Sentenza 13 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/06/2002, n. 8430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8430 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
66168 се A I M T E R A 084 30/ 02 R T A T I A I U B R N - . B 1 N A A 1 B . T 3 L L . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO R.G.N. 18996/99 Presidente 23321 Cron. Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Mario CICALA Ud.15/02/02 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere DI PALMA Consigliere Dott. Salvatore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SE NT ENZA N. 66/68 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO NAPOLI, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
SO MA MB;
2002 - intimato 836 avverso la sentenza n. 119/98 della Commissione -1- tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 15/07/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIVETTI che ha concluso per ilGenerale Dott. Marco rigetto del ricorso. -2- 18996SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione delle Finanze ricorre per cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 15 luglio 1998, 119/29/98 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Campania rigetta a l'appello dell'ufficio e confermava la pronuncia di primo grado che aveva ridotto del 20% i valori dichiarati di alcuni beni immobili ceduti dal sig. UM SO RO alla "Villa SO-casa di cura spa”. Osservava il giudice di merito che l'Ufficio, pur sollecitato dal giudice di primo grado con apposita ordinanza, non aveva depositato la stima UTE, e che le argomentazioni dell'ufficio erano generiche e prive di ogni riscontro. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce: violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto;
omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione all'articolo 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636). Sostiene, in primo luogo, la ricorrente che contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, non sussiste alcuna carenza di motivazione nell'avviso di accertamento oggetto del presente giudizio. Il motivo deve essere rigettato perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Invero la sentenza della Commissione Tributaria Regionale esamina il merito della controversia cioè risponde alla domanda se la Amministrazione abbia fornito adeguata prova del suo assunto circa il valore venale del bene compravenduto. Ed il giudice di merito constata, con valutazione in fatto non sindacablie e neppure contestata in questa sede, che l'Ufficio non ha “prodotto alcuna prova", ed addirittura sollecitato ex art. 7 del D. Leg. 546/1992 non ha neppure prodotto la stima UTE. Da questo discende, in base al pacifico orientamento di questa Corte, il rigetto della pretesa contributiva, non avendo adempiuto il Fisco all'onere della prova che su esso grava. A pag. 7 del ricorso viene poi invocato un (presunto) giudicato nei confronti dell'acquirente del bene in questione. Tale giudicato non avrebbe, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, alcuna diretta influenza sul giudizio for questione;
dal momento che non potrebbe neppure essere invocato ex art. 1306 codice civile, dal contribuente. Al massimo dunque la sentenza intercorsa nei confronti di altra parte avrebbe potuto costituire elemento di valutazione per il giudice, ove fosse stata prodotta ritualmente: la sentenza impugnata per altro afferma che l'esistenza del giudicato “è soltanto affermato..... non esistendo agli atti copia di detto giudicato, di cui non sono stati neanche precisati gli estremi". Dunque il giudice non è stato messo dalla parte in condizione di valutare simile elemento. Anche questa seconda argomentazione deve dunque essere rigettata. Con il secondo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto;
omessa, contraddittoria e/ insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c., in relazione alla disciplina contenuta nel D. P.R.26 ottobre 1972, n. 643, artt. 11 e 20). Si sostiene cioè che la sentenza di merito incorre in una grave violazione della disciplina contenuta nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, in quanto la Commissione Tributaria Regionale m di Napoli non ha ritenuto di spendere neppure una parola circa le spese dichiarate per i cespiti siti in Napoli, spese che l'Ufficio del Registro aveva ridotto. Il motivo è per altro inammissibile in quanto investe una questione non toccata dall'appello presentato dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado. Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 15 febbraio 2002. Je Presidente те Relatore Cor rell Orn Та сви IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 13 GIU. 2002