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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6322 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 12317/2021 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12317 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 9 ottobre 2024
TRA
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante (C.F e P.IVA Parte_1
), rappresentata, difesa dall'Avv. Giovanni M. Cocconi ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio del medesimo in Roma, via Ciro Menotti n. 1;
- opponente
E
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower A (C.F. e P. IVA nr. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2
medesimo;
- opposta
E
1 società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Via V. Alfieri Controparte_2
n. 1, Conegliano (TV), (codice fiscale ), e per essa quale mandataria la P.IVA_3 CP_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, (codice fiscale , p. IVA
[...] P.IVA_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_5
medesimo;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
9 ottobre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 20989/2020 del
31.12.2020, per sentir “in accoglimento della presente opposizione, … revocare il decreto ingiuntivo … in quanto infondato in fatto e diritto anche in ragione del mancato assolvimento da parte della banca degli oneri probatori ex art. 2697 c.c e comunque attesa l'inesistenza del credito vantato dalla Banca e ciò anche previo accertamento incidentale che con il contratto del
12.06.2008 e sue successive modifiche le parti hanno contrattualizzato: tassi oltre soglia usura, in violazione della Legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'ulteriore normativa applicabile, con conseguente necessario azzeramento di tutti gli importi riscossi e/o pretesi dalla banca a titolo di interessi, commissioni e spese ex art. 1815, secondo comma, c.c; un tasso di interesse indeterminato e comunque in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., degli artt. 116 e 117 del TUB, commi 4^, 5^, 6^ e 7^ e degli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, del TUB. e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo ingiunto. In ogni caso con vittoria di spese … da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 5 gennaio 2021, la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 101,044,32, oltre interessi e spese, nei confronti di che quest'ultima, a sostegno del ricorso, aveva allegato di avere Controparte_1
stipulato, in data 12.06.2008 con la Ciampino Hotel s.r.l., contratto di finanziamento chirografario di Euro 250.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi, secondo il piano di ammortamento allegato a detto contratto;
che il contratto era stato modificato, su accordo delle parti, dapprima, in data 15.07.10 e, successivamente, in data 23.09.11; di avere intimato, a fronte del mancato pagamento di nr. 21 rate
2 mensili, alla debitrice, in data 15.05.2015 la risoluzione del contratto, diffidandola al pagamento del debito residuo, senza ottenere l'adempimento della debitrice;
che la Ciampino Hotel si era cancellata dal Registro delle imprese a decorrere dal 19.12.2019, a seguito di fusione con altre società e di contestuale costituzione dell'odierna opponente, la quale era subentrata in tutti i rapporti in precedenza in capo alla Ciampino Hotel s.r.l..
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la si doleva del fatto che nel Pt_1
contratto costitutivo del rapporto per cui è causa fossero stati convenuti interessi in misura usuraria, cosicché accertata la circostanza dovesse dichiararsi la nullità parziale del contratto e rideterminarsi il piano di ammortamento del finanziamento depurando lo stesso dagli interessi;
in subordine, che le condizioni contrattuali fossero state convenute in modo indeterminato.
Si costituiva contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze dell'opponente in CP_1
ordine alla validità del contratto per cui è causa e concludendo, quindi, nei seguenti termini:
“…previa concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo la presente opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta e facile soluzione, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo … in quanto infondata in diritto ed in fatto, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto suddetto. In via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla nei confronti dell'odierna opponente in relazione al rapporto dedotto in Controparte_1 giudizio e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore del consequenziale importo oltre interessi così come richiesti in via monitoria. Con vittoria di spese e compensi di lite..”.
Con ordinanza depositata in data 28 ottobre 2021, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con comparsa depositata in data 22 marzo 2022 interveniva in giudizio tramite Controparte_2
la mandataria qualificandosi cessionaria del credito per cui è causa e facendo proprie CP_3 le deduzioni e conclusioni dell'opposta.
La parte opponente contestava la legittimazione della cessionaria all'intervento.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e la parte intervenuta anche memoria di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
3 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della cessionaria del credito , costituitasi tramite la mandataria in ragione del fatto che la parte ha CP_2 CP_3 prodotto in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale risulta l'intervenuta cessione di crediti con indicazione dei criteri identificativi delle singole posizione cedute, nonché dell'indirizzo presso il quale accedere al fine di individuare nel dettaglio i crediti: a fronte di tali allegazioni e produzione documentale, la parte opponente si è limitata a sostenere che la cessione del credito non fosse provata, omettendo anche solo di contestare che il proprio credito rientrasse nel novero di quelli ceduti come avrebbe potuto agevolmente riscontrare mediante consultazione del sito indicato.
Nel merito, l'opposizione è stata fondata sul presupposto che nel contratto costitutivo del rapporto per cui è causa fossero state convenute condizioni usurarie, segnatamente tenuto conto della misura del tasso moratorio convenuto e della commissione di estinzione anticipata del finanziamento.
Sennonché la censura si ritiene mosssa sulla base di presupposti non condivisibili: in primo luogo, non si reputa corretto, dal punto di vista metodologico, sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.
Né ancora è dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
In ogni caso, si reputa impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato
(TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.
In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso,
“la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non
4 preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali;
la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla
Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr.
Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).
La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.
Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”.
Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Né ancora si reputa fondata l'ulteriore doglianza circa l'indeterminatezza del contenuto delle pattuizioni intercorse tra le parti, formulata sul presupposto che la Banca avesse allegato alle scritture recanti modificazioni del contratto di mutuo sottoscritte con la debitrice originaria piani di ammortamento dai quali si sarebbero ricavate condizioni incoerenti con le precedenti: sul punto, si osserva che la Banca ha chiarito che le condizioni convenute fossero chiaramente desumibili dal contratto originario e dalle successive modificazioni del medesimo sottoscritte dalle parti, mentre i
5 piani di ammortamento, come peraltro espressamente scritto nel contratto, in ragione della pattuizione di interesse variabile, avrebbero dovuto ritenersi soltanto indicativi delle quote di capitale che sarebbero state computate in ciascuna rata, la quale sarebbe stata comunque costituita, in ossequio alle pattuizioni, in misura costante, secondo il metodo alla francese.
Per tali ragioni, l'opposizione è respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto è confermato.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente, in favore della parte opposta, in euro 4.180 per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva) e, in favore della parte intervenuta, in euro 7.088 (euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano rispettivamente, in favore della parte opposta, nella misura di euro 4.180, e della parte intervenuta in euro 7.088, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 22/04/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12317 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 9 ottobre 2024
TRA
in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante (C.F e P.IVA Parte_1
), rappresentata, difesa dall'Avv. Giovanni M. Cocconi ed elettivamente domiciliata P.IVA_1
presso lo studio del medesimo in Roma, via Ciro Menotti n. 1;
- opponente
E
con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti 3 Tower A (C.F. e P. IVA nr. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2
medesimo;
- opposta
E
1 società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Via V. Alfieri Controparte_2
n. 1, Conegliano (TV), (codice fiscale ), e per essa quale mandataria la P.IVA_3 CP_3
con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, (codice fiscale , p. IVA
[...] P.IVA_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_5
medesimo;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
9 ottobre 2024, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, convenendo in giudizio Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 20989/2020 del
31.12.2020, per sentir “in accoglimento della presente opposizione, … revocare il decreto ingiuntivo … in quanto infondato in fatto e diritto anche in ragione del mancato assolvimento da parte della banca degli oneri probatori ex art. 2697 c.c e comunque attesa l'inesistenza del credito vantato dalla Banca e ciò anche previo accertamento incidentale che con il contratto del
12.06.2008 e sue successive modifiche le parti hanno contrattualizzato: tassi oltre soglia usura, in violazione della Legge 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'ulteriore normativa applicabile, con conseguente necessario azzeramento di tutti gli importi riscossi e/o pretesi dalla banca a titolo di interessi, commissioni e spese ex art. 1815, secondo comma, c.c; un tasso di interesse indeterminato e comunque in violazione degli artt. 1284 e 1346 c.c., degli artt. 116 e 117 del TUB, commi 4^, 5^, 6^ e 7^ e degli artt. 1175, 1337, 1338, 1366 e 1375 c.c., con conseguente applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, del TUB. e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo ingiunto. In ogni caso con vittoria di spese … da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
Premetteva l'opponente di aver ricevuto, in data 5 gennaio 2021, la notificazione del decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'importo di euro 101,044,32, oltre interessi e spese, nei confronti di che quest'ultima, a sostegno del ricorso, aveva allegato di avere Controparte_1
stipulato, in data 12.06.2008 con la Ciampino Hotel s.r.l., contratto di finanziamento chirografario di Euro 250.000,00 da rimborsarsi in 60 mesi, secondo il piano di ammortamento allegato a detto contratto;
che il contratto era stato modificato, su accordo delle parti, dapprima, in data 15.07.10 e, successivamente, in data 23.09.11; di avere intimato, a fronte del mancato pagamento di nr. 21 rate
2 mensili, alla debitrice, in data 15.05.2015 la risoluzione del contratto, diffidandola al pagamento del debito residuo, senza ottenere l'adempimento della debitrice;
che la Ciampino Hotel si era cancellata dal Registro delle imprese a decorrere dal 19.12.2019, a seguito di fusione con altre società e di contestuale costituzione dell'odierna opponente, la quale era subentrata in tutti i rapporti in precedenza in capo alla Ciampino Hotel s.r.l..
Nel proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, la si doleva del fatto che nel Pt_1
contratto costitutivo del rapporto per cui è causa fossero stati convenuti interessi in misura usuraria, cosicché accertata la circostanza dovesse dichiararsi la nullità parziale del contratto e rideterminarsi il piano di ammortamento del finanziamento depurando lo stesso dagli interessi;
in subordine, che le condizioni contrattuali fossero state convenute in modo indeterminato.
Si costituiva contestando la fondatezza di ciascuna delle doglianze dell'opponente in CP_1
ordine alla validità del contratto per cui è causa e concludendo, quindi, nei seguenti termini:
“…previa concessione, ex art. 648 c.p.c., della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto non essendo la presente opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta e facile soluzione, in via principale, rigettare integralmente l'opposizione promossa avverso il decreto ingiuntivo … in quanto infondata in diritto ed in fatto, confermando, per l'effetto, integralmente il decreto suddetto. In via subordinata, accertare e dichiarare la ragione di credito comunque vantata dalla nei confronti dell'odierna opponente in relazione al rapporto dedotto in Controparte_1 giudizio e, per l'effetto, condannarla al pagamento in suo favore del consequenziale importo oltre interessi così come richiesti in via monitoria. Con vittoria di spese e compensi di lite..”.
Con ordinanza depositata in data 28 ottobre 2021, era concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Con comparsa depositata in data 22 marzo 2022 interveniva in giudizio tramite Controparte_2
la mandataria qualificandosi cessionaria del credito per cui è causa e facendo proprie CP_3 le deduzioni e conclusioni dell'opposta.
La parte opponente contestava la legittimazione della cessionaria all'intervento.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 9 ottobre 2024; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e la parte intervenuta anche memoria di replica nei termini assegnati.
*********
L'opposizione è infondata e non merita pertanto accoglimento.
3 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'intervento della cessionaria del credito , costituitasi tramite la mandataria in ragione del fatto che la parte ha CP_2 CP_3 prodotto in atti l'estratto della Gazzetta Ufficiale dal quale risulta l'intervenuta cessione di crediti con indicazione dei criteri identificativi delle singole posizione cedute, nonché dell'indirizzo presso il quale accedere al fine di individuare nel dettaglio i crediti: a fronte di tali allegazioni e produzione documentale, la parte opponente si è limitata a sostenere che la cessione del credito non fosse provata, omettendo anche solo di contestare che il proprio credito rientrasse nel novero di quelli ceduti come avrebbe potuto agevolmente riscontrare mediante consultazione del sito indicato.
Nel merito, l'opposizione è stata fondata sul presupposto che nel contratto costitutivo del rapporto per cui è causa fossero state convenute condizioni usurarie, segnatamente tenuto conto della misura del tasso moratorio convenuto e della commissione di estinzione anticipata del finanziamento.
Sennonché la censura si ritiene mosssa sulla base di presupposti non condivisibili: in primo luogo, non si reputa corretto, dal punto di vista metodologico, sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. “tasso effettivo di mora”, giacché i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.
Né ancora è dato considerare nell'ambito del costo del finanziamento l'importo che le parti abbiano convenuto a titolo di corrispettivo del diritto di recesso anticipato dal rapporto del mutuatario (c.d. commissione di estinzione anticipata), data la diversa funzione cui assolve la pattuizione, avente ad oggetto non già la remunerazione dell'utilizzo del credito, bensì il costo di una diversa utilità concessa al mutuatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7352 del 07/03/2022).
In ogni caso, si reputa impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato
(TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito, ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.
In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso,
“la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non
4 preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica”. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali;
la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla
Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr.
Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).
La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.
Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: “I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma
1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.”.
Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).
Né ancora si reputa fondata l'ulteriore doglianza circa l'indeterminatezza del contenuto delle pattuizioni intercorse tra le parti, formulata sul presupposto che la Banca avesse allegato alle scritture recanti modificazioni del contratto di mutuo sottoscritte con la debitrice originaria piani di ammortamento dai quali si sarebbero ricavate condizioni incoerenti con le precedenti: sul punto, si osserva che la Banca ha chiarito che le condizioni convenute fossero chiaramente desumibili dal contratto originario e dalle successive modificazioni del medesimo sottoscritte dalle parti, mentre i
5 piani di ammortamento, come peraltro espressamente scritto nel contratto, in ragione della pattuizione di interesse variabile, avrebbero dovuto ritenersi soltanto indicativi delle quote di capitale che sarebbero state computate in ciascuna rata, la quale sarebbe stata comunque costituita, in ossequio alle pattuizioni, in misura costante, secondo il metodo alla francese.
Per tali ragioni, l'opposizione è respinta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto è confermato.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è, infine, condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente, in favore della parte opposta, in euro 4.180 per compensi professionali (euro 2.552, per la fase di studio, euro 1.628, per la fase introduttiva) e, in favore della parte intervenuta, in euro 7.088 (euro 2.835, per la fase istruttoria, euro 4.253, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese del procedimento, che si liquidano rispettivamente, in favore della parte opposta, nella misura di euro 4.180, e della parte intervenuta in euro 7.088, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 22/04/2025
Il Giudice
Laura Centofanti
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