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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 07/11/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3524/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE Parte_1
IL LV e HI CC e presso il loro studio in , Parte_1
VIA AMENDOLA, N. 2, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ALESSANDRO LANZI e Controparte_1 presso l'indirizzo di posta elettronica del medesimo elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 4.11.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2024, l' di ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1239/2024 con il quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 482.096,87 oltre interessi e spese di procedura in favore della società Controparte_1
In particolare, l'attrice ha contestato:
- la carenza di legittimazione attiva della convenuta, per avere l' di Parte_1 Parte_1 dichiarato espressamente di rifiutare ex art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/16, la cessione dei crediti conclusa tra e con conseguente inopponibilità di tale Controparte_2 Controparte_1 cessione alla medesima;
pagina 2 di 8 - l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi anatocistici per difetto dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 L. 231/02;
- l'avvenuto pagamento delle fatture azionate.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: per le ragioni tutte indicate nei motivi di opposizione sopra esposti, preso atto che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e non sussistendo grave pregiudizio nel ritardo, negarsi la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità del ricorso nel giudizio monitorio considerato il difetto di legittimazione processuale attiva o per carenza di titolarità del diritto di credito di;
Controparte_1
Nel merito e in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in quanto il credito è stato interamente pagato da parte dell' di al Parte_1 Parte_1 creditore cedente (fornitore);
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Controparte_1 danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.;
Con vittoria di spese diritti ed onorari anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti”. si è costituita, deducendo: Controparte_1
- di essere titolare della legittimazione attiva, avendole l'originaria creditrice Controparte_2 conferito un mandato irrevocabile all'incasso;
- di essere creditrice della somma di euro 187.869,81, “a seguito di riconciliazioni contabili effettuate con la mandante e con riserva di meglio controdedurre con riferimento alla documentazione prodotta da controparte”;
- di avere diritto alla corresponsione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e al risarcimento del danno ex art. 6 D.lgs. 231/02, ricorrendone i presupposti di legge.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, così giudicare:
In via preliminare: Contr accertare la titolarità del Credito in capo a in qualità di mandataria di e, CP_1 per l'effetto, la sua legittimazione attiva. pagina 3 di 8 In via principale:
- rigettare l'Opposizione dell' in quanto infondata in fatto e diritto, in ogni caso revocare il Pt_2
Decreto in ragione del pagamento parziale effettuato dall' e, per l'effetto, condannare Pt_2
l' al pagamento in favore di di complessivi Euro 187.869,81, oltre interessi Pt_2 CP_1 maturandi, nonché oltre interessi anatocistici al tasso legale maturati sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi a far data dalla domanda giudiziale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 c.c., nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, nella misura pari al costo del denaro, al mancato guadagno e comunque al tasso applicato in operazioni similari.
In ogni caso:
- condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per Pt_2 legge”.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attrice ha eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, per avere proposto 5 ricorsi monitori (compreso quello che ha Controparte_1 originato il presente giudizio), fondati tutti su crediti vantati da terzi verso l' Parte_1
e ceduti a
[...] Controparte_1
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., quest'ultima ha contestato l'eccezione avversaria, osservando che i rapporti sottostanti ai crediti azionati in sede monitoria facevano capo a soggetti diversi.
In data 9.5.2025 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata dalla sola convenuta.
In assenza di attività istruttoria, non essedo stato dato ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dalla attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 4.11.2025.
DIRITTO
La questione relativa all'abuso del processo, sollevata dall'attrice, è fondata e assorbente.
In punto di diritto, valga osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/25, ha affermato che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in pagina 4 di 8 mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”; dunque, “La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate”.
Proprio con riferimento ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo”, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che “a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 24168/23).
Ciò posto, nel caso di specie ha promosso, tra il 2024 ed il 2025, cinque Controparte_1 ricorsi per ingiunzione (compreso quello che ha originato il presente giudizio) nei confronti dell' di per far valere i crediti, di cui è divenuta titolare, per effetto Parte_1 Parte_1 dei contratti di cessioni conclusi con gli originari creditori (docc. 19-24 della memoria ex art. 171 ter n. 1 dell'attrice).
Come già osservato da questo Tribunale nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1377/2024, originato da uno dei predetti ricorsi (sentenza n. 800/2025), “i ricorsi sono tutti identici (anche nel testo e nelle conclusioni), in quanto fondati sulle medesime ragioni di fatto e di diritto e aventi ad oggetto il capitale risultante da fatture, interessi moratori, interessi anatocistici, risarcimento danno forfettario per recupero credito e interessi sulle somme risarcitorie;
le uniche differenze concernono, ovviamente, la denominazione del soggetto cedente pagina 5 di 8 e gli importi”, sicché “se anche i crediti provengono da distinti contratti di cessione e originariamente appartenevano a soggetti diversi, secondo la stessa prospettazione dell'attrice ad oggi vi sono un unico creditore ( appunto) e un unico debitore Controparte_1
(l ”. E ancora, come condivisibilmente osservato da questo Tribunale, “l'opposta, dal Pt_2 canto suo, non ha fornito alcun elemento a supporto della scelta di frazionarla, né, tantomeno ha allegato un interesse meritevole di tutela che legittimasse la proposizione di separati giudizi
(quale, ad esempio, la non contestuale esigibilità di tutti i crediti azionati)”, essendosi limitata,
ad affermare che “I rapporti sottostanti ai crediti azionati in sede monitoria Controparte_1 fanno capo a soggetti (che siano cedenti o mandanti) diversi, sicché il frazionamento risponde semmai all'esigenza di gravare l'istruttoria di un unico giudizio sull'accertamento di diversi rapporti giuridici e di diverse controparti contrattuali”, ma tale difesa non convince, essendo stata proprio ad allegare l'attuale titolarità, in capo a sé, di tutti i crediti in Controparte_1 questione. In conclusione, richiamando ancora quanto osservato da questo Tribunale, “benché i crediti in questione siano giunti nella titolarità dell'ingiungente attraverso contratti di cessione distinti e separati, cionondimeno, per tutte le ragioni sopra esposte sussiste fra le parti una oggettiva “relazione di fatto” (nel senso sopra chiarito) tale per cui il loro esercizio in giudizio attraverso azioni separate non appare conforme ai principi di solidarietà sociale, economia processuale e giusto processo”.
Conseguentemente, richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione riportato sopra,
l'opposizione va accolta e la domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, sulla base dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. è fondata e va accolta.
L'art. 96 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. pagina 6 di 8 In ordine alla prova del danno, la Corte di Cassazione ha affermato che “All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza”.
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema
Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata,
l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”).
Nel caso di specie, la fattispecie di abuso del processo, declinata attraverso la proposizione di plurimi ricorsi nei termini descritti sopra, comporta la condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., in misura pari a circa un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1239/2024;
- condanna al pagamento in favore dell' di delle Controparte_1 Parte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condanna al risarcimento del danno di euro 3.700,00 ex art. 96, comma 1, c.p.c. Controparte_1 in favore dell di . Parte_1 Parte_1
Reggio Emilia, 7.11.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 7 di 8
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3524/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE Parte_1
IL LV e HI CC e presso il loro studio in , Parte_1
VIA AMENDOLA, N. 2, elettivamente domiciliata;
ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avvocato ALESSANDRO LANZI e Controparte_1 presso l'indirizzo di posta elettronica del medesimo elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 4.11.2025.
FATTO
Con atto di citazione notificato il 12.11.2024, l' di ha proposto Parte_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1239/2024 con il quale è stato ingiunto alla medesima il pagamento della somma di euro 482.096,87 oltre interessi e spese di procedura in favore della società Controparte_1
In particolare, l'attrice ha contestato:
- la carenza di legittimazione attiva della convenuta, per avere l' di Parte_1 Parte_1 dichiarato espressamente di rifiutare ex art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/16, la cessione dei crediti conclusa tra e con conseguente inopponibilità di tale Controparte_2 Controparte_1 cessione alla medesima;
pagina 2 di 8 - l'infondatezza della richiesta di pagamento degli interessi anatocistici per difetto dei presupposti di cui all'art. 1283 c.c.;
- l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 L. 231/02;
- l'avvenuto pagamento delle fatture azionate.
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: per le ragioni tutte indicate nei motivi di opposizione sopra esposti, preso atto che l'opposizione risulta fondata su prova scritta e non sussistendo grave pregiudizio nel ritardo, negarsi la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare: revocare il decreto ingiuntivo opposto per inammissibilità del ricorso nel giudizio monitorio considerato il difetto di legittimazione processuale attiva o per carenza di titolarità del diritto di credito di;
Controparte_1
Nel merito e in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in quanto il credito è stato interamente pagato da parte dell' di al Parte_1 Parte_1 creditore cedente (fornitore);
In via riconvenzionale: accertata la sussistenza dei presupposti della lite temeraria, condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del Controparte_1 danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c.;
Con vittoria di spese diritti ed onorari anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., oltre i.v.a. e c.p.a. se dovuti”. si è costituita, deducendo: Controparte_1
- di essere titolare della legittimazione attiva, avendole l'originaria creditrice Controparte_2 conferito un mandato irrevocabile all'incasso;
- di essere creditrice della somma di euro 187.869,81, “a seguito di riconciliazioni contabili effettuate con la mandante e con riserva di meglio controdedurre con riferimento alla documentazione prodotta da controparte”;
- di avere diritto alla corresponsione degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. e al risarcimento del danno ex art. 6 D.lgs. 231/02, ricorrendone i presupposti di legge.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione o conclusione, così giudicare:
In via preliminare: Contr accertare la titolarità del Credito in capo a in qualità di mandataria di e, CP_1 per l'effetto, la sua legittimazione attiva. pagina 3 di 8 In via principale:
- rigettare l'Opposizione dell' in quanto infondata in fatto e diritto, in ogni caso revocare il Pt_2
Decreto in ragione del pagamento parziale effettuato dall' e, per l'effetto, condannare Pt_2
l' al pagamento in favore di di complessivi Euro 187.869,81, oltre interessi Pt_2 CP_1 maturandi, nonché oltre interessi anatocistici al tasso legale maturati sugli interessi scaduti da almeno 6 mesi a far data dalla domanda giudiziale ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224 c.c., nonché rivalutazione monetaria e maggior danno, nella misura pari al costo del denaro, al mancato guadagno e comunque al tasso applicato in operazioni similari.
In ogni caso:
- condannare l' al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, CPA e IVA come per Pt_2 legge”.
Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c., l'attrice ha eccepito l'illegittimo frazionamento del credito, per avere proposto 5 ricorsi monitori (compreso quello che ha Controparte_1 originato il presente giudizio), fondati tutti su crediti vantati da terzi verso l' Parte_1
e ceduti a
[...] Controparte_1
Nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., quest'ultima ha contestato l'eccezione avversaria, osservando che i rapporti sottostanti ai crediti azionati in sede monitoria facevano capo a soggetti diversi.
In data 9.5.2025 è stata formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che è stata accettata dalla sola convenuta.
In assenza di attività istruttoria, non essedo stato dato ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dalla attrice, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 4.11.2025.
DIRITTO
La questione relativa all'abuso del processo, sollevata dall'attrice, è fondata e assorbente.
In punto di diritto, valga osservare quanto segue.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7299/25, ha affermato che “In tema di abusivo frazionamento del credito, i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in pagina 4 di 8 mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale”; dunque, “La moltiplicazione di azioni esecutive o di attività pre-esecutive in relazione allo stesso credito - realizzata dal creditore senza alcun apprezzabile interesse e, anzi, allo scopo di lucrare spese - costituisce un abuso dello strumento processuale (non già un abusivo frazionamento della pretesa creditoria, in quanto l'accertamento del credito è già stato compiuto) e trova la sua sanzione proprio sul piano delle spese: conseguentemente, il giudice deve liquidare soltanto i compensi professionali e gli esborsi corrispondenti a quelli strettamente necessari ad un'unica azione, senza alcun automatismo connesso al numero delle iniziative adottate”.
Proprio con riferimento ai concetti di “medesimo rapporto di durata” e “medesimo fatto costitutivo”, la giurisprudenza di legittimità ha ben chiarito che “a) l'espressione "medesimo rapporto di durata" va letta in senso storico/fenomenologico, con conseguente attribuzione ad essa del significato di relazione di fatto realizzatasi tra le parti nella concreta vicenda da cui deriva la controversia;
b) nell'espressione "medesimo fatto costitutivo", l'aggettivo "medesimo" va inteso come sinonimo di "analogo" e non di "identico" (Cass. 24168/23).
Ciò posto, nel caso di specie ha promosso, tra il 2024 ed il 2025, cinque Controparte_1 ricorsi per ingiunzione (compreso quello che ha originato il presente giudizio) nei confronti dell' di per far valere i crediti, di cui è divenuta titolare, per effetto Parte_1 Parte_1 dei contratti di cessioni conclusi con gli originari creditori (docc. 19-24 della memoria ex art. 171 ter n. 1 dell'attrice).
Come già osservato da questo Tribunale nella causa di opposizione al decreto ingiuntivo n.
1377/2024, originato da uno dei predetti ricorsi (sentenza n. 800/2025), “i ricorsi sono tutti identici (anche nel testo e nelle conclusioni), in quanto fondati sulle medesime ragioni di fatto e di diritto e aventi ad oggetto il capitale risultante da fatture, interessi moratori, interessi anatocistici, risarcimento danno forfettario per recupero credito e interessi sulle somme risarcitorie;
le uniche differenze concernono, ovviamente, la denominazione del soggetto cedente pagina 5 di 8 e gli importi”, sicché “se anche i crediti provengono da distinti contratti di cessione e originariamente appartenevano a soggetti diversi, secondo la stessa prospettazione dell'attrice ad oggi vi sono un unico creditore ( appunto) e un unico debitore Controparte_1
(l ”. E ancora, come condivisibilmente osservato da questo Tribunale, “l'opposta, dal Pt_2 canto suo, non ha fornito alcun elemento a supporto della scelta di frazionarla, né, tantomeno ha allegato un interesse meritevole di tutela che legittimasse la proposizione di separati giudizi
(quale, ad esempio, la non contestuale esigibilità di tutti i crediti azionati)”, essendosi limitata,
ad affermare che “I rapporti sottostanti ai crediti azionati in sede monitoria Controparte_1 fanno capo a soggetti (che siano cedenti o mandanti) diversi, sicché il frazionamento risponde semmai all'esigenza di gravare l'istruttoria di un unico giudizio sull'accertamento di diversi rapporti giuridici e di diverse controparti contrattuali”, ma tale difesa non convince, essendo stata proprio ad allegare l'attuale titolarità, in capo a sé, di tutti i crediti in Controparte_1 questione. In conclusione, richiamando ancora quanto osservato da questo Tribunale, “benché i crediti in questione siano giunti nella titolarità dell'ingiungente attraverso contratti di cessione distinti e separati, cionondimeno, per tutte le ragioni sopra esposte sussiste fra le parti una oggettiva “relazione di fatto” (nel senso sopra chiarito) tale per cui il loro esercizio in giudizio attraverso azioni separate non appare conforme ai principi di solidarietà sociale, economia processuale e giusto processo”.
Conseguentemente, richiamando l'insegnamento della Corte di Cassazione riportato sopra,
l'opposizione va accolta e la domanda monitoria va dichiarata improcedibile, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano, per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio, nella misura indicata nel dispositivo, sulla base dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa.
La domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. è fondata e va accolta.
L'art. 96 c.p.c. presuppone, ai fini dell'accoglimento della domanda, la sussistenza di un duplice presupposto: uno oggettivo, dato dalla soccombenza totale e concreta della parte ovvero dalla sua integrale condanna alle spese di lite, ogni qual volta ciò sia dipeso da un abuso del processo quando il sistema di giustizia sia stato avviato o rallentato da una condotta abusiva o da una condotta apparentemente rientrante nella sfera di esercizio del diritto di difesa, ma in realtà priva di ragioni fondanti); uno soggettivo, rappresentato dalla mala fede o dalla colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in giudizio. pagina 6 di 8 In ordine alla prova del danno, la Corte di Cassazione ha affermato che “All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza”.
Ai fini della quantificazione del danno è opportuno conformarsi all'indirizzo della Suprema
Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili in relazione al valore della causa (Cass., 20 novembre 2020, n. 26435: “in tema di responsabilità processuale aggravata,
l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”).
Nel caso di specie, la fattispecie di abuso del processo, declinata attraverso la proposizione di plurimi ricorsi nei termini descritti sopra, comporta la condanna di al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 96, comma 1, c.p.c., in misura pari a circa un terzo delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1239/2024;
- condanna al pagamento in favore dell' di delle Controparte_1 Parte_1 Parte_1 spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a.;
- condanna al risarcimento del danno di euro 3.700,00 ex art. 96, comma 1, c.p.c. Controparte_1 in favore dell di . Parte_1 Parte_1
Reggio Emilia, 7.11.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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