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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/11/2025, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico LE RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119/2022 r.g. e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliata a Santa Teresa di Parte_1 C.F._1
Riva presso lo studio dell'avv. Marlena Stracuzzi che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Messina (c.f. , in persona P.IVA_1 dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati a Messina presso la sede di quest'ultimo ufficio, rappresentati e difesi dal funzionario dott.ssa Alessandra Meliadò per procura in atti, resistenti
, in Controparte_1 persona del dirigente pro tempore, resistente contumace
e nei confronti di
(c.f. ), con sede Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'Ufficio, rappresentato e difeso dall'avv.
NT NO per procura in atti, chiamato in causa oggetto: impiego pubblico privatizzato - personale docente - valutazione servizio pre ruolo - fasce stipendiali e ricostruzione carriera.
FATTO E DIRITTO 1.- Con ricorso depositato il 12 gennaio 2022 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di essere stata assunta dal Controparte_3
quale docente della scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A059, in virtù
[...] di un contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2015 ed economica
1 settembre 2016, deduceva di avere stipulato in precedenza plurimi contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2014/2015 e di aver prestato servizio in scuole pareggiare negli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 e
2013/2014; lamentava che con decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 2621 del 18 maggio
2021 il servizio pre-ruolo era stato riconosciuto loro solo parzialmente, ovvero con esclusione di quello reso nelle scuole pareggiate e nell'a.s. 2010/2011 seppur per oltre 180 gg.. Chiedeva, pertanto, di accertare il proprio diritto all'integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, di detti servizi e conseguentemente di condannare l'amministrazione resistente a collocarla nella corretta posizione stipendiale e a corrisponderle le relative differenze retributive e contributive maturate nel periodo successivo all'immissione in ruolo.
Cont Nella resistenza del Ministero, dell' e dell' convenuti, contumace CP_5
l' , disposta ctu contabile e sostituita l'udienza dell'11 Controparte_6 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che la legittimazione passiva in questa controversia spetta solo al
Ministero dell'Istruzione e del Merito, già , quale datore di lavoro del ricorrente, CP_7 difettando invece in capo agli Uffici scolastici regionali e provinciali (o "ambiti"). Trattasi invero di due mere articolazioni territoriali cui, a partire dal d.P.R. n. 260/2007, sono preposti dirigenti non generali, laddove l'art. 16, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 165/2001 riserva ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di promuovere e resistere alle liti (v. Cass. n. 32166/2021).
3.- In fatto le circostanze dedotte in ricorso risultano documentalmente provate dal decreto di ricostruzione carriera e dallo stato matricolare in atti.
Va inoltre precisato che da tali documenti si evince, altresì, che negli aa.ss. 2007/2008,
2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 il servizio è stato svolto non in scuole paritarie, come sostenuto dall'amministrazione in memoria, bensì in scuole pareggiate.
Ciò premesso, ai fini della decisione della controversia si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. le recenti pronunce della Cassazione, che con orientamento ormai consolidato hanno affermato (cfr. in motivazione Cass. n. 17314/2020 e n. 31149/2019) che l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato può essere fatta valere dal personale docente e amministrativo della scuola sia per rivendicare, in relazione ai contratti a termine intercorsi fra
2 le parti, le maggiorazioni retributive connesse all'anzianità stessa, sia per richiedere, successivamente all'immissione in ruolo e alla stipula del contratto a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e il riconoscimento, a fini giuridici ed economici, del servizio in precedenza prestato.
Si tratta di pretese basate entrambe sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 99/70/CE, seppur non sovrapponibili, sia perché fondate su elementi costitutivi diversi
(in un caso la sola successione dei contratti a termine, nell'altro la prestazione a tempo determinato seguita dall'immissione in ruolo), sia in quanto non coincidenti sono le disposizioni legali e contrattuali che vengono in rilievo.
Quanto alla seconda questione qui controversa è ius receptum (a partire da Cass. nn.
31149/2019 cit., nn. 33138, 33139, 33140 del 2019) che:
- l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la richiamata clausola 4 e deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
- il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente fin dall'inizio a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
- l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 cit. deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
Ciò premesso, il nominato CTU, dr. dopo un attento esame della Per_1 documentazione prodotta, ha dapprima ricostruito la carriera della ricorrente dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2015/2016, al fine di calcolare la retribuzione dovuta sulla base delle fasce di anzianità effettivamente spettanti dal momento di immissione in ruolo, computando per ogni singolo anno scolastico, giorno per giorno, i periodi di lavoro prestati.
Ha rilevato che “Ai sensi dell'art. 11, comma 14, Legge 127/1999, l'anno scolastico è stato considerato per intero laddove il servizio abbia avuto la durata di almeno 180 giorni oppure ove prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di
3 scrutinio finale. Inoltre, alla luce della nota dell'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale prot. 36093 del 23/06/2016 allegato agli atti, i periodi pre-ruolo prestati presso gli istituti pareggiati sono stati considerati a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità.
…
Dagli atti è emerso quindi che l'attrice ha prestato il seguente servizio:
• a.s. 2006/07 mesi 8 e giorni 8 (c/o scuola privata, a.s. da non riconoscere);
• a.s. 2007/08 mesi 8 e giorni 7 (c/o scuola pareggiata);
• a.s. 2008/09 mesi 8 e giorni 27 (c/o scuola pareggiata);
• a.s. 2009/10 mesi 6 e giorni 24 (c/o scuola statale);
• a.s. 2010/11 mesi 5 e giorni 29 (c/o scuola statale…);
• a.s. 2011/12 mesi 8 e giorni 7 (c/o scuola pareggiata);
• a.s. 2012/13 mesi 8 e giorni 10 (c/o scuola pareggiata);
• a.s. 2013/14 mesi 8 e giorni 29 (c/o scuola pareggiata);
• a.s. 2014/15 mesi 9 e giorni 7 (c/o scuola statale);
• a.s. 2015/16 mesi 9 e giorni 26 (c/o scuola statale).
Dai suddetti periodi utili alla ricostruzione dell'anzianità sotto il profilo economico va infine espunto il servizio prestato nell'anno 2013 poiché non utile ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali a causa del blocco disposto dall'art. 1, comma 1 lett. b), D.P.R. 122/2013.
La ricorrente veniva poi assunta nel ruolo funzionale dei docenti di scuola media, classe di concorso A059, con decorrenza economica dall'01/09/2016.”
Ha quindi quantificato in 12.949,52 euro le differenze retributive maturate a tale titolo
“dal settembre 2016 al dicembre 2021, ultima mensilità antecedente l'introduzione del ricorso.”, anche a seguito dei rilievi delle parti, cui ha dato esaustiva risposta.
Tali conclusioni, rimaste incontestate, sono condivisibili in quanto coerenti con i parametri indicati.
Dunque, l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e il decreto di ricostruzione impugnato risultano illegittimi e vanno disapplicato nella parte in cui hanno determinato l'anzianità di servizio della in misura inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto fin dall'inizio Pt_1
a tempo indeterminato.
La ricorrente ha quindi diritto alle differenze retributive complessivamente maturate per l'integrale valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera dopo l'assunzione a tempo indeterminato.
4 3.1.- Occorre, a questo punto, rilevare che è senz'altro inammissibile, perché tardiva,
l'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti con la memoria di costituzione depositata il giorno prima dell'udienza.
Invero, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, essa è soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., sicché la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio (v. Cass. n. 27866/2008).
Dunque il Ministero va condannato a corrispondere alla l'importo lordo sopra Pt_1 indicato, oltre interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun diritto al soddisfo in applicazione del divieto di cui all'art. 22, comma 36, Legge n.
724/1994 (v. da ultimo Cass. n. 7067/2021); e a regolarizzare la posizione previdenziale della docente mediante il versamento all' della contribuzione dovuta su tale maggiore CP_2 imponibile, con le sanzioni e gli accessori di legge, nei limiti della prescrizione.
A quest'ultimo fine si ritiene di dover considerare quale primo atto interruttivo la notifica del ricorso, avvenuta il 13 maggio 2022.
4.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i si liquidano, tenuto conto del valore e dell'attività svolta, in 2.953 euro, di cui 259 per esborsi, quanto alla ricorrente, e in 1.310 euro, oltre accessori, quanto all' . Le spese di ctu, CP_2 separatamente liquidate, vanno poste a definitivo carico del Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, nella contumacia dell'I.C. ” di Messina: Controparte_1
1) dichiara il diritto di all'integrale riconoscimento, ai fini della Parte_1 ricostruzione di carriera, dell'anzianità di servizio tenendo conto dei servizi svolti con contratti a tempo determinato negli aa.ss. 2009/2010, 2010/2011 e 2014/2015 e in scuole pareggiate negli aa.ss. 2007/2008, 2008/2009, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014; per l'effetto condanna il
Ministero resistente a rettificare il decreto di ricostruzione impugnato, e a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive maturate per i superiori titoli dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre 2021, pari alla somma lorda di 12.949,52 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
e a versare all' la relativa contribuzione con le sanzioni e gli accessori CP_2 di legge;
2) condanna, altresì, il Ministero a pagare le spese di ctu e a rimborsare alle controparti le altre spese processuali, liquidate in 2.953 euro, oltre spese generali, iva e cpa, quanto a parte ricorrente, e in 1.310 euro, oltre spese generali e accessori di legge, quanto all' . CP_2
5 Messina, 12.11.2025
Il Giudice del lavoro
LE RO
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