrasto, e nel referto della TAC torace della presenza di noduli polmonari di non univoca interpretazione che necessitava dell'espletamento della PET;
che il paziente era stato successivamente sottoposto presso la struttura di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di LA, in data 30.10.2013, a TC CE Addome che evidenziava “formazione ovalare di circa 16 x 13 al rene sinistro di natura ipodensa, meritevole di approfondimento diagnostico”, in data 31.10.2013 a TC Encefalo ed a EGD scopia, in data 1.11.2013 a TC encefalo di controllo, in data 5.11.2013
a RM encefalo con e senza mezzo di contrasto + angio-RM ed in data 8.11.2013
a visita oncologica a seguito della quale la dott. descriveva Controparte_7
“Paziente riferisce dimagrimento da circa 3 mesi di circa 16 Kg, in considerazione del referto Tc torace e addome: che mostravano diversi noduli polmonari, pertanto, si consiglia di eseguire PET per prosecuzione diagnostica adeguata”; che il era stato sottoposto il successivo 18.11.2013, presso Parte_2
il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Polo Oncologico di Cefalù, a
Tomoscintigrafia Globale Corporea e, in data 28.4.2014 ad esame Tc CE con mdc e Tc addome completo, senza e con mezzo di contrasto, presso la
[...]
Controparte_8 Controparte_3
che il paziente aveva eseguito il successivo 2 ottobre 2014 altra Tc CE e
Addome, senza e con mezzo di contrasto, presso la Controparte_8
che evidenziava all'addome la comparsa di una formazione nodulare solida, disomogenea, di 35 x 30 mm della coda del pancreas infiltrante l'arteria e la vena splenica e il parenchima splenico, compatibile con lesione primitiva, risultando dal relativo referto che “Concomitano alcuni noduli di carcinosi peritoneale anteriormente e posteriormente alla flessura colica sn e a livello della parete addominale anteriore. Non si rilevano alterazioni a focolaio a carico dei rimanenti parenchimi addominali esaminati. Presenza di modesta falda di versamento peritoneale in sede peri — epatica e a livello del e di CP_9
numerosi linfonodi sub — centimetrici in sede para —aortica bilateralmente.
Con finestra per osso non si rilevano lesioni osteo-strutturali sospette”; che, sulla base di tali ultime indagini diagnostiche, in data 24.10.2014 il era stato Parte_2
ricoverato presso l' Controparte_10 , ove i sanitari ponevano diagnosi di “K pancreas localmente
[...]
avanzato, carcinoma peritoneale, ascite”; che, giudicato non operabile a seguito del rapido deterioramento delle condizioni generali che non consentivano l'inizio di un protocollo chemioterapico, il era stato dimesso il 2.11.2014 con Parte_2
cure palliative somministrategli il 3.11.2014 presso l'Hospice Terapia del
Dolore-Antalgica del Presidio Ospedaliero IT LE di LA sino al decesso avvenuto il 4.12.2014; che, evidenziata la sequenza degli accadimenti come sopra riferiti, era palese la responsabilità dei convenuti
[...]
nel non avere tempestivamente Controparte_11
diagnosticato a l'esistenza di un carcinoma al pancreas e nel Persona_1
non aver prontamente apprestato le cure necessarie a contrastarne l'avanzata.
Nel procedimento così incardinato si sono costituiti sia l' Controparte_12
che la – quale gestore della - Controparte_3 Controparte_8
assumendo l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità dei propri sanitari;
disposta la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione della avente denominazione sociale “ ”, compagnia Controparte_3 CP_13
che ha eccepito la non operatività della garanzia per violazione dei termini di validità della copertura assicurativa “Claims Made” e per i limiti specifici di operatività della polizza, la causa è stata decisa, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, facendo leva sulla relazione peritale enucleata in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite azionata ex art. 696 bis c.p.c. prima del giudizio di merito, e si è conclusa con l'adozione dell'ordinanza del 3 marzo 2023 con la quale il Tribunale di LA ha respinto la domanda di risarcimento del danno ed ha compensato le spese di lite tra le parti di causa.
Dopo avere qualificato la responsabilità sanitaria in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale ed individuato i reciproci oneri probatori tra danneggiante e danneggiato, il Tribunale ha rilevato la natura omissiva delle condotte colpose foriere del danno messe in luce dai congiunti del Parte_2
distinguendo l'asserita mancata prescrizione degli esami idonei all'accertamento del tumore pancreatico e, in particolare, la mancata effettuazione di un esame eco-endoscopico ad opera dei sanitari dell'Ospedale di LA nel periodo in cui era stato ivi seguito tra l'ottobre e il novembre del 2013, e Persona_1
l'erronea valutazione dell'esame TC torace addome del 28 aprile 2014 asseritamente imputabile ai medici della che ebbero in cura il Controparte_3
paziente presso la : sulla scorta delle risultanze della Controparte_8
c.t.u. redatta in sede di consulenza tecnica preventiva azionata prima del giudizio di merito, il Tribunale ha poi ritenuto il complessivo comportamento posto in essere dai sanitari di entrambi i plessi ospedalieri non contrastante con le regole cautelari di condotta che connotano lo standard di diligenza adempitiva che ci si può legittimamente attendere da un operatore della professione sanitaria altamente qualificato secondo lo schema di cui all'art. 1176, secondo comma,
c.c., confutando le censure mosse all'operato dei medici da parte dei congiunti del defunto sì da pervenire ad una soluzione assolutoria nei confronti delle parti convenute.
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 Controparte_1
facendo leva su tre profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto la nullità della c.t.u. per violazione della legge 8 marzo 2017 n. 24 la quale, all'art. 15, primo comma, prevede che “nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale
e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”: a detta degli appellanti il fatto che il collegio peritale risultasse costituito dal Dott. Persona_2
specialista in medicina legale, e dal Dott. specialista in malattie Persona_3
dell'apparato digerente, senza la presenza di uno specialista radiologo, comportava l'indefettibile nullità dell'elaborato peritale posto che la specializzazione del Dott. era da ritenere tutt'altro che Persona_3
pertinente con la patologia oggetto di indagine e che la sua nomina aveva inficiato l'intera consulenza tecnica per violazione di legge in quanto consulenza carente della necessaria specializzazione “che nella circostanza doveva essere in radiologia”, non potendosi il Collegio considerarsi ritualmente formato stante la sua originaria illegittima composizione.
Con il secondo profilo di doglianza gli appellanti hanno corroborato il loro assunto dell'asserita nullità dell'elaborato peritale sostenendo che la necessaria presenza di un radiologo la si evinceva, riportando le testuali parole, “dalla sentita esigenza, consapevole, da parte del Collegio peritale, evidentemente privo delle necessarie conoscenze, di doversi avvalere dell'operato del Dott.
giustappunto un radiologo. Resta poi incomprensibile, Persona_4
quanto meno apparentemente, il motivo per il quale il parere del radiologo sia stato richiesto solo in relazione ad uno solo degli esami strumentali e non a tuti gli altri. Invero, la ragione di una tale limitata collaborazione, che non trova alcuna ragione giustificatrice, nasce dalla dichiarata consapevolezza, seppure implicita, da parte del Collegio peritale, di acquisire una valutazione che fosse pregna di adeguate conoscenze tecniche che, evidentemente, difettavano e difettano negli ausiliari nominati. La richiesta del singolo parere tradisce, in effetti, la velata esigenza di legittimare, quanto al resto, le argomentazioni dell'elaborato, che restano comunque connotate dall'assenza di specifica competenza”; dopo avere affermato che la preventiva autorizzazione concessa dal Giudice al collegio peritale di avvalersi dell'opera di un ausiliario specialista, risultante dal contenuto del verbale dell'udienza del 19 luglio 2018 nella causa di consulenza tecnica preventiva avanti al Tribunale di LA avente R.G. n.
1480/2017, aveva palesato la inidoneità delle figure professionali a svolgere in concreto il mandato conferito, svuotando di fatto il precetto contenuto nell'art. 15 della legge Gelli-Bianco che impone la nomina di esperti con specifica conoscenza dell'oggetto del procedimento, gli appellanti hanno stigmatizzato il fatto che il radiologo Dott. fu consultato unicamente per Persona_4
venire in soccorso dei c.t.u. con riguardo alla valutazione dell'esame TC torace addome del 28 aprile 2014 eseguita presso la gestita Controparte_8
dalla e non ai fini della valutazione globale di tutta la Controparte_3
documentazione attestante il calvario che aveva percorso il nell'arco Parte_2
dei sei mesi tra l'ottobre del 2013 e l'aprile del 2014, valutazione globale che del pari avrebbe necessitato delle competenze riconosciute al Dott. al fine Per_4
della migliore comprensione della vicenda per cui è lite.
Con il terzo motivo , Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed hanno censurato il merito Parte_3 Controparte_1
dell'ordinanza rea, a loro dire, di essersi pedissequamente adagiata alle risultanze peritali ai fini della soluzione della lite e di essere giunta ad un giudizio assolutorio delle condotte dei medici dei rispettivi plessi sanitari: a detta degli appellanti, sia il riferito repentino stato di dimagrimento di , Persona_1
con perdita di 15 Kg di peso in tre mesi, che la presenza alla coda del pancreas di una “pseudotumefazione costantemente isodensa al parenchima ghiandolare nelle diverse fasi contrastografiche, ma priva delle fisiologiche lobature pancreatiche” evidenziata all'esito della TC torace addome del 30 ottobre 2013 avrebbero dovuto indurre i sanitari dell'ospedale di LA ad eseguire una RMN addome od un esame ecoendoscopico al fine di anticipare la diagnosi del tumore pancreatico e di contrastarlo in tempo, e ad analoga diagnosi avrebbero dovuto condurre le risultanze della PET espletata il 18.11.2013, che, nel riportare che
“l'indagine Pet odierna non documenta accumulo del radiofarmaco in corrispondenza della coda pancreatica sede di nota tumefazione ovolare evidenziata all'esame TC del 30.10.2013”, aveva ribadito la presenza di una formazione sospetta alla coda del pancreas che doveva già risaltare al precedente esame del 30.10.2013. Erroneo pertanto doveva essere ritenuto l'assunto della c.t.u. secondo cui l'assenza di una patologia con interesse metabolico doveva, nel caso in esame, deporre per la incompatibilità con la patologia tumorale, trattandosi a detta di parte appellante di dato che per la comunità scientifica non era di per sé attendibile se non in concomitanza con ulteriori elementi, considerato infatti che la patologia tumorale si era poi manifestata confermando l'esatto contrario, ovverosia che la patologia di interesse metabolica era di fatto un dato insufficiente, da solo, per poter essere adeguatamente apprezzato nell'approccio diagnostico corretto.
Quanto poi all'esame del 28.4.2014 il cui DVD era stato fatto visionare al Dott.
, gli appellanti hanno messo in luce come quest'ultimo, all'esito del Per_4
consulto, avesse concluso che “Tuttavia, tali reperti sono troppo sfumati per consentire di formulare un'ipotesi diagnostica di neoplasia su queste immagini.
In tal contesto, una maggiore sensibilità è dimostrata dall'esame della e dall'ecoendoscopia. In conclusione, all'esame TC esibito in visione, non sono apprezzabili sicure immagini che consentano di esprimere il sospetto di eteroplasia della coda pancreatica”, sì da ribadire la necessità dell'espletamento di esami più specifici, ovverosia la RMN addome e l'eco-endoscopia, colpevolmente non suggeriti dallo specialista radiologo della Controparte_8
che ebbe a refertare tale esame senza descrivere la tumefazione nota alla
[...]
coda del pancreas che avrebbe meritato approfondimenti diagnostici specifici e senza evidenziare la tumefazione già descritta nel precedente esame del
30.10.2013.
In definitiva, a detta degli appellanti “appare indubitabile come la tumefazione di piccole dimensioni, rimasta misconosciuta nel corretto inquadramento nosografico, sia evoluta sino al drammatico quadro evidenziatesi alla TC del
2.10.2014, con paziente che moriva poco più di due mesi in avanti, divenuto oramai malato oncologico terminale affetto da carcinoma della coda del pancreas, rimasto misconosciuto, non approfondito nelle indagini eseguite in precedenza e che ne imponevano un diverso approfondimento diagnostico”.
Si sono costituiti in giudizio sia l' che la Controparte_12 Controparte_3
– quale gestore della – e la compagnia di Controparte_8
assicurazioni nstando Controparte_5 Controparte_5
per il rigetto del gravame e per la conferma dell'ordinanza censurata: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza a trattazione scritta del 30 ottobre del 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed per i motivi di seguito evidenziati. Controparte_1
La vicenda sanitaria che ha caratterizzato il triste epilogo dell'esistenza di si staglia per una durata di circa 14 mesi tra la fine di ottobre Persona_1
del 2013 e la data del decesso avvenuto il 4 dicembre 2014 ed ha avuto due distinte tappe, la prima presso l'Ospedale di LA tra il 23 ottobre 2013 ed il giorno 8 novembre 2013 e la seconda in data 28 aprile 2014 presso la
[...]
allorché venne effettuata l'esame poi sottoposto al vaglio del Controparte_8
radiologo Dott. : in entrambe le predette occasioni la difesa di Persona_4
parte appellante, dopo avere premesso a pagina 15 dell'atto di appello “che la diagnosi precoce nel tumore del pancreas rimane ancora oggi, utilizzando una espressione utilizzata dagli esperti della materia, una "mission impossible” ed avere sottolineato alla pagina successiva che “A causa dei sintomi spesso vaghi e della capacità di diffondersi rapidamente anche quando la massa tumorale è molto piccola, questa neoplasia viene diagnosticata spesso in fase tardiva quando intervenire risulta molto complicato”, ha rimarcato l'imperizia dei sanitari nel non avere diagnosticato il tumore al pancreas, già asseritamente presente nell'organo del , e non avere di conseguenza approntato un Parte_2
idoneo trattamento terapeutico volto a sterilizzarne o rallentarne il decorso.
Per una corretta analisi dei fatti pertanto si impone il vaglio distinto dei due momenti in cui, a detta di parte appellante, si sarebbe annidata la responsabilità omissiva dei sanitari, non prima però di fugare ogni dubbio in merito alla validità dell'elaborato peritale espletato in seno alla consulenza tecnica preventiva che ha preceduto il giudizio di merito di primo grado e che è stata oggetto di aspre critiche ne primi due motivi di appello prospettati dalla difesa degli odierni attori.
Gli appellanti hanno evocato la nullità dell'elaborato peritale facendo leva sul noto principio sostenuto anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l.
n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile” (si veda la sentenza n. 15594 del 11/06/2025), sulla scorta del fatto che il Tribunale, ai fini della migliore comprensione della vicenda sanitaria per cui è lite, non avesse nominato un radiologo ma uno specialista dell'apparato digerente;
gli stessi appellanti, sia pur non disconoscendo l'orientamento secondo cui “Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di terzi esperti specialisti, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice né di formale nomina, purché assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte, sicché l'operato dell'ausiliario non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente, valendo il suo parere quale mera integrazione dell'accertamento demandato a quest'ultimo, mentre
l'autorizzazione del giudice serve solo a consentire il rimborso delle spese sostenute per la sua attività” (si veda l'ordinanza n. 21898 del 30/07/2025), si sono lamentati del fatto che al Dott. radiologo Persona_4
autonomamente consultato dai periti dell'Ufficio, era stata demandata la valutazione unicamente dell'esame TAC torace addome posto in essere in data
28 aprile 2014 presso la e non del complessivo Controparte_8
incedere della vicenda, con il susseguirsi di tutti gli accertamenti che avevano interessato il paziente poi deceduto il 4 dicembre 2014 dall'inizio del primo ricovero avvenuto presso l'ospedale di LA nell'ottobre del 2013, circostanza che non aveva consentito di valorizzarne l'affermata competenza tecnica per l'intero arco della valutazione peritale.
La Corte rileva come le doglianze di parte appellante, di natura strettamente formale ma volte in realtà a censurare le conclusioni cui sono giunti gli accertamenti peritali ai fini della soluzione della lite, non siano tali da inficiare la validità della consulenza d'Ufficio in quanto rientra nella discrezionalità del
Giudice la scelta del nominativo e delle specializzazioni dei consulenti cui demandare gli accertamenti di volta in volta disposti, purché ovviamente la scelta effettuata non violi il disposto della necessaria collegialità e della effettiva competenza dei periti nominati, in merito all'oggetto del procedimento, richieste dall'art. 15 della legge n. 24 del 2017: nel caso in esame non si può affermare che la nomina ad opera del Tribunale, nel caso in esame, di uno specialista dell'apparato digerente in luogo della previsione, al suo posto, di un radiologo abbia violato lo spirito della suddetta norma, facendo pacificamente il pancreas parte dell'apparato digerente ed essendo le competenze del Dott. Per_3
specialista dei tale apparato, atte a discernere le alterazioni
[...]
morfologiche e funzionali dell'organo pancreatico e le conseguenti possibili nefaste evoluzioni. Quanto poi al fatto che i c.t.u. abbiano sentito l'esigenza, del tutto legittima come sopra argomentato anche sulla base del precedente giurisprudenziale riportato, di investire il radiologo unicamente dell'esame TAC torace addome posto in essere in data 28 aprile 2014 presso la Controparte_8
e non del complessivo incedere della vicenda, tale condotta, oltre a porsi
[...]
in sintonia con il principio secondo cui l'elaborato peritale deve essere il frutto dell'autonoma valutazione dei consulenti nominati che non possono demandare a terzi l'intera predisposizione e fattura dell'elaborato, si giustifica sia con il fatto che, a detta dei consulenti, i precedenti esami condotti sul nell'autunno Parte_2
del 2013 non avevano destato alcun sospetto di sorta circa la genesi del carcinoma, sia con la considerazione secondo cui il supplemento di valutazione demandato al radiologo fu fatta per mera opportunità “al fine di fugare ogni dubbio” (si veda la pagina 18 dell'elaborato peritale) anche avuto riguardo ad un esame eseguito sei mesi dopo la prima verifica diagnostica che non aveva segnalato, con riguardo alla coda del pancreas, nulla di apparente anomalo.
Come si è detto, i prospettati vizi dell'elaborato peritale trascendono nel merito della vicenda e mirano a sindacare le valutazioni dei c.t.u. la cui aspra critica fonda il terzo complessivo motivo di gravame.
Se si vaglia il primo episodio imputabile al personale del nosocomio di LA, con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha riferito che “risulta acquisito al processo che è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Persona_1
IT LE di LA con diagnosi di accettazione per “dimagrimento anomalo” in data 23 ottobre 2013, ove è stato sottoposto ad un serie di accertamenti clinici che avevano evidenziato la presenza alla coda del pancreas di una “pseudotumefazione costantemente isodensa al parenchima ghiandolare nelle diverse fasi contrastografiche, ma priva delle fisiologiche lobature pancreatiche” (TC torace addome del 30 ottobre 2013). Il collegio peritale, nominato nel giudizio di consulenza tecnica preventiva, ha escluso l'esigibilità dell'esecuzione di un esame ecoendoscopico da parte dei sanitari dell'ospedale di LA al fine di anticipare la diagnosi del tumore pancreatico poiché hanno rilevato che dal quadro clinico del paziente e dai risultati dei precedenti esami clinici non traspariva alcun sospetto di presenza di patologia tumorale del pancreas. Tale conclusione va condivisa poiché confermata dagli elementi acquisiti al processo. In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici
d'ufficio, dall'esame TC torace ed addome eseguito in data 30.10.2013 presso
l'Ospedale di LA risultavano diverse anomalie anatomiche delle quali i sanitari approfondivano quelle che apparivano “più credibili e con logica clinica più importante rispetto alle condizioni cliniche del paziente” sicché indirizzavano gli esami strumentali all'approfondimento del nodulo polmonare, di sospetta natura eterologa, e al sospetto diagnostico interessante il distretto dell'encefalo (pag. 5 e 6 della relazione di consulenza in atti, doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente): seguivano infatti una pluralità di approfondimenti diagnostici eseguiti tra il 31.10.2013 e l'8.11.2013 conclusisi con l'indicazione di PET eseguita il 18.11.2013 presso il polo oncologico di Cefalù (cfr. riquadro approfondimenti diagnostici eseguiti sul paziente, pag. 9 della relazione di consulenza). Secondariamente va posto nella dovuta attenzione che i sintomi legati al tumore del pancreas sono estremamente aspecifici e che essi non causano disturbi all'inizio della loro insorgenza;
piuttosto, nella maggior parte dei casi, succede che l'insorgenza di sintomi riconducibili univocamente ad un tumore del pancreas è indice di malattia già avanzata (pag. 13 della relazione di consulenza). Nel caso di specie, dei sintomi che usualmente si accompagnano al tumore del pancreas (dolore in sede epigastrica, dispepsia, dimagrimento anomalo), riferiva il solo il dimagrimento anomalo, sintomo Persona_1
tuttavia riconducibile a una pluralità di patologie (pag. 14 della relazione di consulenza), e si consideri che dalle cartelle cliniche in atti emerge che il paziente riferiva in sede di ricovero di essere in trattamento antipertensivo e ansiolitico da circa due mesi, e che lo stress e l'ansia costituiscono disturbi associati alla perdita di peso. Per ciò che più specificamente concerne gli esiti dell'esame TC torace e addome del 30.10.2013, i consulenti hanno osservato che la formazione rilevata tramite suddetto esame aveva la caratteristica di essere isodensa, ovvero della stessa densità rispetto all'altro tessuto e che invece il parenchima tumorale appare ipodenso;
il collegio peritale ha rilevato altresì che nel referto si parla di pseudoformazione, ovvero di formazione che non dà luogo ad una presa di contrasto tra la massa e il restante organo, in presenza della quale soltanto può parlarsi di formazione sospetta, sicchè la circostanza che essa fosse priva delle fisiologiche lobature pancreatiche, deponeva, in prima ipotesi, per una zona di edema. Infine, non è secondario osservare che, come illustrato dal collegio peritale, la PET del 18.11.2013, successiva di nemmeno un mese rispetto alla suddetta TC, non mostrava metabolismo glucidico, e dunque consentiva di escludere una patologia con interesse metabolico, che solitamente si accompagna alla patologia tumorale. In definitiva, in accordo con le conclusioni del collegio peritale, la presenza di un solo sintomo nel paziente (il dimagrimento) non univocamente riconducibile alla neoplasia pancreatica, la concomitante scoperta di altre anomalie anatomiche, gli esiti negativi per un tumore del pancreas nella tac del 30.10.2013, non consentono di ritenere che si fosse in presenza di risultanze cliniche tali da consigliare accertamenti strumentali ulteriori per la valutazione del tumore al pancreas (pag. 15 della relazione di consulenza), tanto più che le ulteriori indagini ematochimiche e strumentali effettuate (quali esofagogastroduodenoscopia, risonanza magnetica
e PET) non avevano evidenziato elementi validi per sospettare un tumore alla coda del pancreas. In altri termini secondo i consulenti d'ufficio non poteva essere presa in considerazione l'utilizzo della tecnica eco-endoscopica poiché tale esame presuppone un sospetto diagnostico specifico che nel caso di specie non si concretizzava”: la Corte non può che confermare il ragionamento del
Tribunale il quale, data l'aspecificità dei sintomi che genera il carcinoma al pancreas, la peculiare situazione personale in cui versava il Persona_1
quale, avendo riferito di assumere ansiolitici ed antidepressivi, ben poteva avere perso peso a prescindere dall'insorgenza tumorale, ed il complessivo esito di ben due esami, la TAC torace addome e la PET eseguiti nel giro di meno di un mese,
i quali non avevano messo in luce alcun elemento specifico indiziante della proliferazione cellulare, ha concluso che i sanitari dell'Ospedale di LA non hanno violato alcuna regola cautelare di condotta, avendo piuttosto serbato un comportamento consono al loro status di professionisti altamente qualificati secondo il noto schema di cui all'art. 1176 del codice civile.
La peculiarità del caso in esame risiede nel fatto che gli esami dell'ottobre del
2013 misero in risalto alterazioni polmonari, con la presenza di un nodulo, ed encefaliche tali da indurre i sanitari ad ivi indirizzare le successive indagini, non costituendo la “pseudotumefazione isodensa al parenchima ghiandolare nelle diverse fasi contrastografiche” motivo di preoccupazione data la sua natura morfologica similare al tessuto dell'organo pancreatico che la poteva fare annoverare ad un mero edema: la successiva PET del 18 novembre del 2013 non rilevò in situ alcuna alterazione del metabolismo glucidico quando, in realtà, è noto come le cellule cancerogene siano collegate ad un'alterazione metabolica nella specie non verificata, di talché del tutto correttamente i sanitari del nosocomio di LA ritennero di non prescrivere ulteriori esami, quale quello ecoendoscopico, avente una certa invasività e reputato non necessario attese le risultanze accertate;
si consideri poi, circostanza non contestata dalla difesa di parte appellante, che il non si recò più in ospedale a LA dopo la PET Parte_2
eseguita il 18 novembre del 2013 a Cefalù, non avendo più interessato, a quanto si evince dai documenti versati in atti, i sanitari locali dell'evolvere della propria vicenda personale.
In definitiva del tutto corretta si palesa la conclusione cui è giunto il Tribunale nell'avere asserito che nella predetta PET non è stato “individuato il sintomo o
l'indice clinico ulteriore e specifico, presente nel caso di specie, che avrebbe consigliato l'esame di cui si lamenta l'omissione.. Nessuna responsabilità, dunque, può essere imputata ai medici del P.O. IT LE di LA per il decesso del paziente o per il dedotto ritardo diagnostico, posto che la condotta osservata risulta conforme ai protocolli diagnostici e alla diligenza richiesta rispetto agli elementi del caso concreto”.
Quanto alla valutazione dell'esame TAC torace addome del 28 aprile 2014 eseguita presso la Casa di cura gestita dalla parte appellata che Controparte_3
secondo gli appellati avrebbe consentito la rilevabilità del tumore, il Tribunale ha argomentato che “il collegio peritale ha escluso tale conclusione. Ciò, anche sulla scorta delle osservazioni di specialista radiologo che ha rilevato che dall'esame eseguito non sono apprezzabili sicure immagini che consentono di esprimere il sospetto di eteroplasia della coda pancreatica. Nel merito, nel suddetto esame, come rilevato dal Collegio, non si coglie un segno diretto della lesione eteroformativa, generalmente costituito da una massa ipodensa, mentre
i segni indiretti (una lieve perdita della lobulazione pancreatica della coda e una adiacente minima dilatazione del tratto terminale del dotto di ) sono Per_5
considerati troppo sfumati e non consentivano di formulare un'ipotesi diagnostica di neoplasia (pag. 18 della relazione di consulenza tecnica)... la massa osservata con tale esame non presenta un aspetto significativamente diverso rispetto alla TC del 30 ottobre 2013: essa si manifestava ancora come isodensa”: in sostanza, la continuità del quadro clinico a distanza di sei mesi dagli esami effettuati nell'autunno del 2013, in uno alla natura isodensa del tessuto evidenziato la cui sostanziale omogeneità con le cellule pancreatiche nulla lasciavano al momento trasparire, hanno nuovamente indotto i sanitari a ritenere non opportuno effettuare ulteriori accertamenti, dato il contesto generale delle condizioni di salute in cui versava il paziente.
Non condivisibile si palesa sul punto la lagnanza di parte appellante nella misura in cui ha sostenuto che, sulla base di una valutazione sincronica degli esami del
30 ottobre 2013 e del 28 aprile 2014, “è dato osservare come la tumefazione già descritta nell'esame del 30.10.2013 risulta topograficamente ivi documentabile;
tuttavia di tutto questo non vi è traccia nella CTU e neppure nell'iter argomentativo motivazione della decisione comunque totalmente sovrapponibile all'elaborato peritale”, considerato che l'ordinanza impugnata ha al contrario chiaramente spiegato come la suddetta tumefazione fosse sì visibile ai macchinari ma non tale, per la sua conformazione strutturale e funzionale, da insospettire i sanitari circa l'insorgenza e lo sviluppo del carcinoma alla coda del pancreas e da far richiedere loro ulteriori accertamenti.
Contrariamente a quanto rilevato dalla difesa di parte appellante, alcuna rilevanza può poi avere avuto nel caso in esame la mancanza della fase post- contrastografica arteriosa nel citato esame TAC del 28 aprile 2014 in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa della odierna appellata, tale CP_14
fase visualizza generalmente, quale segno diretto di eteroplasia, la presenza di una massa sfumatamente ipodensa, nel caso in esame non presente, sì da non potere tale fase aggiungere alcun ulteriore dato radiologico utile, data l'isodensità della lesione e la mancanza di sospetti di eteroplasia necessari per consigliare l'esecuzione di ulteriori indagini.
Anche in tal caso, alla luce delle risultanze sopra riportate, non è data evincere alcuna responsabilità imputabile alla ed al suo Controparte_8
personale sanitario, come correttamente accertato nell'ordinanza impugnata.
In definitiva, ad avviso della Corte è rimasta lettera morta, priva di adeguato riscontro alcuno, il teorema su cui è stato basato il presente giudizio secondo cui
“la tumefazione di piccole dimensioni, rimasta misconosciuta nel corretto inquadramento nosografico, sia evoluta sino al drammatico quadro evidenziatesi alla TC del 2.10.2014, con paziente che moriva poco più di due mesi in avanti, divenuto oramai malato oncologico terminale affetto da carcinoma della coda del pancreas non approfondito nelle indagini eseguite in precedenza e che ne imponevano un diverso approfondimento diagnostico”, non essendo emersi elementi da cui potere affermare che tale tumefazione fosse poi evoluta nel carcinoma che ha stroncato la vita di e che ulteriori esami, Persona_1
della cui effettuazione è stata esclusa la necessità attese la mancanza di alcun sospetto nonché l'aspecificità dei sintomi riferiti, ne avessero messo in luce una diversa natura.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a , Parte_1 Parte_2 [...]
ed nella misura di cui al dispositivo, avuto Parte_3 Controparte_1
riguardo, considerati il coacervo delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno ad opera degli appellanti nonché la complessità degli accertamenti e la triste vicenda oggetto di causa, ai parametri minimi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da Parte_1 Parte_2
, ed avverso
[...] Parte_3 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di LA datata 3 marzo 2023 che conferma;
2. Condanna in solido , Parte_1 Parte_2
ed al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1
di lite sostenute dall' , spese Controparte_2
liquidate in Euro 4.997,00 (di cui Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro
956,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Condanna in solido , Parte_1 Parte_2
ed al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1
di lite sostenute dalla spese liquidate in Euro 4.997,00 Controparte_3
(di cui Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Condanna in solido , Parte_1 Parte_2
ed al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1
di lite sostenute dalla CP_5 Controparte_5
spese liquidate in Euro 4.997,00 (di cui Euro 1.489,00 per la fase di
[...]
studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_6 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...]
pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis,
D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 17 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dott. Roberto Rezzonico Presidente dott. LE De Gregorio Consigliere dott. Giacomo Rota Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in secondo grado iscritta al n. 87/2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi concernente l'impugnazione dell'ordinanza emessa dal
Tribunale di LA in data 03.03.2023, di cui al n. R.G. 712/2020, promossa
DA nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_2
), nata a [...] il C.F._2 Parte_3
26.12.1986 (c.f.: ) e nato a C.F._3 Controparte_1
Caltagirone il 6.01.1988 (c.f.: ), rispettivamente C.F._4
coniuge e figli di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
data 04.12.2014, rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele
Leanza con studio in Napoli, Via P. Colletta n. 12
- APPELLANTI -
CONTRO
(c.f. e p.i : ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona del Direttore Generale pro tempore Parte_4
elettivamente domiciliata in LA, Corso IT LE n. 307, presso lo studio dell'avv. Laura Caci che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- APPELLATA –
E CONTRO
(p.i. in persona Controparte_3 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, Controparte_4
giusta procura in atti, dagli avv. Michele Lupo e Sandra Lupo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in , Viale Sicilia n. 176 CP_2
- APPELLATA –
E CONTRO in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede in Bd. Controparte_6
Aviatorilor n. 33 parter, ap.1 sector 1 Bucharest, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv. Saverio Occhipinti ed LE Occhipinti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Belsiana n. 71
- APPELLATA –
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da atti di causa RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno evocato in giudizio avanti al Tribunale di LA Controparte_1
l' nonché la Controparte_2 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della loro Controparte_3
responsabilità sanitaria in via solidale o concorrente in ordine al decesso del loro congiunto , con consequenziale condanna al risarcimento di Persona_1
tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti a seguito dell'illecito perpetrato: il giudizio di merito è stato preceduto dalla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite azionata ex art. 696 bis c.p.c., consulenza a firma del Dott. quale specialista in Persona_2
medicina legale e dal Dott. quale specialista in malattie Persona_3
dell'apparato digerente, conclusasi con gli accertamenti peritali posti alla base della definizione del giudizio di primo grado di seguito riassunto.
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno in particolare esposto che , avendo Controparte_1 Persona_1
constatato un significativo calo di peso, si era ricoverato su consiglio del medico di base, in data 23.10.2013, presso l'Ospedale di LA ove i sanitari ponevano la diagnosi d'ingresso di dimagrimento anomalo;
che il successivo 28.10.2023 il paziente era stato dimesso con diagnosi di “Nodulo polmonare dx., cisti renale sinistra. Dimagrimento anomalo”, dandosi atto nella relazione clinica dell'avvenuta esecuzione di esami strumentali, segnatamente, EGDS, RMN encefalo, TC torace addome con mezzo di contrasto, e nel referto della TAC torace della presenza di noduli polmonari di non univoca interpretazione che necessitava dell'espletamento della PET;
che il paziente era stato successivamente sottoposto presso la struttura di Radiologia del Presidio
Ospedaliero di LA, in data 30.10.2013, a TC CE Addome che evidenziava “formazione ovalare di circa 16 x 13 al rene sinistro di natura ipodensa, meritevole di approfondimento diagnostico”, in data 31.10.2013 a TC Encefalo ed a EGD scopia, in data 1.11.2013 a TC encefalo di controllo, in data 5.11.2013
a RM encefalo con e senza mezzo di contrasto + angio-RM ed in data 8.11.2013
a visita oncologica a seguito della quale la dott. descriveva Controparte_7
“Paziente riferisce dimagrimento da circa 3 mesi di circa 16 Kg, in considerazione del referto Tc torace e addome: che mostravano diversi noduli polmonari, pertanto, si consiglia di eseguire PET per prosecuzione diagnostica adeguata”; che il era stato sottoposto il successivo 18.11.2013, presso Parte_2
il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Polo Oncologico di Cefalù, a
Tomoscintigrafia Globale Corporea e, in data 28.4.2014 ad esame Tc CE con mdc e Tc addome completo, senza e con mezzo di contrasto, presso la
[...]
Controparte_8 Controparte_3
che il paziente aveva eseguito il successivo 2 ottobre 2014 altra Tc CE e
Addome, senza e con mezzo di contrasto, presso la Controparte_8
che evidenziava all'addome la comparsa di una formazione nodulare solida, disomogenea, di 35 x 30 mm della coda del pancreas infiltrante l'arteria e la vena splenica e il parenchima splenico, compatibile con lesione primitiva, risultando dal relativo referto che “Concomitano alcuni noduli di carcinosi peritoneale anteriormente e posteriormente alla flessura colica sn e a livello della parete addominale anteriore. Non si rilevano alterazioni a focolaio a carico dei rimanenti parenchimi addominali esaminati. Presenza di modesta falda di versamento peritoneale in sede peri — epatica e a livello del e di CP_9
numerosi linfonodi sub — centimetrici in sede para —aortica bilateralmente.
Con finestra per osso non si rilevano lesioni osteo-strutturali sospette”; che, sulla base di tali ultime indagini diagnostiche, in data 24.10.2014 il era stato Parte_2
ricoverato presso l' Controparte_10 , ove i sanitari ponevano diagnosi di “K pancreas localmente
[...]
avanzato, carcinoma peritoneale, ascite”; che, giudicato non operabile a seguito del rapido deterioramento delle condizioni generali che non consentivano l'inizio di un protocollo chemioterapico, il era stato dimesso il 2.11.2014 con Parte_2
cure palliative somministrategli il 3.11.2014 presso l'Hospice Terapia del
Dolore-Antalgica del Presidio Ospedaliero IT LE di LA sino al decesso avvenuto il 4.12.2014; che, evidenziata la sequenza degli accadimenti come sopra riferiti, era palese la responsabilità dei convenuti
[...]
nel non avere tempestivamente Controparte_11
diagnosticato a l'esistenza di un carcinoma al pancreas e nel Persona_1
non aver prontamente apprestato le cure necessarie a contrastarne l'avanzata.
Nel procedimento così incardinato si sono costituiti sia l' Controparte_12
che la – quale gestore della - Controparte_3 Controparte_8
assumendo l'assenza di qualsivoglia profilo di responsabilità dei propri sanitari;
disposta la chiamata in giudizio della compagnia di assicurazione della avente denominazione sociale “ ”, compagnia Controparte_3 CP_13
che ha eccepito la non operatività della garanzia per violazione dei termini di validità della copertura assicurativa “Claims Made” e per i limiti specifici di operatività della polizza, la causa è stata decisa, senza alcuna ulteriore attività istruttoria, facendo leva sulla relazione peritale enucleata in sede di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite azionata ex art. 696 bis c.p.c. prima del giudizio di merito, e si è conclusa con l'adozione dell'ordinanza del 3 marzo 2023 con la quale il Tribunale di LA ha respinto la domanda di risarcimento del danno ed ha compensato le spese di lite tra le parti di causa.
Dopo avere qualificato la responsabilità sanitaria in esame nell'ambito della responsabilità contrattuale ed individuato i reciproci oneri probatori tra danneggiante e danneggiato, il Tribunale ha rilevato la natura omissiva delle condotte colpose foriere del danno messe in luce dai congiunti del Parte_2
distinguendo l'asserita mancata prescrizione degli esami idonei all'accertamento del tumore pancreatico e, in particolare, la mancata effettuazione di un esame eco-endoscopico ad opera dei sanitari dell'Ospedale di LA nel periodo in cui era stato ivi seguito tra l'ottobre e il novembre del 2013, e Persona_1
l'erronea valutazione dell'esame TC torace addome del 28 aprile 2014 asseritamente imputabile ai medici della che ebbero in cura il Controparte_3
paziente presso la : sulla scorta delle risultanze della Controparte_8
c.t.u. redatta in sede di consulenza tecnica preventiva azionata prima del giudizio di merito, il Tribunale ha poi ritenuto il complessivo comportamento posto in essere dai sanitari di entrambi i plessi ospedalieri non contrastante con le regole cautelari di condotta che connotano lo standard di diligenza adempitiva che ci si può legittimamente attendere da un operatore della professione sanitaria altamente qualificato secondo lo schema di cui all'art. 1176, secondo comma,
c.c., confutando le censure mosse all'operato dei medici da parte dei congiunti del defunto sì da pervenire ad una soluzione assolutoria nei confronti delle parti convenute.
, ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello avverso l'ordinanza del 3 marzo 2023 Controparte_1
facendo leva su tre profili di doglianza.
Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti hanno dedotto la nullità della c.t.u. per violazione della legge 8 marzo 2017 n. 24 la quale, all'art. 15, primo comma, prevede che “nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale
e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento”: a detta degli appellanti il fatto che il collegio peritale risultasse costituito dal Dott. Persona_2
specialista in medicina legale, e dal Dott. specialista in malattie Persona_3
dell'apparato digerente, senza la presenza di uno specialista radiologo, comportava l'indefettibile nullità dell'elaborato peritale posto che la specializzazione del Dott. era da ritenere tutt'altro che Persona_3
pertinente con la patologia oggetto di indagine e che la sua nomina aveva inficiato l'intera consulenza tecnica per violazione di legge in quanto consulenza carente della necessaria specializzazione “che nella circostanza doveva essere in radiologia”, non potendosi il Collegio considerarsi ritualmente formato stante la sua originaria illegittima composizione.
Con il secondo profilo di doglianza gli appellanti hanno corroborato il loro assunto dell'asserita nullità dell'elaborato peritale sostenendo che la necessaria presenza di un radiologo la si evinceva, riportando le testuali parole, “dalla sentita esigenza, consapevole, da parte del Collegio peritale, evidentemente privo delle necessarie conoscenze, di doversi avvalere dell'operato del Dott.
giustappunto un radiologo. Resta poi incomprensibile, Persona_4
quanto meno apparentemente, il motivo per il quale il parere del radiologo sia stato richiesto solo in relazione ad uno solo degli esami strumentali e non a tuti gli altri. Invero, la ragione di una tale limitata collaborazione, che non trova alcuna ragione giustificatrice, nasce dalla dichiarata consapevolezza, seppure implicita, da parte del Collegio peritale, di acquisire una valutazione che fosse pregna di adeguate conoscenze tecniche che, evidentemente, difettavano e difettano negli ausiliari nominati. La richiesta del singolo parere tradisce, in effetti, la velata esigenza di legittimare, quanto al resto, le argomentazioni dell'elaborato, che restano comunque connotate dall'assenza di specifica competenza”; dopo avere affermato che la preventiva autorizzazione concessa dal Giudice al collegio peritale di avvalersi dell'opera di un ausiliario specialista, risultante dal contenuto del verbale dell'udienza del 19 luglio 2018 nella causa di consulenza tecnica preventiva avanti al Tribunale di LA avente R.G. n.
1480/2017, aveva palesato la inidoneità delle figure professionali a svolgere in concreto il mandato conferito, svuotando di fatto il precetto contenuto nell'art. 15 della legge Gelli-Bianco che impone la nomina di esperti con specifica conoscenza dell'oggetto del procedimento, gli appellanti hanno stigmatizzato il fatto che il radiologo Dott. fu consultato unicamente per Persona_4
venire in soccorso dei c.t.u. con riguardo alla valutazione dell'esame TC torace addome del 28 aprile 2014 eseguita presso la gestita Controparte_8
dalla e non ai fini della valutazione globale di tutta la Controparte_3
documentazione attestante il calvario che aveva percorso il nell'arco Parte_2
dei sei mesi tra l'ottobre del 2013 e l'aprile del 2014, valutazione globale che del pari avrebbe necessitato delle competenze riconosciute al Dott. al fine Per_4
della migliore comprensione della vicenda per cui è lite.
Con il terzo motivo , Parte_1 Parte_2 Pt_3
ed hanno censurato il merito Parte_3 Controparte_1
dell'ordinanza rea, a loro dire, di essersi pedissequamente adagiata alle risultanze peritali ai fini della soluzione della lite e di essere giunta ad un giudizio assolutorio delle condotte dei medici dei rispettivi plessi sanitari: a detta degli appellanti, sia il riferito repentino stato di dimagrimento di , Persona_1
con perdita di 15 Kg di peso in tre mesi, che la presenza alla coda del pancreas di una “pseudotumefazione costantemente isodensa al parenchima ghiandolare nelle diverse fasi contrastografiche, ma priva delle fisiologiche lobature pancreatiche” evidenziata all'esito della TC torace addome del 30 ottobre 2013 avrebbero dovuto indurre i sanitari dell'ospedale di LA ad eseguire una RMN addome od un esame ecoendoscopico al fine di anticipare la diagnosi del tumore pancreatico e di contrastarlo in tempo, e ad analoga diagnosi avrebbero dovuto condurre le risultanze della PET espletata il 18.11.2013, che, nel riportare che
“l'indagine Pet odierna non documenta accumulo del radiofarmaco in corrispondenza della coda pancreatica sede di nota tumefazione ovolare evidenziata all'esame TC del 30.10.2013”, aveva ribadito la presenza di una formazione sospetta alla coda del pancreas che doveva già risaltare al precedente esame del 30.10.2013. Erroneo pertanto doveva essere ritenuto l'assunto della c.t.u. secondo cui l'assenza di una patologia con interesse metabolico doveva, nel caso in esame, deporre per la incompatibilità con la patologia tumorale, trattandosi a detta di parte appellante di dato che per la comunità scientifica non era di per sé attendibile se non in concomitanza con ulteriori elementi, considerato infatti che la patologia tumorale si era poi manifestata confermando l'esatto contrario, ovverosia che la patologia di interesse metabolica era di fatto un dato insufficiente, da solo, per poter essere adeguatamente apprezzato nell'approccio diagnostico corretto.
Quanto poi all'esame del 28.4.2014 il cui DVD era stato fatto visionare al Dott.
, gli appellanti hanno messo in luce come quest'ultimo, all'esito del Per_4
consulto, avesse concluso che “Tuttavia, tali reperti sono troppo sfumati per consentire di formulare un'ipotesi diagnostica di neoplasia su queste immagini.
In tal contesto, una maggiore sensibilità è dimostrata dall'esame della e dall'ecoendoscopia. In conclusione, all'esame TC esibito in visione, non sono apprezzabili sicure immagini che consentano di esprimere il sospetto di eteroplasia della coda pancreatica”, sì da ribadire la necessità dell'espletamento di esami più specifici, ovverosia la RMN addome e l'eco-endoscopia, colpevolmente non suggeriti dallo specialista radiologo della Controparte_8
che ebbe a refertare tale esame senza descrivere la tumefazione nota alla
[...]
coda del pancreas che avrebbe meritato approfondimenti diagnostici specifici e senza evidenziare la tumefazione già descritta nel precedente esame del
30.10.2013.
In definitiva, a detta degli appellanti “appare indubitabile come la tumefazione di piccole dimensioni, rimasta misconosciuta nel corretto inquadramento nosografico, sia evoluta sino al drammatico quadro evidenziatesi alla TC del
2.10.2014, con paziente che moriva poco più di due mesi in avanti, divenuto oramai malato oncologico terminale affetto da carcinoma della coda del pancreas, rimasto misconosciuto, non approfondito nelle indagini eseguite in precedenza e che ne imponevano un diverso approfondimento diagnostico”.
Si sono costituiti in giudizio sia l' che la Controparte_12 Controparte_3
– quale gestore della – e la compagnia di Controparte_8
assicurazioni nstando Controparte_5 Controparte_5
per il rigetto del gravame e per la conferma dell'ordinanza censurata: radicatosi il contraddittorio, la causa è giunta al naturale epilogo all'udienza a trattazione scritta del 30 ottobre del 2025.
Questi i fatti di causa, la Corte reputa di dovere disattendere l'appello azionato da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed per i motivi di seguito evidenziati. Controparte_1
La vicenda sanitaria che ha caratterizzato il triste epilogo dell'esistenza di si staglia per una durata di circa 14 mesi tra la fine di ottobre Persona_1
del 2013 e la data del decesso avvenuto il 4 dicembre 2014 ed ha avuto due distinte tappe, la prima presso l'Ospedale di LA tra il 23 ottobre 2013 ed il giorno 8 novembre 2013 e la seconda in data 28 aprile 2014 presso la
[...]
allorché venne effettuata l'esame poi sottoposto al vaglio del Controparte_8
radiologo Dott. : in entrambe le predette occasioni la difesa di Persona_4
parte appellante, dopo avere premesso a pagina 15 dell'atto di appello “che la diagnosi precoce nel tumore del pancreas rimane ancora oggi, utilizzando una espressione utilizzata dagli esperti della materia, una "mission impossible” ed avere sottolineato alla pagina successiva che “A causa dei sintomi spesso vaghi e della capacità di diffondersi rapidamente anche quando la massa tumorale è molto piccola, questa neoplasia viene diagnosticata spesso in fase tardiva quando intervenire risulta molto complicato”, ha rimarcato l'imperizia dei sanitari nel non avere diagnosticato il tumore al pancreas, già asseritamente presente nell'organo del , e non avere di conseguenza approntato un Parte_2
idoneo trattamento terapeutico volto a sterilizzarne o rallentarne il decorso.
Per una corretta analisi dei fatti pertanto si impone il vaglio distinto dei due momenti in cui, a detta di parte appellante, si sarebbe annidata la responsabilità omissiva dei sanitari, non prima però di fugare ogni dubbio in merito alla validità dell'elaborato peritale espletato in seno alla consulenza tecnica preventiva che ha preceduto il giudizio di merito di primo grado e che è stata oggetto di aspre critiche ne primi due motivi di appello prospettati dalla difesa degli odierni attori.
Gli appellanti hanno evocato la nullità dell'elaborato peritale facendo leva sul noto principio sostenuto anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l.
n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile” (si veda la sentenza n. 15594 del 11/06/2025), sulla scorta del fatto che il Tribunale, ai fini della migliore comprensione della vicenda sanitaria per cui è lite, non avesse nominato un radiologo ma uno specialista dell'apparato digerente;
gli stessi appellanti, sia pur non disconoscendo l'orientamento secondo cui “Il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi dell'opera di terzi esperti specialisti, senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice né di formale nomina, purché assuma la responsabilità morale e scientifica dell'accertamento e delle conclusioni raggiunte, sicché l'operato dell'ausiliario non risulti integralmente sostitutivo di quello del consulente, valendo il suo parere quale mera integrazione dell'accertamento demandato a quest'ultimo, mentre
l'autorizzazione del giudice serve solo a consentire il rimborso delle spese sostenute per la sua attività” (si veda l'ordinanza n. 21898 del 30/07/2025), si sono lamentati del fatto che al Dott. radiologo Persona_4
autonomamente consultato dai periti dell'Ufficio, era stata demandata la valutazione unicamente dell'esame TAC torace addome posto in essere in data
28 aprile 2014 presso la e non del complessivo Controparte_8
incedere della vicenda, con il susseguirsi di tutti gli accertamenti che avevano interessato il paziente poi deceduto il 4 dicembre 2014 dall'inizio del primo ricovero avvenuto presso l'ospedale di LA nell'ottobre del 2013, circostanza che non aveva consentito di valorizzarne l'affermata competenza tecnica per l'intero arco della valutazione peritale.
La Corte rileva come le doglianze di parte appellante, di natura strettamente formale ma volte in realtà a censurare le conclusioni cui sono giunti gli accertamenti peritali ai fini della soluzione della lite, non siano tali da inficiare la validità della consulenza d'Ufficio in quanto rientra nella discrezionalità del
Giudice la scelta del nominativo e delle specializzazioni dei consulenti cui demandare gli accertamenti di volta in volta disposti, purché ovviamente la scelta effettuata non violi il disposto della necessaria collegialità e della effettiva competenza dei periti nominati, in merito all'oggetto del procedimento, richieste dall'art. 15 della legge n. 24 del 2017: nel caso in esame non si può affermare che la nomina ad opera del Tribunale, nel caso in esame, di uno specialista dell'apparato digerente in luogo della previsione, al suo posto, di un radiologo abbia violato lo spirito della suddetta norma, facendo pacificamente il pancreas parte dell'apparato digerente ed essendo le competenze del Dott. Per_3
specialista dei tale apparato, atte a discernere le alterazioni
[...]
morfologiche e funzionali dell'organo pancreatico e le conseguenti possibili nefaste evoluzioni. Quanto poi al fatto che i c.t.u. abbiano sentito l'esigenza, del tutto legittima come sopra argomentato anche sulla base del precedente giurisprudenziale riportato, di investire il radiologo unicamente dell'esame TAC torace addome posto in essere in data 28 aprile 2014 presso la Controparte_8
e non del complessivo incedere della vicenda, tale condotta, oltre a porsi
[...]
in sintonia con il principio secondo cui l'elaborato peritale deve essere il frutto dell'autonoma valutazione dei consulenti nominati che non possono demandare a terzi l'intera predisposizione e fattura dell'elaborato, si giustifica sia con il fatto che, a detta dei consulenti, i precedenti esami condotti sul nell'autunno Parte_2
del 2013 non avevano destato alcun sospetto di sorta circa la genesi del carcinoma, sia con la considerazione secondo cui il supplemento di valutazione demandato al radiologo fu fatta per mera opportunità “al fine di fugare ogni dubbio” (si veda la pagina 18 dell'elaborato peritale) anche avuto riguardo ad un esame eseguito sei mesi dopo la prima verifica diagnostica che non aveva segnalato, con riguardo alla coda del pancreas, nulla di apparente anomalo.
Come si è detto, i prospettati vizi dell'elaborato peritale trascendono nel merito della vicenda e mirano a sindacare le valutazioni dei c.t.u. la cui aspra critica fonda il terzo complessivo motivo di gravame.
Se si vaglia il primo episodio imputabile al personale del nosocomio di LA, con l'ordinanza impugnata il Tribunale ha riferito che “risulta acquisito al processo che è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero Persona_1
IT LE di LA con diagnosi di accettazione per “dimagrimento anomalo” in data 23 ottobre 2013, ove è stato sottoposto ad un serie di accertamenti clinici che avevano evidenziato la presenza alla coda del pancreas di una “pseudotumefazione costantemente isodensa al parenchima ghiandolare nelle diverse fasi contrastografiche, ma priva delle fisiologiche lobature pancreatiche” (TC torace addome del 30 ottobre 2013). Il collegio peritale, nominato nel giudizio di consulenza tecnica preventiva, ha escluso l'esigibilità dell'esecuzione di un esame ecoendoscopico da parte dei sanitari dell'ospedale di LA al fine di anticipare la diagnosi del tumore pancreatico poiché hanno rilevato che dal quadro clinico del paziente e dai risultati dei precedenti esami clinici non traspariva alcun sospetto di presenza di patologia tumorale del pancreas. Tale conclusione va condivisa poiché confermata dagli elementi acquisiti al processo. In particolare, come rilevato dai consulenti tecnici
d'ufficio, dall'esame TC torace ed addome eseguito in data 30.10.2013 presso
l'Ospedale di LA risultavano diverse anomalie anatomiche delle quali i sanitari approfondivano quelle che apparivano “più credibili e con logica clinica più importante rispetto alle condizioni cliniche del paziente” sicché indirizzavano gli esami strumentali all'approfondimento del nodulo polmonare, di sospetta natura eterologa, e al sospetto diagnostico interessante il distretto dell'encefalo (pag. 5 e 6 della relazione di consulenza in atti, doc. 10 del fascicolo di parte ricorrente): seguivano infatti una pluralità di approfondimenti diagnostici eseguiti tra il 31.10.2013 e l'8.11.2013 conclusisi con l'indicazione di PET eseguita il 18.11.2013 presso il polo oncologico di Cefalù (cfr. riquadro approfondimenti diagnostici eseguiti sul paziente, pag. 9 della relazione di consulenza). Secondariamente va posto nella dovuta attenzione che i sintomi legati al tumore del pancreas sono estremamente aspecifici e che essi non causano disturbi all'inizio della loro insorgenza;
piuttosto, nella maggior parte dei casi, succede che l'insorgenza di sintomi riconducibili univocamente ad un tumore del pancreas è indice di malattia già avanzata (pag. 13 della relazione di consulenza). Nel caso di specie, dei sintomi che usualmente si accompagnano al tumore del pancreas (dolore in sede epigastrica, dispepsia, dimagrimento anomalo), riferiva il solo il dimagrimento anomalo, sintomo Persona_1
tuttavia riconducibile a una pluralità di patologie (pag. 14 della relazione di consulenza), e si consideri che dalle cartelle cliniche in atti emerge che il paziente riferiva in sede di ricovero di essere in trattamento antipertensivo e ansiolitico da circa due mesi, e che lo stress e l'ansia costituiscono disturbi associati alla perdita di peso. Per ciò che più specificamente concerne gli esiti dell'esame TC torace e addome del 30.10.2013, i consulenti hanno osservato che la formazione rilevata tramite suddetto esame aveva la caratteristica di essere isodensa, ovvero della stessa densità rispetto all'altro tessuto e che invece il parenchima tumorale appare ipodenso;
il collegio peritale ha rilevato altresì che nel referto si parla di pseudoformazione, ovvero di formazione che non dà luogo ad una presa di contrasto tra la massa e il restante organo, in presenza della quale soltanto può parlarsi di formazione sospetta, sicchè la circostanza che essa fosse priva delle fisiologiche lobature pancreatiche, deponeva, in prima ipotesi, per una zona di edema. Infine, non è secondario osservare che, come illustrato dal collegio peritale, la PET del 18.11.2013, successiva di nemmeno un mese rispetto alla suddetta TC, non mostrava metabolismo glucidico, e dunque consentiva di escludere una patologia con interesse metabolico, che solitamente si accompagna alla patologia tumorale. In definitiva, in accordo con le conclusioni del collegio peritale, la presenza di un solo sintomo nel paziente (il dimagrimento) non univocamente riconducibile alla neoplasia pancreatica, la concomitante scoperta di altre anomalie anatomiche, gli esiti negativi per un tumore del pancreas nella tac del 30.10.2013, non consentono di ritenere che si fosse in presenza di risultanze cliniche tali da consigliare accertamenti strumentali ulteriori per la valutazione del tumore al pancreas (pag. 15 della relazione di consulenza), tanto più che le ulteriori indagini ematochimiche e strumentali effettuate (quali esofagogastroduodenoscopia, risonanza magnetica
e PET) non avevano evidenziato elementi validi per sospettare un tumore alla coda del pancreas. In altri termini secondo i consulenti d'ufficio non poteva essere presa in considerazione l'utilizzo della tecnica eco-endoscopica poiché tale esame presuppone un sospetto diagnostico specifico che nel caso di specie non si concretizzava”: la Corte non può che confermare il ragionamento del
Tribunale il quale, data l'aspecificità dei sintomi che genera il carcinoma al pancreas, la peculiare situazione personale in cui versava il Persona_1
quale, avendo riferito di assumere ansiolitici ed antidepressivi, ben poteva avere perso peso a prescindere dall'insorgenza tumorale, ed il complessivo esito di ben due esami, la TAC torace addome e la PET eseguiti nel giro di meno di un mese,
i quali non avevano messo in luce alcun elemento specifico indiziante della proliferazione cellulare, ha concluso che i sanitari dell'Ospedale di LA non hanno violato alcuna regola cautelare di condotta, avendo piuttosto serbato un comportamento consono al loro status di professionisti altamente qualificati secondo il noto schema di cui all'art. 1176 del codice civile.
La peculiarità del caso in esame risiede nel fatto che gli esami dell'ottobre del
2013 misero in risalto alterazioni polmonari, con la presenza di un nodulo, ed encefaliche tali da indurre i sanitari ad ivi indirizzare le successive indagini, non costituendo la “pseudotumefazione isodensa al parenchima ghiandolare nelle diverse fasi contrastografiche” motivo di preoccupazione data la sua natura morfologica similare al tessuto dell'organo pancreatico che la poteva fare annoverare ad un mero edema: la successiva PET del 18 novembre del 2013 non rilevò in situ alcuna alterazione del metabolismo glucidico quando, in realtà, è noto come le cellule cancerogene siano collegate ad un'alterazione metabolica nella specie non verificata, di talché del tutto correttamente i sanitari del nosocomio di LA ritennero di non prescrivere ulteriori esami, quale quello ecoendoscopico, avente una certa invasività e reputato non necessario attese le risultanze accertate;
si consideri poi, circostanza non contestata dalla difesa di parte appellante, che il non si recò più in ospedale a LA dopo la PET Parte_2
eseguita il 18 novembre del 2013 a Cefalù, non avendo più interessato, a quanto si evince dai documenti versati in atti, i sanitari locali dell'evolvere della propria vicenda personale.
In definitiva del tutto corretta si palesa la conclusione cui è giunto il Tribunale nell'avere asserito che nella predetta PET non è stato “individuato il sintomo o
l'indice clinico ulteriore e specifico, presente nel caso di specie, che avrebbe consigliato l'esame di cui si lamenta l'omissione.. Nessuna responsabilità, dunque, può essere imputata ai medici del P.O. IT LE di LA per il decesso del paziente o per il dedotto ritardo diagnostico, posto che la condotta osservata risulta conforme ai protocolli diagnostici e alla diligenza richiesta rispetto agli elementi del caso concreto”.
Quanto alla valutazione dell'esame TAC torace addome del 28 aprile 2014 eseguita presso la Casa di cura gestita dalla parte appellata che Controparte_3
secondo gli appellati avrebbe consentito la rilevabilità del tumore, il Tribunale ha argomentato che “il collegio peritale ha escluso tale conclusione. Ciò, anche sulla scorta delle osservazioni di specialista radiologo che ha rilevato che dall'esame eseguito non sono apprezzabili sicure immagini che consentono di esprimere il sospetto di eteroplasia della coda pancreatica. Nel merito, nel suddetto esame, come rilevato dal Collegio, non si coglie un segno diretto della lesione eteroformativa, generalmente costituito da una massa ipodensa, mentre
i segni indiretti (una lieve perdita della lobulazione pancreatica della coda e una adiacente minima dilatazione del tratto terminale del dotto di ) sono Per_5
considerati troppo sfumati e non consentivano di formulare un'ipotesi diagnostica di neoplasia (pag. 18 della relazione di consulenza tecnica)... la massa osservata con tale esame non presenta un aspetto significativamente diverso rispetto alla TC del 30 ottobre 2013: essa si manifestava ancora come isodensa”: in sostanza, la continuità del quadro clinico a distanza di sei mesi dagli esami effettuati nell'autunno del 2013, in uno alla natura isodensa del tessuto evidenziato la cui sostanziale omogeneità con le cellule pancreatiche nulla lasciavano al momento trasparire, hanno nuovamente indotto i sanitari a ritenere non opportuno effettuare ulteriori accertamenti, dato il contesto generale delle condizioni di salute in cui versava il paziente.
Non condivisibile si palesa sul punto la lagnanza di parte appellante nella misura in cui ha sostenuto che, sulla base di una valutazione sincronica degli esami del
30 ottobre 2013 e del 28 aprile 2014, “è dato osservare come la tumefazione già descritta nell'esame del 30.10.2013 risulta topograficamente ivi documentabile;
tuttavia di tutto questo non vi è traccia nella CTU e neppure nell'iter argomentativo motivazione della decisione comunque totalmente sovrapponibile all'elaborato peritale”, considerato che l'ordinanza impugnata ha al contrario chiaramente spiegato come la suddetta tumefazione fosse sì visibile ai macchinari ma non tale, per la sua conformazione strutturale e funzionale, da insospettire i sanitari circa l'insorgenza e lo sviluppo del carcinoma alla coda del pancreas e da far richiedere loro ulteriori accertamenti.
Contrariamente a quanto rilevato dalla difesa di parte appellante, alcuna rilevanza può poi avere avuto nel caso in esame la mancanza della fase post- contrastografica arteriosa nel citato esame TAC del 28 aprile 2014 in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa della odierna appellata, tale CP_14
fase visualizza generalmente, quale segno diretto di eteroplasia, la presenza di una massa sfumatamente ipodensa, nel caso in esame non presente, sì da non potere tale fase aggiungere alcun ulteriore dato radiologico utile, data l'isodensità della lesione e la mancanza di sospetti di eteroplasia necessari per consigliare l'esecuzione di ulteriori indagini.
Anche in tal caso, alla luce delle risultanze sopra riportate, non è data evincere alcuna responsabilità imputabile alla ed al suo Controparte_8
personale sanitario, come correttamente accertato nell'ordinanza impugnata.
In definitiva, ad avviso della Corte è rimasta lettera morta, priva di adeguato riscontro alcuno, il teorema su cui è stato basato il presente giudizio secondo cui
“la tumefazione di piccole dimensioni, rimasta misconosciuta nel corretto inquadramento nosografico, sia evoluta sino al drammatico quadro evidenziatesi alla TC del 2.10.2014, con paziente che moriva poco più di due mesi in avanti, divenuto oramai malato oncologico terminale affetto da carcinoma della coda del pancreas non approfondito nelle indagini eseguite in precedenza e che ne imponevano un diverso approfondimento diagnostico”, non essendo emersi elementi da cui potere affermare che tale tumefazione fosse poi evoluta nel carcinoma che ha stroncato la vita di e che ulteriori esami, Persona_1
della cui effettuazione è stata esclusa la necessità attese la mancanza di alcun sospetto nonché l'aspecificità dei sintomi riferiti, ne avessero messo in luce una diversa natura.
Consegue in definitiva il rigetto dell'appello: le spese seguono la soccombenza e vanno addossate a , Parte_1 Parte_2 [...]
ed nella misura di cui al dispositivo, avuto Parte_3 Controparte_1
riguardo, considerati il coacervo delle somme richieste a titolo di risarcimento del danno ad opera degli appellanti nonché la complessità degli accertamenti e la triste vicenda oggetto di causa, ai parametri minimi dei procedimenti svolti avanti alla Corte d'Appello per il valore che va da Euro 52.001,00 a Euro 260.000,00, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Unica Civile, così provvede:
1. Rigetta l'appello azionato da Parte_1 Parte_2
, ed avverso
[...] Parte_3 Controparte_1
l'ordinanza del Tribunale di LA datata 3 marzo 2023 che conferma;
2. Condanna in solido , Parte_1 Parte_2
ed al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1
di lite sostenute dall' , spese Controparte_2
liquidate in Euro 4.997,00 (di cui Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro
956,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3. Condanna in solido , Parte_1 Parte_2
ed al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1
di lite sostenute dalla spese liquidate in Euro 4.997,00 Controparte_3
(di cui Euro 1.489,00 per la fase di studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. Condanna in solido , Parte_1 Parte_2
ed al pagamento delle spese Parte_3 Controparte_1
di lite sostenute dalla CP_5 Controparte_5
spese liquidate in Euro 4.997,00 (di cui Euro 1.489,00 per la fase di
[...]
studio, Euro 956,00 per la fase introduttiva ed Euro 2.552,00 per la fase decisoria) oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
5. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di
[...]
, Parte_1 Parte_2 Parte_6 , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
[...]
pari a quello previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1-bis,
D.P.R. n. 115/2002.
Caltanissetta, 17 novembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Giacomo Rota Dott. Roberto Rezzonico